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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13198/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Irene BONORA del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dozza (BO), via Don Minzoni n. 10 ATTORE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione giudiziale.
*****
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da atto introduttivo. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Dozza (BO) l'11 settembre 2010. Dalla loro relazione sono nati il 30 ottobre 2004 e il 7 aprile 2008. Per_1 Per_2
Nel luglio 2021 il convenuto ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in Puglia, interrompendo i rapporti con la moglie e i figli.
pagina 1 di 7 2. Con ricorso depositato il 16 novembre 2022 la SI ha domandato Pt_1 che:
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
- il secondogenito, ancora minorenne, le sia affidato in via esclusiva e sia collocato presso di lei;
- il padre lo possa vedere, alla presenza di lei, una domenica al mese;
- sia posto a carico del marito un contributo di 500,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
All'udienza presidenziale del 23 maggio 2023 il signor non è CP_1 comparso e la Presidente delegata, dato atto della regolarità della notifica, ha disposto procedersi oltre. Nella medesima udienza è stata sottoposta ad interrogatorio libero la SI
, la quale ha confermato e precisato il contenuto del ricorso. Pt_1
Con ordinanza del 24 maggio 2023 la Presidente delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato ancora minorenne, alla madre in via esclusiva;
Per_2
- ha collocato il ragazzo presso la madre;
- ha disposto che il signor possa incontrare il figlio liberamente, CP_1 previo accordo con la madre e sempre tenendo in considerazione i desideri, la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
- ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla SI , a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del secondogenito, la somma mensile di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 4 luglio 2024 la Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. Con sentenza parziale del 12 luglio 2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'acquisizione su ordine della Giudice di documentazione dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate per far luce sulla condizione economica del contumace. All'udienza del 13 febbraio 2025 è stato anche sentito il quale ha dichiarato, Per_2 fra l'altro, che:
- definirebbe il proprio rapporto con la madre “quasi perfetto”;
- con il fratello va abbastanza d'accordo ed ha con lui un rapporto di confidenza;
- non vede il padre da quando questi si è trasferito in Puglia, non lo sente telefonicamente e non si scambia con lui messaggi;
- è stato il padre inizialmente a interrompere il loro rapporto, ma quando lo stesso ha tentato di ricontattarlo è stato lui a non essere più interessato a vederlo e a relazionarsi con lui.
- il signor “non si è mai comportato da padre e anche se ha spesso CP_1 detto che voleva cambiare non lo ha mai fatto” ed “è sempre stato assente”;
- il convenuto talvolta è tornato in Emilia ma non ha mai chiesto di vederlo. pagina 2 di 7 All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. Il P.M. è intervenuto.
3. Ciò premesso, deve ora procedersi all'esame delle domande proposte dell'attrice, con la precisazione che nulla deve essere statuito sul vincolo essendo al riguardo già stata emessa sentenza parziale. 3a. Il secondogenito, ancora minorenne, deve essere affidato in forma esclusiva e rafforzata alla madre. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È quindi in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie il signor ha mostrato una totale assenza di CP_1 interesse per i figli, essendosi allontanato dalla casa familiare dal luglio 2021, senza più curarsi della prole e interrompendo con la stessa ogni contatto. Va inoltre evidenziato che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che la ingiustificata mancata partecipazione di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche i propri figli (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare ed è stata pienamente in grado di prendersi cura di e sia Per_1 Per_2 materialmente che moralmente, anche in assenza della collaborazione del padre, adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera adeguata. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse del secondogenito, ancora minorenne, attribuire alla madre l'affidamento esclusivo rafforzato. In particolare, alla SI deve essere attribuita la facoltà di autonomamente assumere tutte le Pt_1 pagina 3 di 7 decisioni in materia sanitaria e scolastica e provvedere all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti). 3b. deve essere collocato presso la madre: tale sistemazione, in essere da Per_2 anni, è pienamente conforme al suo interesse, giacché la SI , com'è Pt_1 emerso dall'istruttoria, da sempre si prende cura dei suoi bisogni morali e materiali. Inoltre, stante la volontà di di non voler rivedere il padre -volontà che deve Per_2 essere tenuta particolarmente in considerazione in quanto il medesimo è quasi maggiorenne e deve pertanto ritenersi ormai in grado di autodeterminarsi- va disposto che il signor possa incontrare il figlio minore liberamente, ma previo CP_1 accordo con la madre e soprattutto tenendo sempre in considerazione i desideri, la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_2
3c. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio minore, va premesso che l'art. 316 bis c.c. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione alla propria capacità lavorativa e consistenza reddituale. Ciò posto, la SI : Pt_1
- vive con i figli in una casa di sua esclusiva proprietà acquistata nel febbraio 2021 per la quale, nell'udienza del 23 maggio 2023, ha dichiarato che sta rifondendo un mutuo in rate mensili di 500,00 euro, ancorché dal piano di ammortamento dalla medesima prodotto risultino rate mensili di importo attualmente pari a circa 639,00 euro (detto documento, peraltro, non include le rate precedenti al gennaio 2025 e sullo stesso è riportata la scritta a penna “APPARTAMENTO COMUNE DOZZA (BO) AFFITTO”);
- è dipendente dell'INPS a tempo indeterminato e per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi rispettivamente pari a euro 30.160,00 (2.513,00 mensili), 24.997,00 (2.083,00 mensili) e 26.403,00 (2.200,00 mensili); Dalla documentazione acquisita dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate emerge che:
- gli ultimi pagamenti presenti nel cassetto previdenziale del signor CP_1 risalgono al 2013;
- dal 1° gennaio 2022 e sino alla data di trasmissione della documentazione da parte dell'INPS (10 febbraio 2025) il convenuto ha ricevuto dal predetto soltanto un CP_2 emolumento di 200,00 euro a titolo di “bonus decreto aiuti ex art. 31 e 32 DL 17 maggio 2022, n. 50”;
- risulta pendente presso l'INPS una domanda di erogazione dell'assegno di inclusione da lui inoltrata nel febbraio 2024, non definita a causa del mancato invio della necessaria documentazione da parte dell'istante;
- per gli anni di imposta 2022 e 2023 ha percepito redditi da lavoro dipendente rispettivamente di euro 6.044,00 (504,00 mensili) e 6.884,00 (574,00 mensili);
- ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile sito in Cerignola (FG) con durata dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2027 e con il quale si è obbligato a pagare un canone annuo di euro 2.400,00 (200,00 mensili); Ai fini della determinazione del contributo a suo carico per il mantenimento di va tenuto in considerazione che: Per_2
pagina 4 di 7 - è verosimile che il convenuto percepisca redditi sommersi, dal momento che quelli dichiarati sono a malapena sufficienti a coprire i canoni di locazione e il contributo per il mantenimento ordinario del figlio (che la SI , nella memoria depositata il Pt_1
26 novembre 2024, ha dichiarato di ricevere, a differenza dei rimborsi per le spese straordinarie);
- il convenuto è un uomo ancora giovane (è nato nel 1980), in buona salute e dotato di apprezzabile capacità lavorativa, cosicché la sua precaria condizione lavorativa deve essere considerata meramente temporanea o comunque attribuibile ad una sua negligenza della ricerca di un impiego più redditizio;
- lo stesso non contribuisce in forma diretta al mantenimento di che non Per_2 vede da anni;
- quest'ultimo è ormai adulto e ha dunque esigenze e bisogni significativi. Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo confermare quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, prevedendo a carico del signor un contributo mensile di 300,00 euro per il mantenimento ordinario di CP_1
oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. Per_2
3d. maggiorenne, dal 12 luglio 2022 lavora con contratto di apprendistato Per_1 professionalizzante e deve dunque ritenersi che sia stabilmente inserito nel mercato del lavoro e percepisca un emolumento idoneo a renderlo indipendente economicamente. Invero, da un lato il contratto di apprendistato professionalizzante implica la formazione dell'assunto e tende alla stabilizzazione del rapporto tra lo stesso e l'azienda. Dall'altro lato, poi, lo stipendio percepito (che per il primo periodo di assunzione, dal 12 luglio al 31 dicembre 2022, è stato pari a complessivi euro 7.487,00, e quindi a 1.070,00 netti mensili), oltre a essere desinato a crescere, è già tale da assicurare al giovane l'autosufficienza economica. Si deve dunque concludere che alcun contributo può essere riconosciuto per il mantenimento del primogenito.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, che nel caso di specie è da attribuire in via decisamente prevalente al convenuto contumace. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da euro 26.000 a euro 52.000 ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompresi tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida alla madre in forma esclusiva rafforzata, attribuendo a quest'ultima la Per_2 possibilità di autonomamente adottare ogni decisione in materia scolastica e di salute, nonché provvedere al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di pagina 5 di 7 contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc.);
2) colloca il secondogenito presso la madre;
3) dispone che il signor possa incontrare il figlio minore liberamente, CP_1 previo accordo con la madre e sempre tenendo in considerazione i desideri, la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a favore della SI , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario di la somma di euro 300,00, annualmente Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre in misura pari al 50% le spese straordinarie sostenute per previamente Per_2 concordate e debitamente documentate, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso pagina 6 di 7 dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) condanna al pagamento a favore di controparte delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 16 luglio 2025.
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: Dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Irene BONORA del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dozza (BO), via Don Minzoni n. 10 ATTORE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: separazione giudiziale.
