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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott. Antonio Mungo Consigliere
3. dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1989/2025 del Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 35/2025, emessa in data 23.4.2025, vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pignatiello (c.f. , con studio in CodiceFiscale_2
Napoli, Piazza Sannazaro 57,
- reclamante -
E
Liquidazione giudiziale di in persona del curatore, non costituito, Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Esposito del Foro di Nola (c.f. C.F._4
) e Angelo Palladino del Foro di Nola (c.f. ), elettivamente
[...] CodiceFiscale_5
domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Pagliano in Napoli, Corso Umberto I n.34,
- reclamati -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 27.5.2025, , titolare di impresa individuale Parte_1
denominata Benedil, impugnava la sentenza n. 35/2025, pubblicata il 23.4.2025, con la quale il Tribunale di Nola aveva dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale, su ricorso presentato dall'avv. , creditore dell'importo di 3.913,36 €, portato sentenza e atto di Parte_2
precetto.
Deduceva la reclamante non esserle stato notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza, che dovevano essere notificati a lei personalmente e non all'impresa, già da anni cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, e nel merito l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura concorsuale, essendo impresa minore ed essendo il credito del ricorrente inferiore al minimo normativo, contestati gli altri debiti rilevati dal Tribunale come esistenti nei confronti di Agenzia delle Entrate ed INPS.
Instava quindi per l'accoglimento del reclamo e la revoca della sentenza di liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio il solo creditore ricorrente, instando per il rigetto del reclamo.
All'udienza del 9.7.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto.
Ha lamentato la reclamante con il primo motivo la mancata conoscenza della procedura prefallimentare per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, che dovevano essere notificati a lei personalmente, presso l'abitazione in Somma Vesuviana, Via Santa Maria del Pozzo n. 157, e non in via telematica all'indirizzo di p.e.c. dell'impresa risultante dal certificato camerale. Il motivo è infondato in quanto la notifica risulta essere stata effettuata personalmente alla all'indirizzo da lei indicato, ai sensi dell'art. 40 comma 8 c.c.i.i., con deposito Pt_1 dell'atto presso la casa comunale, stante la sua assenza (previa affissione di avviso alla porta esterna dell'abitazione), e invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo di reclamo. Il possesso dei tre requisiti di appartenenza alla categoria di “impresa minore” deve essere dimostrato dal debitore e nella specie nessuna documentazione è stata prodotta a sostegno. Per quanto riguarda l'entità dei debiti, le informative assunte dal Tribunale danno conto della esistenza di debiti tributari e previdenziali che superano l'ammontare minimo previsto dalla normativa e la contestazione svolta dalla reclamante appare assolutamente generica.
Devesi pertanto respingere il reclamo. Le spese di lite sono poste a favore del reclamato costituito e liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi. Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico della reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, pronunziando sul reclamo proposto da avverso la sentenza n. 35/2025 emessa dal Tribunale di Nola in data 23.4.2025, Parte_1
così provvede:
--Respinge il reclamo e condanna alla rifusione in favore del reclamato Parte_1 costituito delle spese di lite, liquidate in 3.500,00 € per onorario, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore degli avvocati Raffaele Esposito e Angelo
Palladino, in ragione di metà ciascuno.
--Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dichiara sussistenti a carico della reclamante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 9.7.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo