Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3225/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato in [...] il [...] e residente in [...] P CF. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciato su foglio separato allegato al C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Enza Maria Bartoli;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, Roma, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura in atti dall'avvocato Valentina Schilirò
-RESISTENTI-
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.03.2024, il ricorrente premetteva che, in accoglimento della domanda presentata il 05.05.2020, veniva ammesso a godere del beneficio reddito di cittadinanza con decorrenza dal 06/2020, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge;
che con nota del 18.04.2023
CP_ l' comunicava la revoca della domanda RdC/PdC Protocollo n. così Controparte_2 motivando: “ Revoca del beneficio Gentile Signore, il beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/ Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. Controparte_2
presentata in data 05/05/2020, è stato revocato per le seguenti motivazioni: - Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019” . Rappresentava di essere in possesso dei requisiti per godere del beneficio precisando di essere residente nel comune di Catania dal 1997. Rilevava di avere richiesto chiarimenti all' , in merito alla revoca, ed inoltrato domanda di riesame nonchè, CP_1
ulteriore richiesta di riesame, in riscontro alle quali, l'istituto aveva confermato la revoca, non tenendo
Riteneva avere diritto al risarcimento del danno scaturenti dalla illegittimità della revoca. Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare che egli era in possesso di tutti requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'ottenimento del Reddito di Cittadinanza con decorrenza già dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero dal giugno 2020 con persistenza del CP_ diritto sino alla data della errata ed illegittima revoca operata da parte dell' di Catania;
2.
Dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento dell' di Catania relativo la Revoca CP_1
della RdC datato 18.04.2023, per carenza di motivazione, per violazione e falsa applicazione della L. CP_ 241/90 art 3 e segg.
3. Dichiarare nullo e illegittimo il provvedimento dell' di Catania relativo la revoca del RdC, poiché il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti per l'ottenimento della prestazione assistenziale, sin dalla data della domanda e, per l'effetto annullare la comunicazione di revoca illegittima e errata, procedendo alla riliquidazione Nel merito 4. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla conferma del RdC dal giugno 2020, con provvedimento definitivo di accoglimento e liquidazione dall' di Catania, poiché vigenti tutti i presupposti e i requisiti necessari per il CP_1
riconoscimento sino alla data del vigente diritto ovvero sino al 31.12.2023; 5. Ritenere e dichiarare che il ricorrente aveva il diritto a percepire il RdC da Giugno 2020 alla data della revoca ed ancora continuativamente sino al 31.12.2023, in quanto nel pieno possesso di tutti i requisiti propedeutici all'ottenimento della stesso.
6. Dichiarare l'illegittimità e/o l'annullabilità del provvedimento dell' di Catania di Revoca del RdC per i motivi precisati in parte motiva, in quanto il ricorrente CP_1 era in possesso di tutti i requisiti per l'ottenimento del RdC e per l'effetto riconoscere e riliquidare il
RDC per i mesi in cui è stato revocato, ovvero da aprile 2023 fino alla vigenza del diritto al RDC
CP_ ovvero 31 dicembre 2023; 7. Condannare l' di Catania, al risarcimento del danno in favore del CP_ ricorrente per l'ingiusta, errata e illegittima revoca operata dall' in assenza dei presupposti di CP_ legge e per l'effetto condannare l' di Catania al pagamento in favore dello stesso della somma pari a € 5.670,00 o quella maggiore o minore misura che sarà correttamente calcolata dal CTU, oltre interessi /rivalutazione come per legge, oltre interessi e rivalutazione legale dal dì del dovuto al soddisfo;
8. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese, diritti, onorari del presente giudizio da distrarre ex art 93 c.p.c in favore della sottoscritta difensore distrattaria.
Con memorie depositate il 30.07.2024 si costituiva l' il quale contestava l'eccezione di difetto CP_1
di motivazione, risultando le motivazioni della revoca dallo stesso provvedimento. Rilevava, peraltro, che lo stesso ricorrente dimostrava di avere perfetta conoscenza dei motivi della revoca. Premetteva che nella domanda presentata per ottenere il beneficio RdC, il ricorrente aveva dichiarato di possedere il requisito di cittadinanza richiesto dall'art. 2 c. 1 lett. a) del D. L. 4/2019, conv. in L. 26/2019. In particolare, dichiarava di “essere in possesso del permesso numero [061493160766]- rilasciato il
20/09/2015 con scadenza il 21/09/2017. Richiamava l'art 2 c. 1 lett. a) ed eccepiva che la revoca scaturiva la mancanza del requisito di cittadinanza. Precisava che la revoca veniva disposta dal
Comune di Catania, il quale in sede di verifica del possesso dei requisiti normativamente previsti, aveva riscontrato la mancanza del requisito di cittadinanza, in particolare, essendo il ricorrente cittadino extracomunitario, l'ente aveva rilevato la mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Evidenziava, altresì, che nella stessa domanda di rdc era stato dichiarato che il permesso di soggiorno era già scaduto da più di due anni.
