Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
L'indennità di occupazione legittima di suoli edificabili, inerente a procedura espropriativa, va determinata in misura corrispondente ad una percentuale riferibile alla indennità di espropriazione che sarebbe dovuta per l'espropriazione rituale dell'area occupata (ove questa fosse avvenuta), con la conseguenza che, potendo il proprietario far valere il credito fin dalla scadenza del primo anno di occupazione, la prescrizione decennale del diritto relativo a ciascun anno di occupazione ex art. 2946 cod. civ. decorre dalla scadenza del relativo periodo e non già dalla scadenza dell'occupazione legittima, non rilevando se questa sia divenuta illegittima o appropriativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2010, n. 22913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22913 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI LIZZANO (c.f. *80010030734*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 - 4^ B, presso l'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PACIFICI STEFANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE VI AN;
- intimato -
sul ricorso 24084-2007 proposto da:
DE VI AN (C.F. *[...]*), elettivamente domicilialo in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso l'avvocato GALLI DOMENICO (PARTNER STUDIO ORRICK ERRINGTON & STUTCLIFFE), rappresentato e difeso dall'avvocato MORETTI MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI LIZZANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 176/2006 della SEZ. DIST. DI TARANTO - CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato MORETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 19 giugno 2006 ha determinato l'indennità di occupazione temporanea dovuta a De IT FR dal comune di Lizzano, che a seguito del decreto sindacale 11 marzo 1985, si era immesso nel possesso di un fondo di proprietà di quest'ultimo (in catasto al fg.11, part. 68) nella misura di Euro 134.615,82, osservando: a) che a seguito del menzionato provvedimento l'amministrazione comunale aveva espletato la procedura di cui alla L. n. 1 del 1978, art. 3, conclusa dal verbale di immissione in possesso del fondo, regolarmente prodotto;
b) che essendo stata interrotta dal De IT la prescrizione decennale del credito indennitario con lettera raccomandata dell'*11 gennaio 2002*, l'indennizzo poteva essere determinato soltanto per il periodo successivo al 17 aprile 1992, dovendosi, invece dichiarare prescritto il relativo diritto per il periodo precedente.
Per la Cassazione della sentenza, il comune di Lizzano ha proposto ricorso per 3 motivi;
cui resiste con controricorso De IT FR, il quale ha formulato ricorso incidentale per due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno, anzitutto, riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo di quello principale, l'amministrazione comunale, deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, dell'art.2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonché difetti di motivazione su punti decisivi della controversia censura la sentenza impugnata per non aver considerato che esso ente malgrado il relativo verbale non si era mai immesso effettivamente nel possesso del fondo: come dimostrava la circostanza ben nota al proprietario che tutti gli atti della procedura ablativa erano rivolti alla costruzione della strada "*H*" nell'ambito del piano di zona *167*; che non includeva la part. *68* di proprietà De IT, perciò inclusa per mero errore sia nel decreto di occupazione che nel verbale di immissione in possesso:
come confermava la circostanza accertata dalla consulenza tecnica ed evidenziata dalla stessa Corte territoriale che l'opera pubblica non vi era stata eseguita.
Con il secondo motivo, deducendo violazione della L. n. 1 del 1978, art. 3, censura la decisione per non aver considerato che le formalità previste da detta procedura non erano state tutte osservate, in quanto mancava la prova della notifica dell'avviso al proprietario ed alla redazione del verbale aveva presenziato il solo mezzadro;
mentre non era vero che lo stesso fosse stato sottoscritto dal sindaco.
Entrambi i motivi sono infondati.
La Corte di appello ha accertato: a) che il De IT aveva prodotto la lettera di convocazione inviatagli ex L. n. 1 del 1978, art. 3 dall'amministrazione comunale;
b) che era i stato prodotto anche il verbale di immissione in possesso i del terreno compilato proprio il giorno della convocazione;
c) che detto verbale riguardava la part. *68* di proprietà De IT, già oggetto del decreto di occupazione ed era stato redatto in contraddittorio con tale AG NO, delegato del proprietario ed alla presenza del sindaco del comune di Lizzano.
Ora al riguardo questa Corte ha affermato, da un lato che i vizi del procedimento di cui al menzionato art. 3 nonché le deviazioni del provvedimento dalle sue finalità istituzionali devono essere fatte valere necessariamente attraverso la giurisdizione generale di legittimità e soltanto la caducazione dell'atto da parte del giudice amministrativo o degli organi amministrativi a ciò qualificati può farne cessare l'operatività (Cass. 2 settembre 2005 n. 17697). E dall'altro che siccome detto verbale è redatto a cura dell'ente espropriante (che l'art. 1 della medesima Legge indica nello Stato, nelle regioni, nelle province autonome e negli altri enti territoriali) ed il tecnico comunale che lo ha redatto svolge funzioni pubbliche, il provvedimento fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, a norma dell'art. 2700 c.c. (Cass. 10651/2010). Per cui nessuno degli asseriti vizi del procedimento poteva essere fatto valere in questa sede, in cui rileva soltanto che il verbale sia stato compilato dai tecnici del comune "in presenza del sindaco del comune di Lizzano" e che quindi il provvedimento è valido ed operante;
ed ha prodotto gli effetti tipici previsti dal combinato disposto della L. n. 865 del 1971, art.20 e L. n. 1 del 1978, art. 3,di immettere l'amministrazione comunale nel possesso della menzionata part. *68*.
Da qui la conseguenza correttamente ritenuta dalla decisione impugnata che, avvenuta l'immissione in possesso dell'immobile, già da tale momento deve presumersi che il proprietario dell'immobile formalmente occupato ha subito, e fino al termine dell'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento dell'immobile stesso e di vedersi limitata la facoltà1 di disporne;
ed allo stesso è dovuta dall'amministrazione l'indennità di occupazione. E quella ulteriore che non incombe sul proprietario la prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, ma sul beneficiario del provvedimento di occupazione ed autore del verbale di immissione in possesso, che deve dimostrare ciò malgrado la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo ablatorio (Cass. 8384/2008;
6491/2004; sez. un. 1160/2000). D'altra parte siffatta prova,come esattamente osservato dalla Corte di appello non poteva ritenersi raggiunta per il solo fatto che non fosse stata realizzata sul fondo in questione la strada *H*, dovendo con essa invece dimostrarsi che il possesso materiale dell'immobile era rimasto al proprietario, pur dopo il menzionato verbale;
ne' tanto meno perché la part. *68* era stata inclusa per mero errore materiale sia nel verbale suddetto, sia nel decreto di occupazione temporanea: ciò potendo al più indurre l'amministrazione comunale a procedere alla revoca del provvedimento ablatorio, nonché alla restituzione del bene. Laddove nessuna di dette situazioni è stata prospettata dal comune di Lizzano, perciò tenuto a corrispondere al proprietario l'indennizzo per l'avvenuta occupazione temporanea dell'area suddetta, che la sentenza impugnata ha ritenuto dovuto per le annualità successive al 1992, avendo dichiarato prescritto il relativo credito per il periodo precedente.
Contro quest'ultima statuizione il De IT ha rivolto il proprio ricorso incidentale,con il quale deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 20, 1 e 6 del Protocollo allegato alla Convenzione
Edu, si duole che la Corte territoriale abbia considerato che la prescrizione del diritto all'indennizzo decorre da ciascuna annualità di occupazione senza considerare: a) che la fattispecie si distingue da quelle in cui la procedura ablativa si conclude con l'emissione del decreto ablativo o con la realizzazione, in quanto nessuna opera vi è stata mai costruita sul fondo occupato;
b) che avendo la giurisprudenza enunciato il principio che in tal caso l'indennizzo è dovuto in misura corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile e non sull'indennità di espropriazione, il parametro cui commisurarlo può essere conosciuto dal proprietario soltanto ove si acquisti la certezza della non realizzazione dell'operate quindi soltanto al termine del periodo di occupazione temporanea, dal quale dunque deve cominciare a decorrere la prescrizione;
c) che d'altra parte la materia è soggetta ad una costante elaborazione giurisprudenziale comportante mutamenti dei principi anche in tema di proroghe legali,per cui devono trovare applicazione i precetti enunciati dalla CEDU nella nota decisione RB e RA
contro
Stato italiano, comportanti che in tale incertezza il termine prescrizionale non può decorrere in danno del cittadino;
d) che in caso contrario la normativa si espone a dubbi di costituzionalità per la disparità di trattamento sussistente tra le occupazioni temporanee che si concludono con l'espropriazione e quelle in cui il terreno viene restituito,costringendo peraltro il proprietario a richiedere prima di conoscere l'esito dell'occupazione un indennizzo riduttivo ed inferiore a quello che gli spetterebbe ove si verificasse questa seconda evenienza. Anche queste censure sono infondate.
Il ricorrente infatti non dubita che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite, dopo la nota decisione 470/1990 della Corte Costituzionale, il proprietario può far valere il proprio credito all'indennità di occupazione temporanea fin dalla scadenza del primo anno di occupazione;
e che la prescrizione, decennale ex art. 2946 c.c. del diritto relativo a ciascuna annualità decorre dalla scadenza del relativo periodo. Muovendo tuttavia dal presupposto - che ritiene acquisito,secondo cui il parametro cui ancorare la stima dipenda dall'esito dell'occupazione che può concludersi in modo rituale mediante l'adozione del decreto di esproprio, ma anche sfociare in un'occupazione illegittima e perfino con la restituzione dell'immobile,ritiene che il proprietario possa conoscerlo soltanto al termine del periodo di occupazione legittima;
con la necessità di spostare la decorrenza del termine entro cui il diritto possa essere fatto valere alla data suddetta di scadenza dell'occupazione:
altrimenti esponendo detto proprietario al rischio di percepire un'indennità determinata con parametri riduttivi, e comunque inferiore a quella liquidata al proprietario destinatario di un'occupazione poi divenuta illegittima ed appropriativa;
ed il sistema di stima e di decorso della prescrizione a seri dubbi di illegittimità costituzionale.
Ma siffatta costruzione già disattesa da questa Corte,non è autorizzata anzitutto da alcuna norma di legge: non dalla L. n. 2359 del 1865, art. 72, il quale si limita a stabilire che spetta all'autorità espropriante stabilire provvisoriamente l'indennità da corrispondere ai proprietari per l'occupazione e depositarla ove costoro non ne accettino l'ammontare; mentre la L. n. 865 del 1971, art. 20 ne fissa il criterio di calcolo per qualsiasi tipologia di occupazione d'urgenza "in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare",a prescindere,dunque dalle vicende successive alla scadenza dell'occupazione. Ed analogo criterio è stato recepito per ogni genere di occupazione temporanea dall'art. 50 del T.U. sulle espropriazioni appr. con D.P.R. 327 del 2001, il quale ne ha confermato l'assoluta indipendenza dall'esito dell'occupazione: posto che pur se la stessa non si trasformi in espropriazione, il calcolo si compie egualmente utilizzando il parametro della c.d. espropriazione virtuale,considerando cioè l'indennizzo che sarebbe stato determinato ove l'espropriazione (rituale) fosse sopravvenuta.
Vero è che la Corte Costituzionale con la nota sentenza 5/1980 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della menzionata L. n. 865 del 1971, art. 20 ove riferito ai suoli con destinazione edificatoria;
e che a seguito di tale declaratoria si è manifestata sia in dottrina, che in giurisprudenza qualche incertezza evidenziata dalla decisione di legittimità (Cass. 499/2000) invocata dal De IT circa l'individuazione del criterio sostitutivo di quello espunto dalla Legge del 1971.
Ma è pur vero che le Sezioni Unite di questa Corte,a partire dalla nota sentenza 493/1998, muovendo dalla considerazione dell'omogeneità morfologica e funzionale tra l'indennità di occupazione e quella di esproprio, nonché dalla funzione, assunta con il tempo dall'occupazione di urgenza di fase preliminare e strumentale della procedura espropriativa, hanno enunciato la regola che qualunque sia l'evento giuridico ablatorio del diritto di proprietà del privato sull'immobile, il quantum spettantegli a ristoro del suo diritto deve essere liquidato con riferimento a un valore da determinarsi secondo il criterio che dovrebbe essere adottato ai fini della liquidazione della indennità per la sua (eventuale) formale espropriazione: e più specificamente in misura corrispondente ad una percentuale legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata.
È stato in tal modo delineato anche per le aree con destinazione edificatoria un sistema complessivo ed uniforme per la determinazione dell'indennità di occupazione (legittima), che prescinde dal modo di acquisizione della proprietà del bene da parte della P.A. espropriante, ed anzi, dalla stessa acquisizione dell'immobile: ben potendo verificarsi l'ipotesi che l'espropriazione non possa più avere luogo e che l'amministrazione espropriante avvalendosi dell'istituto nella sua originaria e fisiologica funzione di acquisire soltanto l'uso del bene per un periodo limitato nel tempo in funzione delle esigenze dell'intervento di p.u., al termine di esso lo restituisca al proprietario (Cass.sez.un. 28/2001). Ovvero quella specularmente inversa,ma identica nel risultato in cui sia invece il proprietario a chiedere la suddetta restituzione per averne acquisito il diritto: come esemplificativamente gli è consentito (Cass.sez.un. 7289/1986; 11462/1990; 1867/1991) nei casi in cui al termine dell'occupazione temporanea divenga altresì inefficace la dichiarazione di p.u. ex L. n. 2359 del 1865, art. 13, oppure la procedura acquisitiva abortisca senza espropriazione e senza irreversibile trasformazione dell'immobile. E siffatto meccanismo è divenuto del tutto consolidato nella giurisprudenza successiva di questa Corte, che l'ha applicato a qualsiasi genere di acquisizione legittima (cessione volontaria) o illegittima (occupazione c.d. espropriativa) dell'immobile privato, ovvero mancata acquisizione dello stesso anche per l'evidente considerazione che identica è la funzione dell'occupazione temporanea in ciascuna delle fattispecie ipotizzate, così come identico è il sub procedimento predisposto dal legislatore per attuarla;
ed è soprattutto identica la compressione del diritto dominicale (art. 832 c.c.) pur essa assolutamente indipendente dall'esito della vicenda ablatoria. Con la conseguenza che in base a tale regime unico ed unitario di stima dell'indennità,correttamente applicato dalla sentenza impugnata,diviene irrilevante per il proprietario conoscerla o attendere che esso si manifesti, in quanto la indennità in questione va parametrata comunque all'indennità di esproprio, quand'anche eventualmente solo virtuale;
ed egli ha diritto di pretenderne il pagamento al termine di ciascuna annualità di occupazione: dal quale inizia pertanto a decorrere il termine decennale di prescrizione ad essa relativo, che soltanto arbitrariamente potrebbe essere spostato al termine del periodo di occupazione (Cass.sez.un. 1903/2004, - nonché 4557/2003, - 10535/2002; 9681/2000).
Restano da tali considerazioni assorbite le questioni relative all'illegittimità costituzionale del criterio suddetto,fondate tutte sul presupposto erroneo che il parametro utilizzato dalla sentenza impugnata si applicasse esclusivamente alla fattispecie tipica di occupazione temporanea conclusa dal decreto di espropriazione dell'immobile.
Il rigetto dei ricorsi comporta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010