Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/1979, n. 5918
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Sentenza 14 novembre 1979

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Quando la controversia si articoli in una pluralita di punti autonomi, la volonta di investire in toto la sentenza impugnata, espressa nell'atto di appello, non e sufficiente ad esentare la parte dall'Onere dell'espressa riproposizione delle singole questioni su cui e stato soccombente in primo grado. ( Conf 6156/78, mass n 395985).*

Le impugnazioni per Cassazione contro la sentenza d'appello e quella emessa nel successivo giudizio di revocazione, qualora si rivolgano contro capi identici o connessi delle due sentenze, possono essere proposte con un unico ricorso e, se proposte con ricorsi distinti, e opportuno che questi siano riuniti. In tal caso il ricorso contro la sentenza emessa in Sede di revocazione deve essere esaminato per primo e, se esso venga rigettato, puo essere esaminato il ricorso proposto contro la sentenza d'appello, mentre, se esso venga accolto rivive la causa di sospensione prevista dallo art 398, ultimo comma, cod proc civ, e il giudizio di Cassazione resta sospeso fino alla comunicazione della nuova sentenza emessa dal giudice di rinvio. Tale sistema comporta che, se la domanda di revocazione venga accolta con decisione definitiva, il ricorso per Cassazione, da esaminarsi in via posteriore, risulta improcedibile a causa della revocazione della sentenza impugnata. ( Conf 1297/77, mass n 384991).*

L'istituto dell'acquiescenza tacita parziale opera solo nel caso in cui l'acquiescenza risulti in modo inequivoco dall'impugnazione e purche le diverse parti della sentenza impugnata siano indipendenti l'una dall'altra, non essendo possibile la separazione di una statuizione giuridica da quella che ne costituisca il necessario presupposto. ( Conf 5579/78, mass n 395362).*

Il termine acceleratorio per la proposizione della revocazione, di cui all'art 326 cod proc civ, decorre dalla notificazione della sentenza anche nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art 395 cod proc civ qualora gli eventi previsti nella norma da ultimo indicata si siano verificati anteriormente alla notificazione della sentenza impugnata. ( Conf 3295/60).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/1979, n. 5918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5918
    Data del deposito : 14 novembre 1979

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