CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 3239\2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3239 \2023 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8217/2023 pubbl. il 23/10/2023
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
Francesco Neboli, come da procura acclusa alla citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Cefalonia n. 70, Brescia – Email_1
appellanti contro
(C.F. ) e per essa (C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
procuratrice speciale subentrata a C.F. , come da procura Controparte_3 P.IVA_4
speciale acclusa alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.9.2024, con gli avv.ti
Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Via C.
Botta n. 5, Messina - ; Email_2 Email_3
pagina 1 di 10 appellato
e
C.F. nella qualità di mandataria di Controparte_4 P.IVA_5 CP_1
;
[...]
(già C.F.- ) - (C.F. Controparte_5 CP_6 Controparte_7
,); P.IVA_6
appellati contumaci
Oggetto: fideiussione, nullità per contrasto con disciplina antitrust.
*
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“In via principale, in relazione alle scritture private del 26.10.1999 e del 23.12.1999 e ad ogni vincolo fideiussorio da esse scaturenti, inclusi quelli allegati dall'ingiungente e/o dai suoi aventi causa:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, la nullità dei predetti contratti, totale o parziale, in relazione alle singole clausole descritte in atti, con particolare riguardo alle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8, nonché di ogni ulteriore contratto o negozio collegato;
- per l'effetto, accertarne e dichiararne l'inefficacia, quindi accertare e dichiarare con efficacia erga omnes l'estinzione e/o l'assenza di vincolo fideiussorio e/o la liberazione degli attori da ogni obbligazione di garanzia, anche nei confronti dell'ingiungente delle Controparte_1 mandatarie e nonché di ogni avente causa per le obbligazioni Controparte_3 CP_2 contratte dal debitore principale Parte_3
- rigettare tutte le domande, eccezioni, pretese, anche in via istruttoria, formulate dalle controparti, in quanto infondate in fatto e in diritto. ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus-In via istruttoria, utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.
Si chiede, a tal fine, che la Corte d'Appello individui gli istituti bancari, di diverso dimensionamento e diversi dall'istituto che ha emesso le fideiussioni per cui è causa, nei confronti dei quali pronunciare ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascuno quantomeno nell'ultimo semestre dell'anno 1999. Si chiede, altresì, l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. con i testi ivi indicati, richiamati nell'atto di citazione in appello.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, anche per il primo grado di giudizio”.
Per l'appellata per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 subentrata a Controparte_3
pagina 2 di 10 “Voglia l'Ell.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso, così giudicare: respingere integralmente l'appello, in quanto infondato per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 8217/2023, pubblicata in data 23.10.2023, del Tribunale di Milano, nonché la validità delle garanzie sottoscritte dagli appellanti rispettivamente in data
26.10.1999 e 23.12.1999. Con vittoria di spese e competenze di rito”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. - Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 8217\2023, che ha rigettato le domande svolte dagli stessi nel giudizio di primo grado e li ha condannati alle spese di lite, liquidate in euro 10.860,00, a favore di , costituita quale procuratrice speciale di Controparte_3
Controparte_8
e (già ) sono rimaste
[...] Controparte_5 CP_6
contumaci in entrambi i gradi di giudizio. si è costituita attraverso la procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_3
alla quale è poi subentrata Ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma
[...] CP_2
della sentenza impugnata.
Il Collegio, con ordinanza in data 9.10.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione svolta dalla parte appellante e relativa al solo capo di condanna alla rifusione delle spese di lite.
Con il medesimo provvedimento ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito delle difese conclusive ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 2.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
B. L'oggetto del giudizio
e hanno domandato, in Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori, di dichiarare la nullità, totale o parziale, delle rispettive fideiussioni, con particolare riguardo alle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8, e per l'effetto di accertare l'estinzione - assenza del vincolo fideiussorio e la liberazione da ogni obbligazione di garanzia.
Più precisamente, hanno addotto la nullità integrale o parziale delle due scritture private, rispettivamente sottoscritte, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287\1990 e la conseguente estinzione ex art. 1957 c.c. del vincolo fideiussorio.
Si tratta delle seguenti scritture private:
pagina 3 di 10 1) la fideiussione rilasciata il 26/10/1999 da insieme ad altri garanti (non parti Parte_1 del presente giudizio) a favore della CA (poi Controparte_9 [...]
) nell'interesse di Immobiliare S.r.l. (poi , fino alla concorrenza CP_7 Parte_3 dell'importo di lire 4.290.000.000 (pari ad euro 2.215.600,09), innalzato sino a lire
5.590.000.000 (pari ad euro 2.886.994,06) con la lettera del 23/12/1999;
2) la fideiussione rilasciata il 26/10/1999 da a favore della Parte_2
CA (poi ) nell'interesse del debitore Controparte_9 Controparte_7 principale Immobiliare S.r.l. (poi , fino alla concorrenza dell'importo di lire Parte_3
4.290.000.000 (pari ad euro 2.215.600,09), innalzato fino a lire 5.590.000.00 (pari ad euro
2.886.994,06) con la lettera del 23/12/1999.
C. Il primo grado di giudizio
aveva ottenuto dal Tribunale di Brescia decreto ingiuntivo immediatamente Parte_4
esecutivo con il quale era stato ingiunto a e Parte_1 Parte_2
in qualità di fideiussori del debitore principale, il pagamento della somma di
[...]
€.2.741.849,82.
A seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo svolta da questi ultimi, il Tribunale di Brescia si era dichiarato funzionalmente incompetente.
Conseguentemente e Parte_1 Parte_2
avevano riassunto la causa innanzi al Tribunale delle Imprese di Milano.
cessionaria del credito, si era costituita in giudizio per mezzo della Controparte_1
procuratrice speciale mentre , in qualità di mandataria di Controparte_3 Controparte_4
e (ora ), quale banca cedente, erano Controparte_8 Controparte_7 Controparte_5
rimasti contumaci.
Gli attori avevano dedotto la nullità delle scritture private del 26/10/1999 e del 23/12/1999, costituenti fideiussioni omnibus rilasciate dagli stessi a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future del debitore.
Secondo gli attori le clausole contenute nelle suddette scritture agli articoli 2, 6 e 8 riproducono in modo del tutto identico le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, e sono state ritenute dalla CA d'Italia, con il provvedimento n.55 del
02/05/2005, in contrasto con l'art.2 della L.287/1990.
pagina 4 di 10 Per tale ragione avevano sostenuto la nullità integrale della suddette scritture, derivata ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione dell'art.2 della L.287/1990, ovvero, in via gradata, la nullità parziale, limitatamente alla clausole di cui agli artt. 2,6 e 8, in quanto costituenti oggetto dell'intesa anticoncorrenziale in contrasto con la disciplina imperativa discendente dall'art.2 della L. 287/1990 oltre che dell'art.101 TFUE.
Gli attori avevano ulteriormente dedotto che anche ove si fosse ritenuta la sola nullità parziale delle scritture in oggetto, in particolare la nullità dell'art. 6, relativo alla deroga all'art.1957 c.c., ciò comunque dovrebbe comportare la liberazione da ogni obbligo fideiussorio, in quanto dopo la revoca degli affidamenti comunicata dal con missiva del 09/04/2018 (doc.25), a distanza Controparte_7
di più di un anno, né il (banca cedente), né la società cessionaria Controparte_7 CP_10
si erano attivati per il recupero del credito, considerato che la prima istanza giudiziale nei
[...]
confronti del debitore principale era stata proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, in data
29/05/2019.
La convenuta, aveva insistito per il rigetto delle domande svolte dagli attori, Controparte_1
in quanto infondate.
Più precisamente, aveva sostenuto la validità delle garanzie “a prima richiesta” rilasciate dagli attori, qualificandole come contratti autonomi di garanzia, con conseguente inapplicabilità, stante la deroga contenuta nella clausola n.6 alla previsione di cui all'art.1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale.
Aveva inoltre rilevato che, anche nell'ipotesi in cui le garanzie in oggetto fossero qualificate come fideiussioni omnibus, gli attori non avevano provato la violazione delle norme antitrust, vale a dire la sussistenza di una perdurante intesa restrittiva tra banche, in quanto i contratti di garanzia in esame erano risalenti ad un periodo antecedente rispetto al provvedimento n.55 del 02/05/2005 della CA
d'Italia ed al periodo 2002-2005 da quest'ultima esaminato.
D. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha qualificato le scritture in oggetto come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni, in ragione di un'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali in esse contenute.
Il primo giudice ha rilevato che l'art.7 delle condizioni contrattuali prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla CA “a semplice richiesta scritta” ed è accompagnato dall'impegno del fideiussore ad effettuare il pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”. Ha quindi ritenuto che tale espressione sia da considerare analoga alla clausola “senza eccezioni” e che, unitamente pagina 5 di 10 all'espressione “a prima richiesta”, valga a qualificare il negozio come autonomo di garanzia. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, sarebbe confermata dalla previsione dell'art. 8, il quale stabilisce che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, derogando al disposto dell'art.1939 c.c.