Rappresentava, inoltre che l'istituto con apposita comunicazione, inviata al ricorrente, aveva avviato il recupero delle somme indebitamente percepite dal mese di ottobre 2021 fino a quello di marzo
2023, per un importo complessivo pari ad euro 20.926,40. Eccepiva, infine, che è onere del ricorrente provare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per godere del beneficio richiesto.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso
Alla odierna udienza, le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e chiesto la decisione della causa. Indi la causa, ritenuta matura è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente ha preliminarmente eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
L'eccezione è da ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Si osserva con riferimento al provvedimento di revoca del 18.04.2023, oggetto di impugnazione, che in esso risultano indicate la prestazione revocata (beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza) il numero di protocollo della domanda, la data di presentazione della domanda, e la motivazione della revoca: “Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1)L. 26/2019)”.
Ed invero nella comunicazione di revoca del 18 aprile 20223 è dato leggere: “il beneficio relativo alla domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/ Pensione di cittadinanza (PdC) Protocollo n. INPSRDC-
2020-2473281, presentata in data 05/05/2020, è stato revocato per le seguenti motivazioni: -
Mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1) L. 26/2019)”.
Ne risulta che la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, trae origine dalla mancanza del requisito della cittadinanza.
Va altresì rilevato che l' , nella memoria di costituzione ha esplicitato, le ragioni della revoca. CP_1
Si ritiene quindi, che l sia pure sinteticamente abbia fornito al ricorrente le indicazioni CP_1 necessario per effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa vantata dall' e di CP_1
formulare in ricorso precise e puntuali difese.
Si richiama infine, quanto statuito, in merito, dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (Ord. Cassazione civile, sez.
VI, 14/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.14/03/2018), n. 6375).
Per quanto sopra esposto va rigetta l'eccezione di difetto di motivazione.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ciò posto l'art 2 c 1 lett a sub 1) DL 4/19, stabilisce: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (2);
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Come si evince dalla norma per ottenere la prestazione il richiedente deve essere in possesso cumulativamente dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero cittadinanza e della residenza decennale. Occorre precisare che nella specie il beneficio è stato revocato per mancanza del requisito della cittadinanza (art 2 c 1 lett a sub 1) L 26/20199, pertanto non è in discussione il requisito della residenza decennale (previsto dal successivo sub 2), ma quello della cittadinanza.
Tra i requisiti necessari per beneficiare della prestazione assistenziale è, quindi richiesto che l'istante sia in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea (ovvero suo familiare) che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure, alternativamente, che sia cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel caso in cui l'istante sia privo della cittadinanza italiana o dei paesi
UE, come nel caso di specie, ai fini dell'accesso al beneficio economico, è necessario che sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non essendo sufficiente un qualsiasi permesso di soggiorno, idoneo invece per i richiedenti e familiari in possesso di cittadinanza italiana o europea. La lettera della norma è, dunque, chiara nel riconoscere il beneficio del reddito cittadinanza al solo cittadino extracomunitario che sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si osserva che la normativa ha, peraltro, trovato l'avallo della Corte Costituzionale che ha ritenuto non irragionevole il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo al fine di accedere al Rdc (sentenza Corte Cost. n. 12/2022) La Corte che ha dichiarato manifestamente inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 1) del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26., nella parte in cui prevede che, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, sia richiesto, per gli stranieri, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Corte Costituzionale, 25/01/2022, n.19)
Venendo alla fattispecie in esame il ricorrente è cittadino Senegalese e quindi cittadino di un Paese terzo. Pertanto, al fine di accedere al beneficio è richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Occorre precisare che il reddito di cittadinanza, in considerazione della sua funzione assistenziale, viene posto in pagamento sulla base delle dichiarazioni, concernenti il possesso dei requisiti costitutivi, rese dagli istanti, con autocertificazione, in sede di domanda amministrativa. Ed, infatti, nel caso di specie il ricorrente, in sede di presentazione di domanda amministrativa, ha dichiarato di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino Italiano o dell'Unione Europea o apolide. Nella domanda il ricorrente ha indicato il numero di permesso di soggiorno, la data di emissione e di scadenza. All'esito delle verifiche, successivamente, effettuate dalla Comune di Catania è, però, emersa l'assenza del requisito di cittadinanza/soggiorno. L'ente in particolare ha rilevato la mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed ha quindi disposto la revoca della prestazione. Si osserva che dalla domanda è dato evincere che il permesso di soggiorno ivi indicato era già scaduto alla data della domanda. Nella stessa, viene, infatti, riportata, quale data di scadenza del permesso di soggiorno il 21/09/2017.
Da quanto sopra risulta che il ricorrente alla data di presentazione della domanda era privo di permesso di soggiorno in quanto scaduto. Si osserva altresì, che parte ricorrente, così come dallo stesso allegato e documentato (doc.19 fasc. parte ricorrente), risulta essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il 14.04.2022 per lavoro e protezione internazionale, con scadenza il
14.04.2024
Nulla ha documentato il ricorrente in merito al possesso, alla data di presentazione della domanda, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presupposto necessario per accedere al beneficio.
Ciò posto, non essendo in possesso, il ricorrente, dei requisiti richiesti dall'art 2 c 1 lett.a) sub 1 DL
4/19, per poter legittimamente fruire della prestazione richiesta, il ricorso deve essere respinto.
3. Quanto alle spese di giudizio, le stesse si dichiarano irripetibili, stante la dichiarazione in atti
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 26.03.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese
Catania, 19 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi