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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA- R.G. n.12186 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Persona_1
3 Controparte_1
4 Persona_2
5 Parte_2
6 Parte_3
7 Parte_4
8 Controparte_2
9 Persona_3
10 Controparte_3
11 Persona_4
12 Controparte_4
13 Controparte_5
14 Persona_5
15 Controparte_6
16 Persona_6
17 Persona_7
18 Controparte_7
19 Persona_8
20 Persona_9
21 Controparte_8 Controparte_9
22 Persona_10
23 Controparte_10
24 Persona_11
25 Parte_5
26 Controparte_11
27 Persona_12
28 Controparte_12
29 Controparte_13
30 Controparte_14
31 Controparte_15
32 Controparte_16
33 Controparte_17
34 Controparte_18
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Dott. Giovanni Calasso 1
Verbale di causa Udienza 27.03.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è materna e che è stato fatto un intervento con Pt_1 discendenza paterna. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
IL GOP Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
n. 12186/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12186 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
2 Persona_1
3 Controparte_1
4 Persona_2
5 Parte_2
6 Parte_3
7 -minorenne- Parte_4
8 Controparte_2
9 Persona_3
10 Controparte_3
11 Persona_4
12 Controparte_4
13 Controparte_5
14 Persona_5
15 Controparte_6
16 Persona_6
17 Persona_7
18 Controparte_7
19 Per_8 Persona_8
20 Per_9 Persona_9
21 Controparte_20
22 Persona_10
23 CP_10 Controparte_10
24 Persona_11 Controparte_10
25 Parte_5
26 Controparte_11
27 Persona_12
28 Controparte_12
29 Controparte_13
30 CP_14 Controparte_14
31 Controparte_15
32 CP_16 CP_15
33 Controparte_17
34 Controparte_18
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Dott. Giovanni Calasso 3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 01.09.2023
1. , nata a [...] il [...] Parte_1 residente in [...], Centro, 23, CA RA MG Brasile
2. , nata a [...] il [...] residente in Persona_1
Rua Laranjeiras, Residencial Pomar, 140, Controparte_21
3. , nato a [...] il [...] residente in Controparte_1
Rua Messias Nogueira da Silva, 897, CA RA MG Brasile
4. , nato a [...] il [...] residente Persona_2 in Rua Messias Nogueira da Silva, 897, CA RA MG Brasile
5. , nato a [...] il [...] residente in Parte_2
Rua Messias Nogueira da Silva, Centro, 914, CA RA MG Brasile
6. nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_3
Messias Nogueira da Silva, Centro, 914, CA RA MG Brasile
7. nato a [...] il [...] Parte_4 residente in [...]da Silva, Centro, 914, CA RA MG Brasile
8. , nata a [...] il [...] Controparte_2 residente in [...], Centro, 23, CA RA MG Brasile
9. nato a [...] il [...] residente in Controparte_22 Rua OV AD, Centro, 23, CA RA MG Brasile
10. nato a [...] il [...] Controparte_3 residente in [...]de Souza Medeiros, 33, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CA
RA MG Brasile
11. nato a [...] il Controparte_23 28.12.2014 residente in [...]de Souza Medeiros, 33, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
CA RA MG Brasile
12. nato a [...] il Controparte_24
22.11.2016 residente in [...]de Souza Medeiros, 33, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CA RA MG Brasile
Dott. Giovanni Calasso 4
13. nato a [...] il [...] residente in Controparte_5
Corrego do Macuco, CA RA MG Brasile
14. nato a [...] il [...] residente in [...]Persona_5 do Macuco, Sitio Tres Coqueiros, CA RA MG Brasile
15. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_6
Alfredo Teixeira, 52, centro CA RA MG Brasile
16. nato a [...] il [...] residente in [...]Persona_6
Alfredo Teixeira, 52, centro CA RA MG Brasile
17. , nata a [...] il Persona_7
20.04.1973 residente in [...]de Souza Medeiros, 33, CA RA MG Brasile
18. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_7
RuaComandante Vicente de Paula, serrinha 50, Redençao PA cep 68553290 Brasile
19. nata a [...] il [...] residente in Persona_8
Rua Comandante Vicente de Paula, serrinha 50, Redençao PA cep 68553290 Brasile
20. nato a [...] il [...] residente in Controparte_25
Rua Comandante Vicente de Paula, serrinha 50, Redençao PA cep 68553290 Brasile
21 , nata a [...] il [...] Controparte_20 residente in [...]dias, 496, CA RA MG Brasile
22. nata a [...] il [...] residente in Persona_10 Rua Levindo dias, 496, CA RA MG Brasile
23. nata a [...] il [...] Controparte_26 residente in [...]dias, 496, CA RA MG Brasile
24. nata a [...] il [...] Controparte_27 residente in [...]dias, 496, CA RA MG Brasile
25. , nata a [...] il [...] Parte_5 residente in [...], 72, Nossa Senhora Aparecida, CA RA MG
Brasile
26. nato a [...] il Controparte_11
21.04.2008 residente in [...], 72, Nossa Senhora Aparecida, CA RA
MG Brasile
27. nata a [...] il Persona_13 18.05.2011 residente in [...], 72, Nossa Senhora Aparecida, CA RA
MG Brasile
28. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_12 Rua Alfredo Teixeira, 52, centro CA RA MG Brasile
29. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_13 23, 07 lote 13 quadra 18, Indipendencia, Redençao PARA cep 68550775 Brasile
Dott. Giovanni Calasso 5
30. , nata a [...] il [...] Controparte_14 residente in [...], 52, centro CA RA MG Brasile
31. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_15 Rua 23, 07 lote 13 quadra 18, Indipendencia, Redençao PARA cep 68550775 Brasile
32. nato a [...] il [...] residente in [...]23, Controparte_16 07 lote 13 quadra 18, Indipendencia, Redençao PARA cep 68550775 Brasile
33. nata a [...] il Controparte_17 12.11.1958 residente in [...]23, 07 lote 13 quadra 18, Indipendencia, Redençao PARA cep
Brasile P.IVA_1
34. nato a [...] il [...] residente Controparte_18 in Rua Alfredo Teixeira, 72, Nossa Senhora Aparecida, CA RA MG Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_19 formulando le seguenti conclusioni:
1) accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che il sigg.ri Parte_1
nata a [...] il [...], nata a
[...] Persona_1
TA MG (Brasile) il 30.07.1995, , nato a [...] Parte_6
(Brasile) il 07.03.2001, , nato a [...] il Parte_7
15.11.1966, , nato a [...] il [...], Parte_2
nato a [...] il [...], Parte_3 [...]
nato a [...] il [...], Parte_4 Controparte_2
nata a [...] il [...],
[...] Controparte_22 nato a [...] il [...], sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordinare al , in persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale Controparte_19 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza del suindicato ricorrente, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite con Controparte_19 attribuzione;
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] il [...], Persona_14 successivamente emigrato in brasile ed ivi deceduto in data 24.12.1969, senza mai naturalizzarsi e, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana:
-dal matrimonio di con , anch'essa italiana, nasceva: Persona_14 Persona_15
• in data 17.05.1913 la quale, dall'unione coniugale con Parte_8 [...]
generava: Controparte_28
➢ in data 20.10.1942 la quale, dal matrimonio con Parte_9 [...]
, generava 3 figli: Controparte_29
✓ il ricorrente (nato il [...]) che a Parte_7 sua volta generava:
Dott. Giovanni Calasso 6
❖ il ricorrente (nato il Persona_16
07.03.2001);
✓ 2) la ricorrente (nata il [...]) Controparte_2 che agiva, unitamente all'altro genitore anche in rappresentanza del figlio minorenne (nato il Controparte_22 19.07.2007) e che generava
❖ la ricorrente Parte_1
(nata il [...])
❖ la ricorrente (nata il Persona_1
30.07.1995);
✓ 3) il ricorrente (nato il [...]) che Parte_10 agiva anche in rappresentanza, unitamente all'altro genitore, dei figli minorenni (nato il [...]- Parte_3 attualmente maggiorenne) e Parte_4
(nato il [...]).
2. Con ricorso depositato in data 12.02.2025 intervenivano i sigg.
10. nato a [...] il [...] Controparte_3 residente in [...]de Souza Medeiros, 33, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CA RA MG Brasile
11. nato a [...] il Controparte_23 28.12.2014 residente in [...]de Souza Medeiros, 33, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
CA RA MG Brasile
12. nato a [...] il Controparte_24
22.11.2016 residente in [...]de Souza Medeiros, 33, Bairro Nossa Senhora Aparecida,
CA RA MG Brasile
13. nato a [...] il [...] residente in Controparte_5 Corrego do Macuco, CA RA MG Brasile
14. nato a [...] il [...] residente in [...]Persona_5 do Macuco, Sitio Tres Coqueiros, CA RA MG Brasile
15. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_6 Alfredo Teixeira, 52, centro CA RA MG Brasile
16. nato a [...] il [...] residente in [...]Persona_6 Alfredo Teixeira, 52, centro CA RA MG Brasile
17. , nata a [...] il Persona_7 20.04.1973 residente in [...]de Souza Medeiros, 33, CA RA MG Brasile
18. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_7 RuaComandante Vicente de Paula, serrinha 50, Redençao PA cep 68553290 Brasile
Dott. Giovanni Calasso 7
19. nata a [...] il [...] residente in Persona_8
Rua Comandante Vicente de Paula, serrinha 50, Redençao PA cep 68553290 Brasile
20. nato a [...] il [...] residente in Controparte_25
Rua Comandante Vicente de Paula, serrinha 50, Redençao PA cep 68553290 Brasile
21 , nata a [...] il [...] Controparte_20 residente in [...]dias, 496, CA RA MG Brasile
22. nata a [...] il [...] residente in Persona_10
Rua Levindo dias, 496, CA RA MG Brasile
23. nata a [...] il [...] Controparte_26 residente in [...]dias, 496, CA RA MG Brasile
24. nata a [...] il [...] Controparte_27 residente in [...]dias, 496, CA RA MG Brasile
25. , nata a [...] il [...] Parte_5 residente in [...], 72, Nossa Senhora Aparecida, CA RA MG Brasile
26. nato a [...] il Controparte_11 21.04.2008 residente in [...], 72, Nossa Senhora Aparecida, CA RA
MG Brasile
27. nata a [...] il Persona_13
18.05.2011 residente in [...], 72, Nossa Senhora Aparecida, CA RA MG Brasile
28. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_12 Rua Alfredo Teixeira, 52, centro CA RA MG Brasile
29. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_13 23, 07 lote 13 quadra 18, Indipendencia, Redençao PARA cep 68550775 Brasile
30. , nata a [...] il [...] Controparte_14 residente in [...], 52, centro CA RA MG Brasile
31. , nata a [...] il [...] residente in Controparte_15 Rua 23, 07 lote 13 quadra 18, Indipendencia, Redençao PARA cep 68550775 Brasile
32. nato a [...] il [...] residente in [...]23, Controparte_16 07 lote 13 quadra 18, Indipendencia, Redençao PARA cep 68550775 Brasile
33. nata a [...] il Controparte_17 12.11.1958 residente in [...]23, 07 lote 13 quadra 18, Indipendencia, Redençao PARA cep
Brasile P.IVA_1
34. nato a [...] il [...] residente Controparte_18 in Rua Alfredo Teixeira, 72, Nossa Senhora Aparecida, CA RA MG Brasile
Così concludendo:
Dott. Giovanni Calasso 8
dichiarare cittadini italiani dalla nascita i sigg.ri , nato a [...]
TA MG (Brasile) il 31.10.1994, nato a [...]_23
AD MG (Brasile) il 28.12.2014 e nato a [...]_24
AD MG (Brasile) il 22.11.2016, nato a [...]_5
(Brasile) il 03.06.1978, nato a [...] il [...], Persona_5
, nato a [...] il [...], Controparte_6 Persona_6 nato a [...] il [...], , Persona_7 nata a [...] il [...], , nata a [...]
TA MG (Brasile) il 10.07.1984, nata a [...]_8
(Brasile) il 04.06.2006, nato a [...] il Controparte_25
31.03.2009, nata a [...] il Controparte_20
21.05.1982, nata a [...] il [...], Persona_10
nata a [...] il [...] e Controparte_26 [...]
nata a [...] il [...], Controparte_27 [...]
, nata a [...] il [...], Parte_5 Controparte_11
nato a [...] il [...] e
[...] [...]
nata a [...] il [...], Persona_13 [...]
, nata a [...] il [...], Controparte_12 Controparte_13
, nato a [...] il [...],
[...] Controparte_14
, nata a [...] il [...], , nata a
[...] Controparte_15
TA MG (Brasile) il 10.06.1982, nato a [...] il Controparte_16
07.06.2010, nata a [...]_17 il 12.11.1958, nato a [...]il [...]. Controparte_18
Evidenziavano che erano anche essi discendenti di di dal quale nasceva: Persona_14
• (nato il [...] germano di prima discendente Persona_17 Persona_18 della linea rappresentata nel ricorso principale ex art 281 decies cpc) che a sua volta generava:
➢ in data 11.04.1937 e dal suo ramo discendevano, quale Parte_12
3° generazione, i seguenti 7 figli,:
✓ 1) la richiedente (nata il [...]) Parte_13 dalla quale nascevano:
❖ la richiedente , (nata il Controparte_15
10.06.1982) che agiva, unitamente all'altro genitore, anche in rappresentanza del proprio figlio minorenne:
[...]
(nato il [...]), CP_16
❖ la richiedente , (nata il Controparte_7
10.07.1984), che agiva, unitamente all'altro genitore, anche in rappresentanza dei propri figli minorenni:
[...]
(nata il [...]) e Persona_8 [...]
(nato il [...]) Controparte_25
❖ il richiedente (nato il Controparte_13
04.09.1986)
✓ 2) (nata il [...]) Controparte_30
Dott. Giovanni Calasso 9
❖ l'odierna richiedente Parte_5
(nata il [...]) che agisce, unitamente
[...] all'altro genitore, anche in rappresentanza dei propri figli minorenni: Controparte_11
(nato il [...]) e Persona_13
(nata il [...])
❖ il richiedente (nato il Controparte_18
27.07.1984);
✓ 3) la richiedente (nata il Controparte_14
27.07.1967) dalla quale nascevano:
❖ il richiedente (nato il Controparte_6
14.09.1987)
❖ il richiedente (nato il [...]) Persona_6
❖ la richiedente (nata il Controparte_12
17.08.1992);
✓ 4) la richiedente (nata Persona_7 il 20.04.1973) nasceva
❖ il richiedente , (nato il Controparte_3
31.10.1994), che agiva, unitamente all'altro genitore, anche in rappresentanza dei propri figli minorenni:
[...]
(nato il [...]) e Controparte_23 [...]
(nato il [...]); Controparte_24
✓ 5)il richiedente (nato il [...]) Persona_5
✓ 6) il richiedente (nato il [...]) Controparte_5
✓ 7) la richiedente (nata il Parte_14
21.05.1982) che agisce, unitamente all'altro genitore, anche in rappresentanza dei propri figli minorenni: Persona_10
(nata il [...]),
[...] Controparte_26
(nata il [...]) e (nata il Controparte_27
29.04.2010);
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
Dott. Giovanni Calasso 10
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono tutti discendenti del sig. nato Persona_14 a Treviso il 14.10.1879 che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia nata in Parte_8 data 17.05.1913 la quale contraendo matrimonio con cittadino Controparte_28 brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
Dott. Giovanni Calasso 11
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Per quanto concerne la discendenza dell'altro figlio dell'avo nato in [...] Parte_12
11.04.1937 si osserva: risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_19 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano . nato a [...] il Persona_14
14.10.1879
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini
Dott. Giovanni Calasso 12
italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_19 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_19 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_19 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 27.03.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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