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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Ddtt.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 417/2023 R.G. promosso
DA
( ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
amministratrice di sostegno di , rappresentata e difesa Parte_2
in giudizio dall'avv. Francesco Altamore;
Appellante
CONTRO
), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Filippa Maria Luisa Morina;
Appellata
OGGETTO: appello – assegno in favore di disabile gravissimo ex art. 3 D.M. del 26.9.2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4129 del 25 novembre 2022 il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da la quale, Parte_1
nella qualità di amministratrice di sostegno della madre , adiva Parte_2
in giudizio l al fine di ottenere il Controparte_1
riconoscimento, in favore dell'amministrata, dello status di disabile gravissimo di cui all'art. 3 del DM 26.9.2016 e, conseguentemente, del beneficio economico previsto dall'art. 9 L.R. 8/2017 e SS.MM.II e dal D.P.R.S. n.589 del 31.8.2018
La ricorrente esponeva, infatti, che la madre era affetta da “encelopatia cronica multinfartuale con grave deterioramento psichico e cognitivo in soggetto diabetico obeso grave con pregressa tromboembolia polmonare, ipertensione arteriosa, nefrectonia, severa gonartrosi, fibromialgia, grave deficit della deambulazione autonoma e necessità di aiuto e assistenza in tutti gli atti della vita quotidiana e nella somministrazione dell'indispensabile terapia farmacologica”; che, sulla scorta di tale diagnosi, aveva chiesto all' di riconoscere il beneficio Controparte_1
economico spettante ai disabili gravissimi;
che tale beneficio era stato negato dall per l'asserita insussistenza dei requisiti sanitari prescritti. CP_1
Il primo decidente, istruita la causa documentalmente e disposta CTU medico-legale, osservava che la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 3 co.3 L. n. 104 del 1992 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave non comportava, automaticamente, il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa regionale invocata per l'accertamento della disabilità gravissima, essendo tale accertamento ancorato a parametri clinico-funzionali specifici, previsti ex lege.
Accertava, in particolare, aderendo alle conclusioni del perito nominato, che, nel caso di specie, non potevano dirsi sussistenti i requisiti sanitari prescritti, atteso che le pur riscontrate patologie in capo alla non erano tali da Parte_2
compromettere gravemente le funzioni cognitive della stessa.
Avverso la sentenza proponeva appello in data 24.5.2023; Parte_1 resisteva al gravame l'appellata.
La causa era posta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice omette, a suo dire, di pronunciarsi specificamente sulle osservazioni mosse alla CTU, per non avere “preso in considerazione – né per negarla né per affermarla – l'ipotesi del comma 2 dell'art. 3 del D.M.
26.9.2016 lett.i”, ove è previsto il riconoscimento dello status di disabile gravissimo in favore della persona “in condizioni di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti da gravi condizioni psicofisiche” .
2. Lamenta quindi che il giudice, aderendo alle conclusioni del CTU, ha consentito la disapplicazione della norma sopra citata, la quale, invece, costituisce una norma di salvaguardia intesa ad ovviare all'eccessiva rigidità delle fattispecie elencate nelle lettere precedenti, con la conseguenza che il CTU, al fine di negare lo status di disabile gravissimo, avrebbe dovuto escludere che , Parte_2
per le patologie riscontrate, versasse in una situazione di dipendenza vitale tale da richiedere assistenza continuativa e monitoraggio costante.
3. Entrambi i motivi di appello, da esaminare congiuntamente essendo strettamente connessi tra loro, sono manifestamente infondati.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante nessuna omissione è imputabile, né al Tribunale, né al CTU.
Quest'ultimo in particolare, dopo avere formulato la diagnosi delle patologie che affliggono la sig.ra (“Poliartrosi a severa incidenza funzionale in Parte_2
soggetto con fibromialgia, cerebrovasculopatia vascolare con declino cognitivo in trattamento farmacologico, pregressa trombosi arto inferiore sinistro con embolia polmonare, esiti di appendicectomia, di nefrectomia per calcolosi e di intervento chirurgico di riparazione lesione cuffia dei rotatori alla spalla destra”), ha affermato che le stesse sicuramente determinano una compromissione delle autonomie della paziente, tanto che, nel 2019, le veniva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento. Ha però escluso la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello status di disabile gravissimo, non solo in relazione alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 3 del DM 26/09/2016 alle lettere da a) ad h), ma, esaminando espressamente la possibilità di ricondurre il quadro patologico della paziente alla situazione descritta dalla lettera i), ha escluso anche tale ipotesi.
Il CTU ha riportato fedelmente il testo normativo dell'art. 3 co. 2 cit.: “Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,
e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale
(GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <1 ai 4 arti alla scala Medical
Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS)>9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM- 5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of
Activity in Profound/Severe Mental Retardation.(LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Ha quindi affermato che nel caso oggetto del suo esame non ricorreva nessuna delle condizioni appena enunciate: “La sig.ra non è persona in stato di Parte_2
coma, ovvero con coscienza ridotta, né tanto meno presenta un declino cognitivo/ritardo mentale grave o gravissimo o una condizione di autismo grave tale da non mantenere quel minimo di funzioni cognitive che le permettano di assicurarsi una sufficienza vitale dignitosa. All'esame obiettivo, infatti, la paziente risultava vigile, collaborante, parzialmente orientata, con deflessione del tono dell'umore; comprendeva e rispondeva alle domande poste con evidenza di qualche deficit mnesico;
eseguiva ordini semplici e complessi, come effettuare su indicazione alcune prove semeiologiche. Quindi, il declino cognitivo su verosimile base cerebrovasculopatica si estrinseca in atto in una compromissione delle capacità mnesiche ma non ancora delle funzioni esecutive, tanto da non potersi inquadrare come di grado grave o gravissimo. Sempre alla visita medico-legale, la paziente era eupnoica, non ricorrendo quindi la necessità di una ventilazione assistita h24, la cui prescrizione peraltro non è documentata agli atti. La paziente, inoltre, pur avendo necessità di assistenza per il mantenimento della stazione eretta, l'effettuazione dei passaggi posturali e la deambulazione, a causa di una poliartrosi con riduzione antalgica dell'articolarità del tronco e dei 4 arti, manteneva il tronco da seduta e presentava un quadro muscolare compatibile con l'età anagrafica, con mantenimento di una discreta forza agli arti superiori e agli arti inferiori nel movimento attivo contro resistenza, con funzione prensile conservata. Per tale motivo, non è possibile inquadrarla, anche in via analogica, nelle classi di grado gravissimo delle scale di valutazione della funzionalità in soggetti affetti da patologie neurologiche o muscolari.
Per quanto attiene alla deprivazione sensoriale, non risultano documentate né tanto meno si palesavano alla visita deficit visivi ed uditivi significativi: la paziente si orientava bene con lo sguardo, tanto da mantenere il contatto visivo durante la visita ed udiva bene il normale tono di conversazione”.
Infine il CTU ha espressamente valutato la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera i), affermando: “La paziente infine non rientra tra le persone in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per l'assenza dei requisiti specifici previsti. Infatti, sebbene abbia necessità di assistenza nelle ADL e specificatamente nell'aria motoria, mantiene lo stato di coscienza, una respirazione ed una nutrizione autonoma”.
E' dunque manifestamente infondato quanto affermato dall'appellante, che il
CTU non ha “preso in considerazione – né per negarla né per affermarla –
l'ipotesi del comma 2 dell'art. 3 del D.M. 26.9.2016 lett.i”, in quanto contrario alle evidenze sopra testualmente riportate.
L'appellante peraltro non ha censurato nel merito le considerazioni medico- legali svolte dal CTU al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla citata lettera i).
4. Nulla sulle spese, essendo in atti la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello manifestamente infondato.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese