Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente rel.
Luciano Guaglione - Consigliere
Alberto Binetti - Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 442/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gianluigi Pellegrino, e con lui elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Vittorio Emanuele
II n. 60 presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi, in virtù di procura alle liti del 10.3.2022 in calce al presente atto (indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
e in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Libera Valla, ed elettivamente domiciliata presso la Struttura Burocratico Legale dell'Ente in Bari, al Lungomare Starita n. 6 (pec:
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pagina 1 di 24
All'udienza collegiale del 24 maggio 2024, che si è svolta, mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3347, pubblicata il 22 settembre 2021, il Tribunale di Bari, così statuiva: “il Tribunale
di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 10/4/2013, dalla Parte_1
nei confronti della così provvede: - a) RIGETTA la domanda;
- b) CONDANNA
[...] CP_2
l'attrice alla rifusione, in favore della con-venuta, delle spese processuali, che liquida in € 11.593,65, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, cap e iva come per legge”.
Avverso tale pronuncia proponeva appello, la formulando le Parte_1
seguenti conclusioni: “In via principale accogliere la domanda proposta in primo grado e quindi per l'effetto: - in riforma della sentenza appellata accertare e dichiarare dovuta, per le ragioni innanzi dedotte, da parte della a saldo delle prestazioni rese nel 2007 la somma di € 2.198.122,99 P_
oltre interessi;
- per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice della suindicata somma, oltre interessi a far data dalla erogazione della prestazione sino al soddisfo. - Vinte le spese del doppio grado di giudizio. In via subordinata - riformare comunque la sentenza appellata con riguardo alla condanna alle spese legali, liquidando unicamente quelle relative alle fasi per le quali è intervenuta attività processuale da parte della convenuta in primo grado. Vinte
le spese”.
Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata, la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
pagina 2 di 24 Nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto, instando per la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 24 maggio 2024, che si è svolta, mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, immune da censure, è così motivata.
“I.1.- La in qualità di struttura Parte_1
accreditata con il Servizio Sanitario Regionale della Puglia per l'erogazione di prestazioni di ricovero, ha dedotto che: - la P_
, in sede di liquidazione dei compensi dovuti in ragione di
[...]
prestazioni di alta specialità erogate nei primi otto mesi dell'anno 2007,ossia sino al 23/8/2007, allorquando era stata pubblicata sul la Delibera di Giunta Regionale n. CP_3
1400/07, con cui la Regione aveva adottato determinazioni modificative e maggiormente restrittive, aveva illegittimamente ritenuto di poter applicare queste ultime anche nel periodo dell'anno in cui le stesse non erano vigenti;
- nell'anno 2006, il rapporto con il servizio sanita- rio era stato regolato nel senso che sarebbero state remunerate fuori dal budget, ossia senza limitazione, le pre- stazioni di alta specialità con peso di complessità del DRG superiore a 2,50, per tutte le quantità di tali prestazioni superiori al volume storico delle stesse erogate dalla struttura e individuato in quello relativo all'anno 2002; - nel pagina 3 di 24 2002, anno di riferimento ai sensi dell'art. 1, punto 3, ultimo cpv., del contratto per l'erogazione e acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture della operanti in Controparte_4
regime di accredita- mento transitorio per l'anno 2006, erano state erogate prestazioni di tale tipologia per un budget pari a €
9.775.028,26; - era stata, pertanto, incentivata l'implementazione di tali prestazioni, in quanto solo sino a tale limite si sarebbe concorso ad esaurire il budget complessivo, mentre, superata tale soglia, le prestazioni sarebbero state remunerate al di fuori della medesima;
- sino al mese di agosto del 2007, non era intervenuto alcun atto modificativo del servizio sanitario, sicché l'attività
era stata conformata, come nel 2006, in modo tale da puntare in maniera prevalente all'alta specialità; - alla data del 23/8/2007,
erano state erogate presta- zioni di alta specialità per l'importo di €14.330.087,98; - in data 23/8/2007, era stata pubblicata sul
BURP la delibera G.R. n. 1400, con la quale era stato stabilito che anche le prestazioni di alta specialità avrebbero concorso a formare il budget, senza distinzione rispetto alle altre prestazioni;
- la convenuta aveva sottoposto alla firma il contratto che aveva recepito la nuova conformazione del rapporto solo nel dicembre del 2007; - gli atti erano stati, pertanto,
impugnati dinanzi al giudice amministrativo, evidenziando come il rapporto non potesse essere modificato rispetto alle regole osservate nel 2006, da ritenersi prorogate nel 2007, anche alla luce di quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2003; - il giudice amministrativo si era pronunciato nel senso della operatività delle nuove regole a decorrere dal 23 agosto,
allorquando le medesime, con la pubblicazione dell'atto regionale,
pagina 4 di 24 erano da ritenersi conoscibili;
- il rapporto doveva pertanto ritenersi regolato sino al 23/8/2007 dalle disposizioni vigenti nel
2006 e proroga- te sino a tale data, dal 24 agosto al 31/12/2007
dalla nuova disciplina di cui alla delibera di giunta n. 1400/07; -
la convenuta, nel determinare la liquidazione finale per l'anno
2007, aveva applicato le nuove regole non a de- correre dal 24
agosto, ma per l'intero anno;
- sino al 23 agosto le prestazioni di alta specialità ulteriori rispetto a quelle erogate nel 2002 erano state rese a fronte di una disciplina che le collocava fuori budget, incentivandone l'erogazione senza limite al fine di
Cont contenere al massimo la mobilità passiva;
- la aveva erroneamente ricompreso nel budget anche le prestazioni di alta specialità erogate prima del 23 agosto 2007 e in più rispetto a quelle del 2002; - vi era stata, pertanto, una ingiusta decurtazione dei pagamenti per l'importo di € 2.198.122,99, che non vi sarebbe stata ove si fosse applicato alle prestazioni di alta complessità erogate sino al 23/8/2007 il regime vigente ratione temporis. Ha concluso per l'accertamento della debenza in suo favore dell'importo di €2.198.122,99 per l'erogazione di prestazioni di ricovero nell'anno 2007 in favore di pazienti del
SS, oltre a interessi e danno da svalutazione monetaria, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il 10/4/2013).
I.2.- La costituitasi in giudizio, ha dedotto P_
l'infondatezza della pretesa ex adverso azionata, rilevando che: -
il Consiglio di Stato con sentenza n. 6454/2011, pronunciando sull'appello proposto dalla attrice avverso la Parte_1
sentenza del Tar Puglia Bari n. 1985/2009, in punto di remunerazione delle prestazioni di alta specialità nei limiti del pagina 5 di 24 tetto di spesa, aveva evidenziato come la finalità dei provvedimenti regionali che impongono tetti massimi di spesa alla erogazione e alla remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite dalle strutture private accreditate è stata individuata nell'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista finanziario e organizzativo, volto al contenimento e alla riduzione della spesa;
- in forza di tale pronuncia, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 3/8/2007 aveva inteso definire il livello massimo di finanziamento e remunerazione di ogni tipo di assistenza erogata anche dalle strutture private accreditate, comprese le prestazioni di alta specialità; - il contratto intervenuto in data 11/12/2007 afferiva, per espressa previsione, all'intero anno 2007;- le determinazioni regionali di cui alla DGR n. 1400/2007 e gli accordi di cui al contratto dell'11/12/2007 erano da intendersi retroattivi;
- il tetto di spesa invalicabile di remunerazione per l'anno 2007 era stato, in ogni caso, superiore a quello del 2006 e l'incremento aveva consentito la totale remunerazione delle prestazioni di alta specializzazione. Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda ex adverso proposta, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata l'11/7/2013). I.3.- Istruita a mezzo della documentazione versata in atti dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe precisate.
II.- La domanda è infondata e dev'essere rigettata.
Va, anzitutto, osservato che la pretesa creditoria azionata fonda sulla produzione dei titoli contrattuali stipulati rispettivamente il 5/7/2006 e l'11/12/2007, aventi ad oggetto l'erogazione e pagina 6 di 24 l'acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture sanitarie operanti in regime di accreditamento provvisorio per l'anno 2006 e per l'anno 2007, nonché sulla incontroversa erogazione delle relative prestazioni.
La fattispecie evoca la vexata quaestio dell'applicazione retroattiva dei tetti di spesa fissati a distanza di tempo dall'inizio dell'erogazione delle presta- zioni da parte dei soggetti accreditati con le strutture sanitarie regionali.
Il problema si pone con riferimento al fatturato afferente all'anno
2007, in cui il tetto massimo di spesa invalicabile di remunerazione delle prestazioni a carico del SS (riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione
Puglia) fu fissato solo con il con- tratto dell'11/12/2007 in un ammontare pari ad €30.635.222,58, a dispetto del minor ammontare previsto, con riguardo all'anno 2006, in €22.559.250,83 (cfr. artt.
3 di entrambi i documenti contrattuali sub docc.
1-2 fasc.
convenuta). Al riguardo, in ordine alla legittimità
dell'approvazione postuma dei tetti di spesa in materia di prestazioni sanitarie erogate da privati in regime di accreditamento con le strutture sanitarie, deve evidenziarsi che l'art. 32, co. VIII, della l. n. 449 del 1997 ha stabilito che “le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della L. 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali pagina 7 di 24 delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23
dicembre 1996, n. 662”.
Nonostante la fissazione dei tetti di spesa debba avvenire preventivamente, a inizio anno, in modo da consentire alla struttura di poter programmare l'attività, si è, tuttavia, diffusa la prassi della fissazione dei tetti ad anno in corso e della problematica della sorte delle prestazioni medio tempore erogate.
Sul punto si è formato un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sul bilanciamento tra la tutela dell'affidamento incolpevole della struttura e la fissazione retroattiva dei tetti di spesa.
