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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/08/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1870/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 30/07/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Turbigo presso lo studio dell'avv. Antonella Renzi, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in Busto Garolfo presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
Mara Manfredelli e Alice Mezzanzanica, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare:
NEL MERITO disporre:
pagina 1 di 6 1. Affidamento super esclusivo dei minori alla sig.ra ; Parte_1
2. Disporre la presa in carico del nucleo familiare presso i servizi sociali competenti che dovranno monitorare la situazione per tutto il periodo ritenuto congruo e con obbligo di relazioni periodiche al Tribunale;
3. disporre il diritto di visita paterno presso i Servizi Sociali in spazio neutro, con preventiva esibizione dell'esito negativo degli esami tossicologici del sangue e del capello da effettuare presso strutture pubbliche con cadenze periodiche e protratti per un certo periodo di tempo che il Tribunale vorrà indicare o la cui tempistica potrà essere indicata e valutata dagli stessi Servizi
Sociali.
4. Disporre che gli incontri padre/figli in spazio Neutro proseguano anche quando il sig.
[...]
sarà integralmente riabilitato o documenterà l'assenza di uso di sostanze, fino a CP_1 quando i Servizi Sociali non ravviseranno una piena capacità del sig. di CP_1 rapportarsi ai minori anche in autonomia. Part
5. Disporre la presa in carico del convenuto presso il t competente per territorio con obbligo di sottoposizione del sig. ad esami tossicologici periodici presso il Ser.t e strutture CP_1 pubbliche, con relazioni periodiche da parte del al Tribunale e ai Servizi Sociali Pt_2 competenti;
6. Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei minori di E. 600,00 CP_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. Disporre la corresponsione dell'assegno unico alla madre nella misura del 100% in ragione del fatto che i minori vivono presso l'abitazione materna;
Si chiede l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli minori.
Con vittoria di competenze e onorari di causa e spese di CTU a carico integrale del convenuto;
IN ISTRUTTORIA:
1. si chiede un'integrazione di perizia o che il CTU venga sentito a chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese durante le operazioni peritali, dalla sig.ra sorella del convenuto, che non Persona_1 risultano riportate in perizia;
2. si chiede l'acquisizione delle registrazioni di tutte le operazioni peritali e di tutti i colloqui eseguiti durante tali operazioni, sia con le parti, sia con le persone convocate e sentite a chiarimenti sui fatti di causa.
pagina 2 di 6 3. se ritenuto necessario si chiede che il Tribunale acquisisca presso la
Procura competente gli atti relativi ai procedimenti penali in corso e conclusi a carico del sig. ; CP_1
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
▪ 1. disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
▪ 2. rigettare la domanda di parte ricorrente in punto contributo al mantenimento, confermando la proposta conciliativa avanzata dal Giudice con provvedimento del 30.04.25;
▪ 3. disporre la modulazione del diritto di visita da parte del padre secondo le modalità che verranno previste dai S.S. territorialmente competenti di volta in volta ovvero secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e, precisamente:
▪ - il padre terrà con sé i minori tutti i mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre dopo cena (indicativamente verso le ore 20.30);
▪ - il padre terrà con sé i figli a week-end alterni dal venerdì sera (indicativamente verso le ore
18.00) fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre
(indicativamente verso le ore 18.00);
▪ - in riferimento alle festività natalizie, secondo il principio dell'alternanza annuale, un genitore terrà con sé i minori dalla Vigilia di Natale al 26 dicembre e l'latro genitore dal 30 dicembre al
1ç gennaio;
▪ - in riferimento alle festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza annuale, il genitore che ha trascorso il Natale con i figli, li terrà con sé il giorno di pasquetta, mentre l'altro genitore li terrà il giorno di Pasqua;
▪ - con riguardo ai ponti che saranno calendarizzati di anno in anno (31 ottobre-1novembre; 7 e 8 dicembre), verranno stabiliti sempre secondo il principio dell'alternanza;
▪ - con riguardo ai giorni dei compleanni dei genitori, festa della mamma e festa del papà, i minori trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato;
▪ - per quanto riguarda i compleanni dei minori, gli stessi trascorreranno il tempo con il genitore a cui spetterebbero in quella giornata;
▪ - in riferimento alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre una settimana nel mese di agosto, compatibilmente con gli impegni dello stesso e dei minori. La scelta della settimana verrà comunicata alla madre entro e non oltre il 10 maggio.
▪ 4. Rigettare la richiesta di parte ricorrente in punto rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, attesa la prematura età degli stessi. pagina 3 di 6 Si insiste sui mezzi istruttori richiesti e non concessi nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/05/2024 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei minori Parte_1
(nato l'[...]) e (nato il [...]), la regolamentazione delle visite Per_2 Per_3 paterne e la determinazione a carico del convenuto di un contributo al mantenimento dei figli di € 500 mensili complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il convenuto, instando per l'affidamento condiviso dei minori con il loro collocamento materno e la determinazione di un contributo non superiore a quello attualmente versato di € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il precedente Giudice Delegato disponeva procedersi ad una C.T.U. sul nucleo familiare;
nel frattempo, subentrato il nuovo Giudice Delegato, i Servizi Sociali del Comune di Robecchetto con , di Per_4 intesa con quelli del Comune di Castano Primo (luogo di residenza del convenuto), venivano invitati a predisporre la presa in carico del resistente e l'organizzazione degli incontri.
Quindi, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre in base alle risultanze della C.T.U. redatta dal dr. . Per_5
In particolare, il dr. ha così relazionato: Per_5
“Da circa due mesi non sta più versando il mantenimento come risposta alla sua convinzione che la mamma non gli voglia far vedere i figli.
Il sig. mette in dubbio la sua paternità rispetto a , che comunque ha CP_1 Per_3 riconosciuto, e la sua intenzione di fare degli accertamenti in merito a questo.
Cova ancora un forte rancore nei confronti della mamma e della famiglia materna, si è sentito trattato male nel momento della separazione e non ha intenzione di chiarire fino a che non gli verranno poste delle scuse.
Rispetto ai tentativi di sperimentare tempi diversi di incontro con i bambini il sig. mostra CP_1 una maggiore fatica.
Soprattutto il giorno di Natale ritarda di diverse ore la presa dei bambini, che dovevano pranzare con lui e la sua famiglia, senza avvisare la mamma e senza preoccuparsi, del fatto che i bambini dovessero mangiare o lo stessero aspettando.
La frequentazione di Natale che avrebbe dovuto durare per la quasi totalità della giornata, si risolve in un paio d'ore. pagina 4 di 6 L'aspetto di maggiore criticità è che, al di là degli inconvenienti che possono essere sopraggiunti, è completamente mancata una comunicazione con la mamma che prendesse in considerazione anche i bisogni dei bambini.
In tutte le comunicazioni e le interazioni successive appare l'evidenza di un papà che fa fatica a sintonizzarsi sui bisogni e sulle necessità anche fisiche dei bambini mettendo in primo piano le proprie esigenze o le proprie difficoltà.
La stessa richiesta di pernottamento senza aver pianificato o sperimentato alcuna gradualità è un indice significativo dell'attenzione a un bisogno proprio e non a quello dei bambini. (…)
La dr.ssa CTP materna, nelle sue note, oltre a sottolineare in modo analitico alcuni aspetti Per_6 di disfunzionalità del sig. , suggerisce, in virtù di tali disfunzionalità o inaffidabilità che CP_1
l'affido venga dato in via esclusiva alla mamma.
Il suggerimento della dr.ssa è accoglibile, in linea con quanto finora è avvenuto, vale a dire il Per_6 fatto che le assunzioni di cura sanitaria e gli aspetti scolastici sono stati gestiti prevalentemente dalla sig.ra . Pt_1
Dato l'intervento dei Servizi, potrebbe essere utile che gli stessi organizzino dei momenti congiunti con
i genitori per ripristinare progressivamente una modalità di gestione della genitorialità più condivisa”.
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali procedano alla regolamentazione delle visite paterne, dapprima in regime protetto e poi con modalità più libere in relazione all'andamento degli incontri, in ogni caso a condizione che il convenuto dimostri di aver dato inizio alla sua presa in carico presso il
Serd; nel contempo, i Servizi Sociali provvederanno a predisporre dei periodici incontri tra i genitori in modo da sostenerli nella ripresa di una comunicazione più funzionale.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve in primo luogo porsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei due minori di € 500 mensili complessivi, di cui € 50 quale quota spese straordinarie con conguaglio trimestrale, oltre la rivalutazione annua ISTAT, tenuto conto che il convenuto si impegna a far fronte in via esclusiva alle spese di vestiario;
a tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle ulteriori spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano.
Del resto, dall'esame degli estratti conto emergono plurimi versamenti in contanti, che trovano una giustificazione nell'attività lavorativa non regolarizzata del , oltre a bonifici riconducibili CP_1 alla vendita di un immobile nel 2023 per € 164.000.
Dal canto suo, la ricorrente risulta disoccupata e convive con i genitori, che provvedono al suo mantenimento. pagina 5 di 6 Può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico, stante la sua qualifica di genitore affidatario.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
Per le medesime ragioni, devono porsi a suo carico i costi della C.T.U.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida i minori e in modo esclusivo alla madre per le decisioni in materia Per_2 Per_3 sanitaria, scolastica, educativa, ludico-sportiva e relativa al rilascio dei documenti, con facoltà per il padre di incontrarli con le modalità e tempistiche stabilite dai Servizi Sociali;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori dell'importo mensile di € 500 di cui € 50 quale quota spese straordinarie con conguaglio trimestrale, oltre la rivalutazione annua
ISTAT ed oltre il 50% delle ulteriori spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di
Milano, prendendo atto dell'impegno del padre di far fronte in via esclusiva alle spese di abbigliamento dei figli;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 5.000, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato;
5) Pone a carico del convenuto il costo relativo all'espletamento della C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1870/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 30/07/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Turbigo presso lo studio dell'avv. Antonella Renzi, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in Busto Garolfo presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
Mara Manfredelli e Alice Mezzanzanica, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare:
NEL MERITO disporre:
pagina 1 di 6 1. Affidamento super esclusivo dei minori alla sig.ra ; Parte_1
2. Disporre la presa in carico del nucleo familiare presso i servizi sociali competenti che dovranno monitorare la situazione per tutto il periodo ritenuto congruo e con obbligo di relazioni periodiche al Tribunale;
3. disporre il diritto di visita paterno presso i Servizi Sociali in spazio neutro, con preventiva esibizione dell'esito negativo degli esami tossicologici del sangue e del capello da effettuare presso strutture pubbliche con cadenze periodiche e protratti per un certo periodo di tempo che il Tribunale vorrà indicare o la cui tempistica potrà essere indicata e valutata dagli stessi Servizi
Sociali.
4. Disporre che gli incontri padre/figli in spazio Neutro proseguano anche quando il sig.
[...]
sarà integralmente riabilitato o documenterà l'assenza di uso di sostanze, fino a CP_1 quando i Servizi Sociali non ravviseranno una piena capacità del sig. di CP_1 rapportarsi ai minori anche in autonomia. Part
5. Disporre la presa in carico del convenuto presso il t competente per territorio con obbligo di sottoposizione del sig. ad esami tossicologici periodici presso il Ser.t e strutture CP_1 pubbliche, con relazioni periodiche da parte del al Tribunale e ai Servizi Sociali Pt_2 competenti;
6. Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei minori di E. 600,00 CP_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
7. Disporre la corresponsione dell'assegno unico alla madre nella misura del 100% in ragione del fatto che i minori vivono presso l'abitazione materna;
Si chiede l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli minori.
