Art. 315. (effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria) 1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non puo' ne' proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilita' dell'intervento in qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
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29 aprile 2006
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16 settembre 2010
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Commentari • 11
- 1. Profili di legittimazione delle associazioni ambientaliste nei giudizi per “danno ambientale” e in quelli per “danno climatico”Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 14 settembre 2026 · 1
Giurisprudenza • 25
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- art. 311 D.Lgs 152/2006·
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- risarcimento danno ambientale·
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- art. 18 L. 349/1986·
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- giudicato penale