Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di appello N.R.G. 796/2023 vertente
TRA di TA, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Pizzuti e Stefano Latella, con indirizzi P.E.C.:
e , per Email_1 Email_2 procura allegata agli atti di primo grado – appellante. E
nata a [...] il [...], c.f. elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Roma, via Lisbona n. 9, presso lo studio dell'Avv. Stefano Tolomeo – appellata, non costituita E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Non intervenuto. Fatto e diritto
TA con ricorso depositato in data 17-2-2023 ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza definitiva n. 16401/2022 depositata l'8-11-2022, con la quale il Tribunale ordinario di Roma, nel giudizio dal medesimo instaurato per ottenere la separazione dal coniuge con la quale aveva contratto matrimonio il 16- Controparte_1
10-2004 e dalla cui unione non sono nati figli, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha disposto che i TA corrisponda a per Parte_1 Controparte_1 il suo mantenimento, a far data dal mese di giugno 2018, la somma mensile di euro 1.000,00, con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ha condannato Parte_1 di TA al pagamento dei relativi importi in favore di entro il
[...] Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, ed ha compensato le spese. i TA con l'odierno appello ha chiesto nel merito di ridurre l'assegno Parte_1 di mantenimento nella minore misura di euro 400,00 mensili ovvero in altra ritenuta di giustizia e di condannare l'appellata alla restituzione delle somme versate in eccedenza. Con decreto presidenziale del 13-3-2023 sono stati fissati i termini per la notifica del ricorso di appello ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti del 27-6-2024. Con atto depositato il 17-6-2024 i TA, premesso che con sentenza Parte_1
n. 1485/2024 del 15-2-2024 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, è stata riconosciuta nello Stato Italiano la sentenza del Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di
Roma, pronunciata tra le parti, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica con decreto del 6-7-2021, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio delle parti;
che in data 2-5-2024 le parti hanno raggiunto un accordo transattivo “con il quale avevano dichiarato di rinunciare alla impugnazione della sentenza delibativa predetta e, in ragione della dichiarata nullità matrimoniale…. di rinunciare ad ogni ulteriore azione o ragione di diritto….”; tutto ciò premesso, ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere. Allegata alla predetta istanza, l'appellante di TA ha prodotto la Parte_1 scrittura privata in data 2-5-2024 (in duplice copia, una sottoscritta personalmente
R.G. 796/2023
dall'appellante, l'altra personalmente dalla appellata , con la quale, al Controparte_1 punto 4), si stabiliva che “le parti dichiarano che, passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello, di cui in premessa, che ha delibato la sentenza di nullità matrimoniale del
Tribunale Ecclesiastico, si impegnano a dichiarare nel giudizio civile di separazione giudiziale, ancora in corso, la cessazione della materia del contendere”. Di conseguenza, stante il suddetto atto del 17-6-2024 con cui l'Avv. Stefano Latella, difensore dell'appellante ed al quale quest'ultimo aveva conferito con la procura alla lite a margine del ricorso di primo grado l'espressa facoltà di “recedere dagli atti”, ha dichiarato che le parti avevano dichiarato di rinunciare ad ogni ulteriore azione ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
ritenuto che
le parti con la scrittura privata del 2-5-2024 si erano impegnate a dichiarare nel giudizio di separazione la cessazione della materia del contendere;
ebbene, si deve ritenere che l'appellante abbia in tal modo formulato rinuncia agli atti del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c., in difetto peraltro di opposizione della parte appellata che aveva sottoscritto la medesima scrittura privata del
2-5-2024 e non si è costituita nel presente giudizio di appello.
Si deve quindi dichiarare la estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio e nulla sulle spese di lite del presente grado non essendosi costituta la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
2. nulla sulle spese di lite del presente grado. Si comunichi.
Roma 30-1-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 796/2023