Versione
31 ottobre 1971
31 ottobre 1971
Art. 1.
Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.
Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonche' di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.
Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme della presente legge.
Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonche' di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.
Giurisprudenza • 38
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7040Provvedimento: […] Quanto alla domanda di indennità per l'occupazione legittima, la Corte rilevava che al decreto di occupazione d'urgenza del 12.7.1986 era seguita l'occupazione solo il 28.11.1986 e quindi oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 20, comma 1, legge n. 865 del 1971, con la conseguenza che l'efficacia del decreto era venuta meno sin dall'inizio, sicché nulla era dovuto per il suddetto titolo.Leggi di più...
- espropriazione per pubblica utilità·
- indennità per occupazione legittima·
- compensazione spese di lite·
- occupazione temporanea·
- giurisdizione giudice ordinario·
- art. 20 L. 865/1971·
- prescrizione diritto indennità