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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/06/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28306/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28306/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 1 MILANO presso il difensore avv.
[...] Parte_1
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, 6 MILANO;
( ) VIA Controparte_2 C.F._3
ANDREANI, 10 20122 MILANO;
( ) VIA Controparte_3 C.F._4
ANDREANI, 10 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122
MILANO presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6 giugno 2025
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'Avv. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.1869 Parte_1 depositata il 25 febbraio 2020
-il Giudice di primo grado ha confermato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n.20190430119880001188212 emessa il 21 gennaio 2019 dal ai sensi del R.D. n.639 del Controparte_1 1910
-a fondamento del provvedimento impugnato vi è il verbale di infrazione al codice della strada n.VE009004362014 (atto presupposto)
-la questione dirimente ai fini del presente grado d'appello è quella della regolarità o meno della notifica del verbale di infrazione che, ove fondata, consentirebbe al destinatario di esercitare l'azione recuperatoria altrimenti preclusa dalla successiva emissione dell'ingiunzione di pagamento
-il verbale è stato notificato al destinatario a mezzo posta
-la relata di notifica attesta che la notifica è stata effettuata il 31 gennaio 2014 a mani del destinatario persona fisica “ e che inoltre è stata data comunicazione di avvenuta notifica con Parte_1 raccomandata n.3107-14
-a fronte dell'eccezione attorea relativa all'omessa notifica del verbale di infrazione, il , Controparte_1 costituendosi in primo grado, ha prodotto la copia fotostatica della relata di notifica dell'atto presupposto
-all'udienza di prima comparizione innanzi al Giudice di Pace, l'opponente non ha disconosciuto la propria sottoscrizione risultante dalla copia fotostatica della relata di notifica (cartolina postale)
-il ha provveduto successivamente al deposito dell'originale e l'attore, nelle ulteriori udienze del 20 CP_1 novembre 2019 e del 29 gennaio 2020 ha chiesto termine per la presentazione della querela di falso
-il Giudice di Pace non ha concesso alcun termine “…in quanto il documento (in originale, n.d.r.) era stato depositato già dalla fine di novembre …” e tratteneva la causa in decisione
-nel corso del presente giudizio di primo grado, l'appellato è stato autorizzato a proporre querela di falso (deposito in data 8 giugno 2021), della quale la difesa del ha eccepito l'inammissibilità CP_1
-con la querela l'appellante ha sostenuto che:
-
-in realtà, la querela in esame è inammissibile
-infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza n.4392 del 2019 della Corte d'appello di Milano prodotta dalla difesa del CP_1
pagina 2 di 7 “…La notificazione dell'atto per cui è causa si è perfezionata ai sensi dell'art. 7 della L.890/82, cioè con notificazione a persona del destinatario a mezzo dell'agente postale. La relata di notifica, provenendo dall'agente postale gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
l'unico strumento per contrastare tale efficacia è opporre querela di falso. (cfr. Cass. n. 5305 del 01.06.1999 e Cass. n. 7763 del 20.07.1999)
Si deve aggiungere che la relazione dell'agente postale non fornisce, invece, alcuna prova sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario dell'atto che fanno fede fino a prova contraria.
In conclusione, la Corte osserva innanzi tutto che, nella fattispecie per cui è causa, l'addetta al recapito di dichiarava testualmente all'udienza del 10.10.16 che il soggetto che ha sottoscritto Controparte_4 l'avviso di ricevimento della raccomandata AG 77530177947-6/ nr. 775251779470 all'indirizzo di via Veneto, 12, in C., si era a lei qualificato quale “G.P.B.”. Pertanto, secondo quanto già correttamente affermato dal Tribunale nell'impugnata sentenza, l'agente postale ha svolto il suo incarico in conformità dell'art. 7 della L.890/82. Tale legge non prevede infatti che l'incaricato debba identificare colui che riceve la raccomandata o indagare sull'identità del destinatario, bastando, pertanto, che la dichiarazione risulti coerente con la situazione apparente. In tal senso, la Corte di cassazione ha precisato che: “… l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero, essendo sufficiente che le attestazioni circa la qualità della persona del consegnatario siano concordanti con la situazione apparente determinata dalla presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma.” (cfr. Cass. civ. sez. I, 19 novembre 1994, n. 98362).
Le Sezioni Unite hanno confermato nel tempo tale orientamento, sostenendo che: “nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso, di far risultare che la consegna è avvenuta a mani proprie del destinatario” (cfr. Corte di Cass. Sezioni Unite n. 9962/10).
Tanto detto riguardo alla regolarità dell'attività del notificante, si aggiunga che fa fede fino a querela di falso l'attestazione dell'attività del pubblico ufficiale limitatamente al suo contenuto estrinseco, cioè la constatazione di fatti accaduti o di dichiarazioni a lui rese: nella fattispecie, si tratta della constatazione dell'agente postale di aver consegnato la raccomandata a persona che si era dichiarata essere il B. e che, a Per_ nome di “ , ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Non sono invece assistite da pubblica Parte_2 fede tutte i, compresa quella riguardo la genuinità della sottoscrizione e l'effettiva identità del soggetto ricevente.
In tal senso, sempre la Suprema Corte ha chiarito che: “..la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l'abitazione del destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria.” (Corte Cassazione – Sez. VI n.1197 del 18.01.17; cfr, in tal senso, anche Corte di cassazione n. 26134/2016 e n. 11452/2003)
La conseguenza di tale statuizione è che la contestazione del B. circa la falsità della sottoscrizione non può ritenersi ammissibile, poiché l'agente ha attestato che le dichiarazioni sono state rese davanti a lui da un soggetto qualificatosi come “ , ma non che le stesse rispondessero a verità. Pertanto, Persona_2 fuoriesce dall'ambito proprio del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e dell'esattezza delle dichiarazioni rese alla presenza del pubblico ufficiale.
In ogni caso, per mera completezza di esame, si precisa che trova applicazione al caso di specie il principio generale di presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si presume conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo di residenza del destinatario, a meno che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità pagina 3 di 7 di averne notizia.
La regola generale di cui all'art. 1335 c.c. trova conferma nell'orientamento consolidato della Corte di cassazione secondo cui: “...spetta effettivamente al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata.” (cfr. Cass. Civ. n. 17417/06 e 13087/09) ed ancora: “la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti ricettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, salvo la prova da parte del destinatario medesimo, dell'impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà; il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario” (Cass. n. 4352/99) …”
-nella specie, la querela di falso proposta dall'appellante non è diretta a contestare la verità delle affermazioni del messo postale riguardo al fatto che il consegnatario si fosse qualificato come Pt_1
[...]
-essa è invece diretta a contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla relata di notifica di cui alla cartolina postale
-pertanto, la querela proposta nel presente grado di giudizio è inammissibile, perché ininfluente ai fini della questione della regolarità della notifica che, in definitiva, deve essere risolta nel senso della validità della stessa
-ciò comporta che l'esame degli eventuali vizi dell'atto presupposto o gli altri profili inerenti alla sussistenza dell'illecito amministrativo e della relativa contestazione (prescrizione, ecc.) è ormai precluso, non potendosi riconoscere alcuna funzione recuperatoria all'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n.639 del 1910
-è pertanto ammissibile esclusivamente l'esame degli eventuali vizi del menzionato provvedimento
-l'appellato ha innanzitutto contestato il fatto che la notificazione dell'ordinanza ingiuntiva non sia stata preceduta dalla comunicazione di cui all'art.1, comma 544, l.n.228 del 2012
-il motivo è infondato
-in primo luogo, per quanto sopra indicato, il trasgressore aveva ricevuto la notifica del verbale di infrazione presupposto
-in secondo luogo, devono condividersi al riguardo le argomentazioni formulate dalla difesa dell'Ente
“…il citato art. 1 comma 544 della legge 228/2012 ( finanziaria 2013) precisa che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della norma (1/1/2013), salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
La disposizione come sopra richiamata non è però applicabile al caso di specie, perché essa si riferisce all'avvio della procedura esecutiva conseguente alla notifica del titolo esecutivo (ruolo esattoriale), mentre nel caso di specie la procedura esecutiva non è stata ancora avviata ed è stata solamente notificata la prodromica ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910, analoga ad un atto di precetto …”
-l'ulteriore motivo d'appello inerente all'illegittima applicazione della maggiorazione semestrale muove dal presupposto dell'omessa notifica del verbale di infrazione e, dunque, dell'inesigibilità della sanzione al momento della scadenza dei termini di pagamento
-le superiori argomentazioni confutano in radice la fondatezza di questo motivo d'appello, rispetto al quale la difesa del ha comunque condivisibilmente osservato che: CP_1
pagina 4 di 7 “…anche in relazione all'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, si rileva la piena legittimità del comportamento del , che ha applicato siffatta maggiorazione ai sensi del Controparte_1 combinato disposto dell'art. 206 C.d.S. e dell'art. 27 L. 689/81.
Infatti, in materia di violazioni del codice della strada, qualora il trasgressore ometta il pagamento in misura ridotta (ex art. 202, comma 1, Codice della Strada) e neppure proponga ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), decorso inutilmente il termine per l'impugnazione (ex artt. 203 e 204 bis Codice della Strada), il suddetto verbale “…, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,…” diviene “…titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento…” (art. 203, comma 3, CdS), acquisendo, quindi, secondo le modalità definite dal legislatore, la natura di titolo esecutivo, caratterizzato dall'intangibilità.
Secondo quanto previsto dal richiamato art. 27 della legge 689/1981, comma 6 “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”.
In tali ipotesi - come nel caso di specie e come già poc'anzi precisato - il , in forza del Controparte_1 combinato disposto dell'art. 206 C.d.S. e dell'art. 27 L. 689/81, provvede a calcolare gli importi dovuti, con applicazione della maggiorazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
La giurisprudenza della Suprema Corte è molto chiara sul punto, laddove ha espressamente ritenuto che:
“l'art. 206 statuisce che la riscossione della relativa somma [del verbale non pagato e non impugnato nei termini di legge, divenuto quindi titolo esecutivo] –così come di quella stabilita nelle ordinanze-ingiunzioni emesse in relazione alle medesime violazioni – “è regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 27. Tale articolo 27, a sua volta, statuisce che detta riscossione debba avvenire “in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza, che lo dà in carico all'esattore”.
Ancora, in senso conforme, si cita la sentenza Cass. 23318/09, che sottolinea come, dalla sussistenza di un
“ritardo colpevole” nel pagamento, da parte del debitore, derivi il diritto dell'Ente di applicare la maggiorazione de quo.
E' dunque evidente che nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da verbali di contestazione di violazione del C.d.S (non opposti e non pagati) trovi applicazione quanto previsto, in particolare, dal comma 6 del succitato art. 27, così come confermato dall'indirizzo giurisprudenziale sul punto1 non solo dei giudici di merito (ex multis, si richiamano, in particolare, le numerose sentenze rese dal Tribunale di Milano, Sez. I^, nn. 639/2016, 2688/2016 e 12290/2016, nonché la sent. Trib. Roma n. 22137/2016), ma anche dalla stessa Suprema Corte.
Occorre peraltro precisare che la maggiorazione di cui all'art. 27 l. 689/81 ha natura di “sanzione ulteriore, irrogabile a fronte di un pesante ritardo nell'adempimento, che la discrezionalità del Legislatore ha identificato in ogni semestre a decorrere dall'esigibilità della sanzione principale”, come specificato dal Consiglio di Stato, Comm. Spec., nei pareri n. 74/97 del 21.4.97 e n. 1993/08 del 22.10.2008, ribaditi nelle sentenze n. 636 del 21.02.2008 e n. 4510 del 20.07.2009, pronunciate dalla VI Sezione Giurisdizionale.
Il parere del Consiglio di Stato ha trovato conferma anche in una successiva Ordinanza della Corte Costituzionale, n. 308 del 14.7.99, che ha ribadito “…la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione…”, considerando che “…la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale;
” (in tal senso, cfr. anche Tribunale di Milano, Sez. III Civ., n. 9937/12), ed aggiungendo inoltre che “…neppure con riguardo al regime ordinario delle obbligazioni tra privati sarebbe pertinente il pagina 5 di 7 richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, al capoverso dell'art. 1227 cod. civ. Infatti, l'onere di diligenza, che questa norma fa gravare sul creditore, non si estende alla sollecitudine nell'agire a tutela del proprio credito onde evitare maggiori danni, i quali, viceversa, sono da imputare esclusivamente alla condotta del debitore, tenuto al tempestivo adempimento della sua obbligazione” (nello stesso senso, cfr. anche sent. Tribunale Roma – Sez. XII Civ. - n. 21625/11; Corte di Appello di Roma, Sezione I Civ. n. 884/14).
Giova sottolineare, infatti, che scopo ispiratore della norma introduttiva della maggiorazione è proprio quello di scoraggiare le inadempienze e stimolare il pagamento spontaneo delle sanzioni, già peraltro favorita dalla previsione di una riduzione della sanzione, pari al minimo fissato dalle singole norme, nel caso in cui il pagamento venga effettuato spontaneamente, entro i 60 giorni dalla contestazione (cfr. art. 202 CdS), ed oggi ancor più incentivata mediante l'ulteriore riduzione del 30 per cento della sanzione, prevista a favore di chi effettua ancor più tempestivamente il pagamento dopo la contestazione (ovvero, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, secondo le previsioni di cui all'art. 202 C.d.S., comma 1, come modificato dall'art. 20, comma 5bis, lett. a), D.L. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.13, n. 98).
In linea con la sopracitata ordinanza n. 308/1999 della Corte Costituzionale è la sentenza Cass. Civ. n. 22100/07 del 22.10.2007, con cui il Supremo Collegio ha sottolineato espressamente che, in caso di omessa impugnazione e mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, nei termini di legge, divenuto il verbale titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, “quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria”.
Secondo la Corte, trattasi di un meccanismo automatico, per il quale non sussiste alcuna discrezionalità “in capo al decidente”.
Sempre la Suprema Corte ha sottolineato come, dalla sussistenza di un “ritardo colpevole” nel pagamento, da parte del debitore, derivi il diritto dell'Ente di applicare la maggiorazione de quo (cfr. sent. Corte Cass. n. 23318/09), nonché “…il carattere sanzionatorio di tale maggiorazione – e – la funzione deterrente … volta a colpire il ritardo nell'adempimento della sanzione principale” (cfr. sent. Cass. Civ. - Sezioni Unite Civili - n. 10411 del 14.05.2014, in cui il Supremo Collegio ha richiamato nuovamente l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 308/99).
Ancora, con ulteriori e successive pronunce, la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto:
“In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del 10 per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass. Civ., Sez. III^, n. 21259/2016; vedasi anche C. Cass. Sent. n. 1884/2016).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ritiene pertanto di aver agito in piena legittimità, CP_1 applicando alla sanzione di cui è causa –sanzione legittimamente applicata, ritualmente contestata e mai pagata- indicata nell'importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale, la maggiorazione di un decimo a semestre (secondo le previsioni di cui al comma 6 del succitato art. 27), a far tempo dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo, ovvero dal 61° giorno dalla notifica del verbale, nel pieno rispetto delle previsioni di cui al citato art. 27 L. n. 689/81 ed art. 206 C.d.S..
Ne consegue l'infondatezza dell'avversa pretesa di illegittimità della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/81 che, peraltro, in nessun caso - giova evidenziarlo – avrebbe potuto condurre all'annullamento in toto dell'ingiunzione impugnata …”
-in conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata pagina 6 di 7 -le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.1869 depositata il 25 febbraio 2020, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto dall'Avv. e, per l'effetto, conferma la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio e che si liquidano in complessivi enso, oltre a spese generali e oneri riflessi
Milano, 8 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 28306/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA CERVA, 1 MILANO presso il difensore avv.
