Sentenza 18 luglio 2018
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.
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In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2018, n. 33458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33458 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2018 |
Testo completo
ACR 3345 8-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/06/2018 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA D. 1409/18 Dott. Patrizia PICCIALLI - Presidente - n. Dott. Carla MENICHETTI - Consigliere - -Consigliere Dott. Andrea MONTAGNI REGISTRO GENERALE 9185/2018 -Consigliere rel.- Dott. Gabriella CAPPELLO Dott. Daniele CENCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AN 14/03/1965 avverso il provvedimento del GIP del TRIBUNALE di LUCCA in data 06/12/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo GALLI, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al GIP del Tribunale di Lucca per nuovo esame. Op Ritenuto in fatto 1. Il GIP del Tribunale di Lucca ha rigettato l'istanza con la quale era stata richiesta, nell'interesse di IA AN, la restituzione nel termine ex art. 175 co. 2 e 2 bis, cod. proc. pen., ai fini della proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna n. 479/2017 notificato alla residenza del predetto il giorno 25 settembre 2017. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del IA, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 175 co.2, cod. proc. pen. In particolare, il deducente rileva in fatto che l'imputato aveva avuto conoscenza della notifica del decreto penale, tardivamente opposto, solo il 10/10/2017 e non il 25/09/2017, data in cui l'atto fu ricevuto dalla di lui madre. A sostegno dell'istanza, il ricorrente aveva allegato dichiarazioni della madre, della compagna e sua personale, con le quali si spiegavano le ragioni sottese alla mancata conoscenza effettiva del provvedimento (la madre avrebbe firmato erroneamente la cartolina con il nome del figlio, in quei giorni in vacanza in altra regione d'Italia; la donna non avrebbe poi informato il figlio del recapito al rientro di questi, avvenuto il 28/09/2017; solo dopo giorni e, precisamente, il 10/10/2017, il IA avrebbe rinvenuto il documento). Quanto al vizio dedotto, il ricorrente rileva che l'esistenza della conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario è stata ricondotta dal giudice alla mera regolarità della notifica, laddove l'accertamento del dato è invece legato alle allegazioni del soggetto interessato, che il giudice deve valutare, il rigetto conseguendo solo nel caso in cui sia dimostrata la pretestuosità dell'istanza. Cosicché, il mancato superamento di una situazione di oggettiva incertezza avrebbe imposto la restituzione nei termini. A conferma degli assunti, si fa presente che nel provvedimento di rigetto il giudice ha fatto riferimento all'art. 175 cod. proc. pen., senza menzionare il comma 2 di quella norma, che prevede la specifica ipotesi della opposizione al decreto penale di condanna. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre. де 2 2. Il GIP, rilevata la regolarità della notifica, effettuata presso il domicilio del IA e a mani di persona convivente (madre), ha ritenuto che l'atto fosse entrato nella sfera di conoscenza dell'imputato.
3. Il motivo è fondato. In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza;
viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento [cfr. sez. 4 n. 3882 del 04/10/2017 Cc. (dep. 26/01/2018), Murgia, Rv. 271944; conforme a sez. 4, n. 29067, del 22 febbraio 2017, Massa, non mass.;. sez. 2 n. 51107 del 09/11/2016, Raimondo, Rv. 268855 (conf. n. 51108, 51109 e 51110 del 2016)]. Peraltro, la giurisprudenza consolidata di legittimità, condivisa da questa Corte, in coerenza ai principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. e all'art. 6, comma 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha affermato l'illegittimità del provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo. Tale condivisibile conclusione è fondata sulla nuova formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, il quale, nel testo ora vigente, così dispone: "Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica" (cfr. sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi, Rv. 237281; n. 24065 del 13/05/2010, Battanta, Rv. 247796).
4. In ciò risiede, peraltro, la differenza l'ipotesi all'esame e quella contemplata nel primo comma dell'art. 175, cod. proc. pen., per la quale la legge richiede espressamente la prova, da parte del soggetto che formula l'istanza, di non avere potuto osservare il termine stabilito a pena di decadenza. де 3 Da tali principi discende, quale logico corollario, che il giudice è tenuto ad attivare i poteri di accertamento che gli competono, per verificare che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza e, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento e l'istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione, a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (cfr. sez. 1 n. 20820 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041); ciò anche attivando i poteri istruttori che gli competono, al fine di verificare l'eventuale diverso momento, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (cfr. sez. 1 n. 57646 del 29/09/2017, Mangiapia, Rv. 271912).
5. Nel caso all'esame, dal tenore del provvedimento impugnato non emerge che il giudice abbia condotto la valutazione richiesta a fronte delle circostanze, verificabili, allegate dalla parte. La mera regolarità della notifica a mani di persona legittimata a riceverla, infatti, non risponde all'assunto opposto a difesa, secondo cui il IA sarebbe stato assente il giorno della ricezione del plico. Pertanto, interamente rimessa alla valutazione di merito del giudice la verifica in ordine alla veridicità delle circostanze allegate - veridicità rispetto alla quale non è stato esercitato alcuno scrutinio effettivo nel provvedimento impugnato lo stesso va annullato con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lucca. Deciso in Roma il giorno 21 giugno 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente chene Fell Patrizia Piccialli Galvello appell Gabriella Cappello Depositata in Cancelleria Oggi, 18 LUG. 2018 Il Funzionano Giudiziario Patrizia Ciorra 4