Art. 16.
Per quanto non e' espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , e successive modificazioni.
Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 ; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381 ; l'ultimo comma dell' art. 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316 , e ogni altra di disposizione incompatibile con quelle della presente legge.
Per quanto non e' espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 , e successive modificazioni.
Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 ; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381 ; l'ultimo comma dell' art. 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316 , e ogni altra di disposizione incompatibile con quelle della presente legge.