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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa EL
NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 622/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
90133 Palermo (C.F. Parte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo, via Sicilia n. 6, presso lo studio degli avv.ti Antonio Salamone e Giorgio Agostino Mulè, dai quali è
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale su foglio separato depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 162, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiarello, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura speciale su foglio separato depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione contro danni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 2 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e memorie ex art.183 sesto comma c.p.c. e note di trattazione scritta autorizzate depositate per l'udienza del 24 aprile 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.01.2023, il
[...]
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1 [...]
(d'ora innanzi denominata per brevità soltanto Controparte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 6.872,60, CP_1
pari alla stima dei lavori, alla cui esecuzione era stato, a sua volta,
condannato per il danno da infiltrazioni d'acqua sui tetti condominiali,
all'esito del procedimento cautelare per danno temuto iscritto al n.r.g.
9811/2021 promosso innanzi al Tribunale di Palermo dalla condomina
, o della diversa somma ritenuta di giustizia, nonché per Controparte_2
essere tenuto indenne e manlevato di quanto fosse stato condannato a pagare in favore della a definizione del giudizio di merito a cognizione CP_2
ordinaria iscritto al n.r.g. 2057/2022, promosso dalla stessa condomina
2 dinanzi al Tribunale di Palermo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti all'interno del proprio appartamento, giudizio ancora pendente.
Deduceva, infatti:
- che aveva denunciato il sinistro alla la quale aveva CP_1
provveduto all'istruzione con accertamento tecnico peritale prima dell'inizio dei lavori di rifacimento delle coperture condominiali;
- che aveva poi notiziato, con comunicazione pec del 18.02.2022, la dell'atto di citazione che era stato notificato dalla al CP_1 CP_2
Condominio l'11.02.2022;
- che, con pec del 31 maggio 2022, aveva accettato in acconto la somma di € 4.585,00, risultante dall'atto di accertamento del danno effettuato dalla il 25.05.2022, e aveva invitato la compagnia ad intervenire nel CP_1
giudizio di merito per una migliore difesa, ma questa con nota del 6 giugno
2022 aveva comunicato il rigetto del sinistro con la seguente motivazione:
“esaminata la documentazione in nostro possesso, non possiamo procedere ad alcun
indennizzo ai termini delle Condizioni di assicurazione in quanto il danno accertato
è riconducibile ad usura e vetustà della guaina impermeabilizzante e del manto di
tegole delle falde del fabbricato assicurato, fattispecie prettamente esclusa all'art. 5.2
delle condizioni di assicurazione. Pertanto il sinistro sarà considerato senza seguito”;
- che la doveva, invece, ritenersi tenuta a manlevare il CP_1
di tutte le somme sostenute e/o da sostenere in forza del Parte_1
contratto assicurativo n. 1-54626-48180342271 stipulato in data 12.04.2021, che copriva i danni da acqua piovana.
3 La convenuta costituitasi, eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'inoperatività e/o inapplicabilità e/o annullamento della Polizza
“Assicurazione Multirischi per il Fabbricato” n. 1 - 54626 -48180342271,
stipulata in data 12.04.2021, in quanto i fenomeni infiltrativi scaturenti dal tetto di copertura dello stabile erano antecedenti alla data di operatività della polizza (ore 24 del giorno 12.04.2021), come comprovato dalle numerose diffide inviate al dalla nelle date del 22.06.2020, Parte_1 CP_2
28.09.2020, 29.10.2020 e 10.12.2020; per di più, il all'atto della Parte_1
stipula della polizza, aveva dichiarato che l'intero fabbricato si trovava in buone condizioni di statica e manutenzione, violando le condizioni contrattuali e le previsioni normative di cui agli artt.1892 e 1898 c.c..
Nel merito, contestava la fondatezza delle domande avversarie, sia nell'an
che nel quantum, chiedendone il rigetto.
Deduceva, infatti, che gli atti del procedimento cautelare e di merito non potevano esserle opposti, perché il aveva preferito non Parte_1
chiamarla in garanzia nei predetti procedimenti;
inoltre, non poteva applicarsi la sezione 5 del contratto (Danni da acqua) riferibile soltanto al
Fabbricato e alle parti comuni e non alle singole proprietà individuali, bensì
la Sezione 3 (Danni a terzi) e, in ogni caso, entrambe le Sezioni escludevano i danni da umidità e stillicidio (punti 3.3 e 5.2 delle Condizioni generali).
Aggiungeva che l'atto di accertamento del danno, con cui i danni erano stati quantificati nella somma di € 4.585,00, non costituiva riconoscimento
4 dell'an, ed, inoltre, che trovavano applicazione gli artt.1915 o 1227 c.c. per tardiva denuncia e aggravamento del danno.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte attrice produceva in allegato il pregresso contratto di assicurazione n.1-54626/48/166731183,
stipulato con la società convenuta in data 29 marzo 2019 e con scadenza 29
marzo 2024, rispetto al quale il contratto n. 1-54626-48180342271 del
12.04.2021 doveva ritenersi in prosecuzione, chiedendo conseguentemente la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. di parte avversa.
La con la memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c., si opponeva CP_1
alla condanna ex art. 96 c.p.c., rilevando che in atto di citazione, parte attrice aveva fatto valere la copertura assicurativa derivante da altro contratto assicurativo, rispetto al quale erano state articolate le difese e che, comunque,
i danni materiali per cui era doglianza, come dimostrato dalle perizie tecniche espletate nel tempo, erano derivati dalla vetustà delle tegole del tetto e della guaina di copertura sottostante e quindi da una scarsa manutenzione delle stesse risalente, sicché, anche in occasione della stipula della polizza del 2019, la dichiarazione dell'assicurato, secondo cui il fabbricato condominiale versava in “buone condizioni di statica e manutenzione” era inesatta.
Il Condominio attore, con la memoria ex art.183 sesto comma n.2 c.p.c.,
insisteva nelle conclusioni formulate nella memoria n.1 e precisava che il processo di merito promosso dalla condomina era stato estinto, CP_2
perché aveva raggiunto un accordo transattivo con la stessa già eseguito
5 mediante il pagamento a carico del Condominio e in favore della CP_2
della somma di euro 15.000,00, a fronte di una richiesta di € 60.000,00 circa.
Con ordinanza riservata del 7 maggio 2012, il g.i. formulava alle parti una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento a carico della ed in favore del della somma complessiva CP_1 Parte_1
di € 21.872,60, oltre € 2.500,00 (incluse spese generali, iva e cpa) a titolo di spese legali.
Il Condominio attore dichiarava di aderire, a differenza della compagnia convenuta, che rifiutava la proposta.
Quindi, all'udienza del 2 luglio 2025, la causa, dopo il rigetto dell'interrogatorio formale dell'amministratore del articolato Parte_1
dalla compagnia convenuta, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo, l'eccezione di inoperatività temporale della polizza n. n. 1-
54626-48180342271 – sollevata dalla compagnia convenuta in comparsa di risposta - è superata dalla precisazione della domanda attorea contenuta nella memoria n.1, secondo cui detta polizza è in prosecuzione con la precedente polizza n.1-54626/48/166731183, stipulata il 29 marzo 2019 ed avente effetto dalla medesima data.
Il Condominio attore ha infatti prodotto, in allegato alla memoria n.1, la polizza n.1-54626/48/166731183, la cui operatività (29.03.2019) è certamente
6 antecedente alla verificazione del sinistro, ove si consideri che la prima diffida inoltrata al Condominio da parte della risale al 22.06.2020, CP_2
ossia ad epoca di gran lunga successiva alla stipula della polizza del
29.03.2019.
Per quanto concerne l'annullamento della predetta polizza per dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa grave ai sensi dell'art.1.10
delle condizioni di polizza, nonché delle previsioni normative di cui agli artt.
1892 e 1898 c.c., la compagnia – su cui gravava il relativo onere - non ha fornito la prova che la dichiarazione resa sullo stato del fabbricato sia stata dolosa o gravemente colposa all'epoca della stipula del 29 marzo 2019.
La prima segnalazione della condomina , infatti, risale a giugno CP_2
del 2020 e le cause delle infiltrazioni venivano ascritte allo scivolamento delle tegole del tetto di copertura a falde e alla fessurazione dello strato su cui erano postate le tegole, che non risulta si fossero manifestate prima.
Passando al merito, il sinistro rientra nell'ambito di operatività della polizza per Garanzia Danni da Acqua – Garanzia Supplementare Plus.
In particolare, la polizza stipulata dal Condominio il 29 marzo 2019
prevede, per quanto qui interessa, nella “SEZIONE DANNI DA ACQUA”, la
Garanzia Base per danni al fabbricato per fuoriuscita di acqua e altri liquidi,
per il massimale di 3 milioni di euro, la Garanzia Base per danni a terzi da fuoriuscita di acqua e altri liquidi e la Garanzia Plus per il massimale di 1
milione di euro, con franchigia per quest'ultima di 250 euro.
7 In particolare, con riferimento alla Garanzia Plus per i danni da acqua, le
Condizioni generali di polizza prevedono quanto segue:
“Art. 5.3.1 – Garanzia Plus
La Società:
• indennizza per ciascuna delle garanzie riportate ai successivi punti a) e b) i
Danni materiali e diretti al Fabbricato fino alla concorrenza dell'1% della Somma
Assicurata per il Fabbricato nella Sezione Danni ai beni con il massimo di €
30.000,00 per Annualità assicurativa
• tiene indenne l'Assicurato, entro il massimale della Garanzia Base (R.C.T) della
sezione Danni a terzi e nei limiti indicati in polizza della Somma (capitali, interessi,
spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i
danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e
danneggiamenti a cose per i danni causati da:
a) acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal Tetto e abbia
determinato un danno al Fabbricato assicurato, escluso quanto previsto
dall'Art.
2.3.3 Eventi atmosferici della Sezione Danni ai beni;
b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o
condizionamento. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da acqua
piovana infiltrata nel Fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di
gronde, pluviali o condutture di scarico.” (vedi pag. 57 e 58 delle
Condizioni generali prodotte dalla convenuta in allegato alla memoria ex art.183, sesto comma, n.2 c.p.c.).
8 Ora, la Garanzia Plus copre sia per i danni da acqua al fabbricato che per i danni causati a terzi da acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto;
terzi, in cui possono senza dubbio rientrare i singoli condomini per i danni alle loro proprietà individuali.
Inoltre, l'espressa previsione “escluso quanto previsto dall'Art.
2.3.3 Eventi
atmosferici della Sezione Danni ai beni” (riguardante la garanzia supplementare per danni a beni da fenomeni atmosferici) consente di includere, nella
Garanzia Plus per danni da acqua, le infiltrazioni di acqua dal tetto che non provengano da fessure create dall'evento atmosferico, ma preesistenti.
In caso di sottoscrizione – come nella specie – della Garanzia
Supplementare Plus per danni da acqua, non operano le esclusioni previste per la Garanzia di cui al punto 5.2 – non richiamate al punto 5.3 - e in particolare quella della lettera f delle CGA (vedi Art.
5.2 rubricato
“Esclusioni”, secondo cui “Sono esclusi i danni: …f) da infiltrazioni di acqua
piovana e disgelo non conseguenti a rotture di condutture, salvo quanto previsto
dall'Art.
5.3.1 Garanzia Plus lettera a) acqua piovana e disgelo se operante”).
Passando alla determinazione del quantum, non può essere condivisa la tesi della convenuta, secondo cui non può tenersi conto degli atti e/o documenti e/o pronunce e giudicati del procedimento di danno temuto e del giudizio di merito, in ragione del fatto che non sono a lei opponibili perché il non ha chiesto di essere autorizzato alla sua chiamata in causa. Parte_1
Come è noto, infatti, le prove raccolte in altri processi tra le stesse parti o tra parti diverse costituiscono pur sempre prova atipica che può essere
9 utilizzata dal giudice, se ritualmente acquisita in giudizio e non contraddetta da contrari elementi, come nella specie.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni al fabbricato, si ritiene di potere assumere a parametro l'accertamento tecnico espletato nel procedimento di danno temuto, che ha quantificato, con computo metrico, i costi delle opere da eseguire in € 6.872,60 (vedi allegati 3 e 4 dell'atto di citazione), importo che rientra nel massimale dell'indennizzo previsto di €
30.000,00.
Differentemente da quanto ritenuto nella proposta conciliativa, occorre,
tuttavia, decurtare da tale importo la franchigia di € 250,00.
Dovrà tenersi conto altresì della somma offerta dalla compagnia di €
4.585,00, accettata in acconto dal in data successiva Parte_1
all'accertamento tecnico di danno temuto, ove corrisposta.
Residua, pertanto, un credito per indennizzo di € 6.622,60 (€ 6.872,60 - €
250,00), da cui andrà decurtata la somma di € 4.585,00, ove effettivamente corrisposta.
Va, infine, accolta la domanda formulata dal Condominio tesa alla condanna della a tenerlo indenne di quanto versato per il CP_1
risarcimento del danno in favore del terzo (la condomina ), che è CP_2
già determinabile nell'importo di € 15.000,00, oggetto dell'accordo transattivo tra il Condominio e la (vedi allegati alla memoria attorea n.2). CP_2
10 D'altro canto, nessuna perdita o riduzione dell'indennizzo può ritenersi sussistente in base al disposto degli artt.1915 e 1227 c.c. (per tardiva denuncia del sinistro e aggravamento del danno).
Giova, a tal proposito, rilevare che nelle condizioni di polizza, per sinistro si intende la verificazione del fatto per cui si è assicurati ed è previsto un termine per l'avviso di gg.10; non risulta in atti una denuncia del sinistro precedente alla pec del Condominio ad di notizia e trasmissione CP_1
atto di citazione notificato dalla del 18.02.2022 (vedi documenti 5 e CP_2
6 allegati all'atto di citazione).
Inoltre, nella lettera di diniego della si fa riferimento al sinistro CP_1
del 22.12.2021 (data in cui il Tribunale definiva il procedimento di danno temuto): il motivo di rigetto è fondato sulla inoperatività della polizza e non sulla perdita dell'indennizzo per violazione dell'obbligo di salvataggio (vedi documento n.8 dell'atto di citazione).
In ogni caso, sia nell'ipotesi normativa di dolosa, che di colposa omissione della denuncia di sinistro, spetta all'assicurazione dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, non soltanto che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo, ma anche il pregiudizio sofferto.
Se manca detta prova – come nella specie - l'assicurazione deve risarcire il danno, anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori termine.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vengono calcolate sulla base della Tabella 2 dei
11 parametri di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 ad € 26.000,00)
applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta ex art.96
c.p.c., non ravvisandosi una resistenza con dolo o colpa grave, ove si consideri che il rigetto stragiudiziale della compagnia è stato fondato sulla inoperatività della polizza per esclusione del sinistro dai rischi assicurati, tesi sostenuta anche nel presente giudizio.
p.q.m.
in accoglimento della domanda proposta dal Parte_1
[...
contro la con atto di citazione notificato Controparte_1
l'11.01.2023:
condanna la (oggi Controparte_1 Controparte_3
al pagamento della somma di € € 6.622,60 per la causale di cui in parte
[...]
motiva, da cui andrà decurtata la somma di € 4.585,00, ove già effettivamente corrisposta.
condanna la (oggi Controparte_1 Controparte_3
a tenere indenne il Condominio della somma di € 15.000,00 versata in
[...]
favore della;
CP_2
condanna la (oggi Controparte_1 Controparte_3
al pagamento delle spese di lite sostenute dal
[...] Controparte_4
, che liquida in € 545,00 per spese vive e in € 5.077,00 per
[...]
compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge;
12 rigetta la domanda di condanna ex art.96 c.p.c..
Così deciso in Palermo l'11.11.2025.
Il Giudice
EL NO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice EL NO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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