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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/09/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 89 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti FILIPPO BIOLE' ( ) e SIMONE C.F._2
GHIGLINO ( C.F._3
appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. MASSIMO BOZZO VANNI
( ) C.F._4
appellato
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso. per l'appellato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 806/2023 pubblicata in data 13/10/2023 il Tribunale di
Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 9 novembre 2022 da
[...]
per ottenere l'accertamento dell'illegittimità / Parte_1
invalidità / inefficacia del trasferimento presso la sede di Genova disposto il 21 giugno 2022 da Controparte_1
(all'epoca Food & Beverage Division S.p.A.), con conseguente reintegra nel posto di lavoro, da intendersi come tale la propria residenza in Francia.
Il Tribunale, dato atto che nel contratto di assunzione la sede di lavoro è fissata in Genova, ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla resistente emergesse che il lavoratore aveva lavorato prevalentemente a bordo nave, con presenza a Genova per pochi giorni al mese;
ha inoltre ritenuto che non fosse contestata la lunga assenza del lavoratore per malattia ed il fatto che, al rientro, nel giugno 2018, gli era stato consentito di limitare la presenza in sede;
situazione che si era poi protratta anche oltre al periodo pandemico, con proroga sino al 31 marzo 2023, in considerazione del suo status di lavoratore fragile.
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati dedotti né tanto meno provati elementi che consentissero di qualificare l'abitazione del lavoratore quale unità produttiva.
Ha ritenuto in particolare che i due documenti di provenienza datoriale - datati 21 aprile 2016 e 9 dicembre 2020 - prodotti dal ricorrente non valessero a qualificare la sua abitazione come tale, in quanto le dichiarazioni che indicavano in località francesi (prima Brest e di seguito
Edern) la “sede/base” di lavoro del LE erano state rilasciate su Pt_1
richiesta del lavoratore, al fine di consentire alla di lui moglie di ottenere un avvicinamento della propria sede di lavoro a tali località.
pag. 2/9 Il Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse stata data prova dell'avvenuto costante rimborso delle spese sostenute per i viaggi dalla residenza francese a Genova, nonché di alloggio nella suddetta città, in cui peraltro il ricorrente risultava proprietario di un immobile. Il ricorrente non aveva infatti “circostanziato l'allegazione (quali e quanti viaggi, in quali periodi etc.) né offerto alcuna prova documentale a sostengo dell'affermazione”, e ciò nonostante tale sistema perdurasse a suo dire sin dall'anno 2012.
Con ricorso depositato in data 03/04/2024 Parte_1
propone appello, sostenendo di aver provato che la sua sede di lavoro, da almeno 12 anni, era stata spostata da Genova alla sua residenza francese, da cui aveva operato sin dal 2010, considerato anche che le mansioni di responsabile della supervisione e preparazione dei menu di bordo delle navi Contro della flotta ben potevano essere svolte da remoto, con effettuazione di sporadiche trasferte a bordo delle navi dislocate nei vari porti.
Lamenta di aver richiesto di provare con specifico capitolo di prova ed Contro indicazione di testi che nel 2012 le parti si erano accordate perché gli rimborsasse tutte le spese di viaggio dalla residenza francese a Genova, accordo cui era stata data esecuzione negli anni a venire. Detta circostanza non era stata contestata dalla controparte, e comunque ingiustificatamente il Tribunale aveva omesso di escutere i testi ritenendo che il capitolo non fosse circostanziato. Chiede pertanto che la circostanza sia ritenuta non contestata, od in subordine di dare corso ad istruttoria.
Lamenta inoltre che il Tribunale non aveva ammesso la prova avanzata dal ricorrente all'udienza del 18 agosto 2023 in quanto controparte ne aveva eccepito la tardività; in realtà in detta udienza controparte si era opposta a nuove produzioni documentali (ad eccezione del contratto di locazione pag. 3/9 dell'immobile in Genova di cui il ricorrente era proprietario) ma non all'istanza di esibizione dei documenti relativi ai rimborsi delle spese di trasferta dalla Francia a Genova.
(di seguito: Controparte_1 CP_1
resiste.
La causa è stata discussa all'udienza dell'11 settembre 2025 e decisa come da separato dispositivo.
Ω Ω Ω
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata, con integrazione della motivazione nei termini che seguono.
Il Tribunale di Genova muove dal rilievo che la disciplina del trasferimento di cui all'art. 2103, co. 8 c.c. richiama il concetto di unità produttiva, e che occorre quindi verificare se il ricorrente abbia provato e, prima ancora, allegato che la sua abitazione privata possa essere qualificata tale.
Ora, a prescindere dalla differenza, rimarcata dalla difesa di CP_1
tra “unità produttiva” ex art. 2103 c.c. e “dipendenza” ex art. 413 c.p.c., deve rilevarsi che nella fattispecie difetta, ancor prima, la stessa prova del mutamento della sede di lavoro contrattualmente stabilita.
Il contratto di lavoro colloca la sede di lavoro del ricorrente a Genova (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), e detta sede viene puntualmente riportata in tutte le buste paga relative agli anni 2012/2022, prodotte dalla società resistente
(cfr. docc. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 e 27 di parte resistente).
E' pacifico in causa che il ricorrente era chiamato a svolgere le proprie mansioni anche a bordo nave, ed è documentata la sua costante presenza presso la sede di Genova per alcuni giorni di ciascun mese (cfr. cartellini presenza dal 2012 al 2022 prodotti dalla resistente); è infine incontestato pag. 4/9 che, a seguito di grave malattia, il ricorrente si è a lungo assentato dal lavoro tra il 2017 ed il 2018. Al rientro dalla malattia la società resistente sostiene di avergli concesso di “limitare la sua presenza a Genova, poi progressivamente cresciuta nel 2019” e sino al periodo pandemico, allorquando tutti dipendenti erano posti in cassa integrazione ed in smart working.
Ora, il ricorrente afferma che la richiesta datoriale di rientro dallo smart working celerebbe in realtà un trasferimento perché la sua situazione si differenzierebbe da quella degli altri lavoratori, avendo concordato, successivamente alla stipula del contratto di lavoro, il mutamento della sede di lavoro da Genova alla propria residenza in Francia.
Lo stesso appellante riferisce di aver richiesto, invano, che “il trasferimento formasse oggetto di un ordine di servizio esplicito e motivato. Cosa che però non è mai avvenuta”. Il preteso provvedimento di trasferimento del
21/6/2022, oggetto di impugnazione, ha infatti il seguente contenuto: “Caro
non posso che ribadire quanto già comunicato nel nostro Parte_1
incontro e scritto nella mia mail del 27 maggio scorso: non si tratta di un trasferimento, ma del venire meno delle ragioni - la malattia prima e il
Covid poi - che legittimavano, temporaneamente, lo svolgimento da casa
(di parte) delle Tue mansioni. Sei, dunque, tenuto a prendere servizio presso i nostri uffici di Genova, in Via Balleydier 7N”.
Pur tenendo conto dei poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro ex art. 421, 2° co. c.p.c., che consentono di superare la generale inammissibilità della prova testimoniale dell'accordo modificativo di un contratto scritto, deve rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente non offre prova testimoniale diretta dell'accordo di modifica della sede di lavoro pag. 5/9 contrattualmente pattuita, avendo chiesto piuttosto di provare circostanze da cui desumerne la modifica. In sede di discussione della causa la difesa del ricorrente ha non a caso ha qualificato la fattispecie dedotta in ricorso quale “comportamento concludente novativo”.
In particolare, il ricorrente, dopo aver laconicamente affermato che dal
2010 “lavorava dalla propria abitazione in Francia e non a Genova”, nel successivo capitolo di prova, di cui lamenta la mancata ammissione, allega quanto segue: “Allorché nel 2012, quando la sede di lavoro del ricorrente era quella francese, a casa sua, già da due anni, il datore di lavoro recedette dal contratto di consulenza (…), con il signor , Persona_1
che all'epoca rivestiva la qualifica di Direttore Generale presso la società Contr
, il Sig. convenne che gli avrebbe Controparte_2 Pt_1
rimborsato sempre tutte le spese di viaggio dalla sua residenza in Francia
a Genova, oltre alle spese d'albergo in occasione di tutti i suoi soggiorni genovesi. Questo accordo ha sempre trovato piena attuazione negli anni”
(cfr. cap. 13 ricorso introduttivo del giudizio).
E' pertanto evidente che: 1) non risulta neppure dedotta l'esistenza di un accordo esplicito di modifica della sede di lavoro, né nel 2010 né tanto meno nel 2012; 2) l'asserito accordo per il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio in Genova risulta collegato al venir meno del contratto di consulenza che era stato stipulato all'epoca dell'assunzione in aggiunta al contratto di lavoro subordinato, e che per stessa ammissione del lavoratore aveva quale unico scopo di “di aumentare di ulteriori € 1000 al mese il corrispettivo retributivo previsto con il contratto di assunzione”, con effetto
“integrativo dello stipendio, peraltro con elusione di imposte e contributi, poiché l'ammontare complessivo mensile della retribuzione (nella misura
pag. 6/9 di € 70.000 annue lorde col contratto di lavoro subordinato e di ulteriori €
12.000 annue col contratto di consulenza) era stato determinato per convincere l'esponente a lasciare un posto di lavoro sicuro e molto ben remunerato a Miami, negli Stati Uniti.” (cfr. cap. 5 e 8 del ricorso introduttivo).
Come evidenziato dall'appellante, siffatto accordo sul rimborso delle spese disciplina certamente “il profilo economico” del contratto di lavoro, ma non può altresì ritenersi indice inequivoco della volontà delle parti di mutare la sede di lavoro fissata nel contratto di assunzione;
tanto più che detto accordo è intervenuto, secondo la stessa prospettazione attorea, in coincidenza con il venir meno di una componente aggiuntiva della Contro retribuzione che riconosceva al lavoratore avvalendosi di un rapporto di consulenza “fittizio”.
Quindi la prova per testi sul punto deve ritenersi in realtà irrilevante, più che inammissibile per genericità.
Quanto poi al valore probatorio delle due comunicazioni rispettivamente datate 21/4/2016 e 9/12/2020 (doc 5 di parte ricorrente), nella prima comunicazione si legge quanto segue: “certifichiamo che il signor
è dipendente di e si è trasferito Parte_1 Controparte_2
da Nizza a settembre 2015 e si trova ora collocato con base a Brest. Il Contr signor come Corporate Chef supervisiona la flotta Pt_1
nell'Europa del Nord”. Nella seconda comunicazione il legale rappresentante di scrive quanto segue: Controparte_3
“certifichiamo che il signor è dipendente di Parte_1 [...]
come Corporate Chef. Quando il signor non è in Controparte_3 Pt_1
Contr viaggio su una nave o quando la sua presenza non è richiesta presso
pag. 7/9 Contr gli uffici di Genova in Italia, il signor è collocato con base a Pt_1
Edern dans Finistère in Francia”.
A prescindere dalla motivazione per cui dette dichiarazioni sono state rilasciate, il relativo contenuto appare in realtà neutro rispetto alla questione oggetto del contendere, non facendosi alcun esplicito riferimento alla sede lavorativa del ricorrente.
Infatti, nella prima dichiarazione si fa riferimento al trasferimento di residenza del ricorrente (non già della sede di lavoro), e la “collocazione” a
Brest viene riferita all'attualità (“ora”), con riferimento alle mansioni di Contr supervisione della “flotta nell'Europa del Nord”.
Quanto alla seconda dichiarazione, risulta chiaramente specificato che la collocazione Edern è subordinata al fatto che le prestazioni del lavoratore non siano richieste a bordo nave od in sede, e quindi a Genova.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello viene respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.
Respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 8/9 Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 11/09/2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 89 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti FILIPPO BIOLE' ( ) e SIMONE C.F._2
GHIGLINO ( C.F._3
appellante e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. MASSIMO BOZZO VANNI
( ) C.F._4
appellato
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso. per l'appellato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 806/2023 pubblicata in data 13/10/2023 il Tribunale di
Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 9 novembre 2022 da
[...]
per ottenere l'accertamento dell'illegittimità / Parte_1
invalidità / inefficacia del trasferimento presso la sede di Genova disposto il 21 giugno 2022 da Controparte_1
(all'epoca Food & Beverage Division S.p.A.), con conseguente reintegra nel posto di lavoro, da intendersi come tale la propria residenza in Francia.
Il Tribunale, dato atto che nel contratto di assunzione la sede di lavoro è fissata in Genova, ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dalla resistente emergesse che il lavoratore aveva lavorato prevalentemente a bordo nave, con presenza a Genova per pochi giorni al mese;
ha inoltre ritenuto che non fosse contestata la lunga assenza del lavoratore per malattia ed il fatto che, al rientro, nel giugno 2018, gli era stato consentito di limitare la presenza in sede;
situazione che si era poi protratta anche oltre al periodo pandemico, con proroga sino al 31 marzo 2023, in considerazione del suo status di lavoratore fragile.
Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che non fossero stati dedotti né tanto meno provati elementi che consentissero di qualificare l'abitazione del lavoratore quale unità produttiva.
Ha ritenuto in particolare che i due documenti di provenienza datoriale - datati 21 aprile 2016 e 9 dicembre 2020 - prodotti dal ricorrente non valessero a qualificare la sua abitazione come tale, in quanto le dichiarazioni che indicavano in località francesi (prima Brest e di seguito
Edern) la “sede/base” di lavoro del LE erano state rilasciate su Pt_1
richiesta del lavoratore, al fine di consentire alla di lui moglie di ottenere un avvicinamento della propria sede di lavoro a tali località.
pag. 2/9 Il Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse stata data prova dell'avvenuto costante rimborso delle spese sostenute per i viaggi dalla residenza francese a Genova, nonché di alloggio nella suddetta città, in cui peraltro il ricorrente risultava proprietario di un immobile. Il ricorrente non aveva infatti “circostanziato l'allegazione (quali e quanti viaggi, in quali periodi etc.) né offerto alcuna prova documentale a sostengo dell'affermazione”, e ciò nonostante tale sistema perdurasse a suo dire sin dall'anno 2012.
Con ricorso depositato in data 03/04/2024 Parte_1
propone appello, sostenendo di aver provato che la sua sede di lavoro, da almeno 12 anni, era stata spostata da Genova alla sua residenza francese, da cui aveva operato sin dal 2010, considerato anche che le mansioni di responsabile della supervisione e preparazione dei menu di bordo delle navi Contro della flotta ben potevano essere svolte da remoto, con effettuazione di sporadiche trasferte a bordo delle navi dislocate nei vari porti.
Lamenta di aver richiesto di provare con specifico capitolo di prova ed Contro indicazione di testi che nel 2012 le parti si erano accordate perché gli rimborsasse tutte le spese di viaggio dalla residenza francese a Genova, accordo cui era stata data esecuzione negli anni a venire. Detta circostanza non era stata contestata dalla controparte, e comunque ingiustificatamente il Tribunale aveva omesso di escutere i testi ritenendo che il capitolo non fosse circostanziato. Chiede pertanto che la circostanza sia ritenuta non contestata, od in subordine di dare corso ad istruttoria.
Lamenta inoltre che il Tribunale non aveva ammesso la prova avanzata dal ricorrente all'udienza del 18 agosto 2023 in quanto controparte ne aveva eccepito la tardività; in realtà in detta udienza controparte si era opposta a nuove produzioni documentali (ad eccezione del contratto di locazione pag. 3/9 dell'immobile in Genova di cui il ricorrente era proprietario) ma non all'istanza di esibizione dei documenti relativi ai rimborsi delle spese di trasferta dalla Francia a Genova.
