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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11867/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Manzo Nadia che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato il [...] a [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/05/2024 e Parte_1 Parte_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Persona_1 del medesimo presso la madre, sig.ra con esercizio disgiunto della responsabilità Parte_1 genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale – di proprietà del sig. – sita in Parte_2
Torino, via Coazze n. 4, con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra con cui il figlio minore Parte_1 manterrà la residenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini che seguono, salva la facoltà di diversamente concordare:
- Ogni settimana e segnatamente il martedì e il giovedì, il padre andrà a prendere il figlio presso la residenza per condurlo a scuola.
- Ogni sabato il padre potrà tenere il figlio con sé dalle ore 10.00 alle ore 17,00 occupandosi di andare a prendere e riportare il figlio presso la residenza.
- I genitori prenderanno accordi in merito alle vacanze estive e invernali tenuto conto anche dei rispettivi impegni lavorativi.
DISPONE a carico del padre, sig. il versamento mensile in favore della sig.ra Parte_2 di un contributo al mantenimento per il figlio minore pari a € 400,00 mensili oltre a Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. I genitori si faranno carico in misura del 50% ciascuna delle spese extra-assegno in favore del figlio quali quelle di cui al Protocollo di Intesa siglato in data
15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino. Nel caso in cui la sig.ra Pt_1
dovesse spostare la residenza, rilasciando l'abitazione al sig. l'importo del
[...] Parte_2 mantenimento ordinario verrà rideterminato in € 700,00 mensili oltre il 50% delle spese extra-assegno sopra citate.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di obbligarsi sin d'ora a rilasciare vicendevolmente il nullaosta per il rilascio del passaporto, anche a beneficio del figlio minore, e/o a porre in essere qualsivoglia formalità all'uopo necessaria.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11867/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Manzo Nadia che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato il [...] a [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/05/2024 e Parte_1 Parte_2 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Persona_1 del medesimo presso la madre, sig.ra con esercizio disgiunto della responsabilità Parte_1 genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale – di proprietà del sig. – sita in Parte_2
Torino, via Coazze n. 4, con gli arredi ivi contenuti alla sig.ra con cui il figlio minore Parte_1 manterrà la residenza.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini che seguono, salva la facoltà di diversamente concordare:
- Ogni settimana e segnatamente il martedì e il giovedì, il padre andrà a prendere il figlio presso la residenza per condurlo a scuola.
- Ogni sabato il padre potrà tenere il figlio con sé dalle ore 10.00 alle ore 17,00 occupandosi di andare a prendere e riportare il figlio presso la residenza.
- I genitori prenderanno accordi in merito alle vacanze estive e invernali tenuto conto anche dei rispettivi impegni lavorativi.
DISPONE a carico del padre, sig. il versamento mensile in favore della sig.ra Parte_2 di un contributo al mantenimento per il figlio minore pari a € 400,00 mensili oltre a Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. I genitori si faranno carico in misura del 50% ciascuna delle spese extra-assegno in favore del figlio quali quelle di cui al Protocollo di Intesa siglato in data
15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino. Nel caso in cui la sig.ra Pt_1
dovesse spostare la residenza, rilasciando l'abitazione al sig. l'importo del
[...] Parte_2 mantenimento ordinario verrà rideterminato in € 700,00 mensili oltre il 50% delle spese extra-assegno sopra citate.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di obbligarsi sin d'ora a rilasciare vicendevolmente il nullaosta per il rilascio del passaporto, anche a beneficio del figlio minore, e/o a porre in essere qualsivoglia formalità all'uopo necessaria.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.