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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 949/2022 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, C.F._1 dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, elettivamente domiciliato in PA, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Rubino (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, ed Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 PA, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in PA, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuti,
(c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_3
e difeso dall'avv. Antonino Ignazzitto, elettivamente domiciliato in PA, viale delle Scienze Ed.1, presso la Sede dell di PA (indirizzo p.e.c. CP_4 del difensore indicato in atti),
convenuto,
, in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore,
convenuto, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 04 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza per : Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza appellata resa tra le parti dal Tribunale Civile di PA, sezione V: - ritenere e dichiarare il diritto dell'odierno appellante a percepire un compenso quantificato nella misura prevista dal combinato disposto di cui all'art. 17 della l.r. n. 11/2010, nonché dell'art. 2 del D.P. n. 7/2012, e/o nella maggiore o minore somma, determinata secondo equità e tenendo conto, come parametro di riferimento, degli attuali criteri di quantificazione per gli incarichi di: ● Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' i , espletato nel periodo CP_4 CP_5 compreso dal 05.08.2014 al 20.09.2017, da quantificarsi nella somma di euro 19.461,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
● Componente e Presidente F.F. del Collegio dei
2 Revisori dei Conti dell' i , espletato nel periodo compreso, rispettivamente, CP_4 CP_2 dal 01.12.2016 al 31.01.2017 e dal 01.02.2017 al 18.09.2017, da quantificarsi nella somma di euro 3.757,94, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, così ripartiti: euro 620,00, per l'attività di Componente ed euro 3,137,94, per l'attività di Presidente F.F.; ● Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell di PA, per la parte di CP_4 mandato già espletata e compresa dal 01.03.2018 al 21.11.2018, da quantificarsi nella somma di euro 4.490,05, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
- disapplicare e/o annullare e/o dichiarare nulli: le note prot. n. 38160 del 05 aprile 2019 e prot. 54035 del 21 maggio 2019 dell'
[...]
Controparte_6
la nota del 02 luglio 2019
[...] dell' Parte_2
; il Decreto Assessoriale n. 6526 del 21.11.2018,
[...] ove occorra;
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- Condannare le Amministrazioni convenute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di parte appellante delle somme di seguito indicate: - : somma di Controparte_7 euro 15.956,05, ossia la differenza tra la somma di euro 19.461,00 effettivamente dovuta, ed euro 3.504,95, somma effettivamente percepita, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di per il periodo dal 05.08.2014 al 20.09.2017, oltre CP_4 CP_5 interessi e rivalutazione monetaria, come dovuti per legge;
- : somma di Controparte_8 euro 2.887,81, ossia la differenza tra la somma di euro 3.757,94 effettivamente dovuta, ed euro 870,12, somma effettivamente percepita, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Componente e Presidente F.F. del Collegio dei Revisori dei Conti dell i , così ripartiti: euro 459,83, per l'attività di CP_4 CP_2
Componente effettivo (dal 01.12.2016 al 31.01.2017) ed euro 2.427,98, per l'attività di Presidente F.F. (dal 01.02.2017 al 18.09.2017); - somma di euro Controparte_9
3.677,35, ossia la differenza tra la somma di euro 4.490,05 effettivamente dovuta, ed euro 812,70, somma effettivamente percepita, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di PA per il periodo dal 01.03.2018 al 21.11.2018, oltre interessi e CP_4 rivalutazione monetaria, come dovuti per legge;
- e/o in subordine condannare le medesime Amministrazioni al pagamento di un compenso per gli stessi periodi, da quantificarsi nella maggiore o minore somma, determinata secondo equità e tenendo conto, come parametro di riferimento, degli attuali criteri di quantificazione sopra esposti;
- Condannare l i CP_4
PA alla restituzione delle somme spettanti alla parte attrice a titolo di compensi per l'anno 2019 e trattenute in compensazione di quanto già corrisposto al dott. nel Pt_1
2018 applicando il D.A. n. 6526/2018 sin dal provvedimento di nomina. - Con salvezza
3 di ogni altro diritto e vittoria di spese dei due gradi del giudizio”;
avv. Antonino Ignazzitto per Controparte_2
:
[...]
“
1. Rigettare l'appello proposto dal Dott. siccome infondato.
2. Sulla Parte_1 scorta delle deduzioni spiegate nella comparsa di costituzione, correggere l'errore materiale in ordine alle spese di giudizio del primo grado, specificando che esse vadano riconosciute nell'importo di € 2.500,00 anche in favore dell'odierna amministrazione comparente.
3. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali anche del presente grado del giudizio, oltre agli accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 466/2011 Reg. Sent., del 15 novembre 2021, pubblicata il 23 novembre 2021, emessa dal Tribunale di PA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20390/2019 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava in giudizio Parte_1
l' Controparte_1
, l
[...] Controparte_2
, l'
[...] Controparte_3
e l'
[...] Controparte_5
chiedendo il riconoscimento del diritto alla rideterminazione, nella
[...] misura fissata dall'articolo 1 del D.A. n. 6526 del 21 novembre 2018 (nonché in ossequio alla L.R. 11/2010 ed al D.P. n. 7/2012), del compenso percepito per gli incarichi di:
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell di per il CP_4 CP_5 periodo dal 05.08.2014 al 20.09.2017;
- Componente e Presidente F.F. del Collegio dei Revisori dei Conti dell CP_10
4
[...] di per i periodi, rispettivamente, dal 01.12.2016 al 31.01.2017 e dal CP_2
01.02.2017 al 18.09.2017;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di PA, per il CP_4 periodo dal 01.03.2018 al 21.11.2018,
nonché la condanna delle predette amministrazioni al pagamento, in suo favore, di compensi così come rideterminati per l'intera durata dei mandati espletati.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di PA rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
*****
Motivando il rigetto della domanda, il primo giudice rileva che l'art. 17 della L.R. 11/2010 non ha determinato l'importo dei compensi spettanti ai revisori dei conti, ma ha esclusivamente fissato i relativi tetti massimi, come evincibile dai commi 1 e 2 della disposizione.
Esclude, altresì, che i suddetti compensi siano stati determinati con il successivo D.P. n. 7 del 20 gennaio 2012, con cui, a suo dire, sono state solamente individuate, in base ai criteri di territorialità e funzionalità, le fasce entro cui collocare i singoli enti, non potendo questi ultimi classificarsi nella propria categoria e conseguentemente autodeterminare il compenso dei propri organi, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 7, L.R. n. 20/2002, gli stessi operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato.
Dunque, afferma, il DP non ha quantificato l'ammontare del compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori degli EE.RR.SS.UU., ma ha esclusivamente individuato il relativo importo massimo erogabile.
Il Tribunale afferma, quindi, che, a fronte dei tetti massimi determinati dal DP, l'Assessorato ha provveduto ad adottare il Decreto del 21 novembre 2018, n. 6526 al fine di inquadrare gli enti nell'ambito delle tre categorie individuate dal Decreto e di quantificare i compensi spettanti ai relativi organi di amministrazione e controllo (in particolare inserendo gli enti nella fascia B della tabella riportata e determinando come segue i compensi relativi, rispettivamente, a Presidente e Componente: negli Atenei con oltre 35.000
5 iscritti, € 10.000,00/€ 8.000,00; negli Atenei con numero di iscritti fino a 35.000,
€ 8.000,00/€ 6.000,00).
Soggiunge che, trovando il suddetto decreto applicazione solo a partire dalla sua entrata in vigore, ossia dal 23 novembre 2018, per la determinazione dei compensi maturati per il periodo pregresso, cui si riferiscono gli emolumenti reclamati dall'attore, occorre fare riferimento alla L.R. n. 20/2002, istitutiva degli EE.RR.SS.UU., che, all'articolo 17 (“Indennità”), specifica che “Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88”, e al richiamato art. 13, secondo cui “(…) i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400”.
Il giudice di primo grado rinviene nella normativa regionale un rinvio non dinamico ma “statico” alle disposizioni statali che, pertanto, continuerebbero ad avere efficacia nonostante la loro abrogazione e reputa, dunque, applicabile ratione temporis la disciplina recata dall' art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, cui l'Amministrazione regionale ha fatto riferimento per la determinazione dei compensi spettanti all'attore.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell
[...]
che, ritualmente citato a Controparte_5 comparire mediante notifica dell'atto di citazione in data 20 maggio 2022, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Proponendo impugnazione, censura la sentenza con Parte_1 articolato motivo di gravame, cui per brevità si rimanda, rivendicando l'applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni contenute nell'art. 17 L.R. n. 11/2010 e nell'art. 2 D.P. n. 7/2012.
L'appello è fondato.
L'art. 17 della Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010, già in vigore al momento in cui l'odierno appellante si insediava nella carica di componente del
6 collegio dei revisori dei conti dell' (05.08.2014), stabilisce, al CP_4 CP_5 primo comma, che “I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo” e, al secondo comma, che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo”.
Al richiamato comma 2 è stata data attuazione mediante il D.P.R.S. n. 7 del 20 gennaio 2012 che, appunto, è intitolato “Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto (utilizzando una formula letterale che non lascia spazio a dubbi di sorta: “i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11…. Sono così determinati…”) indica specificamente l'ammontare dei compensi annui da riconoscere, secondo la classificazione del precedente art. 1, che ha individuato tre fasce in base a criteri patrimoniali, di pianta organica e territoriali.
Fermo l'inequivoco e difficilmente contestabile dato letterale (sia nella rubrica che nelle disposizioni), non è condivisibile la tesi delle amministrazioni, secondo cui l'art. 2 del D.P. n. 7/2012 non avrebbe inteso quantificare la misura dei compensi, ma solo fissare un tetto massimo pari a €8.000,00.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che la soglia massima dei corrispettivi erogabili era già stata stabilita con il citato art. 17 della L.R. n. 11 del 2010, norma avente rango primario, e, pertanto, non si coglie, né è stata utilmente rappresentata, la necessità di adottare un'altra disposizione, di rango secondario,
7 che provvedesse nuovamente in tal senso.
Secondo una lettura sistematica e che escluda ogni inutile ripetizione o sovrapposizione, invece, l'art. 3 del decreto, che pure precisa che i valori stabiliti all'art. 2 “costituiscono tetto massimo che non può essere superato”, ha la funzione, richiamato il principio generale sancito dalla legge regionale, di prevedere l'obbligo per gli enti di ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti predetti e di non modificare in aumento quelli già in corso di erogazione all'epoca dell'entrata in vigore del provvedimento (“I valori di cui in tabella costituiscono tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia, pertanto, al fine di una corretta applicazione, gli organismi ed enti sono tenuti a ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti sopra richiamati e a non modificare in aumento i compensi in atto corrisposti”).
La natura di disposizione destinata all'attuazione della norma primaria si coglie, altresì, da quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'art. 2 in ordine al regime da applicare a eventuali benefit, IVA e contributi previdenziali.
Alle precedenti assorbenti considerazioni va aggiunto che la differente normativa invocata dalle parti convenute non consentirebbe, in ogni caso, la liquidazione dei compensi.
In effetti, non consta, né le parti hanno offerto in tal senso alcun contributo, che al rinvio operato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 88/1992 (a sua volta, si è detto, richiamato dalla L.R. n. 20/2002) abbia fatto seguito apposito decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di calcolo dei compensi dei componenti dei consigli di amministrazione e di controllo degli enti regionali.
Ne deriva la non applicabilità agli ERSU siciliani dei compensi fissati per i componenti dei collegi dei revisori delle istituzioni scolastiche statali.
E' appena il caso di evidenziare, infine, l'irrilevanza, ai fini della risoluzione delle questioni giuridiche oggetto del contendere, delle circolari ministeriali al riguardo emanate, attesa la loro limitata operatività all'ambito interno della P.A..
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta da Parte_1
va accolta, nei termini indicati, in ordine ai quali nessuna
[...] contestazione è stata elevata dai convenuti.
8 Merita altresì accoglimento anche la domanda di condanna dell' di CP_4
PA alla restituzione delle somme spettanti all'attore a titolo di compenso per l'anno 2019 indebitamente trattenute in compensazione di quanto corrisposto per l'anno 2018 in applicazione del D.A. n. 6526/2018.
La condanna al pagamento dei compensi liquidati in favore dell' deve Pt_1 essere circoscritta ai tre presso cui questi Controparte_11 ha prestato le proprie funzioni di componente e presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Secondo la legge istitutiva degli enti, infatti, essi sono “persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale…e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione” (art. 7).
Da quanto detto, ed in assenza di argomenti contrari che inducano a ritenere legittimato passivo delle pretese dell'attore anche l'Assessorato CP_5 convenuto, deriva che la domanda nei confronti di questo deve essere rigettata.
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, gli E.R.S.U. convenuti, soccombenti, vanno condannati, in solido (attesa la sussistenza di una evidente comunanza di interessi, legata alla identità delle questioni dibattute, ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 369/2025; sez. II, n. 21809/2024; sez. III, n. 14024/2024) al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano
- tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.345,50, di cui €4.200,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di
9 studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.400,00 per la fase decisionale) ed
€145,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.900,00 per compensi (scaglione valore da
€5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Spese interamente compensate, invece, tra l'attore e l
[...]
, avendo Controparte_1 questo in ogni caso sostenuto le ragioni degli Enti Regionali disattese con la presente sentenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di PA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 466/2011 Reg. Sent., del Parte_1
15 novembre 2021, pubblicata il 23 novembre 2021 emessa dal Tribunale di PA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20390/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia dell' Controparte_5
;
[...]
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- condanna l Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere ad la somma di €15.956,05, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell Controparte_12 per il periodo dal 05.08.2014 al 20.09.2017;
- condanna l Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
10 corrispondere ad la somma di euro 2.887,81, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Componente e Presidente F.F. del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente, così ripartiti: euro 459,83, per l'attività di Componente effettivo (dal 01.12.2016 al 31.01.2017) ed euro 2.427,98, per l'attività di Presidente F.F. (dal 01.02.2017 al 18.09.2017);
- condanna l Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere ad la somma di euro 3.677,35, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di PA CP_4 per il periodo dal 01.03.2018 al 21.11.2018;
- condanna l Controparte_3
alla restituzione, in favore di delle somme
[...] Parte_1
a questi spettanti a titolo di compensi per l'anno 2019 e trattenute in compensazione di quanto già versato nell'anno 2018;
- condanna l il diritto allo studio universitario di Controparte_5
l' CP_2 Controparte_3
e l' di , in Controparte_5 CP_5 persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi
€4.345,50, di cui €4.200,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e l' Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Così deciso in PA, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
11 Il Cons. Est.
Onofrio Maria Laudadio
Il Presidente
Giuseppe Lupo
12
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 949/2022 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, C.F._1 dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, elettivamente domiciliato in PA, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Rubino (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, ed Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 PA, elettivamente domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura in PA, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuti,
(c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_3
e difeso dall'avv. Antonino Ignazzitto, elettivamente domiciliato in PA, viale delle Scienze Ed.1, presso la Sede dell di PA (indirizzo p.e.c. CP_4 del difensore indicato in atti),
convenuto,
, in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore,
convenuto, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 04 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza per : Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma della sentenza appellata resa tra le parti dal Tribunale Civile di PA, sezione V: - ritenere e dichiarare il diritto dell'odierno appellante a percepire un compenso quantificato nella misura prevista dal combinato disposto di cui all'art. 17 della l.r. n. 11/2010, nonché dell'art. 2 del D.P. n. 7/2012, e/o nella maggiore o minore somma, determinata secondo equità e tenendo conto, come parametro di riferimento, degli attuali criteri di quantificazione per gli incarichi di: ● Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' i , espletato nel periodo CP_4 CP_5 compreso dal 05.08.2014 al 20.09.2017, da quantificarsi nella somma di euro 19.461,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
● Componente e Presidente F.F. del Collegio dei
2 Revisori dei Conti dell' i , espletato nel periodo compreso, rispettivamente, CP_4 CP_2 dal 01.12.2016 al 31.01.2017 e dal 01.02.2017 al 18.09.2017, da quantificarsi nella somma di euro 3.757,94, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, così ripartiti: euro 620,00, per l'attività di Componente ed euro 3,137,94, per l'attività di Presidente F.F.; ● Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell di PA, per la parte di CP_4 mandato già espletata e compresa dal 01.03.2018 al 21.11.2018, da quantificarsi nella somma di euro 4.490,05, al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
- disapplicare e/o annullare e/o dichiarare nulli: le note prot. n. 38160 del 05 aprile 2019 e prot. 54035 del 21 maggio 2019 dell'
[...]
Controparte_6
la nota del 02 luglio 2019
[...] dell' Parte_2
; il Decreto Assessoriale n. 6526 del 21.11.2018,
[...] ove occorra;
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- Condannare le Amministrazioni convenute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di parte appellante delle somme di seguito indicate: - : somma di Controparte_7 euro 15.956,05, ossia la differenza tra la somma di euro 19.461,00 effettivamente dovuta, ed euro 3.504,95, somma effettivamente percepita, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di per il periodo dal 05.08.2014 al 20.09.2017, oltre CP_4 CP_5 interessi e rivalutazione monetaria, come dovuti per legge;
- : somma di Controparte_8 euro 2.887,81, ossia la differenza tra la somma di euro 3.757,94 effettivamente dovuta, ed euro 870,12, somma effettivamente percepita, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Componente e Presidente F.F. del Collegio dei Revisori dei Conti dell i , così ripartiti: euro 459,83, per l'attività di CP_4 CP_2
Componente effettivo (dal 01.12.2016 al 31.01.2017) ed euro 2.427,98, per l'attività di Presidente F.F. (dal 01.02.2017 al 18.09.2017); - somma di euro Controparte_9
3.677,35, ossia la differenza tra la somma di euro 4.490,05 effettivamente dovuta, ed euro 812,70, somma effettivamente percepita, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di PA per il periodo dal 01.03.2018 al 21.11.2018, oltre interessi e CP_4 rivalutazione monetaria, come dovuti per legge;
- e/o in subordine condannare le medesime Amministrazioni al pagamento di un compenso per gli stessi periodi, da quantificarsi nella maggiore o minore somma, determinata secondo equità e tenendo conto, come parametro di riferimento, degli attuali criteri di quantificazione sopra esposti;
- Condannare l i CP_4
PA alla restituzione delle somme spettanti alla parte attrice a titolo di compensi per l'anno 2019 e trattenute in compensazione di quanto già corrisposto al dott. nel Pt_1
2018 applicando il D.A. n. 6526/2018 sin dal provvedimento di nomina. - Con salvezza
3 di ogni altro diritto e vittoria di spese dei due gradi del giudizio”;
avv. Antonino Ignazzitto per Controparte_2
:
[...]
“
1. Rigettare l'appello proposto dal Dott. siccome infondato.
2. Sulla Parte_1 scorta delle deduzioni spiegate nella comparsa di costituzione, correggere l'errore materiale in ordine alle spese di giudizio del primo grado, specificando che esse vadano riconosciute nell'importo di € 2.500,00 anche in favore dell'odierna amministrazione comparente.
3. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali anche del presente grado del giudizio, oltre agli accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 466/2011 Reg. Sent., del 15 novembre 2021, pubblicata il 23 novembre 2021, emessa dal Tribunale di PA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20390/2019 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava in giudizio Parte_1
l' Controparte_1
, l
[...] Controparte_2
, l'
[...] Controparte_3
e l'
[...] Controparte_5
chiedendo il riconoscimento del diritto alla rideterminazione, nella
[...] misura fissata dall'articolo 1 del D.A. n. 6526 del 21 novembre 2018 (nonché in ossequio alla L.R. 11/2010 ed al D.P. n. 7/2012), del compenso percepito per gli incarichi di:
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell di per il CP_4 CP_5 periodo dal 05.08.2014 al 20.09.2017;
- Componente e Presidente F.F. del Collegio dei Revisori dei Conti dell CP_10
4
[...] di per i periodi, rispettivamente, dal 01.12.2016 al 31.01.2017 e dal CP_2
01.02.2017 al 18.09.2017;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di PA, per il CP_4 periodo dal 01.03.2018 al 21.11.2018,
nonché la condanna delle predette amministrazioni al pagamento, in suo favore, di compensi così come rideterminati per l'intera durata dei mandati espletati.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di PA rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
*****
Motivando il rigetto della domanda, il primo giudice rileva che l'art. 17 della L.R. 11/2010 non ha determinato l'importo dei compensi spettanti ai revisori dei conti, ma ha esclusivamente fissato i relativi tetti massimi, come evincibile dai commi 1 e 2 della disposizione.
Esclude, altresì, che i suddetti compensi siano stati determinati con il successivo D.P. n. 7 del 20 gennaio 2012, con cui, a suo dire, sono state solamente individuate, in base ai criteri di territorialità e funzionalità, le fasce entro cui collocare i singoli enti, non potendo questi ultimi classificarsi nella propria categoria e conseguentemente autodeterminare il compenso dei propri organi, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 7, L.R. n. 20/2002, gli stessi operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato.
Dunque, afferma, il DP non ha quantificato l'ammontare del compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori degli EE.RR.SS.UU., ma ha esclusivamente individuato il relativo importo massimo erogabile.
Il Tribunale afferma, quindi, che, a fronte dei tetti massimi determinati dal DP, l'Assessorato ha provveduto ad adottare il Decreto del 21 novembre 2018, n. 6526 al fine di inquadrare gli enti nell'ambito delle tre categorie individuate dal Decreto e di quantificare i compensi spettanti ai relativi organi di amministrazione e controllo (in particolare inserendo gli enti nella fascia B della tabella riportata e determinando come segue i compensi relativi, rispettivamente, a Presidente e Componente: negli Atenei con oltre 35.000
5 iscritti, € 10.000,00/€ 8.000,00; negli Atenei con numero di iscritti fino a 35.000,
€ 8.000,00/€ 6.000,00).
Soggiunge che, trovando il suddetto decreto applicazione solo a partire dalla sua entrata in vigore, ossia dal 23 novembre 2018, per la determinazione dei compensi maturati per il periodo pregresso, cui si riferiscono gli emolumenti reclamati dall'attore, occorre fare riferimento alla L.R. n. 20/2002, istitutiva degli EE.RR.SS.UU., che, all'articolo 17 (“Indennità”), specifica che “Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88”, e al richiamato art. 13, secondo cui “(…) i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400”.
Il giudice di primo grado rinviene nella normativa regionale un rinvio non dinamico ma “statico” alle disposizioni statali che, pertanto, continuerebbero ad avere efficacia nonostante la loro abrogazione e reputa, dunque, applicabile ratione temporis la disciplina recata dall' art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, cui l'Amministrazione regionale ha fatto riferimento per la determinazione dei compensi spettanti all'attore.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell
[...]
che, ritualmente citato a Controparte_5 comparire mediante notifica dell'atto di citazione in data 20 maggio 2022, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Proponendo impugnazione, censura la sentenza con Parte_1 articolato motivo di gravame, cui per brevità si rimanda, rivendicando l'applicabilità, al caso di specie, delle disposizioni contenute nell'art. 17 L.R. n. 11/2010 e nell'art. 2 D.P. n. 7/2012.
L'appello è fondato.
L'art. 17 della Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010, già in vigore al momento in cui l'odierno appellante si insediava nella carica di componente del
6 collegio dei revisori dei conti dell' (05.08.2014), stabilisce, al CP_4 CP_5 primo comma, che “I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo” e, al secondo comma, che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo”.
Al richiamato comma 2 è stata data attuazione mediante il D.P.R.S. n. 7 del 20 gennaio 2012 che, appunto, è intitolato “Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11”.
In particolare, l'art. 2 di tale decreto (utilizzando una formula letterale che non lascia spazio a dubbi di sorta: “i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11…. Sono così determinati…”) indica specificamente l'ammontare dei compensi annui da riconoscere, secondo la classificazione del precedente art. 1, che ha individuato tre fasce in base a criteri patrimoniali, di pianta organica e territoriali.
Fermo l'inequivoco e difficilmente contestabile dato letterale (sia nella rubrica che nelle disposizioni), non è condivisibile la tesi delle amministrazioni, secondo cui l'art. 2 del D.P. n. 7/2012 non avrebbe inteso quantificare la misura dei compensi, ma solo fissare un tetto massimo pari a €8.000,00.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che la soglia massima dei corrispettivi erogabili era già stata stabilita con il citato art. 17 della L.R. n. 11 del 2010, norma avente rango primario, e, pertanto, non si coglie, né è stata utilmente rappresentata, la necessità di adottare un'altra disposizione, di rango secondario,
7 che provvedesse nuovamente in tal senso.
Secondo una lettura sistematica e che escluda ogni inutile ripetizione o sovrapposizione, invece, l'art. 3 del decreto, che pure precisa che i valori stabiliti all'art. 2 “costituiscono tetto massimo che non può essere superato”, ha la funzione, richiamato il principio generale sancito dalla legge regionale, di prevedere l'obbligo per gli enti di ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti predetti e di non modificare in aumento quelli già in corso di erogazione all'epoca dell'entrata in vigore del provvedimento (“I valori di cui in tabella costituiscono tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia, pertanto, al fine di una corretta applicazione, gli organismi ed enti sono tenuti a ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti sopra richiamati e a non modificare in aumento i compensi in atto corrisposti”).
La natura di disposizione destinata all'attuazione della norma primaria si coglie, altresì, da quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'art. 2 in ordine al regime da applicare a eventuali benefit, IVA e contributi previdenziali.
Alle precedenti assorbenti considerazioni va aggiunto che la differente normativa invocata dalle parti convenute non consentirebbe, in ogni caso, la liquidazione dei compensi.
In effetti, non consta, né le parti hanno offerto in tal senso alcun contributo, che al rinvio operato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 88/1992 (a sua volta, si è detto, richiamato dalla L.R. n. 20/2002) abbia fatto seguito apposito decreto ministeriale per la fissazione dei criteri di calcolo dei compensi dei componenti dei consigli di amministrazione e di controllo degli enti regionali.
Ne deriva la non applicabilità agli ERSU siciliani dei compensi fissati per i componenti dei collegi dei revisori delle istituzioni scolastiche statali.
E' appena il caso di evidenziare, infine, l'irrilevanza, ai fini della risoluzione delle questioni giuridiche oggetto del contendere, delle circolari ministeriali al riguardo emanate, attesa la loro limitata operatività all'ambito interno della P.A..
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta da Parte_1
va accolta, nei termini indicati, in ordine ai quali nessuna
[...] contestazione è stata elevata dai convenuti.
8 Merita altresì accoglimento anche la domanda di condanna dell' di CP_4
PA alla restituzione delle somme spettanti all'attore a titolo di compenso per l'anno 2019 indebitamente trattenute in compensazione di quanto corrisposto per l'anno 2018 in applicazione del D.A. n. 6526/2018.
La condanna al pagamento dei compensi liquidati in favore dell' deve Pt_1 essere circoscritta ai tre presso cui questi Controparte_11 ha prestato le proprie funzioni di componente e presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Secondo la legge istitutiva degli enti, infatti, essi sono “persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale…e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione” (art. 7).
Da quanto detto, ed in assenza di argomenti contrari che inducano a ritenere legittimato passivo delle pretese dell'attore anche l'Assessorato CP_5 convenuto, deriva che la domanda nei confronti di questo deve essere rigettata.
******
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, gli E.R.S.U. convenuti, soccombenti, vanno condannati, in solido (attesa la sussistenza di una evidente comunanza di interessi, legata alla identità delle questioni dibattute, ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 369/2025; sez. II, n. 21809/2024; sez. III, n. 14024/2024) al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano
- tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.345,50, di cui €4.200,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di
9 studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.400,00 per la fase decisionale) ed
€145,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.900,00 per compensi (scaglione valore da
€5.200,01 a €26.000,00; €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Spese interamente compensate, invece, tra l'attore e l
[...]
, avendo Controparte_1 questo in ogni caso sostenuto le ragioni degli Enti Regionali disattese con la presente sentenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di PA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 466/2011 Reg. Sent., del Parte_1
15 novembre 2021, pubblicata il 23 novembre 2021 emessa dal Tribunale di PA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20390/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia dell' Controparte_5
;
[...]
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- condanna l Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere ad la somma di €15.956,05, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell Controparte_12 per il periodo dal 05.08.2014 al 20.09.2017;
- condanna l Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
10 corrispondere ad la somma di euro 2.887,81, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Componente e Presidente F.F. del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente, così ripartiti: euro 459,83, per l'attività di Componente effettivo (dal 01.12.2016 al 31.01.2017) ed euro 2.427,98, per l'attività di Presidente F.F. (dal 01.02.2017 al 18.09.2017);
- condanna l Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere ad la somma di euro 3.677,35, oltre Parte_1 interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per l'espletamento del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' di PA CP_4 per il periodo dal 01.03.2018 al 21.11.2018;
- condanna l Controparte_3
alla restituzione, in favore di delle somme
[...] Parte_1
a questi spettanti a titolo di compensi per l'anno 2019 e trattenute in compensazione di quanto già versato nell'anno 2018;
- condanna l il diritto allo studio universitario di Controparte_5
l' CP_2 Controparte_3
e l' di , in Controparte_5 CP_5 persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in complessivi
€4.345,50, di cui €4.200,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e l' Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Così deciso in PA, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
11 Il Cons. Est.
Onofrio Maria Laudadio
Il Presidente
Giuseppe Lupo
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