[...] Parte_1
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._2
GUASTALLA, 6 MILANO;
( ) VIA Controparte_2 C.F._3
ANDREANI, 10 20122 MILANO;
( ) VIA Controparte_3 C.F._4
ANDREANI, 10 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122
MILANO presso il difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6 giugno 2025
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'Avv. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.1869 Parte_1 depositata il 25 febbraio 2020
-il Giudice di primo grado ha confermato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n.20190430119880001188212 emessa il 21 gennaio 2019 dal ai sensi del R.D. n.639 del Controparte_1 1910
-a fondamento del provvedimento impugnato vi è il verbale di infrazione al codice della strada n.VE009004362014 (atto presupposto)
-la questione dirimente ai fini del presente grado d'appello è quella della regolarità o meno della notifica del verbale di infrazione che, ove fondata, consentirebbe al destinatario di esercitare l'azione recuperatoria altrimenti preclusa dalla successiva emissione dell'ingiunzione di pagamento
-il verbale è stato notificato al destinatario a mezzo posta
-la relata di notifica attesta che la notifica è stata effettuata il 31 gennaio 2014 a mani del destinatario persona fisica “ e che inoltre è stata data comunicazione di avvenuta notifica con Parte_1 raccomandata n.3107-14
-a fronte dell'eccezione attorea relativa all'omessa notifica del verbale di infrazione, il , Controparte_1 costituendosi in primo grado, ha prodotto la copia fotostatica della relata di notifica dell'atto presupposto
-all'udienza di prima comparizione innanzi al Giudice di Pace, l'opponente non ha disconosciuto la propria sottoscrizione risultante dalla copia fotostatica della relata di notifica (cartolina postale)
-il ha provveduto successivamente al deposito dell'originale e l'attore, nelle ulteriori udienze del 20 CP_1 novembre 2019 e del 29 gennaio 2020 ha chiesto termine per la presentazione della querela di falso
-il Giudice di Pace non ha concesso alcun termine “…in quanto il documento (in originale, n.d.r.) era stato depositato già dalla fine di novembre …” e tratteneva la causa in decisione
-nel corso del presente giudizio di primo grado, l'appellato è stato autorizzato a proporre querela di falso (deposito in data 8 giugno 2021), della quale la difesa del ha eccepito l'inammissibilità CP_1
-con la querela l'appellante ha sostenuto che:
-
-in realtà, la querela in esame è inammissibile
-infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza n.4392 del 2019 della Corte d'appello di Milano prodotta dalla difesa del CP_1
pagina 2 di 7 “…La notificazione dell'atto per cui è causa si è perfezionata ai sensi dell'art. 7 della L.890/82, cioè con notificazione a persona del destinatario a mezzo dell'agente postale. La relata di notifica, provenendo dall'agente postale gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
l'unico strumento per contrastare tale efficacia è opporre querela di falso. (cfr. Cass. n. 5305 del 01.06.1999 e Cass. n. 7763 del 20.07.1999)
Si deve aggiungere che la relazione dell'agente postale non fornisce, invece, alcuna prova sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario dell'atto che fanno fede fino a prova contraria.
In conclusione, la Corte osserva innanzi tutto che, nella fattispecie per cui è causa, l'addetta al recapito di dichiarava testualmente all'udienza del 10.10.16 che il soggetto che ha sottoscritto Controparte_4 l'avviso di ricevimento della raccomandata AG 77530177947-6/ nr. 775251779470 all'indirizzo di via Veneto, 12, in C., si era a lei qualificato quale “G.P.B.”. Pertanto, secondo quanto già correttamente affermato dal Tribunale nell'impugnata sentenza, l'agente postale ha svolto il suo incarico in conformità dell'art. 7 della L.890/82. Tale legge non prevede infatti che l'incaricato debba identificare colui che riceve la raccomandata o indagare sull'identità del destinatario, bastando, pertanto, che la dichiarazione risulti coerente con la situazione apparente. In tal senso, la Corte di cassazione ha precisato che: “… l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero, essendo sufficiente che le attestazioni circa la qualità della persona del consegnatario siano concordanti con la situazione apparente determinata dalla presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma.” (cfr. Cass. civ. sez. I, 19 novembre 1994, n. 98362).
Le Sezioni Unite hanno confermato nel tempo tale orientamento, sostenendo che: “nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso, di far risultare che la consegna è avvenuta a mani proprie del destinatario” (cfr. Corte di Cass. Sezioni Unite n. 9962/10).
Tanto detto riguardo alla regolarità dell'attività del notificante, si aggiunga che fa fede fino a querela di falso l'attestazione dell'attività del pubblico ufficiale limitatamente al suo contenuto estrinseco, cioè la constatazione di fatti accaduti o di dichiarazioni a lui rese: nella fattispecie, si tratta della constatazione dell'agente postale di aver consegnato la raccomandata a persona che si era dichiarata essere il B. e che, a Per_ nome di “ , ha sottoscritto l'avviso di ricevimento. Non sono invece assistite da pubblica Parte_2 fede tutte i, compresa quella riguardo la genuinità della sottoscrizione e l'effettiva identità del soggetto ricevente.
In tal senso, sempre la Suprema Corte ha chiarito che: “..la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l'abitazione del destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria.” (Corte Cassazione – Sez. VI n.1197 del 18.01.17; cfr, in tal senso, anche Corte di cassazione n. 26134/2016 e n. 11452/2003)
La conseguenza di tale statuizione è che la contestazione del B. circa la falsità della sottoscrizione non può ritenersi ammissibile, poiché l'agente ha attestato che le dichiarazioni sono state rese davanti a lui da un soggetto qualificatosi come “ , ma non che le stesse rispondessero a verità. Pertanto, Persona_2 fuoriesce dall'ambito proprio del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e dell'esattezza delle dichiarazioni rese alla presenza del pubblico ufficiale.
In ogni caso, per mera completezza di esame, si precisa che trova applicazione al caso di specie il principio generale di presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., secondo il quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si presume conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo di residenza del destinatario, a meno che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità pagina 3 di 7 di averne notizia.
La regola generale di cui all'art. 1335 c.c. trova conferma nell'orientamento consolidato della Corte di cassazione secondo cui: “...spetta effettivamente al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata.” (cfr. Cass. Civ. n. 17417/06 e 13087/09) ed ancora: “la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti ricettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, salvo la prova da parte del destinatario medesimo, dell'impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà; il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario” (Cass. n. 4352/99) …”
-nella specie, la querela di falso proposta dall'appellante non è diretta a contestare la verità delle affermazioni del messo postale riguardo al fatto che il consegnatario si fosse qualificato come Pt_1
[...]
-essa è invece diretta a contestare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla relata di notifica di cui alla cartolina postale
-pertanto, la querela proposta nel presente grado di giudizio è inammissibile, perché ininfluente ai fini della questione della regolarità della notifica che, in definitiva, deve essere risolta nel senso della validità della stessa
-ciò comporta che l'esame degli eventuali vizi dell'atto presupposto o gli altri profili inerenti alla sussistenza dell'illecito amministrativo e della relativa contestazione (prescrizione, ecc.) è ormai precluso, non potendosi riconoscere alcuna funzione recuperatoria all'opposizione all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n.639 del 1910
-è pertanto ammissibile esclusivamente l'esame degli eventuali vizi del menzionato provvedimento
-l'appellato ha innanzitutto contestato il fatto che la notificazione dell'ordinanza ingiuntiva non sia stata preceduta dalla comunicazione di cui all'art.1, comma 544, l.n.228 del 2012
-il motivo è infondato
-in primo luogo, per quanto sopra indicato, il trasgressore aveva ricevuto la notifica del verbale di infrazione presupposto
-in secondo luogo, devono condividersi al riguardo le argomentazioni formulate dalla difesa dell'Ente
“…il citato art. 1 comma 544 della legge 228/2012 ( finanziaria 2013) precisa che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della norma (1/1/2013), salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
La disposizione come sopra richiamata non è però applicabile al caso di specie, perché essa si riferisce all'avvio della procedura esecutiva conseguente alla notifica del titolo esecutivo (ruolo esattoriale), mentre nel caso di specie la procedura esecutiva non è stata ancora avviata ed è stata solamente notificata la prodromica ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910, analoga ad un atto di precetto …”
-l'ulteriore motivo d'appello inerente all'illegittima applicazione della maggiorazione semestrale muove dal presupposto dell'omessa notifica del verbale di infrazione e, dunque, dell'inesigibilità della sanzione al momento della scadenza dei termini di pagamento
-le superiori argomentazioni confutano in radice la fondatezza di questo motivo d'appello, rispetto al quale la difesa del ha comunque condivisibilmente osservato che: CP_1
pagina 4 di 7 “…anche in relazione all'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, si rileva la piena legittimità del comportamento del , che ha applicato siffatta maggiorazione ai sensi del Controparte_1 combinato disposto dell'art. 206 C.d.S. e dell'art. 27 L. 689/81.
Infatti, in materia di violazioni del codice della strada, qualora il trasgressore ometta il pagamento in misura ridotta (ex art. 202, comma 1, Codice della Strada) e neppure proponga ricorso (al Prefetto o al Giudice di Pace), decorso inutilmente il termine per l'impugnazione (ex artt. 203 e 204 bis Codice della Strada), il suddetto verbale “…, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,…” diviene “…titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento…” (art. 203, comma 3, CdS), acquisendo, quindi, secondo le modalità definite dal legislatore, la natura di titolo esecutivo, caratterizzato dall'intangibilità.
Secondo quanto previsto dal richiamato art. 27 della legge 689/1981, comma 6 “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”.
In tali ipotesi - come nel caso di specie e come già poc'anzi precisato - il , in forza del Controparte_1 combinato disposto dell'art. 206 C.d.S. e dell'art. 27 L. 689/81, provvede a calcolare gli importi dovuti, con applicazione della maggiorazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
La giurisprudenza della Suprema Corte è molto chiara sul punto, laddove ha espressamente ritenuto che:
“l'art. 206 statuisce che la riscossione della relativa somma [del verbale non pagato e non impugnato nei termini di legge, divenuto quindi titolo esecutivo] –così come di quella stabilita nelle ordinanze-ingiunzioni emesse in relazione alle medesime violazioni – “è regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 27. Tale articolo 27, a sua volta, statuisce che detta riscossione debba avvenire “in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza, che lo dà in carico all'esattore”.
Ancora, in senso conforme, si cita la sentenza Cass. 23318/09, che sottolinea come, dalla sussistenza di un
“ritardo colpevole” nel pagamento, da parte del debitore, derivi il diritto dell'Ente di applicare la maggiorazione de quo.
E' dunque evidente che nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da verbali di contestazione di violazione del C.d.S (non opposti e non pagati) trovi applicazione quanto previsto, in particolare, dal comma 6 del succitato art. 27, così come confermato dall'indirizzo giurisprudenziale sul punto1 non solo dei giudici di merito (ex multis, si richiamano, in particolare, le numerose sentenze rese dal Tribunale di Milano, Sez. I^, nn. 639/2016, 2688/2016 e 12290/2016, nonché la sent. Trib. Roma n. 22137/2016), ma anche dalla stessa Suprema Corte.
Occorre peraltro precisare che la maggiorazione di cui all'art. 27 l. 689/81 ha natura di “sanzione ulteriore, irrogabile a fronte di un pesante ritardo nell'adempimento, che la discrezionalità del Legislatore ha identificato in ogni semestre a decorrere dall'esigibilità della sanzione principale”, come specificato dal Consiglio di Stato, Comm. Spec., nei pareri n. 74/97 del 21.4.97 e n. 1993/08 del 22.10.2008, ribaditi nelle sentenze n. 636 del 21.02.2008 e n. 4510 del 20.07.2009, pronunciate dalla VI Sezione Giurisdizionale.
