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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 991/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
LI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 991/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
TESSITORE, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUIGI TESSITORE (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
LUIGI TESSITORE, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUIGI TESSITORE
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO
IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 3.8.2025, e Parte_1 Parte_2
ricorrono nei confronti di avverso i provvedimenti Prot. N. CP_1 0592.22/04/2025.0013838 in data 23.4.2025 e Prot. N. 0592.29/04/2025.0014344 in data 29.4.2025 aventi ad oggetto il rifiuto delle domande di erogazione dell'assegno sociale, ed espongono che hanno fatto ingresso in Italia dall'India nel novembre dell'anno 2011 ricongiungendosi con il figlio - cittadino Per_1
italiano - con il quale convivono a carico;
che a distanza di circa 10 anni di regolare soggiorno in Italia hanno ottenuto nell'anno 2021 il rilascio della carta di soggiorno permanente quali familiari di cittadino dell'Unione Europea;
che in data 6.12.2023, essendo titolari della sola pensione minima (euro 190,00 Mensili) erogata dall'India in favore di , e non avendo alcun ulteriore Parte_1
reddito personale, hanno presentato istanza per la concessione dell'assegno sociale;
che l' rigettava tali domande. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' rilevando di aver disposto CP_1
l'accoglimento delle domande in via amministrativa con provvedimento in autotutela.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l' ha disposto l'accoglimento delle domande in via amministrativa CP_1
con provvedimento in autotutela.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% nei confronti di , stante il tempestivo attivarsi dell'Istituto, ancorché in data CP_1
successiva al deposito del ricorso.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA la cessata materia del contendere;
2
2. CONDANNA l' al pagamento – in favore di parte ricorrente – CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 con compensazione nella misura del 50%, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/10/2025
Il giudice
Giorgio LI
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
LI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 991/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
TESSITORE, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUIGI TESSITORE (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
LUIGI TESSITORE, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUIGI TESSITORE
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO
IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 3.8.2025, e Parte_1 Parte_2
ricorrono nei confronti di avverso i provvedimenti Prot. N. CP_1 0592.22/04/2025.0013838 in data 23.4.2025 e Prot. N. 0592.29/04/2025.0014344 in data 29.4.2025 aventi ad oggetto il rifiuto delle domande di erogazione dell'assegno sociale, ed espongono che hanno fatto ingresso in Italia dall'India nel novembre dell'anno 2011 ricongiungendosi con il figlio - cittadino Per_1
italiano - con il quale convivono a carico;
che a distanza di circa 10 anni di regolare soggiorno in Italia hanno ottenuto nell'anno 2021 il rilascio della carta di soggiorno permanente quali familiari di cittadino dell'Unione Europea;
che in data 6.12.2023, essendo titolari della sola pensione minima (euro 190,00 Mensili) erogata dall'India in favore di , e non avendo alcun ulteriore Parte_1
reddito personale, hanno presentato istanza per la concessione dell'assegno sociale;
che l' rigettava tali domande. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' rilevando di aver disposto CP_1
l'accoglimento delle domande in via amministrativa con provvedimento in autotutela.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l' ha disposto l'accoglimento delle domande in via amministrativa CP_1
con provvedimento in autotutela.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% nei confronti di , stante il tempestivo attivarsi dell'Istituto, ancorché in data CP_1
successiva al deposito del ricorso.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. DICHIARA la cessata materia del contendere;
2
2. CONDANNA l' al pagamento – in favore di parte ricorrente – CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 con compensazione nella misura del 50%, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 07/10/2025
Il giudice
Giorgio LI
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