Ordinanza collegiale 13 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 21 giugno 2021
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02091/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2091 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campofelice di Roccella, non costituito in giudizio;
nei confronti
Condominio -OMISSIS- Residence, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Rotolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di rigetto e archiviazione prot. -OMISSIS- del 15 settembre 2020 emesso dal Comune di Campofelice di Roccella con il quale l’ente: a) rigettava l’istanza di revoca in autotutela dell’autorizzazione edilizia -OMISSIS- rilasciata al Condominio -OMISSIS-; b) prorogava espressamente gli effetti della medesima autorizzazione; c) riconosceva che nonostante la pendenza di procedimento di sanatoria per alcuni lavori costruiti in violazione della detta autorizzazione non aveva ancora provveduto su tale richiesta;
- di tutti gli atti presupposti, collegati o comunque correlati e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
- del permesso di costruire in sanatoria-OMISSIS-/2021;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Condominio -OMISSIS- Residence;
Viste l’ordinanza collegiale,-OMISSIS- dell’11 gennaio 2021, e quella cautelare-OMISSIS- del 18 giugno 2021, rese da questo Tribunale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Marco -OMISSIS- Cellini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
La ricorrente è una delle comuniste del condominio -OMISSIS- Residence, odierno controinteressato.
Con provvedimento -OMISSIS- del 2015 il Comune di Campofelice di Roccella assentiva la realizzazione di una piscina a servizio del citato condominio, nell’ambito della particella identificata nel catasto al -OMISSIS- sub 5; particella della quale la ricorrente assume essere comproprietaria con solo alcuni dei condomini del -OMISSIS- Residence.
Il condominio otteneva dall’ente locale l’autorizzazione depositando il regolamento condominiale dove era regolato anche lo spazio ricompreso nella particella, oltre alla delibera del 30 novembre 2014.
L’odierna ricorrente, a questo punto, adiva il Tribunale ordinario di Termini Imerese impugnando la citata delibera condominiale, lamentandone l’illegittimità nella parte in cui riguarda un terreno di sua proprietà. Con sentenza -OMISSIS- del 18 giugno 2019, il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Palermo, con sentenza -OMISSIS- del 26 novembre 2021.
Con successivo ricorso R.G. -OMISSIS-, l’odierna ricorrente adiva in giudizio il condominio controinteressato per l’annullamento delle successive delibere condominiali del 27 agosto 2023 e del 3 settembre 2023, entrambe riguardanti lavori di completamento della piscina oggetto di contenzioso.
La sentenza-OMISSIS-del 24 dicembre 2024 annullava le delibere impugnate e, quale questione pregiudiziale in senso logico, accertava la proprietà dell’area in capo alla ricorrente.
Rispetto ai lavori di realizzazione della piscina veniva anche avviato un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Termini Imerese (R.G. -OMISSIS-) per reati edilizi, con sequestro preventivo del gruppo docce esterne e del gruppo infermeria a servizio della piscina. Il compendio immobiliare veniva successivamente dissequestrato nel maggio 2021 perché nelle more veniva acquisita la compatibilità paesaggistica del manufatto e il permesso di costruire in sanatoria-OMISSIS-/2021 (per cui v. infra ).
A questo punto, con istanza del 21 giugno 2019, la ricorrente richiedeva al Comune di Campofelice di Roccella di adottare un provvedimento di secondo grado, ai fini della rimozione dell’autorizzazione edilizia -OMISSIS- con cui era stata assentita la costruzione della piscina in contestazione.
Con provvedimento -OMISSIS- del 15 settembre 2020, impugnato con ricorso introduttivo, il Comune denegava l’esercizio dei poteri di autotutela in quanto, in estrema sintesi: a) sarebbe decorso il termine massimo di 12 mesi previsto dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990; b) l’area ove è sorta la piscina sarebbe di proprietà condominiale, dunque non sarebbero riscontrabili le invocate violazioni di legge.
Successivamente, con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS- impugnava il detto provvedimento negativo evidenziandone l’illegittimità per: a) violazione dell’art. 21- nonies , comma 2- bis della l. n. 241/1990 in quanto l’amministrazione non avrebbe rilevato le mendaci dichiarazioni alla base del rilascio del titolo edilizio; circostanza che consentirebbe un intervento autoritativo di secondo grado, senza alcun termine; b) eccesso di potere per travisamento del fatto, rispetto al provvedimento -OMISSIS-, perché l’amministrazione avrebbe erroneamente accertato la titolarità della particella ove svolgere l’attività edilizia.
Si costituiva in giudizio solamente il Condominio -OMISSIS- Residence. Rimaneva invece contumace l’amministrazione, nonostante la regolarità della notifica.
Alla camera di consiglio cautelare dell’11 gennaio 2021, questo Tribunale adottava l’ordinanza-OMISSIS-/2021 con la quale veniva sospeso il giudizio “ ritenuto che l’esito del presente giudizio dipende dalla definizione della controversia civile, allo stato pendente dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, volta a stabilire la proprietà del terreno su cui è stata realizzata l’opera per cui è causa, come evidenziato in ricorso ”.
Nelle more, con provvedimento-OMISSIS- del 23 marzo 2021, l’ente locale adottava il permesso di costruire in sanatoria rispetto ad alcune strutture a servizio della piscina oggetto di contenzioso: a tale atto conseguiva il dissequestro dei beni nell’ambito del procedimento penale sopra citato.
Con ricorso per motivi aggiunti, munito di domanda cautelare, la sig.ra -OMISSIS- impugnava anche tale atto lamentandone l’illegittimità per violazione dell’art. 832 c.c., in materia di proprietà privata perché il titolo sarebbe stato rilasciato a un soggetto (il condominio) non legittimato; le medesime ragioni venivano anche declinate per evocare l’eccesso di potere per travisamento del fatto.
Alla camera di consiglio cautelare del 18 giugno 2021, questo Tribunale adottava l’ordinanza-OMISSIS- con cui rigettava la domanda cautelare per difetto di prova in merito al danno grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
Con atto del 21 febbraio 2022, veniva riassunto dalla ricorrente il processo sospeso per essere stata decisa la controversia pendente in Corte d’Appello relativamente all’impugnazione della deliberazione del 30 novembre 2014, allegata alla prima istanza edilizia.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2025, la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale, con richiesta di rinvio della decisione, produzione documentale tardiva e avviso alle parti di parziale irricevibilità del ricorso introduttivo laddove impugna anche l’autorizzazione edilizia -OMISSIS-.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve essere rigettata la richiesta di rinvio della decisione della causa perché non motivata da circostanze eccezionali; le uniche che, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis c.p.a., consentono il rinvio.
Ne discende che l’ulteriore produzione documentale di parte ricorrente (la decima, a fronte delle nove già effettuate) è tardiva e non è presa in considerazione per la decisione della controversia, per cui peraltro il Collegio ha già a disposizione numerosissimi elementi probatori offerti dalle parti.
2. Sempre in via pregiudiziale, deve essere risolta l’eccezione di irricevibilità dell’intero ricorso introduttivo, come articolata dalla difesa del controinteressato, perché la notifica sarebbe avvenuta oltre il termine di sessanta giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 29, comma 1 c.p.a.
L’eccezione è infondata.
Il provvedimento -OMISSIS- del 15 settembre 2020 è stato impugnato con ricorso introduttivo notificato all’ente locale e alla controinteressata in data 16 novembre 2020: dunque nel pieno rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge.
Difatti ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 155, commi 3 e 4 c.p.c. – per cui “ se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato ” – la scadenza del termine ultimo per la notifica, nominalmente previsto per la giornata di sabato 14 novembre 2020, è prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo, cioè il 16 novembre 2020: appunto il giorno nel quale la notifica si è perfezionata.
3. Sempre in via pregiudiziale, deve essere esaminata la questione di irricevibilità del ricorso nella sola parte in cui viene impugnata anche l’autorizzazione edilizia -OMISSIS- (pp. 9 e 10 del ricorso); questione rilevata d’ufficio nel corso dell’udienza di discussione dal Collegio, con sollecitazione del contraddittorio tra le parti.
Il Collegio ritiene di dover dichiarare l’irricevibilità parziale del ricorso, limitatamente all’impugnazione del titolo edilizio originario in quanto la ricorrente poteva essere a conoscenza del detto titolo, da lei ritenuto lesivo, almeno dal 12 giugno 2018: data nella quale è intervenuto il sequestro preventivo ad opera della Polizia Giudiziaria, dunque con atto a forte impatto esterno, da cui indubitabilmente la -OMISSIS- ha avuto conoscenza aliunde degli abusi edilizi nell’area di sua proprietà.
Ciò premesso, il thema decidendum è da ritenere circoscritto alla sola parte del ricorso introduttivo riguardante l’impugnazione del provvedimento di diniego dell’esercizio dei poteri di autotutela del 15 settembre 2020.
4. Passando al merito della causa, il ricorso – nella parte ritualmente introdotta – è fondato.
Il Collegio ritiene, infatti, raggiunta la prova della proprietà identificata nel catasto al -OMISSIS- sub 5 in capo alla ricorrente e ad altri comunisti, non già all’ente esponenziale, condominio -OMISSIS- Residence.
Tale conclusione è confortata dalle pronunce del Giudice dei diritti, Tribunale ordinario di Termini Imerese, che ha accertato come la proprietà della particella non sia del condominio: “ le delibere anzidette sono illegittime e invalide ed inefficaci in quanto hanno appartiene al Condominio né rientra tra le proprietà condominiali. In proposito, si richiama l’ordinanza resa da questo Tribunale, in persona del Giudice, Dr. Andrea Quintavalle, nel giudizio portante il n. -OMISSIS-R.G., incardinato dalla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, tra gli altri contro il Condomino, per ottenere nella sua qualità di comproprietaria, la restituzione dell’area di cui al Fg. 1 particella -OMISSIS-(oggi illegittimamente riscritta al -OMISSIS-) con conseguente ripristino dello status quo ante ed il risarcimento del danno subito in seguito all’occupazione illegittima.
Con la predetta ordinanza, resa in data 12.11.2024, il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto che la suddetta particella non fosse in alcun modo di proprietà condominiale, ed ha disposto l’integrazione del contraddittorio con tutti i comproprietari di essa.
Da un attento esame della predetta ordinanza, si evince chiaramente che il Tribunale ha riconosciuto la natura non condominiale dell’area che, in questa sede, costituisce ulteriore dimostrazione prova dell’assoluta mancanza di titolarità da parte del Condominio sulla detta particella e, dunque, della
assoluta illegittimità delle deliberazioni assunte su di essa ed oggetto di impugnazione nel giudizio che ci occupa (cfr. documentazione in atti)” (Tribunale di Termini Imerese, 24 dicembre 2024, -OMISSIS-).
Il Tribunale statuiva nel medesimo senso nella causa connessa, proposta da altri comproprietari dell’area in contestazione nei confronti del condominio, con sentenza -OMISSIS- dell’8 marzo 2025.
Inoltre, la delibera condominiale del 30 novembre 2014 – allegata all’istanza di autorizzazione edilizia, poi conclusasi con il provvedimento -OMISSIS- (circostanza questa provata perché non contestata dal condominio) – è stata annullata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza -OMISSIS- del 18 giugno 2019, come confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo -OMISSIS- del 26 novembre 2021.
Ne discende che l’amministrazione ha adottato l’atto di diniego di esercizio dei poteri di autotutela con eccesso di potere per travisamento del fatto perché ha assunto come esistente la proprietà dell’area autorizzata ed edificata in capo al condominio: circostanza, in realtà, non veridica.
Di qui, anche l’ulteriore violazione in cui è incorsa l’amministrazione che – sul citato, fallace presupposto di fatto – non ha inteso adottare il provvedimento di annullamento d’ufficio in un caso, come quello in esame, in cui l’esistenza di un mendacio (l’allegazione dell’annullata delibera condominiale e la dichiarazione sul titolo proprietario svolta dall’amministratore) obbligava all’esercizio del potere anche al di fuori del limite temporale dei 12 mesi.
Difatti, ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, “ i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” : ciò a prescindere da un accertamento del giudice penale sulla falsità dell’atto e sulla condotta del soggetto agente, per cui peraltro è abbondantemente trascorso il termine massimo di prescrizione.
5. Le medesime ragioni fondano l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, ritualmente proposto avverso il permesso di costruire in sanatoria-OMISSIS- del 23 marzo 2021: titolo assentito in base alle medesime, errate ragioni esposte nel provvedimento di diniego dell’esercizio dei poteri di autotutela (atto, tra l’altro, richiamato anche in epigrafe).
L’errato accertamento rispetto alla proprietà dell’area in capo al condominio – proprietà, come visto, non riferibile all’ente esponenziale – vizia di eccesso di potere per travisamento del fatto anche tale provvedimento.
Ai fini dell’effetto conformativo discendente dalla presente pronuncia, si precisa che il Comune deve provvedere nuovamente sull’istanza di autotutela del 21 giugno 2019 tenendo in considerazione quanto riportato nella parte motiva.
6. In ragione della soccombenza reciproca, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nel senso di cui in motivazione, in parte lo dichiara irricevibile, in altra parte, lo accoglie e, per l’effetto, annulla:
- il provvedimento prot. -OMISSIS- del 15 settembre 2020 adottato dal Comune di Campofelice di Roccella;
- il permesso di costruire in sanatoria-OMISSIS- del 23 marzo 2021 adottato dal Comune di Campofelice di Roccella.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO