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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 685/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
2) Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice-
3) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) elettivamente domiciliata in Napoli alla via E. Nicolardi C.F._1
n.122 presso lo studio dell'avv. Roberto Palisi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via E. Nicolardi n.122 presso lo studio dell'avv. Roberto Palisi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti.
Veniva, quindi, data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 20.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in
Giugliano in Campania (NA) il 26.07.2022, evidenziando che dalla loro unione era nato un figlio, (il 19.02.2005) maggiorenne e tuttavia privo di Per_1 indipendenza economica.
I coniugi, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con ordinanza del 09.08.2025, lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il
Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
pag. 2/7 E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza: ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, ognuno presso la residenza eletta, come sopra specificato;
2) Non luogo a provvedere in ordine alla casa coniugale, giacché la stessa è stata venduta nel dicembre del 2012 e ognuno dei coniugi ha percepito la metà dei proventi, giacché era in comproprietà ma non in comunione;
3) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente e rinunciano l'un l'altro a qualsivoglia richiesta di prestazione economica a titolo di mantenimento;
4) I coniugi si accordano affinché il figlio , maggiorenne, non Persona_2 autosufficiente economicamente, studente universitario al primo anno della facoltà di economia e commercio presso l'Università Partenope di Napoli, resti a vivere presso la madre, secondo la consuetudine già consolidata, dal lunedì al giovedì, nonché presso il padre, dal venerdì alla domenica;
5) i coniugi si accordano affinché essi ricorrenti provvedano, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità ed al proprio reddito, anche futuro, al mantenimento del figlio fino a quando questi non conseguirà Per_1
l'indipendenza economica;
gli stessi coniugi, inoltre specificano, che le spese universitarie del figlio , tra tasse e libri, siano ripartite tra loro al Persona_2
50% ciascuno;
6) i coniugi si accordano a rispettare il protocollo di intesa vigente nel circondario e quindi: “Salvo diverso accordo dei genitori, sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per pag. 3/7 spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Si intendono, invece, per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti;
per tali caratteristiche non è ammissibile la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, ponendosi la soluzione onnicomprensiva in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento (Cass.
9372/2012).
Nell'ambito delle spese straordinarie si distinguono:
1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici,
pag. 4/7 analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata).
Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Al solo fine ai agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. Le spese straordinarie indicate ai punti 1) e
2) dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute,
pag. 5/7 nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore.
Il Presidente, in sede presidenziale e i giudici istruttori in corso di giudizio, determineranno in ossequio al principio di proporzionalità, la percentuale che farà carico a ciascun genitore. Ne consegue che le spese straordinarie potranno essere ripartite in misura diversa tra i genitori, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche, salvo diversi accordi tra le parti. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, salvo diverso accordo tra le parti. Il presente protocollo si intenderà richiamato dalla data della sua sottoscrizione in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti”.
7) nessun bene mobile da separare, nessun prestito personale da estinguere, nessuna garanzia”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 6/7 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...]_1
il 21.04.1976) e (nato a [...] il [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.P.R.
3/11/200 n.396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (Atto n.173, Parte II, serie A, Anno 2002);
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'01.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 685/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
2) Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice-
3) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 685 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) elettivamente domiciliata in Napoli alla via E. Nicolardi C.F._1
n.122 presso lo studio dell'avv. Roberto Palisi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via E. Nicolardi n.122 presso lo studio dell'avv. Roberto Palisi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore costituito chiedeva pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti.
Veniva, quindi, data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 20.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in
Giugliano in Campania (NA) il 26.07.2022, evidenziando che dalla loro unione era nato un figlio, (il 19.02.2005) maggiorenne e tuttavia privo di Per_1 indipendenza economica.
I coniugi, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con ordinanza del 09.08.2025, lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il
Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
pag. 2/7 E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza: ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, ognuno presso la residenza eletta, come sopra specificato;
2) Non luogo a provvedere in ordine alla casa coniugale, giacché la stessa è stata venduta nel dicembre del 2012 e ognuno dei coniugi ha percepito la metà dei proventi, giacché era in comproprietà ma non in comunione;
3) I coniugi si dichiarano entrambi autosufficienti economicamente e rinunciano l'un l'altro a qualsivoglia richiesta di prestazione economica a titolo di mantenimento;
4) I coniugi si accordano affinché il figlio , maggiorenne, non Persona_2 autosufficiente economicamente, studente universitario al primo anno della facoltà di economia e commercio presso l'Università Partenope di Napoli, resti a vivere presso la madre, secondo la consuetudine già consolidata, dal lunedì al giovedì, nonché presso il padre, dal venerdì alla domenica;
5) i coniugi si accordano affinché essi ricorrenti provvedano, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità ed al proprio reddito, anche futuro, al mantenimento del figlio fino a quando questi non conseguirà Per_1
l'indipendenza economica;
gli stessi coniugi, inoltre specificano, che le spese universitarie del figlio , tra tasse e libri, siano ripartite tra loro al Persona_2
50% ciascuno;
6) i coniugi si accordano a rispettare il protocollo di intesa vigente nel circondario e quindi: “Salvo diverso accordo dei genitori, sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per pag. 3/7 spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.
Si intendono, invece, per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti;
per tali caratteristiche non è ammissibile la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, ponendosi la soluzione onnicomprensiva in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento (Cass.
9372/2012).
Nell'ambito delle spese straordinarie si distinguono:
1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici,
pag. 4/7 analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata).
Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Al solo fine ai agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. Le spese straordinarie indicate ai punti 1) e
2) dovranno essere debitamente documentate. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute,
pag. 5/7 nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale
(ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore.
Il Presidente, in sede presidenziale e i giudici istruttori in corso di giudizio, determineranno in ossequio al principio di proporzionalità, la percentuale che farà carico a ciascun genitore. Ne consegue che le spese straordinarie potranno essere ripartite in misura diversa tra i genitori, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche, salvo diversi accordi tra le parti. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, salvo diverso accordo tra le parti. Il presente protocollo si intenderà richiamato dalla data della sua sottoscrizione in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti”.
7) nessun bene mobile da separare, nessun prestito personale da estinguere, nessuna garanzia”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 6/7 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a [...]_1
il 21.04.1976) e (nato a [...] il [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.P.R.
3/11/200 n.396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (Atto n.173, Parte II, serie A, Anno 2002);
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'01.10.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 7/7