Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 1585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1585/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII,
TRA
( , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Tora e Piccili (CE), in persona del legale rappresentante, nonché in proprio il socio accomandatario
(C.F. ), nato il [...] a [...] e Piccilli (CE), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Improta (C.F. ; C.F._2
[...]
[...
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Lombardo (C.F. , Antonio C.F._4
Lombardo (C.F. ) e (C.F. C.F._5 Parte_3
; C.F._6
Reclamato
1
E
Liquidazione Giudiziale della e di Parte_1
in persona del curatore;
Parte_1
Reclamata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.1.2025, ha proposto presso il Tribunale di Santa Parte_2
Maria Capua Vetere ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società
e del socio accomandatario Parte_1 [...]
Pt_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di essere loro creditore dell'importo di €
34.900,23, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per differenze retributive non corrisposte,
TFR e risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, come accertato con la sentenza n.
2432/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, sia la società sia il socio illimitatamente responsabile sono rimasti contumaci.
Con la sentenza reclamata, depositata l'11.3.2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio illimitatamente responsabile, ritenendo sussistente:
• la legittimazione ad agire del ricorrente, in virtù del credito accertato giudizialmente;
• il presupposto soggettivo per farsi luogo all'apertura della dichiarazione giudiziale in quanto per gli anni 2022 e 2023 l'attivo era stato superiore ad € 300.000,00;
• il presupposto oggettivo, essendo evidente che la società debitrice versasse in stato d'insolvenza e non di mera crisi transitoria, tenuto conto dell'importo del credito non pagato nei confronti della ricorrente e dell'ammontare dei debiti maturati nei confronti dell'INPS e dell'Erario, superiori ad € 500.000,00.
Avverso tale sentenza sia la società che il socio accomandatario hanno proposto reclamo, con ricorso depositato il 10/4/2025, deducendo l'assenza dei requisiti dimensionali necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
• la società per l'anno di imposta 2022 aveva realizzato ricavi per soli 100.000 euro;
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• per gli anni 2022-2023-2024 i ricavi erano stati inferiori a 100 euro;
• l'ammontare dei debiti era inferiore a 500.000 euro, poiché sia quelli nei confronti dell' che quelli verso gli enti previdenziali erano stati oggetto di rottamazione. CP_1
Per tali ragioni i reclamanti hanno chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il creditore si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, ha chiesto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
La Liquidazione giudiziale non si è costituita.
All'udienza del 3/6/2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Con i tre motivi di reclamo la società ed il socio accomandatario hanno sostenuto che il
Tribunale avrebbe errato nel dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto la società non avrebbe avuto i requisiti previsti dall'art. 2 lett. D) CCII, dovendo invece essere qualificata come impresa minore.
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e vada rigettato in quanto i requisiti previsti dal
CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale sono tra loro cumulativi e devono essere posseduti dall'imprenditore congiuntamente e per l'intero triennio anteriore al deposito dell'istanza del creditore.
Nel caso in esame il Tribunale, dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2023, ha accertato che la società aveva realizzato un attivo di € 1.075.614,00. Tale dato non è stato contestato dai reclamanti, i quali si sono limitati ad affermare che per l'anno 2022 l'attivo era stato inferiore al limite di legge, che i ricavi per l'intero triennio erano stati inferiori ad € 200.000 e che i debiti erano inferiori ad € 500.000,00. Tali contestazioni sono del tutto irrilevanti in quanto, come detto, è sufficiente il superamento per un solo anno nel triennio di una delle soglie previste dall'art. 2 per ritenere che l'impresa abbia i requisiti per essere assoggettata alla liquidazione giudiziale. Poiché nella specie il Tribunale ha accertato che per l'anno 2023 la società aveva realizzato un attivo superiore ad € 300.000 (circostanza non oggetto di impugnazione), correttamente è stata dichiarata aperta la procedura concorsuale a carico della società e del socio illimitatamente responsabile.
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Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna dei reclamanti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio in favore del creditore costituito, da liquidarsi in base ai parametri indicati nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del
24/07/2007).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Parte_1
e da avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della
[...] Parte_1
liquidazione giudiziale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositata l'11/3/2025, così provvede:
1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la e al Parte_1 Parte_1
pagamento in solido, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio Parte_2
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che liquida in Euro 5.400,00 per compenso professionale ed Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 3.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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