Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2022, proposto da
Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio Magrì, Cristina Magrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Comunicazione resa dal comune di Sorrento – III Dipartimento Edilizia Privata del 26 gennaio 2022 inviata a mezzo Pec in data 28.01.2022, Prot. n. 4663 oggetto: Riscontro Vs. istanza di cui ai prot. 1644 del 13.01.2022, con la quale si comunicava al Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. che “allo stato manca alcun riferimento nel Regolamento Edilizio Comunale con il quale si può ritenere assimilabile/equipollenti tali aree H2 alla zona A”;
e, per quanto di ragione,
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con dichiarazione versata in atti il 10 aprile 2025, ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che:
- a fronte di tanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, atteso che la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa ( cfr ., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
- le spese processuali, stante l’esito in rito del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO