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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5005/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 28/10/2024 da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura redatta su foglio separato al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Volpi (C.F. e dall'avv. Simone Montalenti (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano;
C.F._3
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valentino Cirri (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5
suo studio in Montebelluna;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 25/02/2025.
_____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5005/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con che dall'unione nascevano quattro figli: Controparte_1 Per_1
l'11/11/2002, Giulia il 20/09/2004, l'11/07/2006 e il 04/05/2008; che Per_2 Per_3
deterioratasi la relazione in data 11/03/2016 veniva omologata la separazione personale delle parti;
che veniva altresì dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 2340/18 pubblicata il 23/11/2018; che le condizioni contenute nel detto provvedimento venivano successivamente modificate nel 2020 e nel 2021; che si rendeva necessario modificare nuovamente le condizioni di divorzio tra le parti.
Esposte quindi le mutate vicende familiari successive ai suddetti provvedimenti ed illustrate le rispettive situazioni patrimoniali, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la resistente con atto depositato telematicamente in data Controparte_1
24/01/2025, contestando in fatto ed in diritto gli argomenti e le conclusioni di parte ricorrente in quanto ritenute del tutto infondate.
Contestata dunque la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente e fornita la propria versione, la resistente rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 25/02/2025 il Giudice proponeva ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi le conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice si riservava pertanto di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 2340/2018 pubblicata il 23/11/2018 e dei successivi accordi modificativi, provvede
_____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5005/2024 in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
a) il signor provvederà direttamente a sostenere il mantenimento ordinario dei Parte_1
due figli maggiori, e Giulia;
Per_1
b) la signora provvederà direttamente a sostenere il mantenimento ordinario Controparte_1
delle due figlie minori e;
Per_2 Per_3
c) le spese straordinarie individuate come da protocollo sono suddivise tra le parti come segue:
70% a carico del e 30% a carico della Pt_1 CP_1
d) l'assegno unico erogato dall' rimane suddiviso tra le due parti ciascuna per la metà; CP_2
e) il signor corrisponderà alla signora entro il 30 maggio 2025 euro 1000,00 Pt_1 CP_1
(mille) per arretrati. Con il versamento di tale importo le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere sia per mantenimento ordinario sia per le spese straordinarie antecedenti l'odierno accordo;
f) spese di causa compensate.
Così deciso in Treviso, 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5005/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5005/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 28/10/2024 da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura redatta su foglio separato al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Volpi (C.F. e dall'avv. Simone Montalenti (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano;
C.F._3
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Valentino Cirri (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._5
suo studio in Montebelluna;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da proposta conciliativa di cui al verbale di udienza del 25/02/2025.
_____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5005/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con che dall'unione nascevano quattro figli: Controparte_1 Per_1
l'11/11/2002, Giulia il 20/09/2004, l'11/07/2006 e il 04/05/2008; che Per_2 Per_3
deterioratasi la relazione in data 11/03/2016 veniva omologata la separazione personale delle parti;
che veniva altresì dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 2340/18 pubblicata il 23/11/2018; che le condizioni contenute nel detto provvedimento venivano successivamente modificate nel 2020 e nel 2021; che si rendeva necessario modificare nuovamente le condizioni di divorzio tra le parti.
Esposte quindi le mutate vicende familiari successive ai suddetti provvedimenti ed illustrate le rispettive situazioni patrimoniali, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la resistente con atto depositato telematicamente in data Controparte_1
24/01/2025, contestando in fatto ed in diritto gli argomenti e le conclusioni di parte ricorrente in quanto ritenute del tutto infondate.
Contestata dunque la ricostruzione dei fatti esposta dal ricorrente e fornita la propria versione, la resistente rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza di prima comparizione del 25/02/2025 il Giudice proponeva ipotesi di conciliazione che veniva accettata dalle parti, le quali rassegnavano quindi le conclusioni congiunte chiedendo l'approvazione dell'accordo.
Il Giudice si riservava pertanto di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 2340/2018 pubblicata il 23/11/2018 e dei successivi accordi modificativi, provvede
_____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5005/2024 in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
a) il signor provvederà direttamente a sostenere il mantenimento ordinario dei Parte_1
due figli maggiori, e Giulia;
Per_1
b) la signora provvederà direttamente a sostenere il mantenimento ordinario Controparte_1
delle due figlie minori e;
Per_2 Per_3
c) le spese straordinarie individuate come da protocollo sono suddivise tra le parti come segue:
70% a carico del e 30% a carico della Pt_1 CP_1
d) l'assegno unico erogato dall' rimane suddiviso tra le due parti ciascuna per la metà; CP_2
e) il signor corrisponderà alla signora entro il 30 maggio 2025 euro 1000,00 Pt_1 CP_1
(mille) per arretrati. Con il versamento di tale importo le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere sia per mantenimento ordinario sia per le spese straordinarie antecedenti l'odierno accordo;
f) spese di causa compensate.
Così deciso in Treviso, 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5005/2024