TRIB
Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 4105/2024 R.G., avente ad oggetto: “domanda di divorzio”
promossa da nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 20 C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Pedretti del Foro di CodiceFiscale_1
Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Trento (TN), Largo Carducci 53, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro nato a [...], ivi residente in [...]n. 15, C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Pimpinato e dall'avv. Elisabetta C.F._2
Cardello, entrambe del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Bassano del Grappa (VI), Vicolo Jacopo Da Ponte 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente con l'intervento del , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Pagina 1 PARTE RICORRENTE: “L'avv. Nogara aderisce all'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, chiedendo la compensazione delle spese di questo giudizio”.
PARTE RESISTENTE: “L'avv. Cardello insiste in tutte le eccezioni, compresa quella di incompetenza, accettando la compensazione delle spese”.
***
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con nel Controparte_1
Comune di AG (VI) il giorno 15.02.2020, alle medesime condizioni stabilite in sede di Per_ separazione, prevedendosi: a) l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre Sig.ra con collocamento presso l'abitazione della medesima in Fornace (TN), via della Parte_1
Per_ Cesura nr. 20; b) il diritto da parte del Sig. di vedere e tenere con sé il figlio minore , CP_1
su iniziativa di quest'ultimo, presso i Servizi Sociali competenti per territorio in modalità protetta e secondo un calendario che i Servizi stessi avranno cura di predisporre;
c) un contributo da parte del Per_ padre Sig. alla Sig.ra per il mantenimento figlio minore di Controparte_1 Parte_1
euro 450,00, da corrispondersi al domicilio del creditore entro il 10 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice Controparte_1
adito, ai sensi degli artt. 473 bis 47 c.p.c. e 473 bis 11 c.p.c., indicando come competente il Tribunale di Trento in ragione del luogo di residenza abituale del figlio minore delle parti;
in subordine, lamentando che il ricorso non è stato notificato nel rispetto del termine a comparire ex art. 473 bis
14 comma 5 c.p.c., ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine per il deposito di comparsa nella quale prendere posizione a propria difesa sui fatti e le circostanze di cui al ricorso.
Alla prima udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte e, contestualmente, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sull'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Vicenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, ai sensi degli artt. 473-bis, secondo comma, e 279, primo comma, c.p.c. vada dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Vicenza per essere competente l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione ricade il Comune di Fornace (TN), e cioè il Tribunale di
Trento, ai sensi degli artt. 473-bis. 11 e 473-bis.47 c.p.c..
L'art. 473 bis 47 c.p.c., al suo primo comma, così recita: “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento
Pagina 2 dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma”. A sua volta, l'art. 473-bis.11, primo comma, c.p.c. stabilisce che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento". Per_ Nel caso di specie costituisce una circostanza pacifica in causa che il figlio minore , affidato in via esclusiva alla madre in forza dei provvedimenti emessi in sede di Parte_1
separazione (doc. 9 ricorso), vive stabilmente nella residenza del genitore affidatario, sito a Fornace nella Provincia di Trento (doc. 13 ricorso).
Al Tribunale non resta, pertanto, che dichiarare la propria incompetenza, sussistendo, ai sensi della normativa sopra richiamata, la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Trento.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, a fronte dell'adesione della ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte che non ne ha invocato la rifusione, accettando espressamente la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza, per essere competente il Tribunale di Trento a norma degli artt. 473 bis 11 e 473 bis 47 c.p.c.;
2. assegna il termine di legge (tre mesi) per la riassunzione del processo dinanzi all'Ufficio giudiziario competente;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
Pagina 3
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 4105/2024 R.G., avente ad oggetto: “domanda di divorzio”
promossa da nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 20 C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Pedretti del Foro di CodiceFiscale_1
Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Trento (TN), Largo Carducci 53, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
contro nato a [...], ivi residente in [...]n. 15, C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Pimpinato e dall'avv. Elisabetta C.F._2
Cardello, entrambe del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in
Bassano del Grappa (VI), Vicolo Jacopo Da Ponte 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente con l'intervento del , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Pagina 1 PARTE RICORRENTE: “L'avv. Nogara aderisce all'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, chiedendo la compensazione delle spese di questo giudizio”.
PARTE RESISTENTE: “L'avv. Cardello insiste in tutte le eccezioni, compresa quella di incompetenza, accettando la compensazione delle spese”.
***
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con nel Controparte_1
Comune di AG (VI) il giorno 15.02.2020, alle medesime condizioni stabilite in sede di Per_ separazione, prevedendosi: a) l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre Sig.ra con collocamento presso l'abitazione della medesima in Fornace (TN), via della Parte_1
Per_ Cesura nr. 20; b) il diritto da parte del Sig. di vedere e tenere con sé il figlio minore , CP_1
su iniziativa di quest'ultimo, presso i Servizi Sociali competenti per territorio in modalità protetta e secondo un calendario che i Servizi stessi avranno cura di predisporre;
c) un contributo da parte del Per_ padre Sig. alla Sig.ra per il mantenimento figlio minore di Controparte_1 Parte_1
euro 450,00, da corrispondersi al domicilio del creditore entro il 10 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vicenza.
, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice Controparte_1
adito, ai sensi degli artt. 473 bis 47 c.p.c. e 473 bis 11 c.p.c., indicando come competente il Tribunale di Trento in ragione del luogo di residenza abituale del figlio minore delle parti;
in subordine, lamentando che il ricorso non è stato notificato nel rispetto del termine a comparire ex art. 473 bis
14 comma 5 c.p.c., ha chiesto l'assegnazione di un nuovo termine per il deposito di comparsa nella quale prendere posizione a propria difesa sui fatti e le circostanze di cui al ricorso.
Alla prima udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte e, contestualmente, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sull'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Vicenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, ai sensi degli artt. 473-bis, secondo comma, e 279, primo comma, c.p.c. vada dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Vicenza per essere competente l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione ricade il Comune di Fornace (TN), e cioè il Tribunale di
Trento, ai sensi degli artt. 473-bis. 11 e 473-bis.47 c.p.c..
L'art. 473 bis 47 c.p.c., al suo primo comma, così recita: “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento
Pagina 2 dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma”. A sua volta, l'art. 473-bis.11, primo comma, c.p.c. stabilisce che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento". Per_ Nel caso di specie costituisce una circostanza pacifica in causa che il figlio minore , affidato in via esclusiva alla madre in forza dei provvedimenti emessi in sede di Parte_1
separazione (doc. 9 ricorso), vive stabilmente nella residenza del genitore affidatario, sito a Fornace nella Provincia di Trento (doc. 13 ricorso).
Al Tribunale non resta, pertanto, che dichiarare la propria incompetenza, sussistendo, ai sensi della normativa sopra richiamata, la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Trento.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, a fronte dell'adesione della ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata da controparte che non ne ha invocato la rifusione, accettando espressamente la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza, per essere competente il Tribunale di Trento a norma degli artt. 473 bis 11 e 473 bis 47 c.p.c.;
2. assegna il termine di legge (tre mesi) per la riassunzione del processo dinanzi all'Ufficio giudiziario competente;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza, 4 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
Pagina 3