*****
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da atto introduttivo. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Dozza (BO) l'11 settembre 2010. Dalla loro relazione sono nati il 30 ottobre 2004 e il 7 aprile 2008. Per_1 Per_2
Nel luglio 2021 il convenuto ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in Puglia, interrompendo i rapporti con la moglie e i figli.
pagina 1 di 7 2. Con ricorso depositato il 16 novembre 2022 la SI ha domandato Pt_1 che:
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
- il secondogenito, ancora minorenne, le sia affidato in via esclusiva e sia collocato presso di lei;
- il padre lo possa vedere, alla presenza di lei, una domenica al mese;
- sia posto a carico del marito un contributo di 500,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
All'udienza presidenziale del 23 maggio 2023 il signor non è CP_1 comparso e la Presidente delegata, dato atto della regolarità della notifica, ha disposto procedersi oltre. Nella medesima udienza è stata sottoposta ad interrogatorio libero la SI
, la quale ha confermato e precisato il contenuto del ricorso. Pt_1
Con ordinanza del 24 maggio 2023 la Presidente delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato ancora minorenne, alla madre in via esclusiva;
Per_2
- ha collocato il ragazzo presso la madre;
- ha disposto che il signor possa incontrare il figlio liberamente, CP_1 previo accordo con la madre e sempre tenendo in considerazione i desideri, la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
- ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla SI , a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento del secondogenito, la somma mensile di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 4 luglio 2024 la Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. Con sentenza parziale del 12 luglio 2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'acquisizione su ordine della Giudice di documentazione dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate per far luce sulla condizione economica del contumace. All'udienza del 13 febbraio 2025 è stato anche sentito il quale ha dichiarato, Per_2 fra l'altro, che:
- definirebbe il proprio rapporto con la madre “quasi perfetto”;
- con il fratello va abbastanza d'accordo ed ha con lui un rapporto di confidenza;
- non vede il padre da quando questi si è trasferito in Puglia, non lo sente telefonicamente e non si scambia con lui messaggi;
- è stato il padre inizialmente a interrompere il loro rapporto, ma quando lo stesso ha tentato di ricontattarlo è stato lui a non essere più interessato a vederlo e a relazionarsi con lui.
- il signor “non si è mai comportato da padre e anche se ha spesso CP_1 detto che voleva cambiare non lo ha mai fatto” ed “è sempre stato assente”;
- il convenuto talvolta è tornato in Emilia ma non ha mai chiesto di vederlo. pagina 2 di 7 All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. Il P.M. è intervenuto.
3. Ciò premesso, deve ora procedersi all'esame delle domande proposte dell'attrice, con la precisazione che nulla deve essere statuito sul vincolo essendo al riguardo già stata emessa sentenza parziale. 3a. Il secondogenito, ancora minorenne, deve essere affidato in forma esclusiva e rafforzata alla madre. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È quindi in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie il signor ha mostrato una totale assenza di CP_1 interesse per i figli, essendosi allontanato dalla casa familiare dal luglio 2021, senza più curarsi della prole e interrompendo con la stessa ogni contatto. Va inoltre evidenziato che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che la ingiustificata mancata partecipazione di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche i propri figli (e in cui è stato domandato l'affidamento esclusivo all'altro genitore) è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la madre ha dimostrato stabile impegno nella gestione della vita familiare ed è stata pienamente in grado di prendersi cura di e sia Per_1 Per_2 materialmente che moralmente, anche in assenza della collaborazione del padre, adempiendo al proprio ruolo di genitore in maniera adeguata. Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse del secondogenito, ancora minorenne, attribuire alla madre l'affidamento esclusivo rafforzato. In particolare, alla SI deve essere attribuita la facoltà di autonomamente assumere tutte le Pt_1 pagina 3 di 7 decisioni in materia sanitaria e scolastica e provvedere all'espletamento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti). 3b. deve essere collocato presso la madre: tale sistemazione, in essere da Per_2 anni, è pienamente conforme al suo interesse, giacché la SI , com'è Pt_1 emerso dall'istruttoria, da sempre si prende cura dei suoi bisogni morali e materiali. Inoltre, stante la volontà di di non voler rivedere il padre -volontà che deve Per_2 essere tenuta particolarmente in considerazione in quanto il medesimo è quasi maggiorenne e deve pertanto ritenersi ormai in grado di autodeterminarsi- va disposto che il signor possa incontrare il figlio minore liberamente, ma previo CP_1 accordo con la madre e soprattutto tenendo sempre in considerazione i desideri, la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_2
3c. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio minore, va premesso che l'art. 316 bis c.c. pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione alla propria capacità lavorativa e consistenza reddituale. Ciò posto, la SI : Pt_1
- vive con i figli in una casa di sua esclusiva proprietà acquistata nel febbraio 2021 per la quale, nell'udienza del 23 maggio 2023, ha dichiarato che sta rifondendo un mutuo in rate mensili di 500,00 euro, ancorché dal piano di ammortamento dalla medesima prodotto risultino rate mensili di importo attualmente pari a circa 639,00 euro (detto documento, peraltro, non include le rate precedenti al gennaio 2025 e sullo stesso è riportata la scritta a penna “APPARTAMENTO COMUNE DOZZA (BO) AFFITTO”);
- è dipendente dell'INPS a tempo indeterminato e per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi rispettivamente pari a euro 30.160,00 (2.513,00 mensili), 24.997,00 (2.083,00 mensili) e 26.403,00 (2.200,00 mensili); Dalla documentazione acquisita dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate emerge che:
- gli ultimi pagamenti presenti nel cassetto previdenziale del signor CP_1 risalgono al 2013;
- dal 1° gennaio 2022 e sino alla data di trasmissione della documentazione da parte dell'INPS (10 febbraio 2025) il convenuto ha ricevuto dal predetto soltanto un CP_2 emolumento di 200,00 euro a titolo di “bonus decreto aiuti ex art. 31 e 32 DL 17 maggio 2022, n. 50”;
- risulta pendente presso l'INPS una domanda di erogazione dell'assegno di inclusione da lui inoltrata nel febbraio 2024, non definita a causa del mancato invio della necessaria documentazione da parte dell'istante;
- per gli anni di imposta 2022 e 2023 ha percepito redditi da lavoro dipendente rispettivamente di euro 6.044,00 (504,00 mensili) e 6.884,00 (574,00 mensili);
- ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile sito in Cerignola (FG) con durata dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2027 e con il quale si è obbligato a pagare un canone annuo di euro 2.400,00 (200,00 mensili); Ai fini della determinazione del contributo a suo carico per il mantenimento di va tenuto in considerazione che: Per_2
pagina 4 di 7 - è verosimile che il convenuto percepisca redditi sommersi, dal momento che quelli dichiarati sono a malapena sufficienti a coprire i canoni di locazione e il contributo per il mantenimento ordinario del figlio (che la SI , nella memoria depositata il Pt_1
26 novembre 2024, ha dichiarato di ricevere, a differenza dei rimborsi per le spese straordinarie);
- il convenuto è un uomo ancora giovane (è nato nel 1980), in buona salute e dotato di apprezzabile capacità lavorativa, cosicché la sua precaria condizione lavorativa deve essere considerata meramente temporanea o comunque attribuibile ad una sua negligenza della ricerca di un impiego più redditizio;
- lo stesso non contribuisce in forma diretta al mantenimento di che non Per_2 vede da anni;
- quest'ultimo è ormai adulto e ha dunque esigenze e bisogni significativi. Alla luce delle sopra esposte considerazioni appare equo e congruo confermare quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, prevedendo a carico del signor un contributo mensile di 300,00 euro per il mantenimento ordinario di CP_1
oltre al carico del 50% delle spese straordinarie. Per_2
3d. maggiorenne, dal 12 luglio 2022 lavora con contratto di apprendistato Per_1 professionalizzante e deve dunque ritenersi che sia stabilmente inserito nel mercato del lavoro e percepisca un emolumento idoneo a renderlo indipendente economicamente. Invero, da un lato il contratto di apprendistato professionalizzante implica la formazione dell'assunto e tende alla stabilizzazione del rapporto tra lo stesso e l'azienda. Dall'altro lato, poi, lo stipendio percepito (che per il primo periodo di assunzione, dal 12 luglio al 31 dicembre 2022, è stato pari a complessivi euro 7.487,00, e quindi a 1.070,00 netti mensili), oltre a essere desinato a crescere, è già tale da assicurare al giovane l'autosufficienza economica. Si deve dunque concludere che alcun contributo può essere riconosciuto per il mantenimento del primogenito.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, che nel caso di specie è da attribuire in via decisamente prevalente al convenuto contumace. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da euro 26.000 a euro 52.000 ex art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e quantificando il dovuto -sulla base della complessità della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta- in valori ricompresi tra quelli minimi e quelli medi per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida alla madre in forma esclusiva rafforzata, attribuendo a quest'ultima la Per_2 possibilità di autonomamente adottare ogni decisione in materia scolastica e di salute, nonché provvedere al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di pagina 5 di 7 contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc.);
2) colloca il secondogenito presso la madre;
3) dispone che il signor possa incontrare il figlio minore liberamente, CP_1 previo accordo con la madre e sempre tenendo in considerazione i desideri, la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, pone a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere a favore della SI , a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario di la somma di euro 300,00, annualmente Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della prole (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre in misura pari al 50% le spese straordinarie sostenute per previamente Per_2 concordate e debitamente documentate, ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso pagina 6 di 7 dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2, c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
7) condanna al pagamento a favore di controparte delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 16 luglio 2025.
La Giudice est. dott.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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