In particolare, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del
2006 ha stabilito che “non può sostenersi che la retroattività
dell'atto di determinazione della spesa vale ad impedire agli interessati – in contrasto con elementari principi – di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività. E' evidente che in un sistema nel quale è
fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa,
solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno avere riguardo – fino a quando non risulti adottato un provvedimento – all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovvia- mente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso”. Come evidenziato, tale linea interpretativa è “la sola che consente di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la pagina 8 di 24 garanzia di quella che la sentenza n. 509 del 2000 della Corte
Costituzionale chiama “nucleo irriducibile” del diritto alla salute” (si veda anche la successiva pronuncia del giudice amministrativo n. 4/2012).
Ne consegue la legittimità della fissazione con effetti retroattivi del tetto di spesa, ove contemperata con la necessaria tutela del principio del legittimo affidamento della controparte.
Nella specie, l'art. 1 del contratto dell'11/12/2007 precisò che la con DGR n. 1400 del 2007 ave- va previsto per l'anno CP_5
2007 un incremento del tetto invali- cabile di spesa già assegnato nell'anno 2006.
Premesso, dunque, che il tetto di spesa fu implementato nel 2007,
l'attrice, nella specie, erogò le relative prestazioni in ossequio alle previsioni contrattuali di cui all'accordo del 2006, nel rispetto dei tetti di remunerazione ivi fissati.
In particolare, per l'anno 2006 fu stabilito che le prestazioni di alta specialità con peso di complessità superiore a 2,50 sarebbero state remunerate fuori dal budget, ossia senza limitazione, e ciò
per tutte le quantità di tali prestazioni superiori al volume storico delle stesse erogate dalla struttura e individuato in quello relativo all'anno 2002.
Ai sensi dell'art. 1, punto 3, ultimo cpv., del contratto per l'erogazione e acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture operanti in regime di accredita- mento transitorio per l'anno 2006: “…al fine di contenere e migliorare la mobilità
Part passiva, i n. 5, n. 108, n. 112, n. 209, n. 214 e, comunque,
tutti quelli di peso superiore a 2,5, per la parte eccedente i volumi erogati nell'anno 2002, comporteranno un ulteriore pagina 9 di 24 incremento dei corrispettivi rispetto al tetto di spesa determinato al punto '3' lettera 'a' e 'b', non concorreranno a formare il limite massimo globale di spesa invalicabile di remunerazione fissato nell'anno 2006 e saranno remunerati senza alcuna regressione tariffaria”.
Come si evince dalla documentazione in atti, l'attrice nel 2002,
ossia nell'anno di riferimento, erogò tale tipo di prestazioni per un budget pari a € 9.775.028,26 (art. 3 del contratto del 5/7/2006;
doc. 1 fasc. attrice).
In forza della citata previsione contrattuale, le prestazioni de quibus, sino a tale limite, avrebbero con- corso ad esaurire il budget complessivo, mentre, superata la soglia, sarebbero state remunerate al di là del budget.
Nel 2007, sino al 23 agosto, l'attrice conformò la propria attività
ai criteri applicati nel 2006 ed erogò prestazioni di alta specialità per l'importo di €14.330.087,98. In data 23 agosto
2007, fu pubblicata sul BURP la de- libera GR n. 1400 con la quale la stabilì che anche le prestazioni di alta CP_5
specialità avrebbero con- corso a formare il budget senza distinzione rispetto alle altre prestazioni.
Ciò posto, deve evidenziarsi che il contratto stipula- to in data
11/12/2007, del quale fu espressamente prevista la validità per l'intero anno 2007 (pag. 2 del contratto;
doc. 2 fasc. attrice), fu sottoscritto dalla odierna attri- ce in qualità di erogatore, senza alcuna specificazione in punto di differente regime applicabile ai mesi anteriori alla pubblicazione della DGR 1400/2007.
Ne discende l'infondatezza dell'assunto attoreo, avendo l'attrice accettato per il 2007 una regolamentazione del rapporto conforme pagina 10 di 24 alla nuova disciplina, pur essendo consapevole degli effetti che l'operatività della medesima avrebbe comportato..”.
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I motivi di appello sono così articolati.
MOTIVI
I
Un primo decisivo errore commesso dal primo giudice è quello dì non considerare che la questione per cui è causa concerne il mancato integrale rispetto della regola dettata dagli atti programmatori regionali pacificamente vigente sino al 23 agosto 2007, e trasfuse nell'ultimo contratto siglato, secondo cui le prestazioni dì alta complessità di peso superiore a 2,50 erogate in più rispetto a quelle della stessa tipologia erogate nel 2002, non avrebbero concorso a formare il limite globale massimo di spesa e sarebbero state remunerate fuori budget, mentre il contratto poi sottoposto alla firma e firmato solo in dicembre 2007 ha ad oggetto l'assegnazione del budget e la remunerazione solo nei limiti di questo.
Pertanto il primo giudice dopo aver dato atto come pure il giudice amministrativo anche con pronunce emesse tra le parti avesse affermato che sino all'intervento del nuovo atto programmatorio (24 agosto
2007) la struttura ha diritto al rispetto di quello vigente nell'anno precedente non poteva già per quanto innanzi esposto attribuire alla successiva firma del contratto relativo al budget assegnato per il 2007 e alla remunerazione delle prestazioni da questo contemplate, una abdicazione a tale diritto.
II
Del resto la stessa amministrazione sanitaria ha successivamente riconosciuto remunerazione extra budget 2007, comunque non sufficiente a coprire il compenso dovuto per tutte le richiamate prestazioni erogate sino al 23 agosto 2007, che dovevano essere mantenute fuori dal tetto assegnato e quindi essere ininfluenti anche ai fini dell'individuazione dell'ammontare soggetto a regressione tariffaria, il che comunque conferma la dovutezza del relativo pagamento, nonché del residuo che è appunto quello richiesto con la citazione (pari ad euro 2.198.122,99) pacifico nel suo ammontare.
Il che vale anche ad escludere che alla stregua della condotta esecutiva delle parti ex art. 1362 c.c. che il contratto firmato nel dicembre 2007 possa intendersi incompatibile con il richiamato diritto della struttura a ricevere il ridetto pagamento extra budget, che come detto è stato anche in gran parte
Cont riconosciuto e corrisposto dalla stessa restando il residuo dì cui in citazione.
pagina 11 di 24 III
Peraltro, e in logico subordine, anche ove mai si ritenessero i contenuti del contratto sottoscritto a dicembre 2007 non compatibili con il diritto di cui sopra, allo stesso modo dovrebbe escludersi qualsivoglia valenza abdicativa al dichiarato diritto trattandosi di “contratto per adesione” al quale la struttura non poteva apporre alcuna clausola modificativa o riserva. Il che peraltro avrebbe integrato rifiuto di sottoscrizione con perdita del l'accreditamento e comunque del diritto alla remunerazione di tutte le prestazioni del 2007, peraltro già compiutamente erogate con i relativi costi.
Nel caso di non adesione e, quindi, di mancata sottoscrizione, infatti, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'art 25 della Legge Regionale n. 28/2000, secondo cui “A norma del comma 2 dell'articolo 8 quater del d.lgs. 229/1999, la mancata sottoscrizione da parte dei soggetti interessati degli accordi contrattuali determina la sospensione dell'esercizio di attività sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario regionale” e a seguito di delibera del DG quelle di cui al co. 5 dell'art 11 della Legge Regionale n. 32/2011 secondo cui “La mancata stipulazione o rispetto dei contratti da parte delle strutture provvisoriamente accreditate nei termini di cui al comma 4 del presente articolo determina la revoca dell'accreditamento e la decadenza automatica del direttore generale dell in relazione alle rispettive responsabilità”. Controparte_1
E' quindi evidente che la struttura a fine dicembre avendo ormai erogato l'attività in favore dell'utenza del SS per la quasi totalità dell'annualità e non potendo più decidere di porsi fuori dal sistema fosse sostanzialmente costretta a sottoscrivere il contratto e non potesse comunque apporre allo stesso alcuna
“specificazione in punto di differente regime applicabile ai mesi anteriori alla pubblicazione della
DRG 1400/2007”.
Rebus sic stantibus è evidente che dalla sottoscrizione del contratto non possa farsi desumere - come erroneamente ha fatto il giudice di prime cure - la indubbia volontà di accettazione della diversa regolamentazione posta dal contratto, che si è stati costretti a firmare e, quindi, delle conseguenze negative sul piano della regolamentazione dei rapporti per i primi otto mesi dell'anno.
IV
La pronuncia sulle spese oltre che da riformare in conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello con gravame per il doppio grado a carico di controparte, è comunque anche in sé errata in
Cont quanto pur essendosi l'attività difensiva della arrestata al primo atto con deposito della comparsa di costituzione e risposta ed allegata documentazione, il giudice ha ritenuto di riconoscere e liquidare gli onorari anche per la successiva “fase istruttoria” e per quella “decisoria”, che peraltro incidono Cont quasi per il 70% sul totale riconosciuto, pur non avendo depositato la né memorie ex art. 183 co 6
c.p.c., né note di trattazione scritta ai fini della precisazione delle conclusioni, né comparsa pagina 12 di 24 conclusionale e repliche e quindi svolto alcuna attività rientrante nelle predette fasi per come delineate all'art. 4 co.5 lett c) e d) del D.M. n. 44/2015.
Ed invero ai sensi del DM 55/2014 il compenso viene liquidato per fasi e queste devono essere state svolte dal difensore, non potendosi liquidare onorari in assenza di attività riconducibile alla specifica fase.
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Cont La per contro, nel resistere all'impugnazione, nella comparsa di costituzione e risposta in questo grado, si è così difesa.
I. In limine litis sul difetto di giurisdizione.
Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa creditoria fondata sui “contratti stipulati rispettivamente il
5.7.2006 e l'11.12.2007 aventi ad oggetto l'erogazione e l'acquisto di prestazioni di ricovero da parte di strutture sanitarie operanti in regime di accreditamento provvisorio per l'anno 2006 e per l'anno
2007, nonché sulla incontroversa erogazione delle relative prestazioni”.
La fattispecie rientra pertanto nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, almeno per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo in quanto controversie relative ad accordi tra PA e privati ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.
La giurisprudenza ha chiarito infatti che “non si tratta di contratti ad oggetto pubblico ma bensì di accordi ex art. 11 legge n.241/90 che disciplinano profili contenutistici propri dell'esercizio del potere discrezionale relativo al quantum delle prestazioni” (Cons. Stato, Sez. III, 16 marzo 2012, n. 1521,
TAR Puglia sez. II, 1132 del 1.8.2018).
Le controversie relative agli accordi tra p.a. e pubbliche amministrazioni di cui all'art.11 della legge
241/90 rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A ai sensi dell'art. 133 lett. a) n. 2 c.p.a.
In secondo luogo in quanto controversie rientranti nell'art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a.
L'art. 133, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo stabilisce, infatti, che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: …
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, …”.
pagina 13 di 24 Le Sezioni Unite hanno statuito che “le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario se non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero non investano l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi, concludendo che dette controversie riservate alla giurisdizione del Giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali. Se, viceversa, la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il differente binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo” (Corte di cassazione civile, Sez. un., 20.6.2012, n. 10149).
Nel caso di specie, l'attrice ha contestato proprio l'esercizio dell'azione autoritativa della P.A. nella individuazione dei tetti di spesa (a pag. 3 dell'atto di citazione l'appellante afferma espressamente che
“la regola fissata nel 2006 – quella per cui le prestazioni di alta specialità sarebbero state remunerate fuori dal tetto – è valsa fino al 24 agosto 2007 data di pubblicazione del nuovo atto regionale che,
innovando il precedente sistema di remunerazione non ha ribadito quella previsione) e, di conseguenza, il contenuto del rapporto concessorio.
A tal proposito la sentenza del Consiglio di Stato n. 6454 del 7.12.2011, resa inter partes ha affermato che “Detto contratto costituisce l'atto terminale di un procedimento volto alla fissazione del tetto di spesa, e il suo contenuto assume valenza esecutiva e attuativa di quel procedimento;
trattandosi di fattispecie negoziale, la contestata sua validità, ove non si faccia questione della legittimità dell'esercizio del potere programmatorio dell'amministrazione sanitaria, esula, come rilevato dal
Giudice amministrativo, dalla cognizione del giudice amministrativo essendo di competenza del giudice ordinario.
La questione invero potrebbe esulare dalla giurisdizione del giudice amministrativo che, nella specie,
si presenta piena ed esclusiva solo quando si verta in materia di pubblici servizi e sussista una pagina 14 di 24 connessione con l'esercizio del potere amministrativo ossia prima della sottoscrizione del contratto per adesione.
Ma anche a voler riguardare la questione sotto il profilo della sua connessione con il potere autoritativo di programmazione va rilevato che il contenuto del contratto è deciso nella fase di programmazione per cui nessuna doglianza è ammissibile dopo la sottoscrizione del contratto, tanto più se relativa, come nella specie ai c.d. limiti o tetti di spesa oggetto degli atti programmatori e ai loro riflessi sul contratto”. Anche il Consiglio di Stato, pertanto, in un obiter dictum, benchè in maniera dubitativa, ha riconosciuto che il contenuto del contratto è deciso nella fase programmatoria e, riguardando i tetti di spesa attiene all'esercizio del potere amministrativo.
Ora l'azione proposta dinanzi al Giudice Ordinario ha come oggetto proprio la fissazione dei tetti di spesa con valore retroattivo: non vi è dubbio che essa attiene l'esercizio del potere amministrativo.
Da quanto esposto, discende il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
***
II. Sulla inammissibilità ex art 342 cpc e infondatezza dei motivi di diritto.
Nella fattispecie in esame, “ai sensi dell'art. 342 c.p.c.” l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha affermato che “Ciò posto, deve evidenziarsi che il contratto stipulato in data 11.12.2007, del quale fu espressamente prevista la validità per l'intero 2007, fu sottoscritto dalla odierna attrice in qualità di erogatore senza alcuna specificazione in punto di differente regime applicabile ai mesi anteriori alla pubblicazione della DGR 1400/2007”.
In realtà tale parte della sentenza è la conseguenza di una precedente argomentazione completamente omessa dall'appellante (“Ciò posto…”) e solo la premessa della effettiva statuizione contenuta nel periodo successivo della sentenza nella quale si afferma che “Ne discende l'infondatezza dell'assunto attoreo, avendo l'attrice accettato per il 2007 una regolamentazione del rapporto conforme alla nuova disciplina, pur essendo consapevole degli effetti che l'operatività della medesima avrebbe comportato”. Su tale poco chiara individuazione del punto contestato della sentenza impugnata l'appellante ha articolato i motivi di ricorso a loro volta privi della necessaria specificità.
In base alla giurisprudenza pacifica in materia di requisiti dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 -
434 c.p.c., nell'impugnazione vi deve infatti essere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative pagina 15 di 24 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Corte appello Caltanissetta
sez. I, 03/03/2022, n. 83).
E ancora “L'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, "con effetto devolutivo generale ed illimitato"; la necessità dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure, il tutto senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali. (Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n.11923).
In particolare.
II.a. Con il primo motivo l'appellante sostiene (senza individuare il punto della sentenza in cui ciò sarebbe stato affermato) che per il giudice di primo grado la struttura accreditata avrebbe avuto “il diritto” al rispetto del contratto del 2006 fino all'intervento del nuovo atto programmatorio (di agosto
2007) e che per “tale motivo” (cioè per aver riconosciuto il “diritto al rispetto del contratto del 2006”) non avrebbe potuto attribuire alla sottoscrizione del successivo contratto del 2007 “una abdicazione a tale diritto”.
In realtà il Giudice di primo grado non ha mai affermato che la struttura accreditata aveva il “diritto”
fino ad agosto 2007, al rispetto del contratto del 2006.
Il passaggio della sentenza indicato dall'appellante è infatti (“Ciò posto” così inizia il periodo) la conclusione di un coerente percorso argomentativo che l'appellante ha omesso di indicare: per il
Giudice di primo grado infatti il nodo della questione sottoposta al suo esame e da cui consegue la conclusione sopra riportata, risiede nella vexata quaestio “dell'applicazione retroattiva dei tetti di spesa fissati a distanza di tempo dall'inizio delle prestazioni da parte di soggetti accreditati con le strutture sanitarie regionali”.
Richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2006, il Giudice di prime cure afferma infatti che “la retroattività dell'atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento delle loro attività. E' evidente che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa,
pagina 16 di 24 solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno avere riguardo –
fino a quando non risulti adottato un provvedimento – all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso”.
Tale giurisprudenza è stata poi corroborata dalla Corte Costituzionale: con sentenza n. 203/2016, il
Giudice delle leggi, richiamando le pronunce del Giudice amministrativo (Cons. Stato sez. III,
30.1.2013, n. 598; Cons. Stato Adunanza Plenaria, sentenza 12.4.2012 nn. 3 e 4; Cons. Stato, Adunanza
Plenaria, 2.5.2006, n. 8) ha, infatti, affermato che: “..l'operatore prudente e accorto non può non sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposti in corso di anno”.
Ora, nel caso di specie il Giudice ha dato atto che la Regione, con la D.G.R. n. 1400/2007, lungi dal diminuire il tetto di spesa, ha attribuito alla struttura un tetto di spesa più alto dell'anno precedente tale da coprire l'extra budget che la medesima struttura aveva fatturato nell'anno precedente.
E' invece accaduto che la struttura, trascurando ogni opportuna “prudenza”, lungi che mantenersi nel limite di spesa dell'anno precedente ha intensificato le prestazioni di alta specialità retribuite extra budget, arrivando a fatturare fino ad agosto quasi il doppio di quanto fatturato l'anno precedente.
Nel caso di specie, pertanto, a dicembre 2007, quando ha firmato il contratto, la struttura appellante era consapevole che il nuovo tetto di spesa assegnatole era riferito a tutto il 2007, tanto più che tale tetto di spesa, determinato in maniera tale da coprire extra budget dell'anno precedente, non aveva comportato nessuna lesione del “legittimo affidamento” corrispondendo alle aspettative di un operatore “accorto e prudente”.
“Ciò posto” correttamente il Giudice ha rilevato “l'infondatezza dell'assunto attoreo, avendo l'attrice accettato per il 2007, una regolamentazione del rapporto conforme alla nuova disciplina, pur essendo consapevole degli effetti che l'operatività della medesima avrebbe comportato”.
In altre parole, la sottoscrizione del contratto del 2007 con indicazione del tetto di spesa
“espressamente” riferita a tutto l'anno, è il frutto di una consapevole valutazione degli effetti che da questo sarebbero derivati, effetti ampiamente prevedibili da parte di un imprenditore “accorto e prudente” che opera nel settore senza approfittare dei noti tempi della programmazione sanitaria.
Ne consegue che il motivo oltre che inammissibile per mancanza di specificità è radicalmente infondato nel merito.
pagina 17 di 24 *
II.b. Con il secondo motivo l'appellante censura il medesimo passaggio della sentenza impugnata asserendo che il primo Giudice, nel riconoscere l'efficacia del contratto sottoscritto a dicembre ma
“espressamente” riferito all'intero anno 2007, non avrebbe considerato che l'amministrazione sanitaria
(cioè la Regione e non la ) aveva già riconosciuto “in parte” le prestazioni extra budget del CP_2
2007: tale circostanza a suo parere confermerebbe la “dovutezza” del relativo pagamento, nonché del residuo di circa 2 milioni di euro richiesto in citazione in base alle regole di interpretazione del contratto.
Anche in tal caso l'appellante ricostruisce in maniera arbitraria e imprecisa le argomentazioni sostenute dal Giudice nella sentenza di primo grado.
Nella sentenza impugnata il Tribunale si è correttamente limitato a dare atto che nel contratto per il
2007 “la aveva previsto per l'anno 2007 un incremento del tetto di spesa invalicabile CP_5
già assegnato nell'anno 2006”.
Non si comprende perché l'appellante faccia riferimento a un presunto “riconoscimento” di “parte della remunerazione extra budget del 2006 effettuata dall'Amministrazione sanitaria”, né da dove tale circostanza l'abbia ricavata.
In via subordinata, anche ritenendo, in base ad un eccezionale sforzo ricostruttivo (che potrebbe essere anche sbagliato) che il “riconoscimento dell'extra budget” indicato dall'appellante debba essere identificato “nell'incremento del tetto di spesa del 2007”, comunque il motivo sarebbe assolutamente infondato: è infatti del tutto evidente che il riferimento all'extra budget del 2006 non comporterebbe alcun “riconoscimento” ma rappresenterebbe solo un “criterio” da parte dell'Amministrazione sanitaria competente (cioè la Regione) per determinare, in base alla propria discrezionalità, il tetto per il 2007.
In mancanza di ulteriori precisazioni o riferimenti anche tale argomentazione appare pertanto priva dei necessari e imprescindibili requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., oltre che radicalmente infondata nel merito.
*
II.c. Nel terzo motivo di ricorso, con riferimento allo stesso punto della sentenza di primo grado,
l'appellante sostiene che la “valenza abdicativa” al dichiarato diritto di ottenere le predette remunerazioni extra budget sarebbe esclusa dalla circostanza che il contratto sottoscritto dalla struttura pagina 18 di 24 a dicembre 2007 sarebbe un contratto “per adesione” e che la struttura sarebbe stata “sostanzialmente costretta” a sottoscriverlo senza poter apportare alcuna modifica, pena la revoca dell'accreditamento prevista dalla normativa di settore.
Anche tale motivo oltre che infondato è privo dei necessari requisiti di specificità di cui all'art. 342
c.p.c.
Con tale motivo, infatti, “sembra” che l'appellante, in via subordinata, contesti “la validità” del contratto stipulato nel 2007 in base a un non bene individuato vizio della volontà.
Nel caso di specie, il contratto è stato validamente sottoscritto dalla struttura provvisoriamente accreditata nell'esercizio della propria autonomia negoziale;
il contratto per adesione contiene anche la doppia sottoscrizione delle clausole oggetto della presenta controversia ex artt. 1341 1342 c.c.
L'appellante eroga le proprie prestazioni in favore del Servizio Pubblico Sanitario per libera scelta,
potendo altrettanto validamente erogarle nei confronti dei privati: ben avrebbe potuto pertanto non sottoscrivere il contratto “poiché l'iniziativa economica privata non può alimentarsi completamente con il solo apporto della spesa pubblica sanitaria, la quale costituisce una proposta di acquisto di prestazioni rivolta dall' che l'altro contraente è libero di accettare o meno a seconda Controparte_1
della propria convenienza” (cfr. TAR Puglia sez. II sent. n. 740 del 14.5.2013).
In mancanza di (mai dedotti) vizi della volontà che soli avrebbero potuto inficiare la validità del contratto, le clausole in esso contenute, comprese quelle relative alla determinazione del prezzo, sono frutto di una libera scelta della parte, come tali assolutamente valide e vincolanti per i paciscenti: come ha correttamente affermato il primo giudice, pertanto, l'appellante ha accettato “per il 2007, una regolamentazione del rapporto conforme alla nuova disciplina, pur essendo consapevole degli effetti che l'operatività della medesima avrebbe comportato”.
Anche tale motivo è, oltre che radicalmente infondato, privo dei necessari requisiti di specificità.
La , quindi, ha chiesto - in via preliminare: - dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO, in CP_2
favore della giurisdizione del Giudice amministrativo;
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - nel merito: - rigettare l'appello per tutti i motivi indicati in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
*************************
pagina 19 di 24 Rileva questa Corte che, vanno esaminati, preliminarmente, due profili.
Il primo attiene all'eccepita inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il secondo, attiene al difetto di giurisdizione, sollevato, per la prima volta, in questo grado di appello,
Cont dalla
La prima questione, non appare affatto peregrina.
Cont Invero, dall'esame dei motivi di appello – come correttamente posto il rilievo dalla difesa della – emerge, in più punti, uno “scollamento”, tra le rationes decidendi della sentenza impugnata, ed i motivi di gravame, il che potrebbe condurre, almeno in parte, a dichiarare inammissibili i motivi di impugnazione.
Tuttavia, può giungersi agevolmente all'adozione di una ragione decisoria, di merito, fondata sulla cd.
“ragione più liquida”.
Invero, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per una nuova applicazione del c.d.
principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, la quale consentirebbe al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 5804/2017; Cass. n. 9936/2014).
Entrambe le pronunce, seppur con alcune differenze, invocano il principio secondo cui in applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al
Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., SS.UU., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass.
n. 23621/2011).
In particolare, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. civ., Sez.
Unite, 08/05/2014, n. 9936).
Conseguentemente, i motivi di appello verranno esaminati, nel merito, di qui ad un momento.
Quanto al difetto di giurisdizione dell'AGO, deve ritenersi che esso non sussista affatto.
pagina 20 di 24 Invero, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 23/06/2020) 30/07/2020, n. 16460, in motivazione, ha stabilito che: “..Queste Sezioni Unite sono ferme nel ritenere che in tema di attività sanitaria esercitata
Con in regime di c.d. accreditamento, la domanda di condanna della al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd.
"tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c), nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio -cfr. Cass. S.U. n. 26200/2019-.
Per converso, restano nella giurisdizione amministrativa le controversie inerenti pubblici servizi che coinvolgono l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi, rimanendo la competenza giurisdizionale del G.A. anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purchè la controversia coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e la violazione degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio, quali quelli inerenti la durata del rapporto concessorio, l'esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione -cfr. Cass. S.U. n. 20682/2018-.
Ora, nel caso di specie la domanda proposta dall' istituto ha ad oggetto la richiesta di condanna della resistente al pagamento di corrispettivi dovuti in relazione all' intercorso rapporto concessorio ed in forza delle prestazioni di servizio eseguite dalla ricorrente secondo il c.d. regime di accreditamento sul presupposto dell'illegittimità della decurtazione operata dalla struttura sanitaria, sicchè non può
dubitarsi che nella prospettazione introduttiva la domanda fosse riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia non pertiene l'accertamento dell'esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, qualificabile come concessione di pubblico servizio, piuttosto riguardando la spettanza dei compensi richiesti in misura maggiore rispetto a quella erogata dall'azienda sanitaria.
pagina 21 di 24 Ne consegue che la stessa, non coinvolgendo la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l'esercizio dei poteri discrezionali in ordine alla determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi e non può che essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - cfr. Cass. S.U. n.
16385/2011, Cass. S.U. n. 29536/2008 -”.
Resta da verificare se si possa eccepire il difetto di giurisdizione – in disparte il profilo della sua fondatezza o meno – per la prima volta, in appello, come è accaduto nella presente fattispecie.
L'appellante afferma di no, ma ha torto (Cass. SS.UU., sentt. n. 28536/2008 e 7097/2011).
Può ora passarsi all'esame del merito dell'impugnazione.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr, ad es., App. Bari, sez. II, sentenza del 7/10/22, n. 1480; Corte
appello Bari, sez. II, 10/06/2021, n. 1127, entrambe sulla rivista “DeJure“), milita nel senso deciso dalla sentenza qui impugnata e recentissime pronunce di legittimità sono del medesimo segno.
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 25184 del 19/09/2024, ha stabilito che “In tema di sanità pubblica, le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effetto retroattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie già rese dalle strutture accreditate con il sono CP_6
legittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario di riferimento, che si definisce concretamente solo in corso d'anno, alla stregua di una tempistica obiettivamente complessa, e potendo la struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno precedente”.
Ancora, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021, già prima, aveva espresso identico orientamento, avendo affermato che: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di
Cont spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Fattispecie in tema di prestazioni di ricovero ospedaliero d'urgenza e di elezione)”.
pagina 22 di 24 Infine,
Cass, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023, ha detto: “In tema di attività sanitaria esercitata in
Cont regime di accreditamento, l'esercizio da parte della di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”.
L'impugnazione va, pertanto, respinta, attagliandosi perfettamente le pronunce appena citate, sia di merito, sia, e soprattutto, di legittimità, alla fattispecie qui in esame.
Va qui solo posto in rilievo come alcuna prova è stata fornita in ordine a presunti (e mai, neppure dedotti, specificamente) vizi della volontà che soli avrebbero potuto inficiare la validità del contratto.
Invero, le clausole in esso contenute, comprese quelle relative alla determinazione del prezzo, sono frutto di una libera scelta della parte, come tali assolutamente valide e vincolanti per i paciscenti: come ha correttamente affermato il primo giudice.
Pertanto, l'appellante ha liberamente accettato “per il 2007, una regolamentazione del rapporto conforme alla nuova disciplina, pur essendo consapevole degli effetti che l'operatività della medesima avrebbe comportato”.
Ogni altro profilo, o questione, resta assorbito.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata, anche in ordine alle spese in essa liquidate.
In ragione dell'infondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione, le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate per 1/3, ponendo i residui 2/3, a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 13comma 1 bis del D.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
pagina 23 di 24 La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 3347/2021, pubblicata il 22 settembre 2021, emessa dal
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così provvede:
1) Rigetta appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Liquida le spese di questo grado, in complessivi € 22.102,00, oltre accessori di legge;
3) Dichiara compensate per 1/3 dette spese tra le parti, e pone i residui 2/3 a carico della
[...]
Parte_1
4) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante della Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a
[...]
norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso il 12 marzo 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente - relatore - estensore
Filippo Labellarte
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