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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11/11/2025 alle ore 10,20 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco VI, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 365/2024 promossa da c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, .f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
(ricorrenti con gli avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero) contro
.f. CP_1 P.IVA_1
(convenuta contumace)
Sono presenti: l'avv. Lovelli che discute la causa richiamandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 25.3.2024 , e Parte_1 Parte_2 la prima vedova e gli altri figli di Parte_3 Persona_1 deceduto il 7.7.2019, già dipendente di al 23.1.1974 al 1.7.1978 CP_1
e di nuovo dall'8.2.1983 al pensionamento con mansioni di operaio elettricista, impiegato presso l'Arsenale Militare della Spezia (nell'ambito di appalti conferiti alla datrice di lavoro dal Ministero della Difesa), hanno esposto che il loro congiunto era morto per adenocarcinoma polmonare destro causato da esposizione professionale all'amianto e hanno chiesto il risarcimento, iure hereditario, del danno non patrimoniale patito dal de cuius e, iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, assumendo le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la responsabilità della in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante p.t. […] per l'omessa adozione delle cautele
1 necessarie ad evitare l'esposizione e l'inalazione delle fibre di amianto e, per
l'effetto, condannare [la medesima] al risarcimento del danno biologico per carcinoma polmonare patito dal Sig. e quantificato nella Persona_1 somma di Euro 122.832,00, salvo una diversa valutazione da liquidarsi dal
Giudice […] nonché dei danni morali ed esistenziali da questi [leggi: i ricorrenti] patiti, complessivamente quantificati nella somma di Euro 336.000,00, per ciascun erede, ovvero nella maggiore o minore somma da liquidarsi anche con criterio equitativo”.
1.1. è contumace. CP_1
1.2. La domanda era originariamente proposta, a titolo extracontrattuale, anche nei confronti del Ministero della Difesa;
con ordinanza inserita nel verbale di udienza dell'11.10.2024 il giudice, previa separazione, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Genova relativamente alla causa fra i ricorrenti e il Ministero.
2. È documentale che abbia lavorato alle dipendenze di Parte_4 nei periodi sopra indicati. CP_1
2.1. Il teste , già amministratore della convenuta, ha riferito in Testimone_1 merito alle sue mansioni: “La si occupava esclusivamente di impianti CP_1 elettrici navali. Mio cognato [cioè ha sempre lavorato Persona_1 all'interno dell'Arsenale della Spezia, già sotto la ditta individuale ] e CP_1 poi sotto la società [ Mio cognato era elettricista: faceva CP_1 riparazioni di impianti elettrici e di macchine e apparecchiature elettriche.
Lavorava sia a bordo, sia a terra: prendevano apparecchiature a bordo, le smontavano, le portavano a terra, le riparavano e le riportavano a bordo dove le rimontavano. Le riparazioni le facevano nell'officina del reparto IEB, impianti elettrici di bordo, dentro l'Arsenale”.
2.3. Si ricava dal rapporto relativo a Valutazione tecnica CP_3 dell'esposizione ad amianto prodotto in atti che il personale civile che svolgeva mansioni di elettricista presso l'Arsenale della Spezia era soggetto a esposizione qualificata (cfr. tabelle 3 e 4, pagg. 52 sgg.).
Questo documento è liberamente utilizzabile dal giudice come fonte di convincimento.
2.4. Il teste ha comunque riferito: “Tutti i tubi a bordo erano rivestiti di Parte_1 amianto, quindi se occorreva riparare un tubo bisognava prima togliere la
2 coibentazione di amianto. Addirittura so da un amico tubista che l'amianto rimosso veniva ammucchiato per terra e poi la sera portato via con dei secchi. A bordo l'amianto era un po' dappertutto. Inoltre in certe apparecchiature i cavi erano rivestiti di amianto all'interno e per sostituirli bisognava tagliarli”.
2.5. La nocività dell'ambiente di lavoro si deve quindi ritenere accertata.
3. Il nominato consulente tecnico ha motivatamente concluso: “la neoplasia
Adenocarcinoma polmonare da cui era affetto in vita il sig. Persona_1
è ritenersi causata con alta probabilità dall'attività lavorativa di elettricista svolta alle dipendenze della IT CR con esposizione all'amianto dal 1974 al 1978
e dal 1983 al 2008…”.
3.1. Per quanto riguarda il nesso causale fra la neoplasia e il decesso, il consulente ha motivatamente concluso: “…l'aggravarsi di detta patologia
[adenocarcinoma polmonare] è ritenersi la causa del decesso”.
3.2. In assenza di contestazioni, il giudice fa proprie queste valutazioni, che appaiono logiche, motivate e persuasive (la medesima considerazione vale per le ulteriori conclusioni peritali di cui si dirà nel prosieguo).
4. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo della responsabilità, deve prendersi atto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Si vedano: “In materia di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087
c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e
d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da asbesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro - anni dal 1968 al 2000 - dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal
3 principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa)” (Cass.,
13.10.2017 n. 24217, che in motivazione precisa: “Venendo ora alla seconda parte della censura, concernente l'aver, la Corte territoriale, omesso il fatto controverso e decisivo per il giudizio della mancata conoscenza storica, da parte dell'Autorità Portuale, delle misure da adottare per prevenire l'insorgere della patologia medicalmente accertata, questa Corte già da tempo, fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass.
17258/ 2016). Pertanto, per quanto puntualmente questa Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art.
29, tabella B, n.12, già includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, non si vede come possa sostenersi che la sentenza sia inficiata dal vizio invocato, per aver motivato che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro dell'odierno controricorrente
(1968-2000) alla datrice Autorità Portuale di Venezia doveva essere ben nota
l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per i periodi temporali di esposizione per attività lavorativa”);
“In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo,
4 senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, 'threshold limit value') poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (Cass., 21.9.2016 n. 18503, che in motivazione precisa: “…Pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per mesotelioma, non è richiesto che il datore obbligato all'adozione di misure protettive, si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. "È necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita...”. Pertanto il datore di lavoro se vuol andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell'amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo;
quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all'epoca (ai sensi dell'art.2087 c.c. e del d.p.r. 3003/56). Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall' amianto); e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell'uomo… Anche qui dovendosi ribadire che a tal fine occorra fare riferimento al concetto di "agente modello" (homo eiusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli… le misure omesse (quelle informative, igieniche, sanitarie) sarebbero state sicuramente utili ed avrebbero evitato l'insorgenza del mesotelioma, con un indice di seria probabilità (Cass. sez IV 38991/2010). Si tratta di una affermazione che è tratta dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta - abbia corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi. Ma anche perché la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra
i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali - numericamente
5 assai estesi, in considerazione dell'ampio impiego dell'amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la stessa si riducono le malattie. Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose;
e per altro verso che l'azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare)… Non si vede, in ogni caso, come sia possibile sostenere qui che le cautele dettate dal D.P.R. 303/56 potessero essere tranquillamente omesse dal datore di lavoro ricorrente. Quando, va ribadito, da una parte, neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo alla necessità di osservare per la protezione contro le polveri dell'amianto, tutte le misure di protezione stabilite dai dpr 303/56 essendo tale richiamo contenuto negli artt.174 e 155 del
TU 1124/65. E, dall'altra, va riconosciuto che la regola cautelare di cui all'art. 21
D.P.R. n. 303 dei 1956 non miri a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura) ma a prevenire proprio le malattie che possono conseguire all'inalazione di polveri (come, in relazione a quelle di amianto, afferma Cass. Sez. 4, sentenza n. 38991 del 10/06/2010)”);
“La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare
l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto (cfr.
Cass. n. 2491 del 2008, che ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro considerando come noto al tempo dei fatti di causa, ossia 1975 - 1995, il rischio da inalazione di polveri di amianto;
Cass. n. 644 del 2005, con riguardo agli anni sessanta;
da ultimo, Cass. n. 18626 del 2013, secondo cui la responsabilità dell'imprenditore non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, comprendendo anche l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato
6 momento storico;
in senso conforme, Cass. n. 18267 del 2013 in fattispecie di esposizione ad amianto e tabagismo, Cass. n. 10425 del 2014, Cass. n. 18503 del 2016, Cass. n. 24217 del 2017, Cass. n. 27952 del 2018).
8. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81” (Cass., 10.6.2019 n.
15561, in motiv.).
4.1. A tali principi il giudice, dando seguito ai precedenti di questo ufficio, intende prestare adesione, con espresso richiamo delle sentenze di legittimità su cui si fondano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
4.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il datore di lavoro avrebbe deve dimostrare che cosa ha fatto in positivo, in relazione agli obblighi previsti, per quanto di particolare rilievo in causa sulla base delle allegazioni dei ricorrenti, dall'art. 19 (“Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”: i ricorrenti si dolgono che il loro congiunto non sia stato isolato da altri lavoratori che maneggiavano amianto) e dall'art. 25 (“…Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità della atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione”: i ricorrenti si dolgono della mancata fornitura di mascherine, che, a loro dire, pur se inidonee a filtrare le fibre di amianto più sottili, avrebbero comunque ridotto il rischio).
4.3. è contumace e non ha allegato e provato nulla. CP_1
Anzi, il teste ha riferito: “A bordo lavoravano negli stessi ambienti in Parte_1 cui altri lavoratori, come i tubisti e i carpentieri, manipolavano amianto… Mio cognato non aveva in dotazione le mascherine perché a quell'epoca non si conosceva la pericolosità dell'amianto”.
7 4.4. La responsabilità, quindi, sussiste.
5. I ricorrenti fanno valere il danno iure hereditario.
La loro qualità di eredi di risulta dalla prodotta dichiarazione Parte_4 di successione (in cui è indicato anche il grado di parentela).
5.1. Va precisato che, anche se esistessero altri eredi, cosa che non risulta in causa, ciascuno degli eredi sarebbe legittimato ad azionare i crediti ereditari anche per l'intero (Cass., 11.7.2014 n. 15894).
Nel caso di specie, peraltro, in presenza di tre ricorrenti il risarcimento si attribuisce pro quota. Le quote si presumono uguali (art. 581 c.c.: si tratta qui del coniuge e di due figli).
5.2. Per sua natura, il danno biologico permanente presuppone la stabilizzazione dei postumi (si veda Cass., 25.2.2004, n. 3806: “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno”; conforme, fra le altre, Cass., 19.12.2004 n.
26897), tanto che le tabelle in uso per la liquidazione si commisurano alla presumibile durata residua della vita secondo la speranza di vita media.
Quando la malattia evolva e porti il soggetto alla morte, si resta solitamente nel campo del danno da invalidità temporanea.
5.3. Vero è che in successiva giurisprudenza di legittimità si è affermato:
“...l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene
a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo- funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con
l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente” (da ult. Cass.,
21.2.2024 n. 4658) e che in particolare si è precisato che si ha stabilizzazione anche nelle malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con
8 certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cfr. Cass.
1.12.2022 n. 35416 che precisa anche come, in quest'ultimo caso, “la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia… non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta”).
5.4. Nel caso di specie, tuttavia, in assenza di elementi in senso contrario, si deve ritenere che la rapida evoluzione infausta della patologia, con il decesso intervenuto meno di un anno dopo la diagnosi, non consenta di ritenere che vi sia stata stabilizzazione, neppure nel senso sopra visto.
5.5. Non è pertanto risarcibile un danno biologico permanente, con la doverosa precisazione che, se l'invalidità permanente fosse divenuta risarcibile, secondo i principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati non sarebbero allora risarcibili né l'invalidità temporanea successiva alla stabilizzazione, per incompatibilità logica, né il danno terminale (di cui si dirà meglio oltre), da ritenersi assorbito come prevedibile estremo rischio di aggravamento della malattia.
5.6. La giurisprudenza ha ormai acquisito la nozione di danno terminale (si veda
Cass., ss. uu., 22.7.2015 n. 15350, in tema di morte conseguente a incidente, senza che vi siano motivi per escludere l'applicabilità del medesimo principio alla malattia mortale), per tener conto della particolare intensità del danno non patrimoniale quando la malattia conduca alla morte, anche sotto il profilo della consapevolezza della prossima fine.
È d'altra parte intuitivo che parametrare il danno terminale all'invalidità temporanea strettamente intesa condurrebbe a risultati iniqui e non correlati all'effettiva lesione dei beni giuridici tutelati.
5.7. Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione del danno terminale.
In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere
9 onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Per la liquidazione si utilizzano le ultime tabelle note al momento della pronuncia, disponibili sul sito internet del Tribunale di Milano.
5.8. Nel caso di specie, giova precisare che non vi sono motivi per dubitare che fosse conscio e consapevole della gravità e della Persona_1 potenzialità letale del suo male, e lo si deve ritenere a conoscenza della diagnosi di neoplasia polmonare, la cui gravità, secondo dati di comune esperienza, deve ritenersi patrimonio cognitivo di qualsiasi consociato.
5.9. Va precisato che la tabella milanese individua un massimo di cento giorni al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Nell'interpretazione di questo giudice, ciò significa che se fra la diagnosi e il decesso intercorrono più di 100 giorni viene attribuito il danno terminale nella sua massima estensione e, per i giorni ulteriori, si risarcisce l'eventuale invalidità temporanea: opinare diversamente, infatti, comporterebbe una discriminazione del tutto irragionevole, perché il danno liquidabile aumenterebbe fino a 100 giorni per ridursi drasticamente ove la sopravvivenza alla diagnosi sia di 101 giorni.
D'altra parte, pur se dal punto di vista letterale la tabella sembri riferirsi, per la determinazione del periodo cui si riferisce il danno terminale in senso stretto, ai primi 100 giorni, nell'interpretazione di questo giudice in tal caso si prendono in considerazione gli ultimi 100 giorni, per avere un parametro omogeneo.
5.10. Ciò significa che per quanto riguarda gli ultimi cento giorni di vita del sig. il danno può essere liquidato sulla base delle tabelle del danno Per_1 terminale: applicando una personalizzazione media per i primi tre giorni, in assenza di elementi concreti che consentano una liquidazione in aumento, si perviene a una somma complessiva di € 82.544,00.
5.11. Il consulente ha stimato l'invalidità temporanea conseguente alla neoplasia in 282 giorni (dal 17.8.2018 al 26.5.2019) all'80% e 41 giorni (dal 27.5.2019 al decesso) al 90%.
Si assumono quindi alla base della liquidazione le stime del consulente, sicché, esclusi gli ultimi 100 giorni, residua un danno da parametrare a un'invalidità temporanea totale per 223 giorni all'80%.
10 5.12. Per la liquidazione del danno temporaneo si utilizzano i criteri previsti dalla tabella milanese, e non quelli di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private richiamati dal dPR 12/2025, dovendosi ritenere – pur nella consapevolezza che un obiter nella motivazione di Cass., 29.4.2025 n. 12408 suggerisce la tesi contraria – ancora valido l'insegnamento di Cass., 7.7.2015 n.
13982 che, con riferimento alle c.d. micropermanenti, aveva statuito: “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore 'equo', in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. (Principio enunciato con riferimento al risarcimento del danno connesso all'aggravamento delle condizioni di salute, derivato dall'adibizione del ricorrente, avente qualifica di operaio, ad attività lavorative incompatibili con la patologia di cui era affetto, nota all'ente pubblico datore di lavoro)”.
Si utilizza il dietimo medio di € 115,00 in assenza di concreti, specifici elementi che inducano a una personalizzazione in aumento.
5.13. Sul punto occorre un'ulteriore precisazione.
Che le condizioni psico-fisiche di un malato affetto da una malattia che lo sta conducendo a morte siano gravissime è del tutto evidente ed è anzi il presupposto stesso della liquidazione del danno terminale.
Ma la personalizzazione in aumento in tanto si può configurare, in quanto siano dedotti e provati elementi che inducano a ritenere che nello specifico caso le condizioni del malato erano in concreto più gravi di quelle di un altro malato terminale.
Sotto il profilo dell'invalidità temporanea, dovrebbero essere evidenziati particolari motivi di sofferenza o di limitazioni dell'integrità psico-fisica, che eccedano la normalità; ma sul punto non si rinvengono in ricorso allegazioni concrete.
5.14. Si liquida pertanto, a titolo di invalidità temporanea, la somma di € (223 x
115,00 x 0,80) = € 20.516,00.
11 Complessivamente, quindi, il danno iure hereditario ammonta a € (82.544,00 +
20.516,00) = € 103.060,00 pari per ciascuno dei ricorrenti a € 34.353,33.
5.15. La somma si deve intendere onnicomprensiva e si riferisce sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Si legge infatti nelle tabelle applicate (o meglio nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale”, formati dall'Osservatorio per la Giustizia civile), per quanto concerne il danno terminale in senso stretto, che “si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico
e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”, e, per quanto riguarda l'invalidità temporanea, che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a
€ 115,00 si compone per € 84,00 della componente del danno biologico/dinamico-relazionale e per € 31,00 della componente di danno da sofferenza soggettiva interiore.
5.16. In questo senso si deve risolvere la questione relativa alla determinazione di un danno morale: il danno morale si deve ritenere risarcibile, ma è già compreso nella tabella e non vi è motivo di liquidarlo a parte.
5.17. La somma è espressa in valuta della data a cui gli importi delle tabelle risultano rivalutati (gennaio 2024); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti.
5.18. Il giudice non ritiene che le somme così calcolate, esclusa la risarcibilità del danno permanente, debbano essere ulteriormente decurtate di quanto eventualmente percepito dall' . CP_4
12 In effetti, il danno terminale, così come sopra descritto, appare riconducibile alla nozione di danno complementare, e non di danno differenziale, dato che le due voci di cui essenzialmente si compone – danno biologico temporaneo e danno
“morale” – non sono risarcite dall' ; in particolare l'indennità di temporanea CP_4 erogata dall' non copre il danno biologico temporaneo, ma il lucro cessante CP_4 per la mancata percezione della retribuzione.
Lo scomputo, infatti, deve avvenire per poste omogenee, secondo gli approdi a cui la giurisprudenza è pervenuta (con la doverosa precisazione che l'art. 1 comma 1126 legge 145/18, nella parte in cui interveniva su questo principio, è stato abrogato).
5.19. Ricondotto il pregiudizio di cui si discute alla categoria del danno complementare e non a quella del danno differenziale, diventa poi a questo punto superflua ogni valutazione sul punto dell'invocato esonero da responsabilità del datore di lavoro in conseguenza dell'assicurazione obbligatoria.
Sul punto si veda comunque, da ultimo, Cass., 7.2.2023 n. 3694, per la conferma dell'estraneità del danno morale e del danno temporaneo al sistema di indennizzo del danno biologico.
6. Per quanto concerne il danno iure proprio, si deve subito osservare che per il coniuge e per il figlio il danno da perdita del rapporto parentale si presume (Cass.,
15.7.2022 n. 22397); sarebbe gravato sulla l'onere di provare CP_1 circostanze ostative al riconoscimento del danno e, dato che questo onere non è stato assolto, il danno si ritiene.
6.1. Quanto alla liquidazione, Cass., 21.4.2021 n. 10579 ha affermato: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso
13 a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice
d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)".
6.2. La Corte di Cassazione aveva anche precisato che in tema di lesione del danno parentale le tabelle formate dal Tribunale di Milano con il sistema “a forcella” perdevano la propria vocazione nazionale e si dovevano utilizzare quelle formate dal Tribunale di Roma;
in tal senso risultava a questo giudice essere la prassi recente della Sezione civile di questo Tribunale.
Peraltro, il Tribunale di Milano ha successivamente sostituito le sue tabelle, adeguandole ai rilievi critici della Corte di Cassazione, e questo Tribunale risulta averne quindi ripreso l'utilizzo.
In seguito, la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle nuove tabelle milanesi (Cass., 16.12.2022 n. 37009: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile"
(il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
6.3. Appare allora corretto l'utilizzo delle tabelle milanesi, nella loro versione del
2024.
6.3.1. I criteri previsti da queste tabelle, che prevedono un valore a punto di €
3.911,00, conducono ad attribuire questi punteggi:
- a , 12 punti per l'età della vittima primaria (74 anni), 12 punti Parte_1 per l'età della vittima secondaria (75 anni compiuti al momento del decesso del marito), 16 punti per la convivenza (che fra coniugi si presume in assenza di elementi contrari), 12 punti per la sopravvivenza di due figli, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione, e così in totale 67 punti cui corrisponde la somma di € 262.037,00;
14 - a 12 punti per l'età della vittima primaria (74 anni), 20 punti per Parte_2
l'età della vittima secondaria (44 anni compiuti al momento del decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza della madre e del fratello, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione (la convivenza al momento del decesso – e non al momento del ricorso – non è documentata e neppure allegata), e così in totale 59 punti cui corrisponde la somma di € 230.749,00;
- a 12 punti per l'età della vittima primaria (74 anni), 20 punti Parte_3 per l'età della vittima secondaria (47 anni compiuti al momento del decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza della madre e del fratello, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione (la convivenza al momento del decesso non è documentata e neppure allegata), e così in totale 59 punti cui corrisponde la somma di € 230.749,00.
6.3.2. Non si ravvisano invece elementi per un ulteriore adeguamento degli importi sopra indicati.
6.4. Le somme sono espresse in moneta del gennaio 2024 (data di rivalutazione indicata nelle tabelle); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti.
6.5. Va precisato che non deve essere detratta dal risarcimento l'eventuale rendita ai superstiti erogata dall' . CP_4
Anche in questo caso, infatti, difetta il requisito dell'omogeneità delle poste.
Si è infatti precisato che “la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto” (Cass., 16.5.2024 n. 13594) e non è quindi possibile scomputarla dal risarcimento di un danno non patrimoniale.
6.6. Complessivamente, quindi, spettano a € (262.037,00 + Parte_1
34.353,33) = € 296.390,33, a € (230.749,00 + 34.353,33) = € Parte_2
265.102,33 e a € (230.749,00 + 34.353,33) = € 265.102,33. Parte_3
15 La convenuta è condannata a pagare queste somme, oltre gli accessori come sopra indicati.
10. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, scaglione
260001/520000 in ragione delle somme attribuite a ciascuno dei ricorrenti che non si sommano ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c. non applicabile al litisconsorzio facoltativo, riduzione del 20% sui valori medi per la semplicità procedurale della controversia in conseguenza della contumacia della convenuta, senza aumento per la difesa di tre parti aventi interesse comune in quanto negli atti di parte non si rinviene alcuna trattazione distinta delle singole posizioni, che vengono sempre considerate in modo unitario e promiscuo) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Analogamente, nei rapporti interni, si pongono le spese di consulenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a pagare:
a , la complessiva somma di € 296.390,33; Parte_1
a la complessiva somma di € 265.102,33; Parte_2
a la complessiva somma di € 265.102,33; Parte_3 il tutto oltre rivalutazione monetaria da gennaio 2024 e interessi legali dal
7.7.2019 previa devalutazione da gennaio 2024 a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, €
15.133,60 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero.
Nei rapporti interni pone le spese di consulenza tecnica a carico definitivo di
CP_1
Il giudice
Marco VI
16
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11/11/2025 alle ore 10,20 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco VI, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 365/2024 promossa da c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, .f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
(ricorrenti con gli avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero) contro
.f. CP_1 P.IVA_1
(convenuta contumace)
Sono presenti: l'avv. Lovelli che discute la causa richiamandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 25.3.2024 , e Parte_1 Parte_2 la prima vedova e gli altri figli di Parte_3 Persona_1 deceduto il 7.7.2019, già dipendente di al 23.1.1974 al 1.7.1978 CP_1
e di nuovo dall'8.2.1983 al pensionamento con mansioni di operaio elettricista, impiegato presso l'Arsenale Militare della Spezia (nell'ambito di appalti conferiti alla datrice di lavoro dal Ministero della Difesa), hanno esposto che il loro congiunto era morto per adenocarcinoma polmonare destro causato da esposizione professionale all'amianto e hanno chiesto il risarcimento, iure hereditario, del danno non patrimoniale patito dal de cuius e, iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, assumendo le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la responsabilità della in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante p.t. […] per l'omessa adozione delle cautele
1 necessarie ad evitare l'esposizione e l'inalazione delle fibre di amianto e, per
l'effetto, condannare [la medesima] al risarcimento del danno biologico per carcinoma polmonare patito dal Sig. e quantificato nella Persona_1 somma di Euro 122.832,00, salvo una diversa valutazione da liquidarsi dal
Giudice […] nonché dei danni morali ed esistenziali da questi [leggi: i ricorrenti] patiti, complessivamente quantificati nella somma di Euro 336.000,00, per ciascun erede, ovvero nella maggiore o minore somma da liquidarsi anche con criterio equitativo”.
1.1. è contumace. CP_1
1.2. La domanda era originariamente proposta, a titolo extracontrattuale, anche nei confronti del Ministero della Difesa;
con ordinanza inserita nel verbale di udienza dell'11.10.2024 il giudice, previa separazione, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Genova relativamente alla causa fra i ricorrenti e il Ministero.
2. È documentale che abbia lavorato alle dipendenze di Parte_4 nei periodi sopra indicati. CP_1
2.1. Il teste , già amministratore della convenuta, ha riferito in Testimone_1 merito alle sue mansioni: “La si occupava esclusivamente di impianti CP_1 elettrici navali. Mio cognato [cioè ha sempre lavorato Persona_1 all'interno dell'Arsenale della Spezia, già sotto la ditta individuale ] e CP_1 poi sotto la società [ Mio cognato era elettricista: faceva CP_1 riparazioni di impianti elettrici e di macchine e apparecchiature elettriche.
Lavorava sia a bordo, sia a terra: prendevano apparecchiature a bordo, le smontavano, le portavano a terra, le riparavano e le riportavano a bordo dove le rimontavano. Le riparazioni le facevano nell'officina del reparto IEB, impianti elettrici di bordo, dentro l'Arsenale”.
2.3. Si ricava dal rapporto relativo a Valutazione tecnica CP_3 dell'esposizione ad amianto prodotto in atti che il personale civile che svolgeva mansioni di elettricista presso l'Arsenale della Spezia era soggetto a esposizione qualificata (cfr. tabelle 3 e 4, pagg. 52 sgg.).
Questo documento è liberamente utilizzabile dal giudice come fonte di convincimento.
2.4. Il teste ha comunque riferito: “Tutti i tubi a bordo erano rivestiti di Parte_1 amianto, quindi se occorreva riparare un tubo bisognava prima togliere la
2 coibentazione di amianto. Addirittura so da un amico tubista che l'amianto rimosso veniva ammucchiato per terra e poi la sera portato via con dei secchi. A bordo l'amianto era un po' dappertutto. Inoltre in certe apparecchiature i cavi erano rivestiti di amianto all'interno e per sostituirli bisognava tagliarli”.
2.5. La nocività dell'ambiente di lavoro si deve quindi ritenere accertata.
3. Il nominato consulente tecnico ha motivatamente concluso: “la neoplasia
Adenocarcinoma polmonare da cui era affetto in vita il sig. Persona_1
è ritenersi causata con alta probabilità dall'attività lavorativa di elettricista svolta alle dipendenze della IT CR con esposizione all'amianto dal 1974 al 1978
e dal 1983 al 2008…”.
3.1. Per quanto riguarda il nesso causale fra la neoplasia e il decesso, il consulente ha motivatamente concluso: “…l'aggravarsi di detta patologia
[adenocarcinoma polmonare] è ritenersi la causa del decesso”.
3.2. In assenza di contestazioni, il giudice fa proprie queste valutazioni, che appaiono logiche, motivate e persuasive (la medesima considerazione vale per le ulteriori conclusioni peritali di cui si dirà nel prosieguo).
4. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo della responsabilità, deve prendersi atto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Si vedano: “In materia di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087
c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e
d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da asbesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro - anni dal 1968 al 2000 - dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal
3 principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa)” (Cass.,
13.10.2017 n. 24217, che in motivazione precisa: “Venendo ora alla seconda parte della censura, concernente l'aver, la Corte territoriale, omesso il fatto controverso e decisivo per il giudizio della mancata conoscenza storica, da parte dell'Autorità Portuale, delle misure da adottare per prevenire l'insorgere della patologia medicalmente accertata, questa Corte già da tempo, fa risalire la raggiunta conoscenza di tale pericolosità ai primi anni del Novecento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4721/1998; Cass. n. 18626/2013; Cass. n. 18041/2014; Cass.
17258/ 2016). Pertanto, per quanto puntualmente questa Corte ha ricostruito in materia di lavorazioni pericolose ed esposizione alle polveri di amianto, di cui in questa sede giova citare soltanto il R.D. n.442/1909 che, approvando il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art.
29, tabella B, n.12, già includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo, non si vede come possa sostenersi che la sentenza sia inficiata dal vizio invocato, per aver motivato che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro dell'odierno controricorrente
(1968-2000) alla datrice Autorità Portuale di Venezia doveva essere ben nota
l'intrinseca pericolosità delle fibre d'amianto, materiale il cui uso risulta fin dal principio dello scorso secolo sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre per i periodi temporali di esposizione per attività lavorativa”);
“In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del
d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo,
4 senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, 'threshold limit value') poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (Cass., 21.9.2016 n. 18503, che in motivazione precisa: “…Pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per mesotelioma, non è richiesto che il datore obbligato all'adozione di misure protettive, si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. "È necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita...”. Pertanto il datore di lavoro se vuol andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell'amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo;
quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all'epoca (ai sensi dell'art.2087 c.c. e del d.p.r. 3003/56). Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall' amianto); e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell'uomo… Anche qui dovendosi ribadire che a tal fine occorra fare riferimento al concetto di "agente modello" (homo eiusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli… le misure omesse (quelle informative, igieniche, sanitarie) sarebbero state sicuramente utili ed avrebbero evitato l'insorgenza del mesotelioma, con un indice di seria probabilità (Cass. sez IV 38991/2010). Si tratta di una affermazione che è tratta dall'esistenza di studi epidemiologici, i quali hanno dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto - attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta - abbia corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi. Ma anche perché la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra
i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali - numericamente
5 assai estesi, in considerazione dell'ampio impiego dell'amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la stessa si riducono le malattie. Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose;
e per altro verso che l'azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare)… Non si vede, in ogni caso, come sia possibile sostenere qui che le cautele dettate dal D.P.R. 303/56 potessero essere tranquillamente omesse dal datore di lavoro ricorrente. Quando, va ribadito, da una parte, neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo alla necessità di osservare per la protezione contro le polveri dell'amianto, tutte le misure di protezione stabilite dai dpr 303/56 essendo tale richiamo contenuto negli artt.174 e 155 del
TU 1124/65. E, dall'altra, va riconosciuto che la regola cautelare di cui all'art. 21
D.P.R. n. 303 dei 1956 non miri a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura) ma a prevenire proprio le malattie che possono conseguire all'inalazione di polveri (come, in relazione a quelle di amianto, afferma Cass. Sez. 4, sentenza n. 38991 del 10/06/2010)”);
“La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare
l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto (cfr.
Cass. n. 2491 del 2008, che ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro considerando come noto al tempo dei fatti di causa, ossia 1975 - 1995, il rischio da inalazione di polveri di amianto;
Cass. n. 644 del 2005, con riguardo agli anni sessanta;
da ultimo, Cass. n. 18626 del 2013, secondo cui la responsabilità dell'imprenditore non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, comprendendo anche l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato
6 momento storico;
in senso conforme, Cass. n. 18267 del 2013 in fattispecie di esposizione ad amianto e tabagismo, Cass. n. 10425 del 2014, Cass. n. 18503 del 2016, Cass. n. 24217 del 2017, Cass. n. 27952 del 2018).
8. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81” (Cass., 10.6.2019 n.
15561, in motiv.).
4.1. A tali principi il giudice, dando seguito ai precedenti di questo ufficio, intende prestare adesione, con espresso richiamo delle sentenze di legittimità su cui si fondano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
4.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il datore di lavoro avrebbe deve dimostrare che cosa ha fatto in positivo, in relazione agli obblighi previsti, per quanto di particolare rilievo in causa sulla base delle allegazioni dei ricorrenti, dall'art. 19 (“Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”: i ricorrenti si dolgono che il loro congiunto non sia stato isolato da altri lavoratori che maneggiavano amianto) e dall'art. 25 (“…Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità della atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione”: i ricorrenti si dolgono della mancata fornitura di mascherine, che, a loro dire, pur se inidonee a filtrare le fibre di amianto più sottili, avrebbero comunque ridotto il rischio).
4.3. è contumace e non ha allegato e provato nulla. CP_1
Anzi, il teste ha riferito: “A bordo lavoravano negli stessi ambienti in Parte_1 cui altri lavoratori, come i tubisti e i carpentieri, manipolavano amianto… Mio cognato non aveva in dotazione le mascherine perché a quell'epoca non si conosceva la pericolosità dell'amianto”.
7 4.4. La responsabilità, quindi, sussiste.
5. I ricorrenti fanno valere il danno iure hereditario.
La loro qualità di eredi di risulta dalla prodotta dichiarazione Parte_4 di successione (in cui è indicato anche il grado di parentela).
5.1. Va precisato che, anche se esistessero altri eredi, cosa che non risulta in causa, ciascuno degli eredi sarebbe legittimato ad azionare i crediti ereditari anche per l'intero (Cass., 11.7.2014 n. 15894).
Nel caso di specie, peraltro, in presenza di tre ricorrenti il risarcimento si attribuisce pro quota. Le quote si presumono uguali (art. 581 c.c.: si tratta qui del coniuge e di due figli).
5.2. Per sua natura, il danno biologico permanente presuppone la stabilizzazione dei postumi (si veda Cass., 25.2.2004, n. 3806: “In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno”; conforme, fra le altre, Cass., 19.12.2004 n.
26897), tanto che le tabelle in uso per la liquidazione si commisurano alla presumibile durata residua della vita secondo la speranza di vita media.
Quando la malattia evolva e porti il soggetto alla morte, si resta solitamente nel campo del danno da invalidità temporanea.
5.3. Vero è che in successiva giurisprudenza di legittimità si è affermato:
“...l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene
a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo- funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con
l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente” (da ult. Cass.,
21.2.2024 n. 4658) e che in particolare si è precisato che si ha stabilizzazione anche nelle malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con
8 certezza, sfavorevole, una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cfr. Cass.
1.12.2022 n. 35416 che precisa anche come, in quest'ultimo caso, “la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia… non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l'exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta”).
5.4. Nel caso di specie, tuttavia, in assenza di elementi in senso contrario, si deve ritenere che la rapida evoluzione infausta della patologia, con il decesso intervenuto meno di un anno dopo la diagnosi, non consenta di ritenere che vi sia stata stabilizzazione, neppure nel senso sopra visto.
5.5. Non è pertanto risarcibile un danno biologico permanente, con la doverosa precisazione che, se l'invalidità permanente fosse divenuta risarcibile, secondo i principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati non sarebbero allora risarcibili né l'invalidità temporanea successiva alla stabilizzazione, per incompatibilità logica, né il danno terminale (di cui si dirà meglio oltre), da ritenersi assorbito come prevedibile estremo rischio di aggravamento della malattia.
5.6. La giurisprudenza ha ormai acquisito la nozione di danno terminale (si veda
Cass., ss. uu., 22.7.2015 n. 15350, in tema di morte conseguente a incidente, senza che vi siano motivi per escludere l'applicabilità del medesimo principio alla malattia mortale), per tener conto della particolare intensità del danno non patrimoniale quando la malattia conduca alla morte, anche sotto il profilo della consapevolezza della prossima fine.
È d'altra parte intuitivo che parametrare il danno terminale all'invalidità temporanea strettamente intesa condurrebbe a risultati iniqui e non correlati all'effettiva lesione dei beni giuridici tutelati.
5.7. Le tabelle formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano, a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita tabella per la liquidazione del danno terminale.
In conformità al principio ormai acquisito nel diritto vivente dell'unicità del danno non patrimoniale, le somme indicate nella tabella si devono intendere
9 onnicomprensive e si riferiscono sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Per la liquidazione si utilizzano le ultime tabelle note al momento della pronuncia, disponibili sul sito internet del Tribunale di Milano.
5.8. Nel caso di specie, giova precisare che non vi sono motivi per dubitare che fosse conscio e consapevole della gravità e della Persona_1 potenzialità letale del suo male, e lo si deve ritenere a conoscenza della diagnosi di neoplasia polmonare, la cui gravità, secondo dati di comune esperienza, deve ritenersi patrimonio cognitivo di qualsiasi consociato.
5.9. Va precisato che la tabella milanese individua un massimo di cento giorni al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Nell'interpretazione di questo giudice, ciò significa che se fra la diagnosi e il decesso intercorrono più di 100 giorni viene attribuito il danno terminale nella sua massima estensione e, per i giorni ulteriori, si risarcisce l'eventuale invalidità temporanea: opinare diversamente, infatti, comporterebbe una discriminazione del tutto irragionevole, perché il danno liquidabile aumenterebbe fino a 100 giorni per ridursi drasticamente ove la sopravvivenza alla diagnosi sia di 101 giorni.
D'altra parte, pur se dal punto di vista letterale la tabella sembri riferirsi, per la determinazione del periodo cui si riferisce il danno terminale in senso stretto, ai primi 100 giorni, nell'interpretazione di questo giudice in tal caso si prendono in considerazione gli ultimi 100 giorni, per avere un parametro omogeneo.
5.10. Ciò significa che per quanto riguarda gli ultimi cento giorni di vita del sig. il danno può essere liquidato sulla base delle tabelle del danno Per_1 terminale: applicando una personalizzazione media per i primi tre giorni, in assenza di elementi concreti che consentano una liquidazione in aumento, si perviene a una somma complessiva di € 82.544,00.
5.11. Il consulente ha stimato l'invalidità temporanea conseguente alla neoplasia in 282 giorni (dal 17.8.2018 al 26.5.2019) all'80% e 41 giorni (dal 27.5.2019 al decesso) al 90%.
Si assumono quindi alla base della liquidazione le stime del consulente, sicché, esclusi gli ultimi 100 giorni, residua un danno da parametrare a un'invalidità temporanea totale per 223 giorni all'80%.
10 5.12. Per la liquidazione del danno temporaneo si utilizzano i criteri previsti dalla tabella milanese, e non quelli di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private richiamati dal dPR 12/2025, dovendosi ritenere – pur nella consapevolezza che un obiter nella motivazione di Cass., 29.4.2025 n. 12408 suggerisce la tesi contraria – ancora valido l'insegnamento di Cass., 7.7.2015 n.
13982 che, con riferimento alle c.d. micropermanenti, aveva statuito: “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore 'equo', in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. (Principio enunciato con riferimento al risarcimento del danno connesso all'aggravamento delle condizioni di salute, derivato dall'adibizione del ricorrente, avente qualifica di operaio, ad attività lavorative incompatibili con la patologia di cui era affetto, nota all'ente pubblico datore di lavoro)”.
Si utilizza il dietimo medio di € 115,00 in assenza di concreti, specifici elementi che inducano a una personalizzazione in aumento.
5.13. Sul punto occorre un'ulteriore precisazione.
Che le condizioni psico-fisiche di un malato affetto da una malattia che lo sta conducendo a morte siano gravissime è del tutto evidente ed è anzi il presupposto stesso della liquidazione del danno terminale.
Ma la personalizzazione in aumento in tanto si può configurare, in quanto siano dedotti e provati elementi che inducano a ritenere che nello specifico caso le condizioni del malato erano in concreto più gravi di quelle di un altro malato terminale.
Sotto il profilo dell'invalidità temporanea, dovrebbero essere evidenziati particolari motivi di sofferenza o di limitazioni dell'integrità psico-fisica, che eccedano la normalità; ma sul punto non si rinvengono in ricorso allegazioni concrete.
5.14. Si liquida pertanto, a titolo di invalidità temporanea, la somma di € (223 x
115,00 x 0,80) = € 20.516,00.
11 Complessivamente, quindi, il danno iure hereditario ammonta a € (82.544,00 +
20.516,00) = € 103.060,00 pari per ciascuno dei ricorrenti a € 34.353,33.
5.15. La somma si deve intendere onnicomprensiva e si riferisce sia alla lesione dell'integrità psico-fisica, sia ai profili di sofferenza interiore riconducibili all'antica categoria di danno morale in senso stretto.
Si legge infatti nelle tabelle applicate (o meglio nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico- fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale”, formati dall'Osservatorio per la Giustizia civile), per quanto concerne il danno terminale in senso stretto, che “si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico
e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale”, e, per quanto riguarda l'invalidità temporanea, che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta pari a
€ 115,00 si compone per € 84,00 della componente del danno biologico/dinamico-relazionale e per € 31,00 della componente di danno da sofferenza soggettiva interiore.
5.16. In questo senso si deve risolvere la questione relativa alla determinazione di un danno morale: il danno morale si deve ritenere risarcibile, ma è già compreso nella tabella e non vi è motivo di liquidarlo a parte.
5.17. La somma è espressa in valuta della data a cui gli importi delle tabelle risultano rivalutati (gennaio 2024); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti.
5.18. Il giudice non ritiene che le somme così calcolate, esclusa la risarcibilità del danno permanente, debbano essere ulteriormente decurtate di quanto eventualmente percepito dall' . CP_4
12 In effetti, il danno terminale, così come sopra descritto, appare riconducibile alla nozione di danno complementare, e non di danno differenziale, dato che le due voci di cui essenzialmente si compone – danno biologico temporaneo e danno
“morale” – non sono risarcite dall' ; in particolare l'indennità di temporanea CP_4 erogata dall' non copre il danno biologico temporaneo, ma il lucro cessante CP_4 per la mancata percezione della retribuzione.
Lo scomputo, infatti, deve avvenire per poste omogenee, secondo gli approdi a cui la giurisprudenza è pervenuta (con la doverosa precisazione che l'art. 1 comma 1126 legge 145/18, nella parte in cui interveniva su questo principio, è stato abrogato).
5.19. Ricondotto il pregiudizio di cui si discute alla categoria del danno complementare e non a quella del danno differenziale, diventa poi a questo punto superflua ogni valutazione sul punto dell'invocato esonero da responsabilità del datore di lavoro in conseguenza dell'assicurazione obbligatoria.
Sul punto si veda comunque, da ultimo, Cass., 7.2.2023 n. 3694, per la conferma dell'estraneità del danno morale e del danno temporaneo al sistema di indennizzo del danno biologico.
6. Per quanto concerne il danno iure proprio, si deve subito osservare che per il coniuge e per il figlio il danno da perdita del rapporto parentale si presume (Cass.,
15.7.2022 n. 22397); sarebbe gravato sulla l'onere di provare CP_1 circostanze ostative al riconoscimento del danno e, dato che questo onere non è stato assolto, il danno si ritiene.
6.1. Quanto alla liquidazione, Cass., 21.4.2021 n. 10579 ha affermato: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso
13 a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice
d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)".
6.2. La Corte di Cassazione aveva anche precisato che in tema di lesione del danno parentale le tabelle formate dal Tribunale di Milano con il sistema “a forcella” perdevano la propria vocazione nazionale e si dovevano utilizzare quelle formate dal Tribunale di Roma;
in tal senso risultava a questo giudice essere la prassi recente della Sezione civile di questo Tribunale.
Peraltro, il Tribunale di Milano ha successivamente sostituito le sue tabelle, adeguandole ai rilievi critici della Corte di Cassazione, e questo Tribunale risulta averne quindi ripreso l'utilizzo.
In seguito, la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle nuove tabelle milanesi (Cass., 16.12.2022 n. 37009: “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile"
(il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
6.3. Appare allora corretto l'utilizzo delle tabelle milanesi, nella loro versione del
2024.
6.3.1. I criteri previsti da queste tabelle, che prevedono un valore a punto di €
3.911,00, conducono ad attribuire questi punteggi:
- a , 12 punti per l'età della vittima primaria (74 anni), 12 punti Parte_1 per l'età della vittima secondaria (75 anni compiuti al momento del decesso del marito), 16 punti per la convivenza (che fra coniugi si presume in assenza di elementi contrari), 12 punti per la sopravvivenza di due figli, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione, e così in totale 67 punti cui corrisponde la somma di € 262.037,00;
14 - a 12 punti per l'età della vittima primaria (74 anni), 20 punti per Parte_2
l'età della vittima secondaria (44 anni compiuti al momento del decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza della madre e del fratello, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione (la convivenza al momento del decesso – e non al momento del ricorso – non è documentata e neppure allegata), e così in totale 59 punti cui corrisponde la somma di € 230.749,00;
- a 12 punti per l'età della vittima primaria (74 anni), 20 punti Parte_3 per l'età della vittima secondaria (47 anni compiuti al momento del decesso del padre), 12 punti per la sopravvivenza della madre e del fratello, 15 punti (valore intermedio in assenza di elementi più specifici) per la qualità della relazione (la convivenza al momento del decesso non è documentata e neppure allegata), e così in totale 59 punti cui corrisponde la somma di € 230.749,00.
6.3.2. Non si ravvisano invece elementi per un ulteriore adeguamento degli importi sopra indicati.
6.4. Le somme sono espresse in moneta del gennaio 2024 (data di rivalutazione indicata nelle tabelle); trattandosi di un credito di valore, da tale data decorre quindi la rivalutazione monetaria a oggi, e dal giorno della morte decorrono inoltre gli interessi legali, previa devalutazione a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Va precisato che la cumulabilità di interessi e rivalutazione si fonda sulla natura di valore dei crediti.
6.5. Va precisato che non deve essere detratta dal risarcimento l'eventuale rendita ai superstiti erogata dall' . CP_4
Anche in questo caso, infatti, difetta il requisito dell'omogeneità delle poste.
Si è infatti precisato che “la prestazione economica che la legge pone a carico dell'ente previdenziale in caso di morte del lavoratore assicurato, cioè la rendita in favore dei superstiti, costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito in dipendenza della morte del congiunto” (Cass., 16.5.2024 n. 13594) e non è quindi possibile scomputarla dal risarcimento di un danno non patrimoniale.
6.6. Complessivamente, quindi, spettano a € (262.037,00 + Parte_1
34.353,33) = € 296.390,33, a € (230.749,00 + 34.353,33) = € Parte_2
265.102,33 e a € (230.749,00 + 34.353,33) = € 265.102,33. Parte_3
15 La convenuta è condannata a pagare queste somme, oltre gli accessori come sopra indicati.
10. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, scaglione
260001/520000 in ragione delle somme attribuite a ciascuno dei ricorrenti che non si sommano ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c. non applicabile al litisconsorzio facoltativo, riduzione del 20% sui valori medi per la semplicità procedurale della controversia in conseguenza della contumacia della convenuta, senza aumento per la difesa di tre parti aventi interesse comune in quanto negli atti di parte non si rinviene alcuna trattazione distinta delle singole posizioni, che vengono sempre considerate in modo unitario e promiscuo) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Analogamente, nei rapporti interni, si pongono le spese di consulenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza rigettata, dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a pagare:
a , la complessiva somma di € 296.390,33; Parte_1
a la complessiva somma di € 265.102,33; Parte_2
a la complessiva somma di € 265.102,33; Parte_3 il tutto oltre rivalutazione monetaria da gennaio 2024 e interessi legali dal
7.7.2019 previa devalutazione da gennaio 2024 a tale data e successiva rivalutazione anno per anno.
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, €
15.133,60 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense,
IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero.
Nei rapporti interni pone le spese di consulenza tecnica a carico definitivo di
CP_1
Il giudice
Marco VI
16