Articolo 315 del Codice ambientale
Articolo 260 terArticolo 316
Versione
29 aprile 2006
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Versione
16 settembre 2010
Art. 315. (effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria) 1. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non puo' ne' proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilita' dell'intervento in qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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