Ha conseguentemente reputato infondato l'assunto dell'attore, relativo alla nullità delle clausole, in ragione dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito accertata in virtù del provvedimento n.55/2005 della CA d'Italia, ritenendo che tale provvedimento non solo copre un diverso arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005), ma si riferisce anche alla diversa fattispecie delle fideiussioni “omnibus” (punti 9, 13 provvedimento. n.55/2005).
Ha quindi concluso ritenendo la validità della deroga all'art.1957 c.c. in punto di onere del creditore di far valere tempestivamente le sue ragioni di credito nei confronti del debitore principale, di cui all'art.6 dei contratti in oggetto, in quanto in linea con la natura autonoma della garanzia pattuita.
Ha infine ritenuto assorbita la pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dagli attori nel rigetto delle domande di accertamento della nullità integrale o, in subordine, parziale della fideiussione.
E. I motivi di appello.
E.1 Primo motivo
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errata qualificazione dei contratti fideiussori oggetto di causa in termini di contratti autonomi di garanzia.
In estrema sintesi, secondo gli appellanti dall'interpretazione complessiva dell'articolato contrattuale le fideiussioni in oggetto non possono ritenersi connotate dal tratto dell'autonomia, pertanto il primo giudice avrebbe errato nella qualificarle come contratti autonomi di garanzia. Sulla base di questo presupposto hanno riproposto tutti gli argomenti già sostenuti nel primo grado di giudizio.
Hanno inoltre evidenziato che, quandanche le fideiussioni in oggetto fossero qualificate in termini di contratti autonomi di garanzia, comunque sarebbero espressive dell'intesa illecita praticata dalle banche, in quanto non potrebbero considerarsi dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. e dovrebbero pertanto essere dichiarate totalmente o parzialmente nulle.
E.2 Secondo motivo
pagina 6 di 10 Gli appellanti ritengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che i contratti sono espressione dell'intesa illecita sanzionata da CA d'Italia, per il fatto di esser stati stipulati in epoca anteriore al periodo 2002-2005.
Sul punto rilevano che il Tribunale ha male interpretato le prove prodotte e omesso di valutare le istanze istruttorie svolte in primo grado, essendosi limitato ad affermare che “la qualificazione delle garanzie stesse come contratti autonomi di garanzia (o come fideiussioni a semplice richiesta secondo la convenuta) rende infondato l'assunto attorea relativo alla nullità delle stesse in ragione dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito accertata in virtù del provvedimento 55/2005 della CA d'Italia, in quanto tale provvedimento non solo copre un diverso arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005), ma si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni
“omnibus”.
Sostengono, inoltre, che il primo giudice abbia errato nel non ritenere provato lo status di consumatore
(casalinga) di e quindi l'estraneità della stessa rispetto alle vicende gestorie della Parte_1
società garantita non avendo la stessa mai svolto alcun ruolo attivo nella predetta Parte_3
società.
F. Riproposizione delle domande non accolte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Gli appellanti hanno altresì riproposto tutte le domande ed eccezioni non accolte dal Tribunale, in quanto ritenute assorbite, in punto di nullità totale o parziale delle fideiussioni e di liberazione da ogni vincolo di garanzia a fronte dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Hanno quindi insistito per la dichiarazione di nullità, in particolare della clausola di cui all'art. 6, recante la deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., nel solco del modello ABI, nonché per la decadenza ex art. 1957 c.c., rilevando che quest'ultima è stata eccepita sin nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
Hanno evidenziato che il creditore e i suoi aventi causa non hanno proposto istanze verso i fideiussori nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e che non è stato provato che gli stessi hanno agito nel rispetto del suddetto termine.
Al riguardo hanno altresì osservato che la sola comunicazione in atti è quella del 9 aprile 2018, che essa ha natura stragiudiziale e che quindi non è idonea ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Hanno infine rilevato che, a seguito dell'invio della suddetta missiva del 9 aprile 2018, nessuna istanza
è stata svolta nei confronti dei garanti da parte del cedente o della cessionaria.
G. La posizione dell'appellata pagina 7 di 10
Parte appellata ha insistito per la conferma della sentenza del Tribunale.
Ha ritenuto l'infondatezza dei motivi di impugnazione, ripercorrendo le argomentazioni già contemplate nel primo grado di giudizio e le motivazioni espresse dal primo giudice.
In relazione alla decadenza, rispetto alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., nell'ipotesi in cui i contratti fossero qualificati come fideiussioni, ha rilevato che è stata inviata (e ricevuta) in data 9.4.2018 una raccomandata dal alla debitrice e ai fideiussori avente ad oggetto la revoca degli Controparte_7
affidamenti e la chiusura dei rapporti (doc.21\ 25), e che successivamente è stato anche esperito il tentativo di mediazione obbligatorio (doc. n.9, 10 e 11 appellante).
Per tali ragioni ha ritenuto provato l'invio della domanda di pagamento ai garanti e conseguentemente il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Ha infine precisato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa Corte
l'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. può essere soddisfatta anche dalla semplice richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, essendo sufficiente una richiesta stragiudiziale.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello debba essere respinto, sia pure sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella adottata dal Tribunale delle Imprese.
A. Occorre primariamente rilevare che anche ove venissero accolti i due profili di censura sollevati dagli appellanti, e i contratti venissero qualificati quali fideiussioni, comunque da ciò non potrebbe conseguire la riforma della pronuncia impugnata.
Invero, con riferimento alle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli appellanti, anche ad ipotizzare la nullità delle clausole indicate, stante la coincidenza oggettiva di queste ultime con quelle dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza, in ogni caso non si avrebbe alcuna ricaduta pratica sul rapporto controverso, tale che gli appellanti sarebbero comunque tenuti al pagamento del debito garantito.
Infatti, la banca cedente in data 9.4.2018 ha inviato alla debitrice e ai fideiussori, odierni appellanti, una raccomandata avente ad oggetto la revoca degli affidamenti e la chiusura dei rapporti (doc.21\25), e intimato il pagamento del dovuto.
Tale missiva deve innanzitutto essere considerata tempestiva, in quanto il dies a quo del termine di cui all'art. 1957 c.c. per quanto riguarda i contratti di mutuo (quale quelli sottostanti alle garanzie in oggetto), è individuabile nella scadenza dell'ultima rata, che nel caso di specie nel 2016 era ben lontana pagina 8 di 10 dall'essere esigibile. La Suprema Corte afferma, infatti, che “l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (Cass.
2301/04).
Quanto poi alla natura stragiudiziale della richiesta, secondo l'orientamento già seguito da questa
Corte, in adesione all'insegnamento prevalente della Corte di Cassazione, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale (In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza
26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078).
Una diversa interpretazione, nel senso di ritenere necessario l'avvio dell'iter giudiziario (Cass. Civ. n.
20668/2024), non sarebbe, ad avviso di questa Corte, conforme alla finalità sottesa alla clausola indicata, volta a garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito).
Occorre poi ulteriormente evidenziare che, successivamente all'invio della missiva suddetta, gli odierni appellanti hanno svolto istanza di mediazione nei confronti di , in data 15.11.2018. CP_1
Conseguentemente, solo all'esito di tale procedimento, conclusosi con verbale negativo, è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo (nel maggio del 2019).
I contratti in oggetto sono, dunque, comunque efficaci, stante l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia delle fideiussioni per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Per tali ragioni, deve ritenersi, in modo assorbente rispetto agli altri motivi di appello, che l'intimazione stragiudiziale inviata dalla banca in data 9.4.2018, contestualmente alla revoca dagli affidamenti e al recesso dai rapporti in essere, ha impedito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
B. Le spese di giudizio
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'appellato costituito come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione in particolare del valore i della causa, del grado di complessità, delle questioni trattate e dell'attività svolta (che esclude la fase istruttoria).
Non si dà luogo alla liquidazione delle spese di lite a favore di e Controparte_4 [...]
in quanto rimaste contumaci nel presente grado di giudizio. Controparte_5
pagina 9 di 10 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 3239/2023:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 8217\2023 del Tribunale di Milano;
2) condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido, delle spese del presente grado di giudizio a favore di CP_1
e per essa quale procuratrice speciale costituita, liquidate in € 14.000,00
[...] CP_2
per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. a carico degli appellanti.
Milano, 2.4.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3239 \2023 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8217/2023 pubbl. il 23/10/2023
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
Francesco Neboli, come da procura acclusa alla citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Cefalonia n. 70, Brescia – Email_1
appellanti contro
(C.F. ) e per essa (C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
procuratrice speciale subentrata a C.F. , come da procura Controparte_3 P.IVA_4
speciale acclusa alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.9.2024, con gli avv.ti
Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Via C.
Botta n. 5, Messina - ; Email_2 Email_3
pagina 1 di 10 appellato
e
C.F. nella qualità di mandataria di Controparte_4 P.IVA_5 CP_1
;
[...]
(già C.F.- ) - (C.F. Controparte_5 CP_6 Controparte_7
,); P.IVA_6
appellati contumaci
Oggetto: fideiussione, nullità per contrasto con disciplina antitrust.
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CONCLUSIONI
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“In via principale, in relazione alle scritture private del 26.10.1999 e del 23.12.1999 e ad ogni vincolo fideiussorio da esse scaturenti, inclusi quelli allegati dall'ingiungente e/o dai suoi aventi causa:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in atti, la nullità dei predetti contratti, totale o parziale, in relazione alle singole clausole descritte in atti, con particolare riguardo alle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8, nonché di ogni ulteriore contratto o negozio collegato;
- per l'effetto, accertarne e dichiararne l'inefficacia, quindi accertare e dichiarare con efficacia erga omnes l'estinzione e/o l'assenza di vincolo fideiussorio e/o la liberazione degli attori da ogni obbligazione di garanzia, anche nei confronti dell'ingiungente delle Controparte_1 mandatarie e nonché di ogni avente causa per le obbligazioni Controparte_3 CP_2 contratte dal debitore principale Parte_3
- rigettare tutte le domande, eccezioni, pretese, anche in via istruttoria, formulate dalle controparti, in quanto infondate in fatto e in diritto. ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus-In via istruttoria, utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa.
Si chiede, a tal fine, che la Corte d'Appello individui gli istituti bancari, di diverso dimensionamento e diversi dall'istituto che ha emesso le fideiussioni per cui è causa, nei confronti dei quali pronunciare ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascuno quantomeno nell'ultimo semestre dell'anno 1999. Si chiede, altresì, l'ammissione dei capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. con i testi ivi indicati, richiamati nell'atto di citazione in appello.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge, anche per il primo grado di giudizio”.
Per l'appellata per essa quale procuratrice speciale Controparte_1 CP_2 subentrata a Controparte_3
pagina 2 di 10 “Voglia l'Ell.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso, così giudicare: respingere integralmente l'appello, in quanto infondato per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 8217/2023, pubblicata in data 23.10.2023, del Tribunale di Milano, nonché la validità delle garanzie sottoscritte dagli appellanti rispettivamente in data
26.10.1999 e 23.12.1999. Con vittoria di spese e competenze di rito”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. - Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 8217\2023, che ha rigettato le domande svolte dagli stessi nel giudizio di primo grado e li ha condannati alle spese di lite, liquidate in euro 10.860,00, a favore di , costituita quale procuratrice speciale di Controparte_3
Controparte_8
e (già ) sono rimaste
[...] Controparte_5 CP_6
contumaci in entrambi i gradi di giudizio. si è costituita attraverso la procuratrice speciale Controparte_1 Controparte_3
alla quale è poi subentrata Ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma
[...] CP_2
della sentenza impugnata.
Il Collegio, con ordinanza in data 9.10.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione svolta dalla parte appellante e relativa al solo capo di condanna alla rifusione delle spese di lite.
Con il medesimo provvedimento ha assegnato alle parti i termini di legge per il deposito delle difese conclusive ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
All'udienza del 2.4.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
B. L'oggetto del giudizio
e hanno domandato, in Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori, di dichiarare la nullità, totale o parziale, delle rispettive fideiussioni, con particolare riguardo alle clausole di cui ai numeri 2, 6 e 8, e per l'effetto di accertare l'estinzione - assenza del vincolo fideiussorio e la liberazione da ogni obbligazione di garanzia.
Più precisamente, hanno addotto la nullità integrale o parziale delle due scritture private, rispettivamente sottoscritte, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287\1990 e la conseguente estinzione ex art. 1957 c.c. del vincolo fideiussorio.
Si tratta delle seguenti scritture private:
pagina 3 di 10 1) la fideiussione rilasciata il 26/10/1999 da insieme ad altri garanti (non parti Parte_1 del presente giudizio) a favore della CA (poi Controparte_9 [...]
) nell'interesse di Immobiliare S.r.l. (poi , fino alla concorrenza CP_7 Parte_3 dell'importo di lire 4.290.000.000 (pari ad euro 2.215.600,09), innalzato sino a lire
5.590.000.000 (pari ad euro 2.886.994,06) con la lettera del 23/12/1999;
2) la fideiussione rilasciata il 26/10/1999 da a favore della Parte_2
CA (poi ) nell'interesse del debitore Controparte_9 Controparte_7 principale Immobiliare S.r.l. (poi , fino alla concorrenza dell'importo di lire Parte_3
4.290.000.000 (pari ad euro 2.215.600,09), innalzato fino a lire 5.590.000.00 (pari ad euro
2.886.994,06) con la lettera del 23/12/1999.
C. Il primo grado di giudizio
aveva ottenuto dal Tribunale di Brescia decreto ingiuntivo immediatamente Parte_4
esecutivo con il quale era stato ingiunto a e Parte_1 Parte_2
in qualità di fideiussori del debitore principale, il pagamento della somma di
[...]
€.2.741.849,82.
A seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo svolta da questi ultimi, il Tribunale di Brescia si era dichiarato funzionalmente incompetente.
Conseguentemente e Parte_1 Parte_2
avevano riassunto la causa innanzi al Tribunale delle Imprese di Milano.
cessionaria del credito, si era costituita in giudizio per mezzo della Controparte_1
procuratrice speciale mentre , in qualità di mandataria di Controparte_3 Controparte_4
e (ora ), quale banca cedente, erano Controparte_8 Controparte_7 Controparte_5
rimasti contumaci.
Gli attori avevano dedotto la nullità delle scritture private del 26/10/1999 e del 23/12/1999, costituenti fideiussioni omnibus rilasciate dagli stessi a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future del debitore.
Secondo gli attori le clausole contenute nelle suddette scritture agli articoli 2, 6 e 8 riproducono in modo del tutto identico le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus, e sono state ritenute dalla CA d'Italia, con il provvedimento n.55 del
02/05/2005, in contrasto con l'art.2 della L.287/1990.
pagina 4 di 10 Per tale ragione avevano sostenuto la nullità integrale della suddette scritture, derivata ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione dell'art.2 della L.287/1990, ovvero, in via gradata, la nullità parziale, limitatamente alla clausole di cui agli artt. 2,6 e 8, in quanto costituenti oggetto dell'intesa anticoncorrenziale in contrasto con la disciplina imperativa discendente dall'art.2 della L. 287/1990 oltre che dell'art.101 TFUE.
Gli attori avevano ulteriormente dedotto che anche ove si fosse ritenuta la sola nullità parziale delle scritture in oggetto, in particolare la nullità dell'art. 6, relativo alla deroga all'art.1957 c.c., ciò comunque dovrebbe comportare la liberazione da ogni obbligo fideiussorio, in quanto dopo la revoca degli affidamenti comunicata dal con missiva del 09/04/2018 (doc.25), a distanza Controparte_7
di più di un anno, né il (banca cedente), né la società cessionaria Controparte_7 CP_10
si erano attivati per il recupero del credito, considerato che la prima istanza giudiziale nei
[...]
confronti del debitore principale era stata proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, in data
29/05/2019.
La convenuta, aveva insistito per il rigetto delle domande svolte dagli attori, Controparte_1
in quanto infondate.
Più precisamente, aveva sostenuto la validità delle garanzie “a prima richiesta” rilasciate dagli attori, qualificandole come contratti autonomi di garanzia, con conseguente inapplicabilità, stante la deroga contenuta nella clausola n.6 alla previsione di cui all'art.1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale.
Aveva inoltre rilevato che, anche nell'ipotesi in cui le garanzie in oggetto fossero qualificate come fideiussioni omnibus, gli attori non avevano provato la violazione delle norme antitrust, vale a dire la sussistenza di una perdurante intesa restrittiva tra banche, in quanto i contratti di garanzia in esame erano risalenti ad un periodo antecedente rispetto al provvedimento n.55 del 02/05/2005 della CA
d'Italia ed al periodo 2002-2005 da quest'ultima esaminato.
D. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha qualificato le scritture in oggetto come contratti autonomi di garanzia e non come fideiussioni, in ragione di un'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali in esse contenute.
Il primo giudice ha rilevato che l'art.7 delle condizioni contrattuali prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla CA “a semplice richiesta scritta” ed è accompagnato dall'impegno del fideiussore ad effettuare il pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”. Ha quindi ritenuto che tale espressione sia da considerare analoga alla clausola “senza eccezioni” e che, unitamente pagina 5 di 10 all'espressione “a prima richiesta”, valga a qualificare il negozio come autonomo di garanzia. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, sarebbe confermata dalla previsione dell'art. 8, il quale stabilisce che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s'intende fin
d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, derogando al disposto dell'art.1939 c.c.
Ha conseguentemente reputato infondato l'assunto dell'attore, relativo alla nullità delle clausole, in ragione dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito accertata in virtù del provvedimento n.55/2005 della CA d'Italia, ritenendo che tale provvedimento non solo copre un diverso arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005), ma si riferisce anche alla diversa fattispecie delle fideiussioni “omnibus” (punti 9, 13 provvedimento. n.55/2005).
Ha quindi concluso ritenendo la validità della deroga all'art.1957 c.c. in punto di onere del creditore di far valere tempestivamente le sue ragioni di credito nei confronti del debitore principale, di cui all'art.6 dei contratti in oggetto, in quanto in linea con la natura autonoma della garanzia pattuita.
Ha infine ritenuto assorbita la pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dagli attori nel rigetto delle domande di accertamento della nullità integrale o, in subordine, parziale della fideiussione.
E. I motivi di appello.
E.1 Primo motivo
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'errata qualificazione dei contratti fideiussori oggetto di causa in termini di contratti autonomi di garanzia.
In estrema sintesi, secondo gli appellanti dall'interpretazione complessiva dell'articolato contrattuale le fideiussioni in oggetto non possono ritenersi connotate dal tratto dell'autonomia, pertanto il primo giudice avrebbe errato nella qualificarle come contratti autonomi di garanzia. Sulla base di questo presupposto hanno riproposto tutti gli argomenti già sostenuti nel primo grado di giudizio.
Hanno inoltre evidenziato che, quandanche le fideiussioni in oggetto fossero qualificate in termini di contratti autonomi di garanzia, comunque sarebbero espressive dell'intesa illecita praticata dalle banche, in quanto non potrebbero considerarsi dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. e dovrebbero pertanto essere dichiarate totalmente o parzialmente nulle.
E.2 Secondo motivo
pagina 6 di 10 Gli appellanti ritengono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che i contratti sono espressione dell'intesa illecita sanzionata da CA d'Italia, per il fatto di esser stati stipulati in epoca anteriore al periodo 2002-2005.
Sul punto rilevano che il Tribunale ha male interpretato le prove prodotte e omesso di valutare le istanze istruttorie svolte in primo grado, essendosi limitato ad affermare che “la qualificazione delle garanzie stesse come contratti autonomi di garanzia (o come fideiussioni a semplice richiesta secondo la convenuta) rende infondato l'assunto attorea relativo alla nullità delle stesse in ragione dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito accertata in virtù del provvedimento 55/2005 della CA d'Italia, in quanto tale provvedimento non solo copre un diverso arco temporale (ottobre 2002-maggio 2005), ma si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni
“omnibus”.
Sostengono, inoltre, che il primo giudice abbia errato nel non ritenere provato lo status di consumatore
(casalinga) di e quindi l'estraneità della stessa rispetto alle vicende gestorie della Parte_1
società garantita non avendo la stessa mai svolto alcun ruolo attivo nella predetta Parte_3
società.
F. Riproposizione delle domande non accolte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Gli appellanti hanno altresì riproposto tutte le domande ed eccezioni non accolte dal Tribunale, in quanto ritenute assorbite, in punto di nullità totale o parziale delle fideiussioni e di liberazione da ogni vincolo di garanzia a fronte dell'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
Hanno quindi insistito per la dichiarazione di nullità, in particolare della clausola di cui all'art. 6, recante la deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., nel solco del modello ABI, nonché per la decadenza ex art. 1957 c.c., rilevando che quest'ultima è stata eccepita sin nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
Hanno evidenziato che il creditore e i suoi aventi causa non hanno proposto istanze verso i fideiussori nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e che non è stato provato che gli stessi hanno agito nel rispetto del suddetto termine.
Al riguardo hanno altresì osservato che la sola comunicazione in atti è quella del 9 aprile 2018, che essa ha natura stragiudiziale e che quindi non è idonea ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Hanno infine rilevato che, a seguito dell'invio della suddetta missiva del 9 aprile 2018, nessuna istanza
è stata svolta nei confronti dei garanti da parte del cedente o della cessionaria.
G. La posizione dell'appellata pagina 7 di 10
Parte appellata ha insistito per la conferma della sentenza del Tribunale.
Ha ritenuto l'infondatezza dei motivi di impugnazione, ripercorrendo le argomentazioni già contemplate nel primo grado di giudizio e le motivazioni espresse dal primo giudice.
In relazione alla decadenza, rispetto alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., nell'ipotesi in cui i contratti fossero qualificati come fideiussioni, ha rilevato che è stata inviata (e ricevuta) in data 9.4.2018 una raccomandata dal alla debitrice e ai fideiussori avente ad oggetto la revoca degli Controparte_7
affidamenti e la chiusura dei rapporti (doc.21\ 25), e che successivamente è stato anche esperito il tentativo di mediazione obbligatorio (doc. n.9, 10 e 11 appellante).
Per tali ragioni ha ritenuto provato l'invio della domanda di pagamento ai garanti e conseguentemente il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Ha infine precisato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa Corte
l'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. può essere soddisfatta anche dalla semplice richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, essendo sufficiente una richiesta stragiudiziale.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello debba essere respinto, sia pure sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella adottata dal Tribunale delle Imprese.
A. Occorre primariamente rilevare che anche ove venissero accolti i due profili di censura sollevati dagli appellanti, e i contratti venissero qualificati quali fideiussioni, comunque da ciò non potrebbe conseguire la riforma della pronuncia impugnata.
Invero, con riferimento alle fideiussioni omnibus sottoscritte dagli appellanti, anche ad ipotizzare la nullità delle clausole indicate, stante la coincidenza oggettiva di queste ultime con quelle dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza, in ogni caso non si avrebbe alcuna ricaduta pratica sul rapporto controverso, tale che gli appellanti sarebbero comunque tenuti al pagamento del debito garantito.
Infatti, la banca cedente in data 9.4.2018 ha inviato alla debitrice e ai fideiussori, odierni appellanti, una raccomandata avente ad oggetto la revoca degli affidamenti e la chiusura dei rapporti (doc.21\25), e intimato il pagamento del dovuto.
Tale missiva deve innanzitutto essere considerata tempestiva, in quanto il dies a quo del termine di cui all'art. 1957 c.c. per quanto riguarda i contratti di mutuo (quale quelli sottostanti alle garanzie in oggetto), è individuabile nella scadenza dell'ultima rata, che nel caso di specie nel 2016 era ben lontana pagina 8 di 10 dall'essere esigibile. La Suprema Corte afferma, infatti, che “l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse” (Cass.
2301/04).
Quanto poi alla natura stragiudiziale della richiesta, secondo l'orientamento già seguito da questa
Corte, in adesione all'insegnamento prevalente della Corte di Cassazione, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale (In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5186; 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza
26 settembre 2017, n. 22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078).
Una diversa interpretazione, nel senso di ritenere necessario l'avvio dell'iter giudiziario (Cass. Civ. n.
20668/2024), non sarebbe, ad avviso di questa Corte, conforme alla finalità sottesa alla clausola indicata, volta a garantire al creditore il sollecito soddisfacimento del credito).
Occorre poi ulteriormente evidenziare che, successivamente all'invio della missiva suddetta, gli odierni appellanti hanno svolto istanza di mediazione nei confronti di , in data 15.11.2018. CP_1
Conseguentemente, solo all'esito di tale procedimento, conclusosi con verbale negativo, è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo (nel maggio del 2019).
I contratti in oggetto sono, dunque, comunque efficaci, stante l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia delle fideiussioni per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Per tali ragioni, deve ritenersi, in modo assorbente rispetto agli altri motivi di appello, che l'intimazione stragiudiziale inviata dalla banca in data 9.4.2018, contestualmente alla revoca dagli affidamenti e al recesso dai rapporti in essere, ha impedito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
B. Le spese di giudizio
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'appellato costituito come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione in particolare del valore i della causa, del grado di complessità, delle questioni trattate e dell'attività svolta (che esclude la fase istruttoria).
Non si dà luogo alla liquidazione delle spese di lite a favore di e Controparte_4 [...]
in quanto rimaste contumaci nel presente grado di giudizio. Controparte_5
pagina 9 di 10 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 3239/2023:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 8217\2023 del Tribunale di Milano;
2) condanna e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in solido, delle spese del presente grado di giudizio a favore di CP_1
e per essa quale procuratrice speciale costituita, liquidate in € 14.000,00
[...] CP_2
per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. a carico degli appellanti.
Milano, 2.4.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Giuseppe Ondei
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