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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/10/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 80/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. MA PA Presidente rel.
Dott. MA Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 80/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 14/02/2025
DA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2
(C.F.: ), proc.
[...] Parte_3 C.F._1
dom. avv. LUCCHESE PIER PAOLO per mandato
- APPELLANTI -
CONTRO
1 Controparte_1
- (P.I.: ), proc. dom. avv. MONDINI
[...] P.IVA_2
ANDREA per mandato
(P.I.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, proc. dom. avv. CANNONE Parte_4
CO e ZZ LE per procura generale alle liti Rep.
83.584, Racc. 30969, dd. 23/03/2017 Notaio del Collegio Persona_1
Notarile di IN
- APPELLATE -
OGGETTO: Mutuo. Appello avverso la sentenza 496/2024 pubblicata il
14/08/2024 emessa dal Tribunale di NO e non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 21/02/2025 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15/1072025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza,
sospendere anche inaudita et altera parte la sentenza impugnata ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare:
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la
2 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 977/2022, R.g. n.
2121/2022 emesso dal Tribunale di NO in data 10.10.2022;
– nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e,
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti e sig.ra alla Parte_5 Parte_3
società cooperativa opposta, Controparte_3
, per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per
[...]
l'effetto,
• in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti nonché il recesso dai rapporti contrattuali inerenti al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.12.2018 dalla medesima CP_1
quale parte mutuante, il Sig. nella qualità di unico titolare della Parte_6
ditta individuale “Vivai Marchi di Marchi Ezio”, quale parte mutuataria (poi sostituita dalla in virtù del Parte_5
conferimento in favore di questa dell'azienda in di cui sopra da parte del
Sig. a copertura della sottoscrizione di una quota societaria Parte_6
pari al 20% dell'intero capitale sociale della stessa) e la Sig.ra
[...]
quale fidejussore. operato in maniera del tutto arbitraria da Parte_3
e Controparte_3
conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza degli effetti del medesimo contratto;
3 • in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere legittimo il recesso dal contratto di mutuo fondiario esercitato da accertare e dichiarare, per i motivi sopra CP_1
esposti, la
• nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.12.2018 da quale parte Controparte_3
mutuante, il Sig. nella qualità di unico titolare della ditta Parte_6
individuale “Vivai Marchi di Marchi Ezio”, quale parte mutuataria (poi sostituita dalla in virtù del Parte_5
conferimento in favore di questa dell'azienda in di cui sopra da parte del
Sig. a copertura della sottoscrizione di una quota societaria Parte_6
pari al 20% dell'intero capitale sociale della stessa) e la Sig.ra
[...]
quale fidejussore;
Parte_3
– inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni opponenti, e conseguentemente, condannare la
[...]
al risarcimento dei danni, Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali, da calcolarsi in via equitativa, ai sensi degli artt. 1715, 1374, 1375 e 2043 c.c., per le ragioni di cui sopra, in favore degli stessi opponenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
4 In via istruttoria si chiede ammettersi ctu volta ad accertare il valore dei beni ipotecati a garanzia del finanziamento di Euro 550.000,00 concesso da e precisamente i seguenti terreni agricoli siti in Spilimbergo CP_1
così come censiti al Catasto Terreni:
F. 48 M. 59 sem. 4 ha 0.12.10, RD. Euro 10,00 RA. Euro 6,56;
F. 48 M. 197 sem 4 ha 0.04.10, RD. Euro 3,39 RA. Euro 2,22;
F. 48 M. 134 prato 3 ha. 0.27.30, RD. Euro 11,98 RA. Euro 6,34;
F. 48 M. 261 sem. 3 ha. 0.44.52, RD. Euro 39,09 RA. Euro 26,44;
F. 48 M. 263 prato 2 ha. 0.24.56, RD. Euro 12,05 RA. Euro 6,34;
F. 48 M. 264 prato 2 ha. 0.01.13, RD. Euro 0,55 RA. Euro 0,29;
F. 48 M. 265 sem. 4 ha. 0.52.60, RD. Euro 43,47 RA. Euro 28,52;
F. 48 M. 267 prato 3 ha. 2.86.98, RD. Euro 125,98 RA. Euro 66,70;
F. 48 M. 135 prato 4 ha. 0.47.40, RD. Euro 18,36 RA. Euro 9,79;
F. 48 M. 153 inc. prod. 1 ha. 0.31.60, RD. Euro 2,12 RA. Euro 0,16;
F. 48 M. 159 prato 4 ha. 1.00.50, RD. Euro 38,93 RA. Euro 20,76,
al fine di accertare il superamento dei limiti di finanziabilità dei mutui fondiari così come determinati dal C.I.C.R., con delibera del 22 aprile
1995.”.
Per l'appellata : CP_3
5 “Voglia la Corte adita dichiarare l'inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza dell'appello spiegato da e Parte_5 Parte_3
e conseguentemente respingere lo stesso con il favore delle spese.”.
Per l'appellata : CP_2
“1) rigettare l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. mancando le esigenze cautelari richieste ex lege;
2) rigettare il gravame in quanto in parte inammissibile e comunque integralmente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi defensionali.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/09/2022 Parte_7
– chiedeva che venisse ingiunto alla società
[...] [...]
quale mutuataria, e a quale garante, in Parte_5 Parte_3
solido, il pagamento della somma di € 521.615,67, oltre interessi e spese.
A sostegno della domanda l'ingiungente esponeva che aveva concesso a titolare della ditta individuale Vivai Marchi, in data Parte_6
20/12/2018 un mutuo fondiario per complessivi € 550.000,00, richiesto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
che, ad ulteriore garanzia del credito erogato, aveva ottenuto la fideiussione personale di Parte_3
moglie del mutuatario;
che il aveva successivamente conferito Pt_6
l'azienda di proprietà (inclusi in essa i beni offerti in garanzia e la
6 sottostante obbligazione restitutoria) alla società Parte_5
costituita tra il predetto e i suoi figli;
che essa ingiungente aveva Pt_6
comunicato alle parti dell'operazione ed alla garante, a mente dell'articolo
2560 c.c., la volontà di non liberare il debitore originario;
che, poiché nei primi mesi del 2022 il si era trovato in gravissime difficoltà Pt_6
economiche, culminate nell'iscrizione di ipoteca esattoriale sui beni di sua pertinenza, in esito a infruttuose interlocuzioni, aveva revocato, in data
21/09/2022, gli affidamenti concessi.
Il Tribunale di NO, in accoglimento della domanda monitoria,
emetteva il decreto ingiuntivo n. 977/2022, provvisoriamente esecutivo.
Proponevano rituale opposizione entrambe le ingiunte sostenendo l'infondatezza della pretesa monitoria, chiedendo: a) in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione, b) nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto accertando l'illegittimità della revoca degli affidamenti, c) nel merito, in via subordinata, la nullità del contratto di mutuo fondiario;
d) in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da liquidarsi in via equitativa.
Esponevano le opponenti che l'ingiungente era receduta in maniera del tutto illegittima dall'affidamento bancario concesso con il mutuo fondiario, in violazione dell'art. 10 del contratto, che prevedeva la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., solo quando
7 ricorrevano le circostanze indicate al punto 3) del “Capitolato di patti e
condizioni”, evento questo nel concreto non verificatosi;
che, in subordine,
il contratto era nullo in quanto l'ammontare del finanziamento concesso da era di gran lunga superiore al limite di finanziabilità previsto CP_1
dal C.I.C.R.; che, sempre in subordine, il contratto era altresì nullo perchè
carente della causa in concreto.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il G.I. concedeva termine alle parti per svolgere la mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo e concesso il termine per memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., interveniva nelle more, ex art. 111, comma 3° c.p.c., la società quale cessionaria (pro soluto) CP_2
del credito litigioso, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni, difese e conclusioni dell'opposta.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di NO rigettava l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale delle opponenti condannandole alle spese.
Affermava il primo Giudice, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda nuova proposta dalle opponenti in comparsa conclusionale, diretta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per violazione dei criteri di
8 correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e per violazione del divieto di patto commissorio, precisando che comunque le opponenti non avevano nemmeno allegato in modo chiaro e preciso in che cosa sarebbe consistito il comportamento tenuto dalla Banca mutuante volto ad eludere il divieto di patto commissorio.
Nel merito il primo Giudice evidenziava che il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito mutuante non era nullo per illiceità della causa;
che il superamento del limite di finanziabilità, peraltro non provato dalle opponenti, non costituiva elemento essenziale del contenuto del contratto, la cui violazione comportava la nullità del contratto;
che la revoca non era illegittima in quanto le opponenti avevano omesso,
nella loro ricostruzione, di considerare che nell'art. 3 le parti avevano convenuto: “Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare la
parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine nelle ipotesi previste
dall'art. 1186 c.c., nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente
sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della parte
mutuataria o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la
restituzione delle somme dovute alla Banca, ed in particolare, a titolo
esemplificativo, quando la parte mutuataria o gli eventuali garanti
subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o
9 iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in
sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza
autorizzazione o in mancanza di fondi”; che, poiché la Banca mutuante aveva rilevato, nei primi mesi del 2022, l'insorgenza di gravissime difficoltà
economiche con riguardo al culminate nell'iscrizione di ipoteca Pt_6
esattoriale sui beni di sua pertinenza, compresi quelli concessi in garanzia per le somme mutuate, il recesso esercitato era pienamente legittimo ed efficace a norma del predetto art. 3; che stante la legittimità della revoca la domanda riconvenzionale proposta andava rigettata.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello la società Vivai Marchi e la fondandolo su cinque motivi. Parte_3
Si costituivano le appellate instando per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello
All'udienza del 25/06/2025 le parti insistevano nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, disponendo la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, rigettata la richiesta di sospensione, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025, scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
10 Ciò premesso in fatto, con il primo motivo le appellanti lamentano che il
Giudice di primo grado avrebbe errato laddove ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla non integri una violazione del patto commissorio CP_4
ex art. 2744 c.c. e, conseguentemente, una violazione dei criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, affermando la liceità
della sussistenza “di un mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere
uno o più debiti preesistenti”, senza tener conto del collegamento negoziale nullo tra il finanziamento agrario per € 250.000,00 in data 25/05/2018 e la concessione di mutuo fondiario in data 20/12/2018 per € 550.000,00 e contestuale acquisizione della garanzia personale della - unica Parte_3
titolare di beni liberi - fino all'importo di € 550.000,00, effettuati allo scopo di acquisire la garanzia nella consapevolezza del successivo inadempimento da parte del debitore principale, così rendendosi esente da eccezioni relative dal rapporto principale.
Con il secondo motivo le appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale di
NO ha erroneamente ritenuto che la revoca degli affidamenti posta in essere dalla non integri una violazione dei criteri di correttezza e CP_4
buona fede, sulla base dell'art. 3 del contratto, senza considerare, da un lato,
che prima e la società avevano sempre Parte_6 Parte_5
adempiuto al pagamento delle rate del mutuo fondiario senza mai incorrere in alcun rilevante ritardo e senza tener conto, dall'altro, che l'art. 118 TUB
11 prevedeva che la banca potesse risolvere il contratto di affidamento, solo in determinati casi motivando adeguatamente
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza laddove il primo
Giudice non ha dichiarato nullo il contratto di mutuo fondiario stipulato il
20/12/2018 per violazione dell'art. 38, comma 2° TUB, ovvero dei limiti di finanziabilità come previsti dalla delibera del 22/04/1995 del CICR, in quanto, nella specie, il valore dei beni ipotecati a garanzia del finanziamento di € 550.000,00 era pari ad € 510.000,00, valore addirittura inferiore alla somma complessivamente mutuata dall'Istituto di Credito, di tal che la chiesta CTU non era “esplorativa” quanto piuttosto costituiva il mezzo per provare la predetta nullità, come da orientamento “maggioritario” del S.C. a cui il Tribunale di NO non aveva aderito preferendo altro orientamento.
Con il quarto motivo le appellanti lamentano che il Tribunale di NO
avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla denunciata nullità del contratto di mutuo fondiario per mancanza della causa in concreto del contratto, in quanto utilizzato precipuamente dall'Istituto di credito al solo fine di coprire pregresse esposizioni debitorie del e ottenere una Pt_6
garanzia di tipo reale in violazione della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c.
12 Infine, con il quinto motivo, le appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove ha rigettato la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a causa dell'indebita e arbitraria revoca dell'affidamento bancario e di mutuo fondiario nonché dell'indebita quanto ingiustificata segnalazione a “sofferenze” alla Centrale dei rischi della
Banca d'Italia.
Ciò premesso, va ritenuto, innanzitutto, che il primo motivo sia inammissibile come evidenziato dalle parti appellate.
Giova ricordare, in via generale, a tal proposito, che la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione però che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (cfr. ex multis Cass. 23/02/2024 n. 4867).
Nella specie il Tribunale di NO ha evidenziato che le opponenti non avevano nemmeno allegato negli scritti difensivi gli elementi da cui poter evincere che il negozio era volto ad eludere il divieto di patto commissorio vietato.
13 In particolare, il primo Giudice così testualmente afferma:
“…Preliminarmente si osserva che con la comparsa conclusionale ……il
patrocinio degli attori/opponenti ha introdotto un nuovo motivo di
opposizione e precisamente “REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO –
VIOLAZIONE DEI CRITERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLA
ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL
PATTO COMMISSORIO EX ART. 2744 C.C.”. Tale motivo, dedotto, tra
l'altro, oltre le usuali preclusioni processuali per quanto concerne l'onere
di allegazione e di prova delle circostanze poste a fondamento delle
domande e/o eccezioni poste dalle parti, appare ictu oculi infondato in
quanto la parte [a ciò onerata] non ha allegato, non indicato in modo
chiaro e preciso in che cosa sarebbe consistito il comportamento tenuto
dalla Banca mutuante volto ad eludere il divieto di patto commissorio: la
giurisprudenza C. 8411/2003 (orientamento ormai consolidato affermato
anche in C. 2285/2006) ha esteso il divieto del patto commissorio a
qualsiasi negozio, ancorché lecito e qualunque sia il contenuto, a patto,
però, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato
dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla
volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di
proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del
debito o a tacitazione dell'obbligazione…ma di tali presupposti/elementi
14 negli scritti di parte opponente non vi è alcuna allegazione, prima ancora
che prova….”.
La difesa delle appellanti, pur dichiarando di impugnare esplicitamente anche tale passo, nulla argomenta sul punto specifico, limitandosi ad affermare che “…..deve ritenersi erroneo il ragionamento del Primo
Giudice in base al quale ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla
Banca non integrasse una violazione del patto commissorio …”,
contestando invece la motivazione della sentenza che riguarda all'evidenza,
l'eccezione di nullità relativa alla causa del contratto (“….Si osserva,
altresì, che il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere
uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti
dell'istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, atteso
che il mutuo fondiario non costituisce mutuo di scopo e comunque, sotto il
profilo causale, il finanziamento si realizza, in tal caso nella forma di
dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile. La nullità
del contratto può configurarsi solo e alla condizione che i debiti preesistenti
fossero illeciti (perché inesistenti o frutto di violazione di norme
imperative). ….), proposta dalla difesa delle opponenti (sotto il profilo non già della illiceità della causa ma della carenza di causa fin dall'atto di citazione in opposizione - cfr. pagg. 13-16), riproposta in questa sede con argomentazioni analoghe sia nell'ambito del primo motivo di appello che
15 del quarto motivo di appello (cfr. le pagg. 12-19 e 29-30 dell'atto di citazione di appello che si riferiscono – ampliandola – sempre alla predetta eccezione contenuta nell'atto di citazione in opposizione).
Con riguardo al secondo motivo, va rilevato quanto segue.
Il Tribunale di NO ha escluso l'illegittimità della revoca sulla base della clausola di cui all'art. 3 dell'allegato A al contratto di mutuo che prevede “…Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare la
parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine nelle ipotesi previste
dall'art. 1186 c.c., nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente
sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della parte
mutuataria o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la
restituzione delle somme dovute alla Banca, ed in particolare, a titolo
esemplificativo, quando la parte mutuataria o gli eventuali garanti
subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o
iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in
sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza
autorizzazione o in mancanza di fondi.”, evidenziando che la aveva CP_4
rilevato l'insorgenza di gravissime difficoltà del (parte mutuataria) Pt_6
culminate nell'iscrizione di ipoteca esattoriale sui beni di sua pertinenza.
Afferma la difesa delle appellanti che, in realtà, il prima e la società Pt_6
opponente poi avevano regolarmente pagato le rate di mutuo e che il Pt_6
16 non era né mutuatario né fideiussore, di tal che non ci sarebbero gli estremi per l'applicazione di tale clausola.
Sul punto è appena il caso di osservare che, come esposto dalla difesa delle appellanti, in data 29/12/2021, con atto a rogito del Notaio Persona_2
di NA (VR), veniva costituita la società
[...] Parte_5
”, con capitale sociale pari ad € 50.000,00, nella quale
[...] [...]
conferiva l'azienda da lui condotta sotto la ditta “Vivai Marchi di Pt_6
Marchi Ezio”, sancendo di diritto, ai sensi dell'art. 2558 c.c., il subentro della nella posizione di mutuataria del Parte_5
contratto di mutuo fondiario di cui è causa.
E' pacifico che la non ha mai liberato il dalle sue CP_4 Pt_6
obbligazioni, tant'è che la stessa difesa delle appellanti precisa che l'Istituto
di credito aveva inviato alla società Vivai Marchi, in data 20/04/2022,
raccomandata a/r nella quale dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2560, primo comma, c.c. di non liberare il conferente dalle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario di data 20/12/2018
(cfr. pagg.
5-6 dell'atto di citazione in opposizione).
Ora è noto che il conferimento di un'azienda individuale in società di persone o di capitali determina, ai sensi degli artt. 2558 e ss. c.c., un fenomeno traslativo in virtù del quale l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, egli
17 non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento (cfr. ex multis Cass. 26/09/2019 n. 24101; nello stesso senso
Cass. 24/04/2008 n. 10676; Cass. 29/09/2006 n. 21229).
Pertanto, stanti le precarie condizioni economiche del la revoca del Pt_6
mutuo si appalesa corretta, né le parti appellanti possono invocare l'art. 118
TUB, in quanto la banca – sia pure succintamente – motiva le ragioni del recesso con le “…gravi pregiudizievoli registrate …” a carico del Pt_6
riferendosi a precedenti interlocuzioni che – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa delle appellanti – sono effettivamente intervenute,
come dimostra la lettera raccomandata 18/07/2022 nella quale la banca evidenzia che le garanzie offerte erano sensibilmente diminuite a causa delle vicende del predetto (cfr. doc. 6 opposta). Parte_6
Da ciò discende che il secondo motivo va rigettato.
Quanto al terzo motivo, va rilevato, innanzitutto, che nell'atto di opposizione la difesa delle appellanti aveva sostenuto che il valore dei beni
“….risulta essere pari ad Euro 510.000,00, come da perizia che ci si
riserva di depositare in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.,
valore addirittura inferiore alla somma complessivamente mutuata
dall'Istituto di Credito….” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
18 Tale perizia non è mai essere stata prodotta, di tal che in assenza di qualsiasi elemento di prova fornito dalle opponenti correttamente, il Tribunale di
NO ha ritenuto che le opponenti non avessero dimostrato in che misura sarebbe stato superato il limite previsto dalla normativa richiamata,
evidenziando che la CTU richiesta sarebbe stata del tutto esplorativa.
A tal proposito è appena il caso di ricordare che la CTU non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati. che poi richiama la giurisprudenza oramai consolidatasi sull'argomento (cfr. sul punto ex multis da ultimo Cass. del
31/03/2025 n. 8498).
Ciò premesso, va comunque ritenuto che la giurisprudenza citata dall'appellante a sostegno dell'asserita nullità appare del tutto superata dalla sentenza delle SS.UU. che, dirimendo il contrasto giurisprudenziale che si era creato, ha affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di
finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce
19 un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta
norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della
validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o
integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul
sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di
una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque,
insuscettibile di determinare la nullità del contratto (cfr. Cass. SS.UU.
16/11/2022 n. 33719).
Di tal che anche il terzo motivo va rigettato.
Quanto al quarto motivo, va evidenziato che, come si è sopra accennato, il
Tribunale di NO ha esaminato l'argomento alle pagg.
8-9 della sentenza impugnata, sia pure sotto il profilo della illiceità della causa affermando espressamente: “…..Si osserva, altresì, che il contratto di mutuo
fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti
scaduti del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito mutuante non è
nullo per illiceità della causa, atteso che il mutuo fondiario non costituisce
mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si
realizza, in tal caso nella forma di dilazionamento di un debito altrimenti
immediatamente esigibile. La nullità del contratto può configurarsi solo e
alla condizione che i debiti preesistenti fossero illeciti (perché inesistenti o
frutto di violazione di norme imperative). Il cosiddetto mutuo “solutorio”
20 ……stipulato anche [come nel caso di specie] per ripianare la pregressa
esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in
quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può
essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del
debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della
pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito
in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei
giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già
esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr.
Cass. 23149/2022); il mutuo solutorio non è nullo, poiché il ripianamento
delle passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego
dell'importo mutuato (Cass. 37654/2021)……”.
La legittimità di tale mutuo risulta del resto confermata anche di recente dalle SS.UU. del Supremo Collegio che hanno affermato che “È valido e, in
presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo
esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel
momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata
materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario
medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario
che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse
21 esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale
destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla
fattispecie contrattuale.” (cfr. Cass. SS.UU. 05/03/2025 n. 5841).
Dunque, il contratto stipulato non è nullo né per illiceità né per carenza di causa, tanto più che la provvista derivante dal mutuo è stata utilizzata solo in parte per estinguere passività pregresse.
Stante il rigetto dei primi quattro motivi, il quinto motivo è assorbito
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate,
come da dispositivo come da nota spese depositate dalle appellate che hanno richiesto la liquidazione delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale,
in base ai parametri medi delle cause ricomprese nei valori tra € 520.001 ed
€ 1.000.000.
Va dato atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma
1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da – e Parte_1
nei confronti di Parte_8 [...]
e Controparte_1 CP_2
così provvede:
22 - dichiara inammissibile il primo motivo di appello, rigetta il secondo il terzo ed il quarto e dichiara assorbito il quinto motivo e, per l'effetto,
conferma l'impugnata sentenza n.496/24 pubblicata il 14/08/2024 del
Tribunale di NO;
- condanna le appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle appellate, in complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°,
quater D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente est.
MA PA
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. MA PA Presidente rel.
Dott. MA Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 80/2025 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 14/02/2025
DA
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_2
(C.F.: ), proc.
[...] Parte_3 C.F._1
dom. avv. LUCCHESE PIER PAOLO per mandato
- APPELLANTI -
CONTRO
1 Controparte_1
- (P.I.: ), proc. dom. avv. MONDINI
[...] P.IVA_2
ANDREA per mandato
(P.I.: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, proc. dom. avv. CANNONE Parte_4
CO e ZZ LE per procura generale alle liti Rep.
83.584, Racc. 30969, dd. 23/03/2017 Notaio del Collegio Persona_1
Notarile di IN
- APPELLATE -
OGGETTO: Mutuo. Appello avverso la sentenza 496/2024 pubblicata il
14/08/2024 emessa dal Tribunale di NO e non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 21/02/2025 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 15/1072025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza,
sospendere anche inaudita et altera parte la sentenza impugnata ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare:
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la
2 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 977/2022, R.g. n.
2121/2022 emesso dal Tribunale di NO in data 10.10.2022;
– nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e,
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti e sig.ra alla Parte_5 Parte_3
società cooperativa opposta, Controparte_3
, per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per
[...]
l'effetto,
• in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti nonché il recesso dai rapporti contrattuali inerenti al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.12.2018 dalla medesima CP_1
quale parte mutuante, il Sig. nella qualità di unico titolare della Parte_6
ditta individuale “Vivai Marchi di Marchi Ezio”, quale parte mutuataria (poi sostituita dalla in virtù del Parte_5
conferimento in favore di questa dell'azienda in di cui sopra da parte del
Sig. a copertura della sottoscrizione di una quota societaria Parte_6
pari al 20% dell'intero capitale sociale della stessa) e la Sig.ra
[...]
quale fidejussore. operato in maniera del tutto arbitraria da Parte_3
e Controparte_3
conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza degli effetti del medesimo contratto;
3 • in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere legittimo il recesso dal contratto di mutuo fondiario esercitato da accertare e dichiarare, per i motivi sopra CP_1
esposti, la
• nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.12.2018 da quale parte Controparte_3
mutuante, il Sig. nella qualità di unico titolare della ditta Parte_6
individuale “Vivai Marchi di Marchi Ezio”, quale parte mutuataria (poi sostituita dalla in virtù del Parte_5
conferimento in favore di questa dell'azienda in di cui sopra da parte del
Sig. a copertura della sottoscrizione di una quota societaria Parte_6
pari al 20% dell'intero capitale sociale della stessa) e la Sig.ra
[...]
quale fidejussore;
Parte_3
– inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni opponenti, e conseguentemente, condannare la
[...]
al risarcimento dei danni, Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali, da calcolarsi in via equitativa, ai sensi degli artt. 1715, 1374, 1375 e 2043 c.c., per le ragioni di cui sopra, in favore degli stessi opponenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
4 In via istruttoria si chiede ammettersi ctu volta ad accertare il valore dei beni ipotecati a garanzia del finanziamento di Euro 550.000,00 concesso da e precisamente i seguenti terreni agricoli siti in Spilimbergo CP_1
così come censiti al Catasto Terreni:
F. 48 M. 59 sem. 4 ha 0.12.10, RD. Euro 10,00 RA. Euro 6,56;
F. 48 M. 197 sem 4 ha 0.04.10, RD. Euro 3,39 RA. Euro 2,22;
F. 48 M. 134 prato 3 ha. 0.27.30, RD. Euro 11,98 RA. Euro 6,34;
F. 48 M. 261 sem. 3 ha. 0.44.52, RD. Euro 39,09 RA. Euro 26,44;
F. 48 M. 263 prato 2 ha. 0.24.56, RD. Euro 12,05 RA. Euro 6,34;
F. 48 M. 264 prato 2 ha. 0.01.13, RD. Euro 0,55 RA. Euro 0,29;
F. 48 M. 265 sem. 4 ha. 0.52.60, RD. Euro 43,47 RA. Euro 28,52;
F. 48 M. 267 prato 3 ha. 2.86.98, RD. Euro 125,98 RA. Euro 66,70;
F. 48 M. 135 prato 4 ha. 0.47.40, RD. Euro 18,36 RA. Euro 9,79;
F. 48 M. 153 inc. prod. 1 ha. 0.31.60, RD. Euro 2,12 RA. Euro 0,16;
F. 48 M. 159 prato 4 ha. 1.00.50, RD. Euro 38,93 RA. Euro 20,76,
al fine di accertare il superamento dei limiti di finanziabilità dei mutui fondiari così come determinati dal C.I.C.R., con delibera del 22 aprile
1995.”.
Per l'appellata : CP_3
5 “Voglia la Corte adita dichiarare l'inammissibilità o, in subordine,
l'infondatezza dell'appello spiegato da e Parte_5 Parte_3
e conseguentemente respingere lo stesso con il favore delle spese.”.
Per l'appellata : CP_2
“1) rigettare l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. mancando le esigenze cautelari richieste ex lege;
2) rigettare il gravame in quanto in parte inammissibile e comunque integralmente infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi defensionali.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/09/2022 Parte_7
– chiedeva che venisse ingiunto alla società
[...] [...]
quale mutuataria, e a quale garante, in Parte_5 Parte_3
solido, il pagamento della somma di € 521.615,67, oltre interessi e spese.
A sostegno della domanda l'ingiungente esponeva che aveva concesso a titolare della ditta individuale Vivai Marchi, in data Parte_6
20/12/2018 un mutuo fondiario per complessivi € 550.000,00, richiesto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
che, ad ulteriore garanzia del credito erogato, aveva ottenuto la fideiussione personale di Parte_3
moglie del mutuatario;
che il aveva successivamente conferito Pt_6
l'azienda di proprietà (inclusi in essa i beni offerti in garanzia e la
6 sottostante obbligazione restitutoria) alla società Parte_5
costituita tra il predetto e i suoi figli;
che essa ingiungente aveva Pt_6
comunicato alle parti dell'operazione ed alla garante, a mente dell'articolo
2560 c.c., la volontà di non liberare il debitore originario;
che, poiché nei primi mesi del 2022 il si era trovato in gravissime difficoltà Pt_6
economiche, culminate nell'iscrizione di ipoteca esattoriale sui beni di sua pertinenza, in esito a infruttuose interlocuzioni, aveva revocato, in data
21/09/2022, gli affidamenti concessi.
Il Tribunale di NO, in accoglimento della domanda monitoria,
emetteva il decreto ingiuntivo n. 977/2022, provvisoriamente esecutivo.
Proponevano rituale opposizione entrambe le ingiunte sostenendo l'infondatezza della pretesa monitoria, chiedendo: a) in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione, b) nel merito, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto accertando l'illegittimità della revoca degli affidamenti, c) nel merito, in via subordinata, la nullità del contratto di mutuo fondiario;
d) in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da liquidarsi in via equitativa.
Esponevano le opponenti che l'ingiungente era receduta in maniera del tutto illegittima dall'affidamento bancario concesso con il mutuo fondiario, in violazione dell'art. 10 del contratto, che prevedeva la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., solo quando
7 ricorrevano le circostanze indicate al punto 3) del “Capitolato di patti e
condizioni”, evento questo nel concreto non verificatosi;
che, in subordine,
il contratto era nullo in quanto l'ammontare del finanziamento concesso da era di gran lunga superiore al limite di finanziabilità previsto CP_1
dal C.I.C.R.; che, sempre in subordine, il contratto era altresì nullo perchè
carente della causa in concreto.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il G.I. concedeva termine alle parti per svolgere la mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo e concesso il termine per memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., interveniva nelle more, ex art. 111, comma 3° c.p.c., la società quale cessionaria (pro soluto) CP_2
del credito litigioso, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni, difese e conclusioni dell'opposta.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di NO rigettava l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale delle opponenti condannandole alle spese.
Affermava il primo Giudice, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda nuova proposta dalle opponenti in comparsa conclusionale, diretta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per violazione dei criteri di
8 correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e per violazione del divieto di patto commissorio, precisando che comunque le opponenti non avevano nemmeno allegato in modo chiaro e preciso in che cosa sarebbe consistito il comportamento tenuto dalla Banca mutuante volto ad eludere il divieto di patto commissorio.
Nel merito il primo Giudice evidenziava che il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito mutuante non era nullo per illiceità della causa;
che il superamento del limite di finanziabilità, peraltro non provato dalle opponenti, non costituiva elemento essenziale del contenuto del contratto, la cui violazione comportava la nullità del contratto;
che la revoca non era illegittima in quanto le opponenti avevano omesso,
nella loro ricostruzione, di considerare che nell'art. 3 le parti avevano convenuto: “Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare la
parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine nelle ipotesi previste
dall'art. 1186 c.c., nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente
sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della parte
mutuataria o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la
restituzione delle somme dovute alla Banca, ed in particolare, a titolo
esemplificativo, quando la parte mutuataria o gli eventuali garanti
subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o
9 iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in
sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza
autorizzazione o in mancanza di fondi”; che, poiché la Banca mutuante aveva rilevato, nei primi mesi del 2022, l'insorgenza di gravissime difficoltà
economiche con riguardo al culminate nell'iscrizione di ipoteca Pt_6
esattoriale sui beni di sua pertinenza, compresi quelli concessi in garanzia per le somme mutuate, il recesso esercitato era pienamente legittimo ed efficace a norma del predetto art. 3; che stante la legittimità della revoca la domanda riconvenzionale proposta andava rigettata.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello la società Vivai Marchi e la fondandolo su cinque motivi. Parte_3
Si costituivano le appellate instando per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello
All'udienza del 25/06/2025 le parti insistevano nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, disponendo la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, rigettata la richiesta di sospensione, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025, scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
10 Ciò premesso in fatto, con il primo motivo le appellanti lamentano che il
Giudice di primo grado avrebbe errato laddove ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla non integri una violazione del patto commissorio CP_4
ex art. 2744 c.c. e, conseguentemente, una violazione dei criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, affermando la liceità
della sussistenza “di un mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere
uno o più debiti preesistenti”, senza tener conto del collegamento negoziale nullo tra il finanziamento agrario per € 250.000,00 in data 25/05/2018 e la concessione di mutuo fondiario in data 20/12/2018 per € 550.000,00 e contestuale acquisizione della garanzia personale della - unica Parte_3
titolare di beni liberi - fino all'importo di € 550.000,00, effettuati allo scopo di acquisire la garanzia nella consapevolezza del successivo inadempimento da parte del debitore principale, così rendendosi esente da eccezioni relative dal rapporto principale.
Con il secondo motivo le appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale di
NO ha erroneamente ritenuto che la revoca degli affidamenti posta in essere dalla non integri una violazione dei criteri di correttezza e CP_4
buona fede, sulla base dell'art. 3 del contratto, senza considerare, da un lato,
che prima e la società avevano sempre Parte_6 Parte_5
adempiuto al pagamento delle rate del mutuo fondiario senza mai incorrere in alcun rilevante ritardo e senza tener conto, dall'altro, che l'art. 118 TUB
11 prevedeva che la banca potesse risolvere il contratto di affidamento, solo in determinati casi motivando adeguatamente
Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza laddove il primo
Giudice non ha dichiarato nullo il contratto di mutuo fondiario stipulato il
20/12/2018 per violazione dell'art. 38, comma 2° TUB, ovvero dei limiti di finanziabilità come previsti dalla delibera del 22/04/1995 del CICR, in quanto, nella specie, il valore dei beni ipotecati a garanzia del finanziamento di € 550.000,00 era pari ad € 510.000,00, valore addirittura inferiore alla somma complessivamente mutuata dall'Istituto di Credito, di tal che la chiesta CTU non era “esplorativa” quanto piuttosto costituiva il mezzo per provare la predetta nullità, come da orientamento “maggioritario” del S.C. a cui il Tribunale di NO non aveva aderito preferendo altro orientamento.
Con il quarto motivo le appellanti lamentano che il Tribunale di NO
avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla denunciata nullità del contratto di mutuo fondiario per mancanza della causa in concreto del contratto, in quanto utilizzato precipuamente dall'Istituto di credito al solo fine di coprire pregresse esposizioni debitorie del e ottenere una Pt_6
garanzia di tipo reale in violazione della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c.
12 Infine, con il quinto motivo, le appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove ha rigettato la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a causa dell'indebita e arbitraria revoca dell'affidamento bancario e di mutuo fondiario nonché dell'indebita quanto ingiustificata segnalazione a “sofferenze” alla Centrale dei rischi della
Banca d'Italia.
Ciò premesso, va ritenuto, innanzitutto, che il primo motivo sia inammissibile come evidenziato dalle parti appellate.
Giova ricordare, in via generale, a tal proposito, che la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione però che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (cfr. ex multis Cass. 23/02/2024 n. 4867).
Nella specie il Tribunale di NO ha evidenziato che le opponenti non avevano nemmeno allegato negli scritti difensivi gli elementi da cui poter evincere che il negozio era volto ad eludere il divieto di patto commissorio vietato.
13 In particolare, il primo Giudice così testualmente afferma:
“…Preliminarmente si osserva che con la comparsa conclusionale ……il
patrocinio degli attori/opponenti ha introdotto un nuovo motivo di
opposizione e precisamente “REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO –
VIOLAZIONE DEI CRITERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLA
ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL
PATTO COMMISSORIO EX ART. 2744 C.C.”. Tale motivo, dedotto, tra
l'altro, oltre le usuali preclusioni processuali per quanto concerne l'onere
di allegazione e di prova delle circostanze poste a fondamento delle
domande e/o eccezioni poste dalle parti, appare ictu oculi infondato in
quanto la parte [a ciò onerata] non ha allegato, non indicato in modo
chiaro e preciso in che cosa sarebbe consistito il comportamento tenuto
dalla Banca mutuante volto ad eludere il divieto di patto commissorio: la
giurisprudenza C. 8411/2003 (orientamento ormai consolidato affermato
anche in C. 2285/2006) ha esteso il divieto del patto commissorio a
qualsiasi negozio, ancorché lecito e qualunque sia il contenuto, a patto,
però, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato
dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla
volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di
proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del
debito o a tacitazione dell'obbligazione…ma di tali presupposti/elementi
14 negli scritti di parte opponente non vi è alcuna allegazione, prima ancora
che prova….”.
La difesa delle appellanti, pur dichiarando di impugnare esplicitamente anche tale passo, nulla argomenta sul punto specifico, limitandosi ad affermare che “…..deve ritenersi erroneo il ragionamento del Primo
Giudice in base al quale ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla
Banca non integrasse una violazione del patto commissorio …”,
contestando invece la motivazione della sentenza che riguarda all'evidenza,
l'eccezione di nullità relativa alla causa del contratto (“….Si osserva,
altresì, che il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere
uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti
dell'istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, atteso
che il mutuo fondiario non costituisce mutuo di scopo e comunque, sotto il
profilo causale, il finanziamento si realizza, in tal caso nella forma di
dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile. La nullità
del contratto può configurarsi solo e alla condizione che i debiti preesistenti
fossero illeciti (perché inesistenti o frutto di violazione di norme
imperative). ….), proposta dalla difesa delle opponenti (sotto il profilo non già della illiceità della causa ma della carenza di causa fin dall'atto di citazione in opposizione - cfr. pagg. 13-16), riproposta in questa sede con argomentazioni analoghe sia nell'ambito del primo motivo di appello che
15 del quarto motivo di appello (cfr. le pagg. 12-19 e 29-30 dell'atto di citazione di appello che si riferiscono – ampliandola – sempre alla predetta eccezione contenuta nell'atto di citazione in opposizione).
Con riguardo al secondo motivo, va rilevato quanto segue.
Il Tribunale di NO ha escluso l'illegittimità della revoca sulla base della clausola di cui all'art. 3 dell'allegato A al contratto di mutuo che prevede “…Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare la
parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine nelle ipotesi previste
dall'art. 1186 c.c., nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente
sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica della parte
mutuataria o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la
restituzione delle somme dovute alla Banca, ed in particolare, a titolo
esemplificativo, quando la parte mutuataria o gli eventuali garanti
subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o
iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in
sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza
autorizzazione o in mancanza di fondi.”, evidenziando che la aveva CP_4
rilevato l'insorgenza di gravissime difficoltà del (parte mutuataria) Pt_6
culminate nell'iscrizione di ipoteca esattoriale sui beni di sua pertinenza.
Afferma la difesa delle appellanti che, in realtà, il prima e la società Pt_6
opponente poi avevano regolarmente pagato le rate di mutuo e che il Pt_6
16 non era né mutuatario né fideiussore, di tal che non ci sarebbero gli estremi per l'applicazione di tale clausola.
Sul punto è appena il caso di osservare che, come esposto dalla difesa delle appellanti, in data 29/12/2021, con atto a rogito del Notaio Persona_2
di NA (VR), veniva costituita la società
[...] Parte_5
”, con capitale sociale pari ad € 50.000,00, nella quale
[...] [...]
conferiva l'azienda da lui condotta sotto la ditta “Vivai Marchi di Pt_6
Marchi Ezio”, sancendo di diritto, ai sensi dell'art. 2558 c.c., il subentro della nella posizione di mutuataria del Parte_5
contratto di mutuo fondiario di cui è causa.
E' pacifico che la non ha mai liberato il dalle sue CP_4 Pt_6
obbligazioni, tant'è che la stessa difesa delle appellanti precisa che l'Istituto
di credito aveva inviato alla società Vivai Marchi, in data 20/04/2022,
raccomandata a/r nella quale dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2560, primo comma, c.c. di non liberare il conferente dalle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo fondiario di data 20/12/2018
(cfr. pagg.
5-6 dell'atto di citazione in opposizione).
Ora è noto che il conferimento di un'azienda individuale in società di persone o di capitali determina, ai sensi degli artt. 2558 e ss. c.c., un fenomeno traslativo in virtù del quale l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, egli
17 non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento (cfr. ex multis Cass. 26/09/2019 n. 24101; nello stesso senso
Cass. 24/04/2008 n. 10676; Cass. 29/09/2006 n. 21229).
Pertanto, stanti le precarie condizioni economiche del la revoca del Pt_6
mutuo si appalesa corretta, né le parti appellanti possono invocare l'art. 118
TUB, in quanto la banca – sia pure succintamente – motiva le ragioni del recesso con le “…gravi pregiudizievoli registrate …” a carico del Pt_6
riferendosi a precedenti interlocuzioni che – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa delle appellanti – sono effettivamente intervenute,
come dimostra la lettera raccomandata 18/07/2022 nella quale la banca evidenzia che le garanzie offerte erano sensibilmente diminuite a causa delle vicende del predetto (cfr. doc. 6 opposta). Parte_6
Da ciò discende che il secondo motivo va rigettato.
Quanto al terzo motivo, va rilevato, innanzitutto, che nell'atto di opposizione la difesa delle appellanti aveva sostenuto che il valore dei beni
“….risulta essere pari ad Euro 510.000,00, come da perizia che ci si
riserva di depositare in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c.,
valore addirittura inferiore alla somma complessivamente mutuata
dall'Istituto di Credito….” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
18 Tale perizia non è mai essere stata prodotta, di tal che in assenza di qualsiasi elemento di prova fornito dalle opponenti correttamente, il Tribunale di
NO ha ritenuto che le opponenti non avessero dimostrato in che misura sarebbe stato superato il limite previsto dalla normativa richiamata,
evidenziando che la CTU richiesta sarebbe stata del tutto esplorativa.
A tal proposito è appena il caso di ricordare che la CTU non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati. che poi richiama la giurisprudenza oramai consolidatasi sull'argomento (cfr. sul punto ex multis da ultimo Cass. del
31/03/2025 n. 8498).
Ciò premesso, va comunque ritenuto che la giurisprudenza citata dall'appellante a sostegno dell'asserita nullità appare del tutto superata dalla sentenza delle SS.UU. che, dirimendo il contrasto giurisprudenziale che si era creato, ha affermato che “in tema di mutuo fondiario, il limite di
finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce
19 un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta
norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della
validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o
integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul
sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di
una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque,
insuscettibile di determinare la nullità del contratto (cfr. Cass. SS.UU.
16/11/2022 n. 33719).
Di tal che anche il terzo motivo va rigettato.
Quanto al quarto motivo, va evidenziato che, come si è sopra accennato, il
Tribunale di NO ha esaminato l'argomento alle pagg.
8-9 della sentenza impugnata, sia pure sotto il profilo della illiceità della causa affermando espressamente: “…..Si osserva, altresì, che il contratto di mutuo
fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti
scaduti del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito mutuante non è
nullo per illiceità della causa, atteso che il mutuo fondiario non costituisce
mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si
realizza, in tal caso nella forma di dilazionamento di un debito altrimenti
immediatamente esigibile. La nullità del contratto può configurarsi solo e
alla condizione che i debiti preesistenti fossero illeciti (perché inesistenti o
frutto di violazione di norme imperative). Il cosiddetto mutuo “solutorio”
20 ……stipulato anche [come nel caso di specie] per ripianare la pregressa
esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in
quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può
essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del
debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della
pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito
in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei
giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già
esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr.
Cass. 23149/2022); il mutuo solutorio non è nullo, poiché il ripianamento
delle passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego
dell'importo mutuato (Cass. 37654/2021)……”.
La legittimità di tale mutuo risulta del resto confermata anche di recente dalle SS.UU. del Supremo Collegio che hanno affermato che “È valido e, in
presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo
esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la
conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel
momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata
materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario
medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario
che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse
21 esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale
destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla
fattispecie contrattuale.” (cfr. Cass. SS.UU. 05/03/2025 n. 5841).
Dunque, il contratto stipulato non è nullo né per illiceità né per carenza di causa, tanto più che la provvista derivante dal mutuo è stata utilizzata solo in parte per estinguere passività pregresse.
Stante il rigetto dei primi quattro motivi, il quinto motivo è assorbito
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate,
come da dispositivo come da nota spese depositate dalle appellate che hanno richiesto la liquidazione delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale,
in base ai parametri medi delle cause ricomprese nei valori tra € 520.001 ed
€ 1.000.000.
Va dato atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma
1°, quater D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da – e Parte_1
nei confronti di Parte_8 [...]
e Controparte_1 CP_2
così provvede:
22 - dichiara inammissibile il primo motivo di appello, rigetta il secondo il terzo ed il quarto e dichiara assorbito il quinto motivo e, per l'effetto,
conferma l'impugnata sentenza n.496/24 pubblicata il 14/08/2024 del
Tribunale di NO;
- condanna le appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle appellate, in complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per la pronuncia ex art. 13, comma 1°,
quater D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente est.
MA PA
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