Con vittoria di competenze e onorari di causa e spese di CTU a carico integrale del convenuto;
IN ISTRUTTORIA:
1. si chiede un'integrazione di perizia o che il CTU venga sentito a chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese durante le operazioni peritali, dalla sig.ra sorella del convenuto, che non Persona_1 risultano riportate in perizia;
2. si chiede l'acquisizione delle registrazioni di tutte le operazioni peritali e di tutti i colloqui eseguiti durante tali operazioni, sia con le parti, sia con le persone convocate e sentite a chiarimenti sui fatti di causa.
pagina 2 di 6 3. se ritenuto necessario si chiede che il Tribunale acquisisca presso la
Procura competente gli atti relativi ai procedimenti penali in corso e conclusi a carico del sig. ; CP_1
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
▪ 1. disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
▪ 2. rigettare la domanda di parte ricorrente in punto contributo al mantenimento, confermando la proposta conciliativa avanzata dal Giudice con provvedimento del 30.04.25;
▪ 3. disporre la modulazione del diritto di visita da parte del padre secondo le modalità che verranno previste dai S.S. territorialmente competenti di volta in volta ovvero secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e, precisamente:
▪ - il padre terrà con sé i minori tutti i mercoledì dall'uscita da scuola, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre dopo cena (indicativamente verso le ore 20.30);
▪ - il padre terrà con sé i figli a week-end alterni dal venerdì sera (indicativamente verso le ore
18.00) fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre
(indicativamente verso le ore 18.00);
▪ - in riferimento alle festività natalizie, secondo il principio dell'alternanza annuale, un genitore terrà con sé i minori dalla Vigilia di Natale al 26 dicembre e l'latro genitore dal 30 dicembre al
1ç gennaio;
▪ - in riferimento alle festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza annuale, il genitore che ha trascorso il Natale con i figli, li terrà con sé il giorno di pasquetta, mentre l'altro genitore li terrà il giorno di Pasqua;
▪ - con riguardo ai ponti che saranno calendarizzati di anno in anno (31 ottobre-1novembre; 7 e 8 dicembre), verranno stabiliti sempre secondo il principio dell'alternanza;
▪ - con riguardo ai giorni dei compleanni dei genitori, festa della mamma e festa del papà, i minori trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato;
▪ - per quanto riguarda i compleanni dei minori, gli stessi trascorreranno il tempo con il genitore a cui spetterebbero in quella giornata;
▪ - in riferimento alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre una settimana nel mese di agosto, compatibilmente con gli impegni dello stesso e dei minori. La scelta della settimana verrà comunicata alla madre entro e non oltre il 10 maggio.
▪ 4. Rigettare la richiesta di parte ricorrente in punto rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori, attesa la prematura età degli stessi. pagina 3 di 6 Si insiste sui mezzi istruttori richiesti e non concessi nel presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/05/2024 chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo a sé dei minori Parte_1
(nato l'[...]) e (nato il [...]), la regolamentazione delle visite Per_2 Per_3 paterne e la determinazione a carico del convenuto di un contributo al mantenimento dei figli di € 500 mensili complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il convenuto, instando per l'affidamento condiviso dei minori con il loro collocamento materno e la determinazione di un contributo non superiore a quello attualmente versato di € 300 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il precedente Giudice Delegato disponeva procedersi ad una C.T.U. sul nucleo familiare;
nel frattempo, subentrato il nuovo Giudice Delegato, i Servizi Sociali del Comune di Robecchetto con , di Per_4 intesa con quelli del Comune di Castano Primo (luogo di residenza del convenuto), venivano invitati a predisporre la presa in carico del resistente e l'organizzazione degli incontri.
Quindi, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre in base alle risultanze della C.T.U. redatta dal dr. . Per_5
In particolare, il dr. ha così relazionato: Per_5
“Da circa due mesi non sta più versando il mantenimento come risposta alla sua convinzione che la mamma non gli voglia far vedere i figli.
Il sig. mette in dubbio la sua paternità rispetto a , che comunque ha CP_1 Per_3 riconosciuto, e la sua intenzione di fare degli accertamenti in merito a questo.
Cova ancora un forte rancore nei confronti della mamma e della famiglia materna, si è sentito trattato male nel momento della separazione e non ha intenzione di chiarire fino a che non gli verranno poste delle scuse.
Rispetto ai tentativi di sperimentare tempi diversi di incontro con i bambini il sig. mostra CP_1 una maggiore fatica.
Soprattutto il giorno di Natale ritarda di diverse ore la presa dei bambini, che dovevano pranzare con lui e la sua famiglia, senza avvisare la mamma e senza preoccuparsi, del fatto che i bambini dovessero mangiare o lo stessero aspettando.
La frequentazione di Natale che avrebbe dovuto durare per la quasi totalità della giornata, si risolve in un paio d'ore. pagina 4 di 6 L'aspetto di maggiore criticità è che, al di là degli inconvenienti che possono essere sopraggiunti, è completamente mancata una comunicazione con la mamma che prendesse in considerazione anche i bisogni dei bambini.
In tutte le comunicazioni e le interazioni successive appare l'evidenza di un papà che fa fatica a sintonizzarsi sui bisogni e sulle necessità anche fisiche dei bambini mettendo in primo piano le proprie esigenze o le proprie difficoltà.
La stessa richiesta di pernottamento senza aver pianificato o sperimentato alcuna gradualità è un indice significativo dell'attenzione a un bisogno proprio e non a quello dei bambini. (…)
La dr.ssa CTP materna, nelle sue note, oltre a sottolineare in modo analitico alcuni aspetti Per_6 di disfunzionalità del sig. , suggerisce, in virtù di tali disfunzionalità o inaffidabilità che CP_1
l'affido venga dato in via esclusiva alla mamma.
Il suggerimento della dr.ssa è accoglibile, in linea con quanto finora è avvenuto, vale a dire il Per_6 fatto che le assunzioni di cura sanitaria e gli aspetti scolastici sono stati gestiti prevalentemente dalla sig.ra . Pt_1
Dato l'intervento dei Servizi, potrebbe essere utile che gli stessi organizzino dei momenti congiunti con
i genitori per ripristinare progressivamente una modalità di gestione della genitorialità più condivisa”.
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali procedano alla regolamentazione delle visite paterne, dapprima in regime protetto e poi con modalità più libere in relazione all'andamento degli incontri, in ogni caso a condizione che il convenuto dimostri di aver dato inizio alla sua presa in carico presso il
Serd; nel contempo, i Servizi Sociali provvederanno a predisporre dei periodici incontri tra i genitori in modo da sostenerli nella ripresa di una comunicazione più funzionale.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve in primo luogo porsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei due minori di € 500 mensili complessivi, di cui € 50 quale quota spese straordinarie con conguaglio trimestrale, oltre la rivalutazione annua ISTAT, tenuto conto che il convenuto si impegna a far fronte in via esclusiva alle spese di vestiario;
a tale importo si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle ulteriori spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano.
Del resto, dall'esame degli estratti conto emergono plurimi versamenti in contanti, che trovano una giustificazione nell'attività lavorativa non regolarizzata del , oltre a bonifici riconducibili CP_1 alla vendita di un immobile nel 2023 per € 164.000.
Dal canto suo, la ricorrente risulta disoccupata e convive con i genitori, che provvedono al suo mantenimento. pagina 5 di 6 Può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico, stante la sua qualifica di genitore affidatario.
In considerazione della soccombenza del convenuto, deve condannarsi il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
Per le medesime ragioni, devono porsi a suo carico i costi della C.T.U.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida i minori e in modo esclusivo alla madre per le decisioni in materia Per_2 Per_3 sanitaria, scolastica, educativa, ludico-sportiva e relativa al rilascio dei documenti, con facoltà per il padre di incontrarli con le modalità e tempistiche stabilite dai Servizi Sociali;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori dell'importo mensile di € 500 di cui € 50 quale quota spese straordinarie con conguaglio trimestrale, oltre la rivalutazione annua
ISTAT ed oltre il 50% delle ulteriori spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di
Milano, prendendo atto dell'impegno del padre di far fronte in via esclusiva alle spese di abbigliamento dei figli;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 5.000, oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato;
5) Pone a carico del convenuto il costo relativo all'espletamento della C.T.U.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente Estensore
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