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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3029/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/04/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3029/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1976;
E
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO SILVIA INES ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in US (MB), in data 05.07.2001, ordinando all'Ufficiale di Stati Civile del Comune di US (MB),
a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui registri pubblici anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) modificare le condizioni di cui al ricorso ex art. 710 c.p.c., omologato dal Tribunale di Monza, nel seguente modo: a) il signor s'impegna a cedere, entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato CP_1 della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla signora
[...] per la somma di€ 66.000,00= (euro sessantaseimila/00=) la sua quota di proprietà, Parte_1 pari al 40% dell'intero, dei seguenti immobili:
* appartamento posto al piano terreno int. 2, comprensivo di tutti gli arredi ivi contenuti, sito in Verano in Brianza (MB), via della Repubblica n. 28, e così composto;
tre locali oltre servizi, con porzione di area in proprietà privata, e con annesso box auto int. 1 al piano interrato dell'appartamento ad area esclusiva.
1. corpo: a nord-est altre proprietà (mappale 278 e CP_2
277 € 276); a sud-est area al mappale 307; a sud-ovest accesso comune al mappale 306, indi con salto rientrante area comune al mappale 305: a nord-ovest area comune, ingresso e vano scala comuni, indi con salto sporgente area mappale 303;
Dati catastali: N.C.E.U, del Comune di Verano in Brianza (MB), foglio n. 6, particelle 302 sub 3 e 304, via della Repubblica piano T Categ. A/2 d. 1, vari 5,S, L.
1.017.500 o € 525,49, appartamento e area esclusiva:
- box per auto interrato 1 al plano seminterrato.
Confini del box (int. 1): a nord-est e sud-est area mappale 304 di proprietà esclusiva a sud-ovest arca comune mappale 305, indi con salto rientrante box int. 2, a nord-ovest in diverse tratte, box int. 2, disimpegno comune, indi cantina int. S.|
Dati catastali del box N.CEU. del Comune di Monia, foglio n. 6, particelle 302 sub 2, via della Repubblica, piano S1 Categ. C/6 d. 3 mg. 43, L. 219.300 o € 113,26, box.
Le spese notarili per l'operazione di cui sopra saranno sostenute in via esclusiva dalla signora che procederà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) il signor provvederà a corrispondere al figli, e , entrambi CP_1 Per_1 Per_2 studenti ed economicamente non autosufficienti, la somma mensile complessiva di euro 600,00-
(euro seicento/00), per n. 12 mensilità, a titolo di concorso per il mantenimento, quindi euro 300,00- (euro trecento/00-) per ciascun figlio fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al primo gennaio di ogni anno, il pagamento della predetta somma sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese: c) il signor si obbliga a concorrere, nella misura del 50% e previo accordo, ad CP_1 ogni spesa di carattere straordinario, sostenuta per cure mediche di entrambi i figli, e Per_1
, non garantite dal servizio sanitario nazionale, nonché alle spese necessarie per Per_2
l'istruzione e le attività sportive e ludiche di entrambi i figli, come meglio individuate nell'elenco delle spese straordinarie di cui al Protocollo Tribunale di Monza:
d) i coniugi separati dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro; e) le spese di giudizio verranno sostenute al 50% dalla signora ed al 50% dal Parte_1 signor CP_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 24.11.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (07.05.2004) e Per_1 Per_2
(03.07.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 29/04/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a US (MB) in data 05.07.2001 (atto n. 28, Parte II, Serie A del CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di US (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di US (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.09.2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/04/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3029/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/12/1976;
E
(C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO SILVIA INES ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in US (MB), in data 05.07.2001, ordinando all'Ufficiale di Stati Civile del Comune di US (MB),
a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui registri pubblici anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) modificare le condizioni di cui al ricorso ex art. 710 c.p.c., omologato dal Tribunale di Monza, nel seguente modo: a) il signor s'impegna a cedere, entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato CP_1 della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla signora
[...] per la somma di€ 66.000,00= (euro sessantaseimila/00=) la sua quota di proprietà, Parte_1 pari al 40% dell'intero, dei seguenti immobili:
* appartamento posto al piano terreno int. 2, comprensivo di tutti gli arredi ivi contenuti, sito in Verano in Brianza (MB), via della Repubblica n. 28, e così composto;
tre locali oltre servizi, con porzione di area in proprietà privata, e con annesso box auto int. 1 al piano interrato dell'appartamento ad area esclusiva.
1. corpo: a nord-est altre proprietà (mappale 278 e CP_2
277 € 276); a sud-est area al mappale 307; a sud-ovest accesso comune al mappale 306, indi con salto rientrante area comune al mappale 305: a nord-ovest area comune, ingresso e vano scala comuni, indi con salto sporgente area mappale 303;
Dati catastali: N.C.E.U, del Comune di Verano in Brianza (MB), foglio n. 6, particelle 302 sub 3 e 304, via della Repubblica piano T Categ. A/2 d. 1, vari 5,S, L.
1.017.500 o € 525,49, appartamento e area esclusiva:
- box per auto interrato 1 al plano seminterrato.
Confini del box (int. 1): a nord-est e sud-est area mappale 304 di proprietà esclusiva a sud-ovest arca comune mappale 305, indi con salto rientrante box int. 2, a nord-ovest in diverse tratte, box int. 2, disimpegno comune, indi cantina int. S.|
Dati catastali del box N.CEU. del Comune di Monia, foglio n. 6, particelle 302 sub 2, via della Repubblica, piano S1 Categ. C/6 d. 3 mg. 43, L. 219.300 o € 113,26, box.
Le spese notarili per l'operazione di cui sopra saranno sostenute in via esclusiva dalla signora che procederà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) il signor provvederà a corrispondere al figli, e , entrambi CP_1 Per_1 Per_2 studenti ed economicamente non autosufficienti, la somma mensile complessiva di euro 600,00-
(euro seicento/00), per n. 12 mensilità, a titolo di concorso per il mantenimento, quindi euro 300,00- (euro trecento/00-) per ciascun figlio fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al primo gennaio di ogni anno, il pagamento della predetta somma sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese: c) il signor si obbliga a concorrere, nella misura del 50% e previo accordo, ad CP_1 ogni spesa di carattere straordinario, sostenuta per cure mediche di entrambi i figli, e Per_1
, non garantite dal servizio sanitario nazionale, nonché alle spese necessarie per Per_2
l'istruzione e le attività sportive e ludiche di entrambi i figli, come meglio individuate nell'elenco delle spese straordinarie di cui al Protocollo Tribunale di Monza:
d) i coniugi separati dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro; e) le spese di giudizio verranno sostenute al 50% dalla signora ed al 50% dal Parte_1 signor CP_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 24.11.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (07.05.2004) e Per_1 Per_2
(03.07.2007) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 29/04/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a US (MB) in data 05.07.2001 (atto n. 28, Parte II, Serie A del CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di US (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di US (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.09.2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona