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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42796/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42796/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), sia quali eredi del defunto
[...] C.F._2 _1
(C.F. ), sia in proprio, entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'Avv. Federico Comba, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
- Attori- contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Dal Poz, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-Convenuta-
OGGETTO: controversie bancarie – antitrust – fideiussioni.
§ § §
CONCLUSIONI
Per gli Attori:
Nel merito in via principale accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni in esame per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) e/o ai sensi
pagina 1 di 9 dell'art. 1419 comma 1 c.c., con conseguente liberazione dei signori e Parte_1 [...]
dal vincolo fideiussorio;
Parte_2 nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni in esame, limitata alla clausola di reviviscenza della fideiussione, alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed alla clausola di sopravvivenza della fideiussione, espressamente censurate dal provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) e/o ai sensi dell'art. 1419 comma
2 c.c.; in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti e subendi da Pt_1
e in conseguenza delle illegittime fideiussioni in esame, che
[...] Parte_2 si quantificano in Euro 25.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa, anche in via equitativa.
§ § §
Per la Convenuta:
Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia il Tribunale di Milano – Sezione
Specializzata Imprese: in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei
Sigg.ri e quali eredi del Sig. ; nel Parte_1 Parte_2 Persona_1 merito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, comunque, in quanto non provate ex adverso;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudicante adito accertasse e dichiarasse la nullità parziale delle fideiussioni prestate, quanto alle clausole censurate dal provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990, respingersi la richiesta risarcitoria formulata ex adverso in quanto privo di supporto probatorio il pregiudizio lamentato e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dalla CA;
in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudicante adito, accertata
e dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni prestate quanto alle clausole censurate dal provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge
n. 287/1990, accogliesse anche parzialmente la domanda risarcitoria formulata dagli Attori, dichiararsi la compensazione della somma a tale titolo riconosciuta agli Attori con il maggior credito vantato nei Loro confronti dalla CA, sì come portato dal D.I. n. 2498/2014 dichiarato definitivo il 14.04.2021.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione del 21.10.2021 e in Parte_1 Parte_2 proprio ed in qualità di eredi di , hanno adito il Tribunale di Milano – Sez. spec. Persona_1 per le Imprese “A” per sentire accertare la nullità totale e/o parziale dei contratti di fideiussione omnibus stipulati con l'allora CA (ora CA - Controparte_2 CP_1
e Venezia s.c.p.a.), essendo questi contrari alla disciplina antitrust Controparte_1 CP_1 di cui alla legge n. 287 del 1990.
pagina 2 di 9 In punto di fatto hanno dedotto:
- di aver rilasciato in data 9.7.2008 fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di euro
990.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale
[...]
poi elevate sino alla concorrenza di euro 1.387.000,00 in data 28.09.2010; Parte_3
- che tali fideiussioni sono affette da nullità totale per essere in contrasto con la normativa antitrust e/o in contrasto con l'art. 1419 comma 1 c.c.: esse contengono le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. già presenti nello schema
ABI censurato da CA d'Italia con il provvedimento n. 55/2005;
- che tali clausole rivestono un ruolo essenziale nell'economia complessiva del contratto, nel senso che le Parti non avrebbero sottoscritto la fideiussione in assenza di esse;
- che, in subordine, le fideiussioni devono considerarsi parzialmente nulle, con riferimento alle tre clausole di cui allo schema ABI;
- di aver diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione in Centrale Rischi dei loro nominativi quali fideiussori di nonché dalla esecuzione Parte_3 immobiliare azionata da Centromarca CA - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
s.c.p.a. pendente presso il Tribunale di Treviso - RGE 316/2016 avente ad oggetto i beni di loro proprietà, quantificabili in euro 25.000,00, o nella diversa cifra equamente stabilita dal
Giudice.
A.2 Con comparsa di risposta del 21.3.2022 si è costituita
[...]
(di seguito, anche solo la CA) e ha chiesto Controparte_1 il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate e pretestuose.
A supporto delle proprie domande, la Convenuta ha dedotto:
- che con contratto sottoscritto in data 9.07.08 , fusa per Controparte_3 incorporazione in Controparte_1
apriva il conto corrente n. 07/001967252 in favore di
[...] Parte_3
(C.f. e p.IVA - All. 1);
[...] P.IVA_2
- venivano concesse le linee di credito richieste dalla correntista supportate dalle garanzie dalla medesima offerte e consistenti sia nelle fideiussioni rilasciate dai SI.ri , Persona_1
e oggetto di contestazione, sia nel rilascio di Parte_1 Parte_4 ipoteche da parte di AV s.r.l. (altra Società facente capo alla IA ) nonché dei Pt_1 SI.ri , e sulle proprietà Persona_1 Parte_1 Parte_4 immobiliari precisamente descritte in contratto, per la complessiva somma di Euro
5.245.000,00, ciascuno per le quote ivi indicate (All. 2 - 3);
- che, a seguito del deteriorarsi della capacità della debitrice principale di far fronte ai propri impegni, la CA si è trovata costretta a revocare i rapporti in essere con segnalazione a sofferenza delle diverse esposizioni;
a tal fine, in data 9.5.2014, la CA ha ottenuto dal
Tribunale di Treviso il decreto ingiuntivo n. 2498/2014, il quale ha ingiunto al debitore pagina 3 di 9 principale e ai fideiussori il pagamento della complessiva somma di euro 3.781.118,75 maggiorata degli interessi e delle spese di lite;
- che tale decreto è stato successivamente opposto dagli ingiunti;
- che nel corso del procedimento di opposizione il Tribunale di Treviso ha concesso la provvisoria esecuzione, cui ha fatto seguito l'instaurazione di procedimenti esecutivi;
avendo raggiunto un accordo di definizione delle pendenze, tali procedimenti sono stati dapprima sospesi ai sensi dell'art. 624bis c.p.c., e poi riavviati, a seguito degli inadempimenti degli obblighi assunti da parte dei debitori;
in pendenza ed ottemperanza al citato accordo, per volontà delle Parti, si è estinto il procedimento n. 7724/14 R.G. di opposizione al D.I.
2498/2014, titolo che, infine, è stato dichiarato definitivo in data 14.04.2021 su richiesta del creditore (all. 7);
- che da tali vicende deve dedursi che gli Attori hanno più volte confermato il proprio debito e che la presente azione ha un carattere meramente pretestuoso;
- che gli Attori non hanno in alcun modo provato la loro qualità di eredi di , Persona_1 deceduto in data 14.6.2020;
- che, comunque, non sussiste alcuna nullità, né totale né parziale, non avendo gli Attori provato o allegato l'esistenza di un accordo in violazione della normativa anticoncorrenziale riferibile all'allora CA Rurale ed Artigiana di Treviso Cred. Coop. nel periodo di sottoscrizione delle garanzie (2008);
- che a tal fine non è sufficiente richiamare il provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005, il quale può al più fungere da prova privilegiata in relazione alle intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità in relazione al periodo compreso tra il 2002 ed il maggio 2005;
- che le clausole incriminate non costituiscono elementi essenziali delle fideiussioni, non potendosi affermare che, in loro assenza, tali fideiussioni non sarebbero state richieste e/o rilasciate;
- che il risarcimento del danno non può discendere automaticamente dall'eventuale accoglimento della nullità parziale, dovendo gli Attori dimostrare di aver subito un pregiudizio.
A.3 Alla prima udienza in data 12.4.2022, le Parti hanno chiesto un rinvio per pendenza di trattative, che non sono tuttavia andate a buon fine.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, il Giudice ha accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'Attrice e ha ordinato a NI CA, CA Monte dei Paschi di Siena, CA LA, EM CA, CA Nazionale del Lavoro, Banco di Desio e della
Brianza e Credit Agricole – Cariparma, CA IG l'esibizione dei moduli contrattuali di fideiussioni utilizzati nel periodo di sottoscrizione dei contratti de qua.
All'udienza del 19.9.2023 gli Attori hanno segnalato che due banche su otto non avevano prodotto i moduli e hanno chiesto al Giudice di valutare la possibilità di integrare l'ordine di esibizione, oltre alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La Convenuta ha pagina 4 di 9 invece eccepito la tardività dell'esibizione dell'ordine di esibizione e, comunque, la sua inidoneità a dimostrare l'applicazione uniformi delle clausole nel periodo oggetto di giudizio;
in conclusione, ha formulato istanza di deposito di note scritte con fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. o, in subordine, di udienza di precisazione delle conclusioni.
Le Parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, con ordinanza in data 11.4.2025, questo Giudice (divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo) ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle Parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il termine breve di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di legge di 20 giorni per memorie di replica.
B. In diritto.
B.1 Anzitutto, è infondata la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta da _1
, in quanto gli Attori non hanno provato la loro qualità di eredi (né, peraltro, di parenti)
[...] del fideiussore nonostante la specifica contestazione della Controparte.
Segnatamente, il sig. , in data 09.07.2008, ha sottoscritto con l'allora CA Persona_1 rurale ed artigiana di la fideiussione omnibus sub rif. 00298582, qui impugnata CP_2 unitamente alle fideiussioni sub riff. 00298591 e 00298573, sottoscritte, rispettivamente, da e (doc. 3 att.). Parte_1 Parte_2
Gli Attori, però, si sono limitati a versare in atti il certificato di morte di (doc. 2 Persona_1 att.), senza null'altro aggiungere anche a fronte delle contestazioni della CA;
sicché, la domanda di nullità va rigettata.
B.2 Sono, altresì, infondate le domande di nullità articolate con riferimento alle fideiussioni sottoscritte da e , per le ragioni che si vanno di Parte_1 Parte_2 seguito ad illustrare.
Segnatamente, gli Attori hanno dedotto la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni omnibus stipulate in data 9.07.2008 con l'allora CA rurale ed artigiana di Treviso s.c., a garanzia delle obbligazioni assunte da sulla scorta dell'asserita contrarietà delle Parte_3 stesse alla disciplina Antitrust di cui alla legge n. 287/1990.
B.2.1 Come noto, CA d'Italia, che ha esercitato la funzione di tutela della concorrenza nel settore del credito dal 1990 fino a gennaio del 2006, tra il 2002 e il maggio 2005 ha condotto un'istruttoria volta a verificare la compatibilità alle regole Antitrust dello schema di “fideiussioni
a garanzia delle operazioni bancarie” predisposto dall'ABI.
All'esito di tale accertamento, l'Autorità ha affermato il contrasto tra l'applicazione uniforme di tale schema da parte delle Banche, con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e
8, (i.e. “reviviscenza”, “sopravvivenza” e “rinuncia ai termini”) e l'art. 2, comma 2, lett. a della l.
287/90, il quale vieta espressamente le intese tra imprese che hanno per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
pagina 5 di 9 Nella specie, tale prassi, proprio perché uniformemente applicata a livello nazionale, finiva per azzerare le possibilità dei consumatori di trovare condizioni contrattuali alternative e più vantaggiose, traducendosi di fatto in un'intesa distorsiva della concorrenza.
All'indomani del provvedimento, la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare e risolvere alcune criticità relative agli effetti del medesimo sui contratti di fideiussione stipulati a valle, posto che l'art. 2, comma 3, l. 287/90 sanziona con la nullità solo le intese restrittive della concorrenza.
Si è discusso, in particolare, sulla ragione della nullità dei contratti di fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale a monte, oltre che sulla portata totale o parziale della stessa.
Le Sezioni Unite della Corte di CAzione, componendo i contrasti medio tempore formatisi in giurisprudenza, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ. SS.UU., 30/12/2021, n.41994).
In sintesi, le SS.UU. hanno ritenuto che tra i contratti stipulati a valle e le intese anticoncorrenziali a monte intercorre un collegamento funzionale, tale da rendere i primi “lo sbocco” delle seconde, mutuandone così la nullità. Tale nullità, sempre secondo le SS.UU., non può che avere un'estensione parziale e limitata alle sole clausole censurate dall'Autorità, atteso che, pur depurato da esse, il contratto di fideiussione omnibus è perfettamente in grado di realizzare il programma contrattuale, fatta sempre salva, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la possibile estensione della nullità all'intero negozio, laddove venisse provato che in assenza della parte viziata le Parti non avrebbero concluso il contratto.
Quanto al tema della prova nell'ambito delle questioni precedute dall'accertamento dell'Autorità amministrativa, occorre distinguere fra cause “follow on” e “stand alone”, poiché a tale distinzione seguono diversi regimi probatori: i primi, a differenza dei secondi, vertono su fatti oggetto di accertamento da parte di provvedimenti amministrativi, i quali possono fungere da prova privilegiata.
Nella specie, nei giudizi vertenti su fideiussioni stipulate nei periodi coperti dall'istruttoria dell'Autorità garante (2002-2005), dunque follow on, il provvedimento n. 55/2005 di CA
d'Italia funge da prova privilegiata circa la sussistenza dell'intesa restrittiva tra le Banche, precludendo la possibilità di rimettere in discussione i fatti costitutivi della violazione, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (cfr. Cass. civ. sez. I, 02/01/2024, n. 9)
Nei giudizi vertenti su fideiussioni sottoscritte in epoca antecedente o successiva all'istruttoria, dunque stand alone, vige la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., in forza della quale l'Attore
pagina 6 di 9 ha l'onere di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito invocato, compresa l'esistenza effettiva di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati
(Corte d'Appello L'Aquila, 3.11.2024, n. 1089; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024
n. 8331 ; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024 n. 8259; Tribunale Milano Sez. spec.
Impresa, 14/02/2023, n. 1171; Tribunale di Milano – Sez. spec. Impresa, n. 6441/2022).
In tal senso, la Corte di CAzione afferma che nei giudizi stand alone volti alla declaratoria di nullità delle fideiussioni l'Attore ha l'onere di provare “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, che è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della CA d'Italia; in quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28.11.2018 n.30818; cfr. anche Cass.
22.05.2019 n.13846; cfr. anche giurisprudenza di merito Corte Appello Milano 20.11.2018
n.5039; Trib. Siena 12.02.2022 n.131; Trib. Prato 16.01.2021 n.28; Trib. Pescara 15.07.2019
n.1156; Trib. Spoleto 21.06.2019 n.444; Trib. Torino 17.04.2019 n.1970; Trib. Roma 11.09.2019
n.17243; Trib. Roma 3.05.2019 n.9354; Trib. Velletri 14.05.2019 n.921).
B.2.2 Venendo al caso di specie, secondo la tesi attorea, le fideiussioni qui impugnate ricalcano fedelmente il contenuto delle tre clausole di cui allo schema ABI censurato da CA d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (segnatamente: clausola di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), costituendo, pertanto, i negozi a valle dell'intesa anticoncorrenziale a monte.
Gli Attori hanno così supportato le proprie domande: a) sottolineando che le fideiussioni da essi stipulate ricalcano il contenuto delle tre clausole di cui allo schema ABI censurate dall'Autorità
(cfr. in particolare il contenuto di cui alle clausole nn. 1 e 5, doc. 3); b) producendo quale prova privilegiata il provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005; c) chiedendo l'esibizione ex art. 210
c.p.c. dei moduli contrattuali di fideiussione impiegati da alcune Banche nel periodo di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa.
Il Collegio osserva che non è stata fornita prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale volta all'applicazione uniforme delle clausole censurate, anche al tempo di sottoscrizione delle fideiussioni de quibus.
Invero, esse sono state sottoscritte in data 9.7.2008, tre anni dopo la data del provvedimento di
CA d'Italia; ciò attribuisce natura stand alone al presente giudizio e sposta in capo agli Attori
l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in concomitanza al mese di luglio
2008.
A tal fine, gli Attori hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale un ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. nei confronti di NI CA, CA Monte dei Paschi di Siena, CA LA, EM
CA, CA Nazionale del Lavoro, Banco di Desio e della Brianza e Credit Agricole –
Cariparma, CA IG, avente ad oggetto i modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel mese di luglio 2008.
pagina 7 di 9 Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che:
- NI ha comunicato che non le è possibile produrre la modulistica standard richiesta in quanto non più disponibile;
- – Cariparma ha comunicato che nei suoi archivi sono presenti i modelli Controparte_4 richiamati solo a partire dal 30 luglio 2009;
- CA IG ha prodotto un modello di fideiussione che differisce da quello oggetto di censura, con particolare riferimento alla clausola di rinuncia ai termini, i quali sono semplicemente estesi dai sei mesi previsti dal codice a cinque anni (cfr. “entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”) e non del tutto rinunciati;
- CA LA ha esibito un modulo di maggio (e non di luglio) 2008;
- CA Monte dei Paschi di Siena, CA di Desio e della Brianza, CA Nazionale del
Lavoro e EM CA hanno esibito moduli conformi e corrispondenti alle clausole censurate.
La circostanza che solo questi quattro ultimi Istituti di credito fra gli otto destinatari dell'ordine abbiano prodotto moduli contrattuali standard corrispondenti allo schema ABI non è sufficiente al fine di corroborare la tesi attorea, secondo cui, al tempo della sottoscrizione dei contratti per cui è causa, vi sarebbe stata un'intesa restrittiva della concorrenza tra i maggiori istituti di credito nazionali, volta a dare applicazione uniforme e standardizzata alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.
Secondo l'orientamento seguito da questa Sezione, è infatti necessario fornire prova di un'intesa che, oltre a sussistere nel periodo corrispondente a quello in cui sono stati sottoscritti i contratti oggetto di giudizio, si sia estesa sull'intero territorio nazionale, o, comunque, abbia assunto proporzioni tali da impedire, restringere o falsare, in maniera consistente, significativa e rilevante il gioco della concorrenza e “tale da privare del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza” (cfr. ex multis Trib. Milano n.
5809/2024; n. 8929/2024; n. 8216/2023; n. 5551/2023; n. 2179/2023).
Non può certamente addivenirsi ad una simile conclusione a fronte dell'applicazione di moduli fideiussori corrispondenti allo schema ABI da parte di sole tre banche, visto e considerato che la violazione del diritto antitrust non discende dal contenuto in sé delle clausole censurate, vertendo le stesse su materie disponibili e derogabili, ma scaturisce dall'applicazione uniforme delle stesse da parte di un considerevole e significativo numero di Istituti di credito.
Pertanto, la domanda di nullità delle fideiussioni va rigettata per difetto di prova dell'asserita intesa anticoncorrenziale a monte.
B.2.3 La domanda attorea è comunque infondata sotto altro profilo, difettando l'interesse ad agire degli Attori.
È noto che l'interesse ad agire rappresenta, insieme alla legittimazione ad agire, condizione essenziale ed indefettibile dell'azione civile. Viene comunemente definito quale l'interesse ad ottenere un'utilità o un vantaggio in conseguenza dell'accoglimento della domanda articolata in pagina 8 di 9 giudizio;
tale interesse deve essere attuale e concreto, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda.
Venendo al caso di specie, si osserva che l'eventuale accoglimento della domanda di nullità delle fideiussioni sarebbe al più limitata ai tre articoli censurati e, dunque, non garantirebbe agli Attori alcun vantaggio, dato che la garanzia rimarrebbe operante.
Gli Attori, infatti, non hanno allegato che nel caso di specie trova applicazione una delle tre clausole asseritamente nulle per violazione della normativa antitrust, con conseguente venire meno della garanzia fideiussoria. In particolare, non hanno eccepito che la CA è decaduta dalla facoltà di avvalersi della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonostante la decadenza sia eccezione propria da sollevare tempestivamente nei termini per la proposizione di dette eccezioni.
Inoltre, gli Attori non hanno fornito prova del carattere essenziale di detti articoli, il che -solo- comporterebbe la nullità totale delle fideiussioni.
B.2.4 Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno, che è formulata in termini assolutamente generici ed affetta da insuperabili carenze assertive (oltre che probatorie).
Va confermato, pertanto, l'integrale rigetto delle domande attoree.
B.3 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia;
in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le Imprese “A”, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite a favore di Controparte_1
che si quantificano in euro 2.540, oltre il 15% del
[...] compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42796/2021 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), sia quali eredi del defunto
[...] C.F._2 _1
(C.F. ), sia in proprio, entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'Avv. Federico Comba, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
- Attori- contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Dal Poz, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-Convenuta-
OGGETTO: controversie bancarie – antitrust – fideiussioni.
§ § §
CONCLUSIONI
Per gli Attori:
Nel merito in via principale accertare e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni in esame per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) e/o ai sensi
pagina 1 di 9 dell'art. 1419 comma 1 c.c., con conseguente liberazione dei signori e Parte_1 [...]
dal vincolo fideiussorio;
Parte_2 nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni in esame, limitata alla clausola di reviviscenza della fideiussione, alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed alla clausola di sopravvivenza della fideiussione, espressamente censurate dal provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust) e/o ai sensi dell'art. 1419 comma
2 c.c.; in ogni caso, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti e subendi da Pt_1
e in conseguenza delle illegittime fideiussioni in esame, che
[...] Parte_2 si quantificano in Euro 25.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa, anche in via equitativa.
§ § §
Per la Convenuta:
Ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia il Tribunale di Milano – Sezione
Specializzata Imprese: in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei
Sigg.ri e quali eredi del Sig. ; nel Parte_1 Parte_2 Persona_1 merito respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, comunque, in quanto non provate ex adverso;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudicante adito accertasse e dichiarasse la nullità parziale delle fideiussioni prestate, quanto alle clausole censurate dal provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge n. 287/1990, respingersi la richiesta risarcitoria formulata ex adverso in quanto privo di supporto probatorio il pregiudizio lamentato e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dalla CA;
in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudicante adito, accertata
e dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni prestate quanto alle clausole censurate dal provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) Legge
n. 287/1990, accogliesse anche parzialmente la domanda risarcitoria formulata dagli Attori, dichiararsi la compensazione della somma a tale titolo riconosciuta agli Attori con il maggior credito vantato nei Loro confronti dalla CA, sì come portato dal D.I. n. 2498/2014 dichiarato definitivo il 14.04.2021.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione del 21.10.2021 e in Parte_1 Parte_2 proprio ed in qualità di eredi di , hanno adito il Tribunale di Milano – Sez. spec. Persona_1 per le Imprese “A” per sentire accertare la nullità totale e/o parziale dei contratti di fideiussione omnibus stipulati con l'allora CA (ora CA - Controparte_2 CP_1
e Venezia s.c.p.a.), essendo questi contrari alla disciplina antitrust Controparte_1 CP_1 di cui alla legge n. 287 del 1990.
pagina 2 di 9 In punto di fatto hanno dedotto:
- di aver rilasciato in data 9.7.2008 fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di euro
990.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore principale
[...]
poi elevate sino alla concorrenza di euro 1.387.000,00 in data 28.09.2010; Parte_3
- che tali fideiussioni sono affette da nullità totale per essere in contrasto con la normativa antitrust e/o in contrasto con l'art. 1419 comma 1 c.c.: esse contengono le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. già presenti nello schema
ABI censurato da CA d'Italia con il provvedimento n. 55/2005;
- che tali clausole rivestono un ruolo essenziale nell'economia complessiva del contratto, nel senso che le Parti non avrebbero sottoscritto la fideiussione in assenza di esse;
- che, in subordine, le fideiussioni devono considerarsi parzialmente nulle, con riferimento alle tre clausole di cui allo schema ABI;
- di aver diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione in Centrale Rischi dei loro nominativi quali fideiussori di nonché dalla esecuzione Parte_3 immobiliare azionata da Centromarca CA - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
s.c.p.a. pendente presso il Tribunale di Treviso - RGE 316/2016 avente ad oggetto i beni di loro proprietà, quantificabili in euro 25.000,00, o nella diversa cifra equamente stabilita dal
Giudice.
A.2 Con comparsa di risposta del 21.3.2022 si è costituita
[...]
(di seguito, anche solo la CA) e ha chiesto Controparte_1 il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate e pretestuose.
A supporto delle proprie domande, la Convenuta ha dedotto:
- che con contratto sottoscritto in data 9.07.08 , fusa per Controparte_3 incorporazione in Controparte_1
apriva il conto corrente n. 07/001967252 in favore di
[...] Parte_3
(C.f. e p.IVA - All. 1);
[...] P.IVA_2
- venivano concesse le linee di credito richieste dalla correntista supportate dalle garanzie dalla medesima offerte e consistenti sia nelle fideiussioni rilasciate dai SI.ri , Persona_1
e oggetto di contestazione, sia nel rilascio di Parte_1 Parte_4 ipoteche da parte di AV s.r.l. (altra Società facente capo alla IA ) nonché dei Pt_1 SI.ri , e sulle proprietà Persona_1 Parte_1 Parte_4 immobiliari precisamente descritte in contratto, per la complessiva somma di Euro
5.245.000,00, ciascuno per le quote ivi indicate (All. 2 - 3);
- che, a seguito del deteriorarsi della capacità della debitrice principale di far fronte ai propri impegni, la CA si è trovata costretta a revocare i rapporti in essere con segnalazione a sofferenza delle diverse esposizioni;
a tal fine, in data 9.5.2014, la CA ha ottenuto dal
Tribunale di Treviso il decreto ingiuntivo n. 2498/2014, il quale ha ingiunto al debitore pagina 3 di 9 principale e ai fideiussori il pagamento della complessiva somma di euro 3.781.118,75 maggiorata degli interessi e delle spese di lite;
- che tale decreto è stato successivamente opposto dagli ingiunti;
- che nel corso del procedimento di opposizione il Tribunale di Treviso ha concesso la provvisoria esecuzione, cui ha fatto seguito l'instaurazione di procedimenti esecutivi;
avendo raggiunto un accordo di definizione delle pendenze, tali procedimenti sono stati dapprima sospesi ai sensi dell'art. 624bis c.p.c., e poi riavviati, a seguito degli inadempimenti degli obblighi assunti da parte dei debitori;
in pendenza ed ottemperanza al citato accordo, per volontà delle Parti, si è estinto il procedimento n. 7724/14 R.G. di opposizione al D.I.
2498/2014, titolo che, infine, è stato dichiarato definitivo in data 14.04.2021 su richiesta del creditore (all. 7);
- che da tali vicende deve dedursi che gli Attori hanno più volte confermato il proprio debito e che la presente azione ha un carattere meramente pretestuoso;
- che gli Attori non hanno in alcun modo provato la loro qualità di eredi di , Persona_1 deceduto in data 14.6.2020;
- che, comunque, non sussiste alcuna nullità, né totale né parziale, non avendo gli Attori provato o allegato l'esistenza di un accordo in violazione della normativa anticoncorrenziale riferibile all'allora CA Rurale ed Artigiana di Treviso Cred. Coop. nel periodo di sottoscrizione delle garanzie (2008);
- che a tal fine non è sufficiente richiamare il provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005, il quale può al più fungere da prova privilegiata in relazione alle intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità in relazione al periodo compreso tra il 2002 ed il maggio 2005;
- che le clausole incriminate non costituiscono elementi essenziali delle fideiussioni, non potendosi affermare che, in loro assenza, tali fideiussioni non sarebbero state richieste e/o rilasciate;
- che il risarcimento del danno non può discendere automaticamente dall'eventuale accoglimento della nullità parziale, dovendo gli Attori dimostrare di aver subito un pregiudizio.
A.3 Alla prima udienza in data 12.4.2022, le Parti hanno chiesto un rinvio per pendenza di trattative, che non sono tuttavia andate a buon fine.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, il Giudice ha accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'Attrice e ha ordinato a NI CA, CA Monte dei Paschi di Siena, CA LA, EM CA, CA Nazionale del Lavoro, Banco di Desio e della
Brianza e Credit Agricole – Cariparma, CA IG l'esibizione dei moduli contrattuali di fideiussioni utilizzati nel periodo di sottoscrizione dei contratti de qua.
All'udienza del 19.9.2023 gli Attori hanno segnalato che due banche su otto non avevano prodotto i moduli e hanno chiesto al Giudice di valutare la possibilità di integrare l'ordine di esibizione, oltre alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. La Convenuta ha pagina 4 di 9 invece eccepito la tardività dell'esibizione dell'ordine di esibizione e, comunque, la sua inidoneità a dimostrare l'applicazione uniformi delle clausole nel periodo oggetto di giudizio;
in conclusione, ha formulato istanza di deposito di note scritte con fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. o, in subordine, di udienza di precisazione delle conclusioni.
Le Parti hanno precisato le proprie conclusioni mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, con ordinanza in data 11.4.2025, questo Giudice (divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo) ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle Parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il termine breve di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di legge di 20 giorni per memorie di replica.
B. In diritto.
B.1 Anzitutto, è infondata la domanda di nullità della fideiussione sottoscritta da _1
, in quanto gli Attori non hanno provato la loro qualità di eredi (né, peraltro, di parenti)
[...] del fideiussore nonostante la specifica contestazione della Controparte.
Segnatamente, il sig. , in data 09.07.2008, ha sottoscritto con l'allora CA Persona_1 rurale ed artigiana di la fideiussione omnibus sub rif. 00298582, qui impugnata CP_2 unitamente alle fideiussioni sub riff. 00298591 e 00298573, sottoscritte, rispettivamente, da e (doc. 3 att.). Parte_1 Parte_2
Gli Attori, però, si sono limitati a versare in atti il certificato di morte di (doc. 2 Persona_1 att.), senza null'altro aggiungere anche a fronte delle contestazioni della CA;
sicché, la domanda di nullità va rigettata.
B.2 Sono, altresì, infondate le domande di nullità articolate con riferimento alle fideiussioni sottoscritte da e , per le ragioni che si vanno di Parte_1 Parte_2 seguito ad illustrare.
Segnatamente, gli Attori hanno dedotto la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni omnibus stipulate in data 9.07.2008 con l'allora CA rurale ed artigiana di Treviso s.c., a garanzia delle obbligazioni assunte da sulla scorta dell'asserita contrarietà delle Parte_3 stesse alla disciplina Antitrust di cui alla legge n. 287/1990.
B.2.1 Come noto, CA d'Italia, che ha esercitato la funzione di tutela della concorrenza nel settore del credito dal 1990 fino a gennaio del 2006, tra il 2002 e il maggio 2005 ha condotto un'istruttoria volta a verificare la compatibilità alle regole Antitrust dello schema di “fideiussioni
a garanzia delle operazioni bancarie” predisposto dall'ABI.
All'esito di tale accertamento, l'Autorità ha affermato il contrasto tra l'applicazione uniforme di tale schema da parte delle Banche, con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e
8, (i.e. “reviviscenza”, “sopravvivenza” e “rinuncia ai termini”) e l'art. 2, comma 2, lett. a della l.
287/90, il quale vieta espressamente le intese tra imprese che hanno per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
pagina 5 di 9 Nella specie, tale prassi, proprio perché uniformemente applicata a livello nazionale, finiva per azzerare le possibilità dei consumatori di trovare condizioni contrattuali alternative e più vantaggiose, traducendosi di fatto in un'intesa distorsiva della concorrenza.
All'indomani del provvedimento, la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare e risolvere alcune criticità relative agli effetti del medesimo sui contratti di fideiussione stipulati a valle, posto che l'art. 2, comma 3, l. 287/90 sanziona con la nullità solo le intese restrittive della concorrenza.
Si è discusso, in particolare, sulla ragione della nullità dei contratti di fideiussione a valle dell'intesa anticoncorrenziale a monte, oltre che sulla portata totale o parziale della stessa.
Le Sezioni Unite della Corte di CAzione, componendo i contrasti medio tempore formatisi in giurisprudenza, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ. SS.UU., 30/12/2021, n.41994).
In sintesi, le SS.UU. hanno ritenuto che tra i contratti stipulati a valle e le intese anticoncorrenziali a monte intercorre un collegamento funzionale, tale da rendere i primi “lo sbocco” delle seconde, mutuandone così la nullità. Tale nullità, sempre secondo le SS.UU., non può che avere un'estensione parziale e limitata alle sole clausole censurate dall'Autorità, atteso che, pur depurato da esse, il contratto di fideiussione omnibus è perfettamente in grado di realizzare il programma contrattuale, fatta sempre salva, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la possibile estensione della nullità all'intero negozio, laddove venisse provato che in assenza della parte viziata le Parti non avrebbero concluso il contratto.
Quanto al tema della prova nell'ambito delle questioni precedute dall'accertamento dell'Autorità amministrativa, occorre distinguere fra cause “follow on” e “stand alone”, poiché a tale distinzione seguono diversi regimi probatori: i primi, a differenza dei secondi, vertono su fatti oggetto di accertamento da parte di provvedimenti amministrativi, i quali possono fungere da prova privilegiata.
Nella specie, nei giudizi vertenti su fideiussioni stipulate nei periodi coperti dall'istruttoria dell'Autorità garante (2002-2005), dunque follow on, il provvedimento n. 55/2005 di CA
d'Italia funge da prova privilegiata circa la sussistenza dell'intesa restrittiva tra le Banche, precludendo la possibilità di rimettere in discussione i fatti costitutivi della violazione, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede (cfr. Cass. civ. sez. I, 02/01/2024, n. 9)
Nei giudizi vertenti su fideiussioni sottoscritte in epoca antecedente o successiva all'istruttoria, dunque stand alone, vige la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., in forza della quale l'Attore
pagina 6 di 9 ha l'onere di allegare e dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito invocato, compresa l'esistenza effettiva di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati
(Corte d'Appello L'Aquila, 3.11.2024, n. 1089; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024
n. 8331 ; Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 26/09/2024 n. 8259; Tribunale Milano Sez. spec.
Impresa, 14/02/2023, n. 1171; Tribunale di Milano – Sez. spec. Impresa, n. 6441/2022).
In tal senso, la Corte di CAzione afferma che nei giudizi stand alone volti alla declaratoria di nullità delle fideiussioni l'Attore ha l'onere di provare “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, che è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della CA d'Italia; in quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28.11.2018 n.30818; cfr. anche Cass.
22.05.2019 n.13846; cfr. anche giurisprudenza di merito Corte Appello Milano 20.11.2018
n.5039; Trib. Siena 12.02.2022 n.131; Trib. Prato 16.01.2021 n.28; Trib. Pescara 15.07.2019
n.1156; Trib. Spoleto 21.06.2019 n.444; Trib. Torino 17.04.2019 n.1970; Trib. Roma 11.09.2019
n.17243; Trib. Roma 3.05.2019 n.9354; Trib. Velletri 14.05.2019 n.921).
B.2.2 Venendo al caso di specie, secondo la tesi attorea, le fideiussioni qui impugnate ricalcano fedelmente il contenuto delle tre clausole di cui allo schema ABI censurato da CA d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (segnatamente: clausola di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), costituendo, pertanto, i negozi a valle dell'intesa anticoncorrenziale a monte.
Gli Attori hanno così supportato le proprie domande: a) sottolineando che le fideiussioni da essi stipulate ricalcano il contenuto delle tre clausole di cui allo schema ABI censurate dall'Autorità
(cfr. in particolare il contenuto di cui alle clausole nn. 1 e 5, doc. 3); b) producendo quale prova privilegiata il provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005; c) chiedendo l'esibizione ex art. 210
c.p.c. dei moduli contrattuali di fideiussione impiegati da alcune Banche nel periodo di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa.
Il Collegio osserva che non è stata fornita prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale volta all'applicazione uniforme delle clausole censurate, anche al tempo di sottoscrizione delle fideiussioni de quibus.
Invero, esse sono state sottoscritte in data 9.7.2008, tre anni dopo la data del provvedimento di
CA d'Italia; ciò attribuisce natura stand alone al presente giudizio e sposta in capo agli Attori
l'onere di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in concomitanza al mese di luglio
2008.
A tal fine, gli Attori hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale un ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. nei confronti di NI CA, CA Monte dei Paschi di Siena, CA LA, EM
CA, CA Nazionale del Lavoro, Banco di Desio e della Brianza e Credit Agricole –
Cariparma, CA IG, avente ad oggetto i modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel mese di luglio 2008.
pagina 7 di 9 Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che:
- NI ha comunicato che non le è possibile produrre la modulistica standard richiesta in quanto non più disponibile;
- – Cariparma ha comunicato che nei suoi archivi sono presenti i modelli Controparte_4 richiamati solo a partire dal 30 luglio 2009;
- CA IG ha prodotto un modello di fideiussione che differisce da quello oggetto di censura, con particolare riferimento alla clausola di rinuncia ai termini, i quali sono semplicemente estesi dai sei mesi previsti dal codice a cinque anni (cfr. “entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”) e non del tutto rinunciati;
- CA LA ha esibito un modulo di maggio (e non di luglio) 2008;
- CA Monte dei Paschi di Siena, CA di Desio e della Brianza, CA Nazionale del
Lavoro e EM CA hanno esibito moduli conformi e corrispondenti alle clausole censurate.
La circostanza che solo questi quattro ultimi Istituti di credito fra gli otto destinatari dell'ordine abbiano prodotto moduli contrattuali standard corrispondenti allo schema ABI non è sufficiente al fine di corroborare la tesi attorea, secondo cui, al tempo della sottoscrizione dei contratti per cui è causa, vi sarebbe stata un'intesa restrittiva della concorrenza tra i maggiori istituti di credito nazionali, volta a dare applicazione uniforme e standardizzata alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.
Secondo l'orientamento seguito da questa Sezione, è infatti necessario fornire prova di un'intesa che, oltre a sussistere nel periodo corrispondente a quello in cui sono stati sottoscritti i contratti oggetto di giudizio, si sia estesa sull'intero territorio nazionale, o, comunque, abbia assunto proporzioni tali da impedire, restringere o falsare, in maniera consistente, significativa e rilevante il gioco della concorrenza e “tale da privare del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza” (cfr. ex multis Trib. Milano n.
5809/2024; n. 8929/2024; n. 8216/2023; n. 5551/2023; n. 2179/2023).
Non può certamente addivenirsi ad una simile conclusione a fronte dell'applicazione di moduli fideiussori corrispondenti allo schema ABI da parte di sole tre banche, visto e considerato che la violazione del diritto antitrust non discende dal contenuto in sé delle clausole censurate, vertendo le stesse su materie disponibili e derogabili, ma scaturisce dall'applicazione uniforme delle stesse da parte di un considerevole e significativo numero di Istituti di credito.
Pertanto, la domanda di nullità delle fideiussioni va rigettata per difetto di prova dell'asserita intesa anticoncorrenziale a monte.
B.2.3 La domanda attorea è comunque infondata sotto altro profilo, difettando l'interesse ad agire degli Attori.
È noto che l'interesse ad agire rappresenta, insieme alla legittimazione ad agire, condizione essenziale ed indefettibile dell'azione civile. Viene comunemente definito quale l'interesse ad ottenere un'utilità o un vantaggio in conseguenza dell'accoglimento della domanda articolata in pagina 8 di 9 giudizio;
tale interesse deve essere attuale e concreto, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda.
Venendo al caso di specie, si osserva che l'eventuale accoglimento della domanda di nullità delle fideiussioni sarebbe al più limitata ai tre articoli censurati e, dunque, non garantirebbe agli Attori alcun vantaggio, dato che la garanzia rimarrebbe operante.
Gli Attori, infatti, non hanno allegato che nel caso di specie trova applicazione una delle tre clausole asseritamente nulle per violazione della normativa antitrust, con conseguente venire meno della garanzia fideiussoria. In particolare, non hanno eccepito che la CA è decaduta dalla facoltà di avvalersi della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonostante la decadenza sia eccezione propria da sollevare tempestivamente nei termini per la proposizione di dette eccezioni.
Inoltre, gli Attori non hanno fornito prova del carattere essenziale di detti articoli, il che -solo- comporterebbe la nullità totale delle fideiussioni.
B.2.4 Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno, che è formulata in termini assolutamente generici ed affetta da insuperabili carenze assertive (oltre che probatorie).
Va confermato, pertanto, l'integrale rigetto delle domande attoree.
B.3 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia;
in considerazione del carattere non complesso della controversia, si applicano parametri prossimi al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le Imprese “A”, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta le domande formulate da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite a favore di Controparte_1
che si quantificano in euro 2.540, oltre il 15% del
[...] compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
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