TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6465/2023 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 06/11/2023, da c.f.: e Parte_1 P.IVA_1
, c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliati in PASSAGGIO SAN FERMO, 5 PADOVA presso lo studio dell'Avv. BETTIATO GIOVANNA, c.f.: , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso - ATTORI OPPONENTI - contro
(già ), Controparte_1 Controparte_2
c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA TOMMASEO 82 PA- P.IVA_2
DOVA, presso lo studio dell'Avv. VAUDANO FEDERICO, c.f.:
[...]
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2156/2023 emesso da questo Tribunale il 10/9/2023.
Causa introitata in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “Nel merito, in via principale, accertare che in data 08.03.2024 è intervenuto tra le parti l'accordo che prevede il pagamento in via transattiva da parte di alla (già ), a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 tacitazione delle reciproche pretese di cui al presente giudizio, della somma di euro 20.000,00 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2156/2023, R.G. n. 4880/2023 del Tribunale di Padova e dichiarare la tenuta al pagamento del Parte_1 predetto importo di euro 20.000,00;
Nel merito, in via subordinata, accertati i fatti esposti in narrativa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il D.I. n. 2156/2023, R.G. n. 4880/2023, del Tribunale di Padova, in quanto emesso per somme già versate e in assenza dei presupposti di legge;
accertati i fatti esposti in atti, ridurre il prezzo delle merci consegnate da Controparte_1
(già J. e non già pagate, in considerazione dell'effettivo
[...] CP_1 valore e della effettiva quantità delle stesse, dei costi extra sostenuti e dei riconoscimenti ef- fettuati in corso di causa, nella misura di euro 4.000,00 a titolo di costi extra per la lavora- zione del materiale difettoso, di euro 7.100,00 a titolo di controvalore della merce difettosa restituita e di euro 16.907,32 a titolo di riconoscimento dei vizi della merce relativa alle fat- ture nn. 490921 e 490924, e così della complessiva somma di euro 28.007,32, ovvero della somma maggiore o minore risultante all'esito del giudizio o ritenuta dal Giudice e, per l'effetto, dichiarare la tenuta al pagamento dell'importo residuo;
Parte_1 In via istruttoria, si chiede l'interrogatorio formale del sig. , legale rappre- CP_3 sentante della società opposta, sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 08.03.2024 la società (già Controparte_1 Per_1
proponeva alla la conclusione di un accordo transattivo per
[...] Parte_1 l'importo di euro 20.000,00, manifestando la disponibilità a discutere una rateizzazione del pagamento, e in pari data la società accettava la suddetta proposta comuni- Parte_1 cando di rinviare alla settimana successiva la sola definizione dei termini di pagamento, co- me da e-mail che si esibiscono (si esibisca il Doc. 6 di parte attrice opponente);
2) Vero che con e-mail in data 08.03.2024 la (già Controparte_1 [...]
riconosceva espressamente alla le spese sostenute da CP_4 Parte_1 quest'ultima a causa del lavoro extra effettuato sulla merce difettosa per complessivi 4.000,00 euro, e l'importo di euro 7.100,00 quale controvalore del materiale difettoso resti- tuito dalla per complessivi 11.100,00 euro (si esibisca il Doc. 6); Parte_1 3) Vero che con e-mail in data 13.02.2023, la (già J. Controparte_1
comunicava alla che per gli ordini relativi alle fatture nn. CP_1 Parte_1 490921 e 490924 il reclamo della veniva accettato (si esibisca il Doc. 6). Parte_1 In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite.”
e di parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respin- ta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: nel merito in via principale: rigettare tutte le domande attoree, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto ve- nisse revocato, condannare per le ragioni esposte in narrativa la società
[...] ed il Sig. , in solido tra loro, a pagare a favore della so- Parte_1 Parte_1 cietà : Controparte_1 a) la somma complessiva di € 33.903,90 a saldo delle fatture n. 490921, n. 490924, n. 491236 e n. 491237, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi da ciascuna scadenza di pa- gamento al saldo effettivo, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
b) la somma di € 957,89 a titolo di interessi moratori, maturati da ciascuna scadenza di pa- gamento al saldo effettivo, relativamente alle fatture 490591, n. 490630, n. 490820, n.
490821 e n. 490960, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta in parte.
- 2 - nonché , in solido tra loro, Parte_1 Parte_1
devono pagare a (già Controparte_1 CP_2
il totale esposto nelle fatture n.490921 e n.490924 entrambe del
[...]
15/02/2023 nonché n.491236 e n.491237 datate 22/3/2023 (€33.903,30), detratto l'importo di €7.100,00#, corrispondente al valore della merce che la stessa opposta ha riconosciuto essere viziata e dunque da sostituirsi. La somma da versarsi ammonta pertanto ad €26.803,30# (€33.903,30-
€7.100,00=€26.803,30).
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Le fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto sono complessivamente otto;
di esse, quattro e precisamente la n.490591 del 10/01/2023, la n. 490630 del 12/01/2023, la n.490821 del 03/02/2023 e la n.490960 del 17/02/2023, sono state pagate prima del deposito del ricorso, con un esborso complessivo di €13.954,37# (vedasi doc. 2 opponente).
Detraendo dall'importo ingiunto col decreto n.2156/2023 (€47.857,77), la somma anzidetta (€13.954,37) versata in due riprese, il 14/6/2023 ed il
24/7/2023, si ottiene il risultato di €33.903,40# che corrisponde al totale esposto nelle rimanenti quattro fatture azionate nel procedimento monitorio.
2) La merce oggetto delle fatture n.490921 e n.490924 datate 15/02/2023 ha presentato dei difetti ed è stata in parte rispedita all'opposta perché ne verificasse l'esistenza (circostanza pacifica).
ha riconosciuto che la merce Controparte_1
rispeditale era effettivamente viziata, quantificando il valore della stessa in
€7.100,00# (vedasi doc. 12 opponente). Infatti, nella mail da a Tes_1
del 11/3/2024, inviata alle ore 14,25, l'opposta, sul punto dichiara Pt_1 testualmente: “[…] abbiamo un reclamo per cui sostituiremo la merce per un valore di €7.100,00#”.
- 3 - 3) Tra i contendenti, dopo la notifica dell'atto di citazione, sono state intavolate delle trattative per giungere alla soluzione bonaria della presente controversia (vedasi doc. 12 opponente).
Ad avviso dello scrivente nello scambio di mail verificatosi il 08/3/2024, non si è perfezionato l'accordo transattivo. Le parti avevano raggiunto un'intesa di massima sul prezzo che l'opponente doveva corrispondere all'opposta
(€20.000,00#) mentre le modalità di pagamento dello stesso, non erano ancora state oggetto di contrattazione.
Infatti, il contenuto della mail da a del 08/3/2024, inviata Tes_1 Pt_1 alle ore 14,48, è il seguente: “[…] Ho parlato col mio manager. Possiamo accettare un accordo di €20.000,00 – gli articoli sono stati utilizzati. Poi possiamo anche discutere del pagamento diviso”. Mentre la risposta di sempre del 08/3/2024, alle ore 15,16 è la seguente: “informo gli Pt_1
avvocati che accettiamo la vostra proposta. Per favore, faccia lo stesso con i vostri. La ricontatteremo lunedì per quanto riguarda i termini di pagamento
[…]”.
Mi preme rilevare che per i contendenti, le modalità di pagamento non erano indifferenti ai fini della conclusione della transazione. Infatti, nello scambio di mail immediatamente precedenti a quelle innanzi descritte, la trattativa era fallita proprio perché non si era raggiunto un accordo sulle modalità di pagamento.
A fronte di una proposta di a chiudere ad €16.000,00# da versarsi in Pt_1
quattro rate di pari importo (€4.000,00) a cadenza trimestrale, a partire da fine marzo (scadenze successive: giugno, settembre e dicembre); CP_5
aveva chiesto di corrispondere il predetto importo, dilazionandolo in cadenze più ravvicinate e non aveva accettato la nuova proposta di pagamento rateale formulata dall'opponente (scadenze: marzo, maggio, giugno e settembre); anzi aveva rilanciato, alzando la somma da pagarsi ad €21.000,00# (vedasi mail del 08/3/2024, ore 10,24).
- 4 - La trattativa intavolata è definitivamente fallita il 11/3/2024, quando con mail inviata ad ore 14,25, ha comunicato a “Mi dispiace ma Tes_1 Pt_1
questa proposta deve essere cancellata […]” (VEDASI DOC. 12 OPPONENTE).
Il comportamento dell'opposta appare legittimo in quanto per concludere l'accordo transattivo, mancava l'assenso delle parti su un punto decisivo
(modalità di pagamento), che aveva già precedentemente determinato, in fase di trattativa, un aumento della somma da corrispondersi (da €16.000,00# ad
€21.000,00).
4) Le citate fatture n. 491236 e n.491237, invece, devono essere pagate per intero;
esse espongono un totale complessivo di €16.995,98# ed hanno ad oggetto merce effettivamente consegnata (circostanza pacifica).
Ad avviso dello scrivente, i danni per lavorazioni supplementari, quantificati dall'opponente in €4.000,00# (vedasi doc.5 opponente), non vanno risarciti in quanto sforniti di prova.
In definitiva, il totale esposto nelle fatture di cui al precedente punto 2 (la n.
490921 e la n. 490924), va ridotto di €7.100,00#, corrispondente al valore, non contestato tra le parti, della merce viziata e restituita all'opposta. Il risultato così ottenuto di €9.807,32#, va sommato al totale (€16.995,98) esposto nelle fatture di cui al precedente punto 4; si ottengono dunque
€26.803,30#, che vanno maggiorate degli interessi moratori a far data dal
22/8/2023, giorno di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese e competenze sostenute per essa e per il procedimento monitorio, vanno poste a carico dell'opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €9.000,00# per compensi ed €286,00# per esborsi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie in parte
- 5 - l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.2156/2023 emesso da questo Tribunale il 10/9/2023.
Condanna in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, nonché in proprio, a pagare, in Parte_1
solido tra loro, a (già Controparte_1 CP_2
, in persona del suo legale rappresentante, €26.803,30#, oltre interessi
[...]
moratori a far data dal 22/8/2023, fino all'effettivo soddisfo.
Condanna in persona del suo legale rap- Parte_1
presentante pro-tempore nonché , in proprio, a pagare in solido Parte_1
tra loro, agli avvocati Francesca Verrecchia e Federico Vaudano, in solido tra loro e quali procuratori antistatari di (già Controparte_1
), le spese di lite così come liquidate in parte motiva. Controparte_2
Così deciso il 02 aprile 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
- 6 -