Articolo 400 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 399Articolo 401
Versione
1 gennaio 1993
Art. 400.
(Sospensione della patente di guida in caso di recidiva)
1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. e presso ogni prefettura e' istituito uno
schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonche' gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione e' fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione.
2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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