TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 608 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa da
in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
difeso dall'avv. Natalino Guerrieri, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Federico Fellini n. 4
-APPELLANTE-
C O N T R O
, in atti generalizzato, elettivamente domiciliato in Parte_2
Anagni FR a Corso Vittorio Emanuele n 155 presso lo studio dell' avv.to Giuseppe
De Luca ) che la rappresenta e difende anche nella presente C.F._1
fase di gravame in virtù di procura in calce all'originario atto di citazione, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
Email_1
[...]
, residente in [...], Segni Controparte_1
APPELLATO (contumace)
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di
1 sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Frosinone il sig. , proponendo appello Parte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone, n.7/23, del
30/12/2022, depositata il 2/01/23, di accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata dall'odierno appellato, con conseguente condanna della compagnia appellante a risarcire i danni, quantificati nella misura di € 1.972,51, più spese, previo accertamento della responsabilità esclusiva del sig. , sul presupposto di un'omessa ed Controparte_1
erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di una carente e contraddittoria motivazione..
Chiedeva, quindi, la riforma integrale della pronuncia e quindi il rigetto della domanda di risarcimento avanzata in primo grado.
Si costituiva il sig. , contestando la fondatezza Parte_2
dell'appello, del quale chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva per il sig. per il quale va dichiarata la CP_1
contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge e all'esito della precisazione delle conclusioni.
Ritiene questo Tribunale che l'appello proposto sia fondato.
Il Giudice di Pace ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni
2 testimoniali rese dal teste oculare, sig. . Testimone_1
Quest'ultimo dichiarava quanto segue: “il giorno 9. 1.2021 mi trovavo in via
Anticolana al seguito del furgone Fiat Qubo targato FP 722 VD il quale nell'attraversare la strada per immettersi nel casello autostradale ad Anagni veniva urtato nella parte posteriore da una automobile proveniente in senso opposto la quale non ha rallentato;
sentito a teste riferisce: “giunti nei pressi del casello autostradale vedevo il Fiat Qubo tg TP 722 VD condotto da che svoltava a sinistra per immettersi nel casello dell'A1 Parte_3
quando aveva quasi terminato la manovra veniva urtato dalla Fiat Punto che sopraggiungeva dalla opposta direzione;
posso dire che il punto d urto tra i due veicoli era quasi al centro della corsia percorsa dalla Fiat Punto leggermente spostato verso sinistra”
Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che “ dalla prova testi è emerso l'assunto dell'attore; di contro il convenuto si è limitato a fare solo delle eccezioni ma non provate. L'auto dell'attore veniva urtata nella parte posteriore dall'auto del convenuto. Di converso parte convenuta non ha provato il suo assunto con testimoni o altro, e anche la mancata costituzione del convenuto avvalora vieppiù, la tesi attorea, in quanto lo stesso convenuto non è venuto a confutare alcunchè…”
In realtà, a ben vedere, si tratta di una conclusione che stride con quanto effettivamente dichiarato dal teste.
A tale proposito, infatti, non può ragionevolmente sostenersi la tesi del vero e proprio tamponamento, così come affermato dal Giudice di prime cure, ancorchè i danni riscontrati all'autovettura dell'appellato siano rinvenibili nella parte posteriore della vettura Fiat QU, tg. FP722 VD, condotta dal sig. , come si evince dal preventivo in atti. Parte_3
3 La dinamica reale, infatti, non è quella di un vero e proprio tamponamento, bensì di un'omessa precedenza.
Sul punto, si evidenzia che è lo stesso attore in primo grado ad allegare che era proprio il conducente della Fiat QU, veicolo di sua proprietà, ad effettuare una svolta a sinistra per immettersi all'interno del casello autostradale.
Lo stesso teste su citato ha confermato tale dinamica, parlando di una svolta a sinistra della vettura, finalizzata all'immissione nell'area del casello autostradale;
il predetto poi ha aggiunto che il punto d'urto tra i due veicoli era quasi al centro della corsia percorsa dalla Fiat Punto, leggermente spostato verso sinistra, direzione casello.
Tale ultima precisazione sta a dimostrare che il conducente del veicolo di parte appellata, , con ogni probabilità non aveva nemmeno Parte_2
terminato la svolta a sinistra, quanto veniva colpito dalla Fiat Punto, condotta dal il quale sopraggiungeva nella direzione opposta. CP_1
Ne consegue che la responsabilità del sinistro deve essere ribaltata ovvero essere attribuita proprio al conducente della Fiat QU (di proprietà del
), sig. , il quale ometteva di dare la precedenza, Parte_2 Parte_3
essendo obbligato a farlo.
D'altro canto, la repentinità della svolta a sinistra non ha nemmeno consentito al sig. di approntare una manovra di emergenza per CP_1
evitare l'impatto.
Lo stesso modello Cai ovvero lo schizzo designato dai soggetti coinvolti fornisce ulteriore riscontro in tale senso.
Ne deriva, dunque, che il vero responsabile unico del sinistro è proprio il
4 conducente della Fiat Qubo, . Parte_3
Ciò comporta la riforma della sentenza di primo grado e quindi il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta in primo grado da
. Parte_2
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Frosinone, n.7/23, del 30/12/2022, depositata il 2/01/23, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Parte_2
.
[...]
Condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 180,00 per spese, € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Nulla per il resto.
Frosinone, 4/2/25 Il Giudice dott. Stefano Troiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 608 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa da
in persona del suo legale rappresentante, Parte_1
difeso dall'avv. Natalino Guerrieri, giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Federico Fellini n. 4
-APPELLANTE-
C O N T R O
, in atti generalizzato, elettivamente domiciliato in Parte_2
Anagni FR a Corso Vittorio Emanuele n 155 presso lo studio dell' avv.to Giuseppe
De Luca ) che la rappresenta e difende anche nella presente C.F._1
fase di gravame in virtù di procura in calce all'originario atto di citazione, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
Email_1
[...]
, residente in [...], Segni Controparte_1
APPELLATO (contumace)
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di
1 sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Frosinone il sig. , proponendo appello Parte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone, n.7/23, del
30/12/2022, depositata il 2/01/23, di accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata dall'odierno appellato, con conseguente condanna della compagnia appellante a risarcire i danni, quantificati nella misura di € 1.972,51, più spese, previo accertamento della responsabilità esclusiva del sig. , sul presupposto di un'omessa ed Controparte_1
erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di una carente e contraddittoria motivazione..
Chiedeva, quindi, la riforma integrale della pronuncia e quindi il rigetto della domanda di risarcimento avanzata in primo grado.
Si costituiva il sig. , contestando la fondatezza Parte_2
dell'appello, del quale chiedeva il rigetto.
Nessuno si costituiva per il sig. per il quale va dichiarata la CP_1
contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 5/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge e all'esito della precisazione delle conclusioni.
Ritiene questo Tribunale che l'appello proposto sia fondato.
Il Giudice di Pace ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni
2 testimoniali rese dal teste oculare, sig. . Testimone_1
Quest'ultimo dichiarava quanto segue: “il giorno 9. 1.2021 mi trovavo in via
Anticolana al seguito del furgone Fiat Qubo targato FP 722 VD il quale nell'attraversare la strada per immettersi nel casello autostradale ad Anagni veniva urtato nella parte posteriore da una automobile proveniente in senso opposto la quale non ha rallentato;
sentito a teste riferisce: “giunti nei pressi del casello autostradale vedevo il Fiat Qubo tg TP 722 VD condotto da che svoltava a sinistra per immettersi nel casello dell'A1 Parte_3
quando aveva quasi terminato la manovra veniva urtato dalla Fiat Punto che sopraggiungeva dalla opposta direzione;
posso dire che il punto d urto tra i due veicoli era quasi al centro della corsia percorsa dalla Fiat Punto leggermente spostato verso sinistra”
Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che “ dalla prova testi è emerso l'assunto dell'attore; di contro il convenuto si è limitato a fare solo delle eccezioni ma non provate. L'auto dell'attore veniva urtata nella parte posteriore dall'auto del convenuto. Di converso parte convenuta non ha provato il suo assunto con testimoni o altro, e anche la mancata costituzione del convenuto avvalora vieppiù, la tesi attorea, in quanto lo stesso convenuto non è venuto a confutare alcunchè…”
In realtà, a ben vedere, si tratta di una conclusione che stride con quanto effettivamente dichiarato dal teste.
A tale proposito, infatti, non può ragionevolmente sostenersi la tesi del vero e proprio tamponamento, così come affermato dal Giudice di prime cure, ancorchè i danni riscontrati all'autovettura dell'appellato siano rinvenibili nella parte posteriore della vettura Fiat QU, tg. FP722 VD, condotta dal sig. , come si evince dal preventivo in atti. Parte_3
3 La dinamica reale, infatti, non è quella di un vero e proprio tamponamento, bensì di un'omessa precedenza.
Sul punto, si evidenzia che è lo stesso attore in primo grado ad allegare che era proprio il conducente della Fiat QU, veicolo di sua proprietà, ad effettuare una svolta a sinistra per immettersi all'interno del casello autostradale.
Lo stesso teste su citato ha confermato tale dinamica, parlando di una svolta a sinistra della vettura, finalizzata all'immissione nell'area del casello autostradale;
il predetto poi ha aggiunto che il punto d'urto tra i due veicoli era quasi al centro della corsia percorsa dalla Fiat Punto, leggermente spostato verso sinistra, direzione casello.
Tale ultima precisazione sta a dimostrare che il conducente del veicolo di parte appellata, , con ogni probabilità non aveva nemmeno Parte_2
terminato la svolta a sinistra, quanto veniva colpito dalla Fiat Punto, condotta dal il quale sopraggiungeva nella direzione opposta. CP_1
Ne consegue che la responsabilità del sinistro deve essere ribaltata ovvero essere attribuita proprio al conducente della Fiat QU (di proprietà del
), sig. , il quale ometteva di dare la precedenza, Parte_2 Parte_3
essendo obbligato a farlo.
D'altro canto, la repentinità della svolta a sinistra non ha nemmeno consentito al sig. di approntare una manovra di emergenza per CP_1
evitare l'impatto.
Lo stesso modello Cai ovvero lo schizzo designato dai soggetti coinvolti fornisce ulteriore riscontro in tale senso.
Ne deriva, dunque, che il vero responsabile unico del sinistro è proprio il
4 conducente della Fiat Qubo, . Parte_3
Ciò comporta la riforma della sentenza di primo grado e quindi il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta in primo grado da
. Parte_2
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Frosinone, n.7/23, del 30/12/2022, depositata il 2/01/23, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Parte_2
.
[...]
Condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 180,00 per spese, € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Nulla per il resto.
Frosinone, 4/2/25 Il Giudice dott. Stefano Troiani
5