(di seguito: Controparte_1 CP_1
resiste.
La causa è stata discussa all'udienza dell'11 settembre 2025 e decisa come da separato dispositivo.
Ω Ω Ω
L'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata, con integrazione della motivazione nei termini che seguono.
Il Tribunale di Genova muove dal rilievo che la disciplina del trasferimento di cui all'art. 2103, co. 8 c.c. richiama il concetto di unità produttiva, e che occorre quindi verificare se il ricorrente abbia provato e, prima ancora, allegato che la sua abitazione privata possa essere qualificata tale.
Ora, a prescindere dalla differenza, rimarcata dalla difesa di CP_1
tra “unità produttiva” ex art. 2103 c.c. e “dipendenza” ex art. 413 c.p.c., deve rilevarsi che nella fattispecie difetta, ancor prima, la stessa prova del mutamento della sede di lavoro contrattualmente stabilita.
Il contratto di lavoro colloca la sede di lavoro del ricorrente a Genova (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), e detta sede viene puntualmente riportata in tutte le buste paga relative agli anni 2012/2022, prodotte dalla società resistente
(cfr. docc. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 e 27 di parte resistente).
E' pacifico in causa che il ricorrente era chiamato a svolgere le proprie mansioni anche a bordo nave, ed è documentata la sua costante presenza presso la sede di Genova per alcuni giorni di ciascun mese (cfr. cartellini presenza dal 2012 al 2022 prodotti dalla resistente); è infine incontestato pag. 4/9 che, a seguito di grave malattia, il ricorrente si è a lungo assentato dal lavoro tra il 2017 ed il 2018. Al rientro dalla malattia la società resistente sostiene di avergli concesso di “limitare la sua presenza a Genova, poi progressivamente cresciuta nel 2019” e sino al periodo pandemico, allorquando tutti dipendenti erano posti in cassa integrazione ed in smart working.
Ora, il ricorrente afferma che la richiesta datoriale di rientro dallo smart working celerebbe in realtà un trasferimento perché la sua situazione si differenzierebbe da quella degli altri lavoratori, avendo concordato, successivamente alla stipula del contratto di lavoro, il mutamento della sede di lavoro da Genova alla propria residenza in Francia.
Lo stesso appellante riferisce di aver richiesto, invano, che “il trasferimento formasse oggetto di un ordine di servizio esplicito e motivato. Cosa che però non è mai avvenuta”. Il preteso provvedimento di trasferimento del
21/6/2022, oggetto di impugnazione, ha infatti il seguente contenuto: “Caro
non posso che ribadire quanto già comunicato nel nostro Parte_1
incontro e scritto nella mia mail del 27 maggio scorso: non si tratta di un trasferimento, ma del venire meno delle ragioni - la malattia prima e il
Covid poi - che legittimavano, temporaneamente, lo svolgimento da casa
(di parte) delle Tue mansioni. Sei, dunque, tenuto a prendere servizio presso i nostri uffici di Genova, in Via Balleydier 7N”.
Pur tenendo conto dei poteri istruttori riconosciuti al giudice del lavoro ex art. 421, 2° co. c.p.c., che consentono di superare la generale inammissibilità della prova testimoniale dell'accordo modificativo di un contratto scritto, deve rilevarsi che nel caso di specie il ricorrente non offre prova testimoniale diretta dell'accordo di modifica della sede di lavoro pag. 5/9 contrattualmente pattuita, avendo chiesto piuttosto di provare circostanze da cui desumerne la modifica. In sede di discussione della causa la difesa del ricorrente ha non a caso ha qualificato la fattispecie dedotta in ricorso quale “comportamento concludente novativo”.
In particolare, il ricorrente, dopo aver laconicamente affermato che dal
2010 “lavorava dalla propria abitazione in Francia e non a Genova”, nel successivo capitolo di prova, di cui lamenta la mancata ammissione, allega quanto segue: “Allorché nel 2012, quando la sede di lavoro del ricorrente era quella francese, a casa sua, già da due anni, il datore di lavoro recedette dal contratto di consulenza (…), con il signor , Persona_1
che all'epoca rivestiva la qualifica di Direttore Generale presso la società Contr
, il Sig. convenne che gli avrebbe Controparte_2 Pt_1
rimborsato sempre tutte le spese di viaggio dalla sua residenza in Francia
a Genova, oltre alle spese d'albergo in occasione di tutti i suoi soggiorni genovesi. Questo accordo ha sempre trovato piena attuazione negli anni”
(cfr. cap. 13 ricorso introduttivo del giudizio).
E' pertanto evidente che: 1) non risulta neppure dedotta l'esistenza di un accordo esplicito di modifica della sede di lavoro, né nel 2010 né tanto meno nel 2012; 2) l'asserito accordo per il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio in Genova risulta collegato al venir meno del contratto di consulenza che era stato stipulato all'epoca dell'assunzione in aggiunta al contratto di lavoro subordinato, e che per stessa ammissione del lavoratore aveva quale unico scopo di “di aumentare di ulteriori € 1000 al mese il corrispettivo retributivo previsto con il contratto di assunzione”, con effetto
“integrativo dello stipendio, peraltro con elusione di imposte e contributi, poiché l'ammontare complessivo mensile della retribuzione (nella misura
pag. 6/9 di € 70.000 annue lorde col contratto di lavoro subordinato e di ulteriori €
12.000 annue col contratto di consulenza) era stato determinato per convincere l'esponente a lasciare un posto di lavoro sicuro e molto ben remunerato a Miami, negli Stati Uniti.” (cfr. cap. 5 e 8 del ricorso introduttivo).
Come evidenziato dall'appellante, siffatto accordo sul rimborso delle spese disciplina certamente “il profilo economico” del contratto di lavoro, ma non può altresì ritenersi indice inequivoco della volontà delle parti di mutare la sede di lavoro fissata nel contratto di assunzione;
tanto più che detto accordo è intervenuto, secondo la stessa prospettazione attorea, in coincidenza con il venir meno di una componente aggiuntiva della Contro retribuzione che riconosceva al lavoratore avvalendosi di un rapporto di consulenza “fittizio”.
Quindi la prova per testi sul punto deve ritenersi in realtà irrilevante, più che inammissibile per genericità.
Quanto poi al valore probatorio delle due comunicazioni rispettivamente datate 21/4/2016 e 9/12/2020 (doc 5 di parte ricorrente), nella prima comunicazione si legge quanto segue: “certifichiamo che il signor
è dipendente di e si è trasferito Parte_1 Controparte_2
da Nizza a settembre 2015 e si trova ora collocato con base a Brest. Il Contr signor come Corporate Chef supervisiona la flotta Pt_1
nell'Europa del Nord”. Nella seconda comunicazione il legale rappresentante di scrive quanto segue: Controparte_3
“certifichiamo che il signor è dipendente di Parte_1 [...]
come Corporate Chef. Quando il signor non è in Controparte_3 Pt_1
Contr viaggio su una nave o quando la sua presenza non è richiesta presso
pag. 7/9 Contr gli uffici di Genova in Italia, il signor è collocato con base a Pt_1
Edern dans Finistère in Francia”.
A prescindere dalla motivazione per cui dette dichiarazioni sono state rilasciate, il relativo contenuto appare in realtà neutro rispetto alla questione oggetto del contendere, non facendosi alcun esplicito riferimento alla sede lavorativa del ricorrente.
Infatti, nella prima dichiarazione si fa riferimento al trasferimento di residenza del ricorrente (non già della sede di lavoro), e la “collocazione” a
Brest viene riferita all'attualità (“ora”), con riferimento alle mansioni di Contr supervisione della “flotta nell'Europa del Nord”.
Quanto alla seconda dichiarazione, risulta chiaramente specificato che la collocazione Edern è subordinata al fatto che le prestazioni del lavoratore non siano richieste a bordo nave od in sede, e quindi a Genova.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello viene respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.
Respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
pag. 8/9 Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 11/09/2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 9/9