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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/07/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2032/2024
Udienza del 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2032/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Scerbo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Lojacono
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2032/2024
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/07/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di
[...] pagamento n. 030 2024 90028050 80/000, notificatale in data 26/06/2024.
In particolare, l'opposizione attiene alla cartella di pagamento n. 03020120011607558000 (ente creditore:
- Fondo integrazione malattia ed infortunio) ed agli CP_2 avvisi di addebito ) n. 33020160002306362000, n. CP_3
33020170001779376000, n. 33020170002043319000, n.
33020180002169151000, n. 33020180002708551000 (per una somma complessiva pari ad € 13.817,16).
1.1. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la nullità e l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto esso riporta cartelle di pagamento ed avvisi di addebito relativi a richieste di “alcuni crediti prescritti”.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il
Tribunale voglia: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per prescrizione sopravvenuta della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sopra specificati e dei crediti in essi contenuti, alla data della notifica dell'intimazione e, pertanto, dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo per procedere ad esecuzione;
per l'effetto, annullare lo stesso atto impugnato.
2. Si è costituita l' che Controparte_4 ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione;
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2032/2024
- dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale;
- in subordine, nel merito, rigettare il gravame proposto per infondatezza.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno statuito che «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, richiamata anche da parte resistente).
4.1. Da ciò consegue che, essendo il ricorso fondato unicamente sulla sopravvenuta prescrizione dei crediti previdenziali richiamati nell'intimazione di pagamento, si configura il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, atteso che gli unici soggetti Controparte_4 legittimati a contraddire rispetto a tale motivo di opposizione
(che attiene al merito della pretesa creditoria) erano i rispettivi enti previdenziali creditori ed ), non CP_2 CP_3 convenuti dal ricorrente nel presente giudizio.
Né - come chiarito dalle Sezioni Unite citate nella massima sopra riportata - è possibile disporre l'integrazione del
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contraddittorio nei confronti degli enti creditori predetti, atteso che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.863,50 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 03/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2032/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Scerbo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Lojacono
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 2032/2024
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 26/07/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di
[...] pagamento n. 030 2024 90028050 80/000, notificatale in data 26/06/2024.
In particolare, l'opposizione attiene alla cartella di pagamento n. 03020120011607558000 (ente creditore:
- Fondo integrazione malattia ed infortunio) ed agli CP_2 avvisi di addebito ) n. 33020160002306362000, n. CP_3
33020170001779376000, n. 33020170002043319000, n.
33020180002169151000, n. 33020180002708551000 (per una somma complessiva pari ad € 13.817,16).
1.1. A supporto dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la nullità e l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto esso riporta cartelle di pagamento ed avvisi di addebito relativi a richieste di “alcuni crediti prescritti”.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il
Tribunale voglia: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per prescrizione sopravvenuta della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sopra specificati e dei crediti in essi contenuti, alla data della notifica dell'intimazione e, pertanto, dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo per procedere ad esecuzione;
per l'effetto, annullare lo stesso atto impugnato.
2. Si è costituita l' che Controparte_4 ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione;
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 2032/2024
- dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale;
- in subordine, nel merito, rigettare il gravame proposto per infondatezza.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno statuito che «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, richiamata anche da parte resistente).
4.1. Da ciò consegue che, essendo il ricorso fondato unicamente sulla sopravvenuta prescrizione dei crediti previdenziali richiamati nell'intimazione di pagamento, si configura il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, atteso che gli unici soggetti Controparte_4 legittimati a contraddire rispetto a tale motivo di opposizione
(che attiene al merito della pretesa creditoria) erano i rispettivi enti previdenziali creditori ed ), non CP_2 CP_3 convenuti dal ricorrente nel presente giudizio.
Né - come chiarito dalle Sezioni Unite citate nella massima sopra riportata - è possibile disporre l'integrazione del
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 2032/2024
contraddittorio nei confronti degli enti creditori predetti, atteso che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al Parte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 1.863,50 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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