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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2156/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 17.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data e in data 18.06.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. SAIEVA ALESSANDRO ha concluso come da nota depositata TE
in data 13/03/2025 per gli avv.ti ORONZO FEDERICA e ORONZO RT
ALBERTO hanno concluso come da nota depositata in data 24/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:07 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2156/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2156/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SAIEVA TE CodiceFiscale_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Cairoli, n.
13, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attrice contro
(c.f. ), in persona del legale RT P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
ORONZO FEDERICA e ORONZO ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Lucullo, n. 3, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danno per incauto pignoramento;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 26.04.2022, la sig.ra TE
conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la al fine di sentire accogliere CP_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, dichiarato l'incauto pignoramento promosso dalla resistente , in persona del legale RT rapp.te p.t., in danno della ricorrente, Sig.ra e, per l'effetto: - condannare la TE
, in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi e per gli effetti di cui RT all'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, in favore della sig.ra
[...] per la condotta colposa posta in essere nei confronti della stessa e come in premessa TE
richiamata; - tenere indenne detta ultima dalla corresponsione delle spese legali pattuite e dovute in favore del proprio procuratore Avv. Alessandro Saieva e, per l'effetto, condannare la resistente, in favore della ricorrente, al pagamento in manleva della somma complessiva di € 9.472,00, oltre accessori previsti per legge, come da preventivi accettati e sottoscritti in data 28.06.2018 e
15.07.2019 o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare la RT
, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione, in favore della ricorrente, della
[...] somma di € 828,68 - come risultante, con computo di interessi di mora, da CTU - oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”, deducendo: - di aver sottoscritto, in data 3.10.1998, con la convenuta un contratto di mutuo fondiario per il complessivo importo di € 61.974,83 (già £ 120.000.000) (vd. all.to n. 1, nota del 24.10.23); - di aver corrisposto regolarmente le rate del mutuo sino alla data del 2.1.2008, per la somma complessiva di € 78.692,31 a fronte dell'importo complessivo dovuto di € 87.551,99 (già Lit. 168.744.200), fino a quando, per sopravvenute difficoltà economiche, si era vista costretta ad interrompere i pagamenti;
- che, a fronte di ciò, le contraenti avevano concordato nel tempo una pluralità di piani di rientro, rimasti parzialmente inadempiuti, sino al conclusivo pagamento, a definizione della posizione debitoria, della somma di € 5.000,00 (vd. all.ti 4 - 19); - che, nonostante la definizione della posizione, la aveva continuato a richiederle il pagamento della residua parte del mutuo, cui aveva fatto CP_1 seguito l'iscrizione a ruolo, innanzi all'intestato Tribunale, della procedura esecutiva r.g.e. n.
416/2018; - di aver promosso, in data 10.12.2018, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., alla luce dell'illegittimità del pignoramento e dell'integrale pagamento del mutuo, con richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2, c.p.c. (vd. all.to n. 23, nota del 24.10.23); - che la nella fase cautelare del giudizio di opposizione, aveva provveduto a ridurre il credito CP_1
oggetto del precetto alla somma pari ad euro 8.668,54 (vd. pag. 4, all.to n. 24, nota del 24.10.23); - di aver richiesto ed ottenuto, nell'ambito della procedura esecutiva e alla luce della suddetta riduzione del credito, la conversione del pignoramento (vd. all.ti 5-8, ricorso); - che, sulla scorta della c.t.u. disposta, in seno al giudizio di opposizione all'esecuzione, era emersa la sussistenza di un credito nei confronti della (vd. all.to n. 12-13, ricorso); - che, in data 28.9.2020, adempiuta la conversione CP_1 del pignoramento, veniva dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva in parola (vd. all.to n. 11, ricorso).
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2
risposta depositata il 03.10.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, chiedeva, previo mutamento del rito, la reiezione di tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022.
Le domande attoree sono inammissibili e andranno, pertanto, rigettate.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, la ricorrente ha imputato alla Banca convenuta di avere promosso un pignoramento immobiliare sulla base di un credito asseritamente inesistente, come sarebbe stato accertato nella c.t.u. disposta nella fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione, il che le avrebbe, pertanto, consentito di formulare domanda per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., oltre alla restituzione delle spese legali concordate con il proprio difensore per la promossa opposizione all'esecuzione (vd. preventivi compensi avvocato, all.ti nn. 18-19, ricorso).
Ciò posto, giova rammentare come la fattispecie risarcitoria di danno per incauto pignoramento vada sussunta in seno al disposto codicistico di cui all'art. 96, co. 1 e 2, c.p.c. secondo cui «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.» e non, invece, come argomentato dal patrocinio attoreo, nell'alveo dell'art. 2043 c.c. che regolamenta la fattispecie di risarcimento per fatto illecito.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità, invero, in tema di azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, “l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art.
2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie” (ex multis, Cass., Sez. U., 21.9.2021, n. 25478; Cass. 29.3.2024, n. 8555; Cass. 30.12.2023, n. 36593;
Cass. 16.5.2017, n. 12029).
Tanto dedotto, è jus receptum quello secondo cui il giudice competente per la domanda risarcitoria,
a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è necessariamente quello della causa di merito, tant'è che se l'illecito è “di natura processuale ed è connesso allo svolgimento di un'attività giurisdizionale, il logico corollario è che solo il giudice di quella causa sia chiamato ad esaminare il fondamento della domanda risarcitoria” (Cass., Sez. U., 21.9.2021, n. 25478).
Nello specifico, con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per danni rinvenienti da una procedura esecutiva illegittima, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che essa può essere formulata unicamente al giudice dell'opposizione all'esecuzione, competente funzionalmente a decidere sull'an e sul quantum di detta domanda (Cass. 20.3.2018, n. 6840).
È stato altresì precisato, con statuizione nomofilattica, che la proponibilità della domanda risarcitoria in un autonomo giudizio di merito rappresenti un'ipotesi residuale, ammissibile in due sole circostanze: nel caso di preclusioni processuali alla proposizione della domanda e nel caso in cui i danni si manifestino in uno stadio processuale nel quale risulti consumata la possibilità di farli valere
(Cass., Sez. U., 21.9.2021, n. 25478).
Sulla scorta di tali principi ermeneutici sopra menzionati, la domanda di risarcimento avanzata dall'odierna parte istante è da ritenersi inammissibile, posto che quest'ultima avrebbe potuto (e dovuto) coltivare nel merito dell'esecuzione predetta richiesta.
Dalla documentazione versata in atti, si evince, invero come l'odierna deducente, da un lato, avesse formulato la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nella fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione, dimostrando, pertanto, di avere contezza dei danni lamentati già da predetto momento, salvo poi, dall'altro lato, al termine della fase cautelare, rinunciare ad introdurre il giudizio di merito.
Orbene, secondo i principi testé richiamati, giacché il rimedio sopra indicato non risulta essere stato perseguito nella sua sede naturale, ad avviso di questo Tribunale, risulta, dunque, preclusa la facoltà di agire in capo all'odierna parte deducente per far valere, in autonomo giudizio di cognizione, un credito risarcitorio riferito a condotte processuali che dovevano esser segnalate, nella specie, al giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a conoscere del merito della causa di opposizione all'esecuzione.
Vanno parimenti respinte la domanda attorea di pagamento delle spese legali sostenute nella fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione e della conversione ex art. 495 c.p.c., nonché la domanda di restituzione della somma di € 828,68, asseritamente riconosciuta sulla scorta della c.t.u. espletata in seno alla fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione: trattasi, invero, di richieste strettamente collegate alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e, come tali, avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, rappresentando non un credito autonomo, bensì un danno conseguente all'asserito comportamento processuale scorretto della Banca convenuta.
L'odierna attrice, in ragione delle superiori motivazioni, risulta essere decaduta, in questa sede, dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
A tale proposito, il recente indirizzo di legittimità ha precisato come “la legge appresta un sistema di garanzie, allo scopo di dirimere gli eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo”, che “il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa, per inficiare i suoi atti o provvedimenti ed a maggior ragione di porre rimedio alle loro conseguenze, alcuna azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificatamente previste da detto sistema processuale” e che, a tale riguardo, “il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente...al fine di ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (Cass. 9.1.2024, n.718).
Conclusivamente, le domande attoree vanno integralmente respinte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), stante la natura squisitamente documentale e la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 25 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 17.06.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data e in data 18.06.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. SAIEVA ALESSANDRO ha concluso come da nota depositata TE
in data 13/03/2025 per gli avv.ti ORONZO FEDERICA e ORONZO RT
ALBERTO hanno concluso come da nota depositata in data 24/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:07 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2156/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2156/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SAIEVA TE CodiceFiscale_1
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Cairoli, n.
13, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attrice contro
(c.f. ), in persona del legale RT P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
ORONZO FEDERICA e ORONZO ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Lucullo, n. 3, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danno per incauto pignoramento;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 26.04.2022, la sig.ra TE
conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la al fine di sentire accogliere CP_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, dichiarato l'incauto pignoramento promosso dalla resistente , in persona del legale RT rapp.te p.t., in danno della ricorrente, Sig.ra e, per l'effetto: - condannare la TE
, in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi e per gli effetti di cui RT all'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, in favore della sig.ra
[...] per la condotta colposa posta in essere nei confronti della stessa e come in premessa TE
richiamata; - tenere indenne detta ultima dalla corresponsione delle spese legali pattuite e dovute in favore del proprio procuratore Avv. Alessandro Saieva e, per l'effetto, condannare la resistente, in favore della ricorrente, al pagamento in manleva della somma complessiva di € 9.472,00, oltre accessori previsti per legge, come da preventivi accettati e sottoscritti in data 28.06.2018 e
15.07.2019 o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare la RT
, in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione, in favore della ricorrente, della
[...] somma di € 828,68 - come risultante, con computo di interessi di mora, da CTU - oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”, deducendo: - di aver sottoscritto, in data 3.10.1998, con la convenuta un contratto di mutuo fondiario per il complessivo importo di € 61.974,83 (già £ 120.000.000) (vd. all.to n. 1, nota del 24.10.23); - di aver corrisposto regolarmente le rate del mutuo sino alla data del 2.1.2008, per la somma complessiva di € 78.692,31 a fronte dell'importo complessivo dovuto di € 87.551,99 (già Lit. 168.744.200), fino a quando, per sopravvenute difficoltà economiche, si era vista costretta ad interrompere i pagamenti;
- che, a fronte di ciò, le contraenti avevano concordato nel tempo una pluralità di piani di rientro, rimasti parzialmente inadempiuti, sino al conclusivo pagamento, a definizione della posizione debitoria, della somma di € 5.000,00 (vd. all.ti 4 - 19); - che, nonostante la definizione della posizione, la aveva continuato a richiederle il pagamento della residua parte del mutuo, cui aveva fatto CP_1 seguito l'iscrizione a ruolo, innanzi all'intestato Tribunale, della procedura esecutiva r.g.e. n.
416/2018; - di aver promosso, in data 10.12.2018, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., alla luce dell'illegittimità del pignoramento e dell'integrale pagamento del mutuo, con richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 2, c.p.c. (vd. all.to n. 23, nota del 24.10.23); - che la nella fase cautelare del giudizio di opposizione, aveva provveduto a ridurre il credito CP_1
oggetto del precetto alla somma pari ad euro 8.668,54 (vd. pag. 4, all.to n. 24, nota del 24.10.23); - di aver richiesto ed ottenuto, nell'ambito della procedura esecutiva e alla luce della suddetta riduzione del credito, la conversione del pignoramento (vd. all.ti 5-8, ricorso); - che, sulla scorta della c.t.u. disposta, in seno al giudizio di opposizione all'esecuzione, era emersa la sussistenza di un credito nei confronti della (vd. all.to n. 12-13, ricorso); - che, in data 28.9.2020, adempiuta la conversione CP_1 del pignoramento, veniva dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva in parola (vd. all.to n. 11, ricorso).
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2
risposta depositata il 03.10.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, chiedeva, previo mutamento del rito, la reiezione di tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1.07.2022.
Le domande attoree sono inammissibili e andranno, pertanto, rigettate.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, la ricorrente ha imputato alla Banca convenuta di avere promosso un pignoramento immobiliare sulla base di un credito asseritamente inesistente, come sarebbe stato accertato nella c.t.u. disposta nella fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione, il che le avrebbe, pertanto, consentito di formulare domanda per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., oltre alla restituzione delle spese legali concordate con il proprio difensore per la promossa opposizione all'esecuzione (vd. preventivi compensi avvocato, all.ti nn. 18-19, ricorso).
Ciò posto, giova rammentare come la fattispecie risarcitoria di danno per incauto pignoramento vada sussunta in seno al disposto codicistico di cui all'art. 96, co. 1 e 2, c.p.c. secondo cui «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.» e non, invece, come argomentato dal patrocinio attoreo, nell'alveo dell'art. 2043 c.c. che regolamenta la fattispecie di risarcimento per fatto illecito.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità, invero, in tema di azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, “l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art.
2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie” (ex multis, Cass., Sez. U., 21.9.2021, n. 25478; Cass. 29.3.2024, n. 8555; Cass. 30.12.2023, n. 36593;
Cass. 16.5.2017, n. 12029).
Tanto dedotto, è jus receptum quello secondo cui il giudice competente per la domanda risarcitoria,
a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è necessariamente quello della causa di merito, tant'è che se l'illecito è “di natura processuale ed è connesso allo svolgimento di un'attività giurisdizionale, il logico corollario è che solo il giudice di quella causa sia chiamato ad esaminare il fondamento della domanda risarcitoria” (Cass., Sez. U., 21.9.2021, n. 25478).
Nello specifico, con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per danni rinvenienti da una procedura esecutiva illegittima, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che essa può essere formulata unicamente al giudice dell'opposizione all'esecuzione, competente funzionalmente a decidere sull'an e sul quantum di detta domanda (Cass. 20.3.2018, n. 6840).
È stato altresì precisato, con statuizione nomofilattica, che la proponibilità della domanda risarcitoria in un autonomo giudizio di merito rappresenti un'ipotesi residuale, ammissibile in due sole circostanze: nel caso di preclusioni processuali alla proposizione della domanda e nel caso in cui i danni si manifestino in uno stadio processuale nel quale risulti consumata la possibilità di farli valere
(Cass., Sez. U., 21.9.2021, n. 25478).
Sulla scorta di tali principi ermeneutici sopra menzionati, la domanda di risarcimento avanzata dall'odierna parte istante è da ritenersi inammissibile, posto che quest'ultima avrebbe potuto (e dovuto) coltivare nel merito dell'esecuzione predetta richiesta.
Dalla documentazione versata in atti, si evince, invero come l'odierna deducente, da un lato, avesse formulato la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. nella fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione, dimostrando, pertanto, di avere contezza dei danni lamentati già da predetto momento, salvo poi, dall'altro lato, al termine della fase cautelare, rinunciare ad introdurre il giudizio di merito.
Orbene, secondo i principi testé richiamati, giacché il rimedio sopra indicato non risulta essere stato perseguito nella sua sede naturale, ad avviso di questo Tribunale, risulta, dunque, preclusa la facoltà di agire in capo all'odierna parte deducente per far valere, in autonomo giudizio di cognizione, un credito risarcitorio riferito a condotte processuali che dovevano esser segnalate, nella specie, al giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a conoscere del merito della causa di opposizione all'esecuzione.
Vanno parimenti respinte la domanda attorea di pagamento delle spese legali sostenute nella fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione e della conversione ex art. 495 c.p.c., nonché la domanda di restituzione della somma di € 828,68, asseritamente riconosciuta sulla scorta della c.t.u. espletata in seno alla fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione: trattasi, invero, di richieste strettamente collegate alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e, come tali, avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, rappresentando non un credito autonomo, bensì un danno conseguente all'asserito comportamento processuale scorretto della Banca convenuta.
L'odierna attrice, in ragione delle superiori motivazioni, risulta essere decaduta, in questa sede, dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
A tale proposito, il recente indirizzo di legittimità ha precisato come “la legge appresta un sistema di garanzie, allo scopo di dirimere gli eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo”, che “il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa, per inficiare i suoi atti o provvedimenti ed a maggior ragione di porre rimedio alle loro conseguenze, alcuna azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificatamente previste da detto sistema processuale” e che, a tale riguardo, “il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente...al fine di ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (Cass. 9.1.2024, n.718).
Conclusivamente, le domande attoree vanno integralmente respinte.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), stante la natura squisitamente documentale e la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 25.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini