Articolo 14 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 10 bisArticolo 10 quater
Versione
12 dicembre 1991
Art. 14. Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace 1. Gli uffici del Giudice di Pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392 .
2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.
Nota all' art. 14:
- La legge n. 392/1941 reca: "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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