Il parere del Consiglio di Stato ha trovato conferma anche in una successiva Ordinanza della Corte Costituzionale, n. 308 del 14.7.99, che ha ribadito “…la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione…”, considerando che “…la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale;
” (in tal senso, cfr. anche Tribunale di Milano, Sez. III Civ., n. 9937/12), ed aggiungendo inoltre che “…neppure con riguardo al regime ordinario delle obbligazioni tra privati sarebbe pertinente il pagina 5 di 7 richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, al capoverso dell'art. 1227 cod. civ. Infatti, l'onere di diligenza, che questa norma fa gravare sul creditore, non si estende alla sollecitudine nell'agire a tutela del proprio credito onde evitare maggiori danni, i quali, viceversa, sono da imputare esclusivamente alla condotta del debitore, tenuto al tempestivo adempimento della sua obbligazione” (nello stesso senso, cfr. anche sent. Tribunale Roma – Sez. XII Civ. - n. 21625/11; Corte di Appello di Roma, Sezione I Civ. n. 884/14).
Giova sottolineare, infatti, che scopo ispiratore della norma introduttiva della maggiorazione è proprio quello di scoraggiare le inadempienze e stimolare il pagamento spontaneo delle sanzioni, già peraltro favorita dalla previsione di una riduzione della sanzione, pari al minimo fissato dalle singole norme, nel caso in cui il pagamento venga effettuato spontaneamente, entro i 60 giorni dalla contestazione (cfr. art. 202 CdS), ed oggi ancor più incentivata mediante l'ulteriore riduzione del 30 per cento della sanzione, prevista a favore di chi effettua ancor più tempestivamente il pagamento dopo la contestazione (ovvero, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, secondo le previsioni di cui all'art. 202 C.d.S., comma 1, come modificato dall'art. 20, comma 5bis, lett. a), D.L. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.13, n. 98).
In linea con la sopracitata ordinanza n. 308/1999 della Corte Costituzionale è la sentenza Cass. Civ. n. 22100/07 del 22.10.2007, con cui il Supremo Collegio ha sottolineato espressamente che, in caso di omessa impugnazione e mancato pagamento della sanzione in misura ridotta, nei termini di legge, divenuto il verbale titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, “quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all'esattoria”.
Secondo la Corte, trattasi di un meccanismo automatico, per il quale non sussiste alcuna discrezionalità “in capo al decidente”.
Sempre la Suprema Corte ha sottolineato come, dalla sussistenza di un “ritardo colpevole” nel pagamento, da parte del debitore, derivi il diritto dell'Ente di applicare la maggiorazione de quo (cfr. sent. Corte Cass. n. 23318/09), nonché “…il carattere sanzionatorio di tale maggiorazione – e – la funzione deterrente … volta a colpire il ritardo nell'adempimento della sanzione principale” (cfr. sent. Cass. Civ. - Sezioni Unite Civili - n. 10411 del 14.05.2014, in cui il Supremo Collegio ha richiamato nuovamente l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 308/99).
Ancora, con ulteriori e successive pronunce, la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto:
“In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del 10 per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass. Civ., Sez. III^, n. 21259/2016; vedasi anche C. Cass. Sent. n. 1884/2016).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ritiene pertanto di aver agito in piena legittimità, CP_1 applicando alla sanzione di cui è causa –sanzione legittimamente applicata, ritualmente contestata e mai pagata- indicata nell'importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale, la maggiorazione di un decimo a semestre (secondo le previsioni di cui al comma 6 del succitato art. 27), a far tempo dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo, ovvero dal 61° giorno dalla notifica del verbale, nel pieno rispetto delle previsioni di cui al citato art. 27 L. n. 689/81 ed art. 206 C.d.S..
Ne consegue l'infondatezza dell'avversa pretesa di illegittimità della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/81 che, peraltro, in nessun caso - giova evidenziarlo – avrebbe potuto condurre all'annullamento in toto dell'ingiunzione impugnata …”
-in conclusione, la sentenza impugnata va integralmente confermata pagina 6 di 7 -le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.1869 depositata il 25 febbraio 2020, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto dall'Avv. e, per l'effetto, conferma la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio e che si liquidano in complessivi enso, oltre a spese generali e oneri riflessi
Milano, 8 giugno 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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