Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con l'annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con l'annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.