Versione
12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 14. Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace 1. Gli uffici del Giudice di Pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 .
2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.
Nota all' art. 14:
- La legge n. 392/1941 reca: "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari".
2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.
Nota all' art. 14:
- La legge n. 392/1941 reca: "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 21/07/2022, n. 5533Provvedimento: Sentenza n. 5533/2022 Depositato il 21/07/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Regionale per la CAMPANIA Sezione 02, riunita in udienza il 30/06/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ALBINI ANNA, Presidente ALTIERI ANTONIO, Relatore ITRI OLGA MARIA, Giudice in data 30/06/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 7898/2021 depositato il 29/12/2021 proposto da Ricorrente_1 Rappresentante_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad …Leggi di più...
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