Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 13776/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell' udienza del giorno 3.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.13776/2022 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difesa dall' avv Milone Mariaconcetta Parte_1
– ricorrente - contro
in persona del pro Controparte_1 CP_1 tempore, rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dai funzionari dott.ssa Rosa Tanzarella e Elena Lezzi
-resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.12.2022 la parte ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla percezione della “retribuzione professionale docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNL 2001 e che per l'effetto il fosse condannato al pagamento della somma di € 3.065,20 CP_2
o della diversa somma giudizialmente accertata. Deduceva a tal fine la ricorrente di essere una docente precaria e di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù di una serie di CP_2 contratti a tempo determinato per i seguenti periodi: Anno scolastico
2019/2020; anno scolastico 2020/2021; anno scolastico 2021/2022; di non aver mai ricevuto, durante lo svolgimento degli incarichi, la voce retributiva “retribuzione professionale docenti”, riconosciuta invece ai docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato e che ha lo scopo
di avere diritto al pagamento della somma spettante in ragione dell'anzianità secondo quanto previsto dall'art. 7 del CCNL e dalla successiva contrattazione collettiva;
che la mancata applicazione di tale voce anche ai supplenti con incarichi circoscritti come lei determinava una discriminazione rispetto alla posizione dei docenti a tempo indeterminato e agli altri docenti in violazione della disciplina comunitaria;
che la
Corte di Cassazione aveva affermato l'applicabilità della “retribuzione professionale docenti” anche ai docenti assunti con supplenze temporanee.
Il resistente, costituitosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza CP_1 della domanda, evidenziando la legittimità del comportamento del , CP_1 anche alla luce di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 118 del
14.4.2000.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria e all' odierna udienza veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo va osservato che i fatti principali oggetto di causa, ossia
Cont la prestazione di attività lavorativa in favore del svolta dalla parte ricorrente con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risultano documentalmente provati (cfr. contratti allegati) e non sono stati contestati dal . CP_1
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di
“Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma).
L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20015/2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, che prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ne consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Nel caso di specie, infatti, non risulta contestata la circostanza che la ricorrente abbia svolto nei periodi dei contratti indicati e allegati al ricorso le stesse mansioni dei docenti da essa di volta in volta sostituiti. Deve ritenersi, quindi, in conformità con il principio affermato dai
Giudici di Legittimità, che il rinvio al citato articolo 25 del CCNI del
1999 assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la “retribuzione professionale docenti” in relazione agli incarichi svolti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, il va condannato Controparte_1 al relativo pagamento, che va determinato nella misura di 1/30 dell'importo di tale voce moltiplicato per i giorni di servizio svolti in base ai singoli contratti, come prevista dalla contrattazione collettiva succedutasi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Sulla base di tali criteri la difesa di parte ricorrente ha quantificato le somme spettanti a titolo di retribuzione professionale docenti in complessivi euro 3.065,20.
Tale conteggio attoreo può essere recepito in sede di decisione in quanto non contestato dall' Amministrazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della serialità del contenzioso e dell' attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro dott.ssa Francesca Costa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_1
1)-Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la
“retribuzione professionale docenti” prevista dall' art 7 del CCNL del
31.08.1999 in relazione agli incarichi indicati in parte motiva e per
Cont l'effetto condanna il al pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 3.065,20 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
Cont 2)- condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dalla parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Lecce, 3.4.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa