Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 547
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Sentenza 7 aprile 2025

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Il Tribunale di Padova, Sezione Seconda Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società (attore opponente) nei confronti di un'altra società (convenuto opposto), avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2156/2023 emesso dallo stesso Tribunale. L'attore opponente chiedeva, in via principale, l'accertamento di un accordo transattivo intervenuto in data 08.03.2024, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento della somma transattiva di euro 20.000,00. In via subordinata, chiedeva la revoca o nullità del decreto ingiuntivo, lamentando l'emissione per somme già versate e l'assenza dei presupposti di legge, e la riduzione del prezzo delle merci consegnate in ragione di difetti, costi extra e riconoscimenti effettuati, per una complessiva somma di euro 28.007,32. L'attore aveva altresì richiesto l'ammissione di prove testimoniali e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta. La società convenuta opposta, invece, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, o, in subordine, la condanna in solido dell'opponente al pagamento di euro 33.903,90 a saldo di determinate fatture, oltre interessi moratori, e di euro 957,89 a titolo di interessi moratori su altre fatture.

Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando in solido l'attore opponente e il suo legale rappresentante a pagare alla convenuta opposta la somma di euro 26.803,30, oltre interessi moratori dal 22.08.2023. Il Giudice ha ritenuto che non si fosse perfezionato l'accordo transattivo per euro 20.000,00, poiché, pur essendovi un'intesa di massima sul prezzo, mancava l'accordo sulle modalità di pagamento, punto considerato decisivo e già causa di fallimento di precedenti trattative. Ha altresì accertato che quattro delle fatture azionate nel decreto ingiuntivo erano state pagate prima del suo deposito. Per quanto concerne le fatture n. 490921 e 490924, il Tribunale ha riconosciuto la presenza di vizi nella merce, quantificando il valore di tale merce viziata e restituita in euro 7.100,00, importo da detrarre dal credito originario. Le fatture n. 491236 e 491237, invece, sono state ritenute dovute per intero, trattandosi di merce effettivamente consegnata. Sono stati rigettati i danni per lavorazioni supplementari richiesti dall'opponente, in quanto sforniti di prova. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente, liquidate in euro 9.000,00 per compensi e euro 286,00 per esborsi, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 547
    Giurisdizione : Trib. Padova
    Numero : 547
    Data del deposito : 7 aprile 2025

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