Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 24373/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PO
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 24373/2020 Ruolo Generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
avv. , giusta procura speciale del 25.07.2024 rep. n. 181515, racc. n. 12772, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Formisano, ed elettivamente domiciliata in PO alla via
Francesco Cilea n. 24; pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._1
Battaglia, ed elettivamente domiciliato in PO alla via Vittoria Colonna n. 14; pec:
Email_2
-Appellato–
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO, ed elettivamente domiciliata in PO Armando Diaz n. 11; pec: Email_3
pagina 1 di 5
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16755/2020 del Giudice di Pace di PO, depositata in data
30.04.2020
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_1
di Pace di PO l' proponendo Controparte_3
opposizione avverso un estratto di ruolo, da cui risultava iscrizione a ruolo per la cartella esattoriale n.
07120140065970648 000, lamentando l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito.
L'attore chiedeva di annullare la cartella esattoriale e gli atti connessi, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Parte_1
eccepiva la ritualità della notifica della cartella esattoriale, le notificazioni di atti interruttivi,
l'inammissibilità della domanda, la carenza di interesse e la regolarità della prova fornita. Domandava, quindi preliminarmente la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell'interesse del contribuente alla prosecuzione della lite, mentre nel merito concludeva per il rigetto della domanda e la vittoria di spese.
La di PO si costituiva in giudizio con comparsa che non è stata nuovamente Controparte_2
depositata in grado di appello onde non è possibile esaminarne il contenuto.
Il Giudice di Pace di PO, con sentenza n. 16755/2020, depositata in data 30.04.2020, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando l' Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1
della decisione. In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado e la regolare notifica della cartella esattoriale e degli atti interruttivi. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la modifica della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che rilevava l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1 dell'art. 339 c.p.c., l'ammissibilità della domanda proposta in primo grado, l'irregolarità della notifica e pagina 2 di 5 la corretta statuizione in merito all'intervenuto decorso del termine prescrizionale. Dunque, domandava di dichiarare inammissibile il gravame o, in via gradata, di rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata e condannando parte appellante al pagamento di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario.
La di PO si costituiva in Giudizio e deduceva la fondatezza dell'appello Controparte_2 proposto dall' e la propria carenza di legittimazione passiva, essendo Parte_1
i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione. Concludeva per l'accoglimento dell'appello e per la condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite anche nei propri confronti, mentre in subordine, e in caso di rigetto dell'appello, chiedeva di condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione.
All'udienza del 20.02.2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 339 c.p.c. sollevata da , sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella esattoriale valore inferiore ad Controparte_1
euro 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
L'eccezione va disattesa: l'appello risulta ammissibile in quanto viene dedotta proprio la violazione dei principi regolatori della materia, come di seguito precisato.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno pagina 3 di 5 successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_1 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del mutamento di giurisprudenza che ne è derivato, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
16755/2020 del Giudice di Pace di PO, depositata in data 30.04.2020, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 58069/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. Controparte_1
07120140065970648 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in PO, il 27.05.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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