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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n.454/2024RG
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente rel. dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 454/2024 R.G.
TRA
Parte_1
.F. ), in persona del direttore
[...] P.IVA_1
regionale pro tempore della Puglia, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 19.05.2020 per atto della dott.ssa , Notaio in Bari, (rep. 90510, Persona_1 racc. 32072, reg. a Bari il 19.05.2020 al n. 16185, dall'avv. Cristina Servodio
Appellante
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avv.ti Corrado De Cesare e Gianluca De Cesare
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 442 c.p.c. al Tribunale di Bari, giudice del lavoro depositato in data
10.03.2023 conveniva in giudizio l' per ottenere il Controparte_1 Pt_1
riconoscimento quale malattia professionale della patologia denunciata in data
8.11.2021 all' come “ipoacusia”, l'accertamento dei conseguenti postumi Pt_1
determinanti, a suo dire, un danno biologico nella misura del 22%, e la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore delle provvidenze di legge in Pt_1
misura proporzionale al grado di inabilità rilevato, oltre interessi legali e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: di aver lavorato come coltivatore diretto dal 1990, espletando la sua attività in terreni ubicati prevalentemente in agro di
Capurso e Triggiano (BA), adibiti a coltivazioni miste, uva da tavola, uliveti e seminativo;
di aver utilizzato nell'espletamento delle sue mansioni lavorative strumenti meccanici e vibranti, oltre che altamente rumorosi quali trattori, motoseghe, motozappatrici ed atomizzatori;
di occuparsi della preparazione del terreno adibito alla crescita di alberi e piante, della semina e al trapianto di semenze, bulbi e piantine;
di curare l'irrigazione e la fertilizzazione del terreno, effettuando arature e potature, provvedendo alla frantumazione delle pietre e a tutte le attività del ciclo produttivo;
di aver svolto tale attività lavorativa tutti i giorni, e per almeno otto ore al dì, anche in base alle stagioni e alle fasi lavorative da compiere;
di aver inoltrato in data 8.11.2021 denuncia di malattia professionale “ipoacusia percettiva bilaterale”, per la costituzione di relativa provvidenza economica ottenendo dall' un provvedimento di rigetto in Pt_1
data 8.06.2022.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'eziopatogenesi lavorativa, in ragione della Pt_1
mancata esposizione del lavoratore al rischio specifico e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio di primo grado, venivano escussi i testi e Testimone_1
che confermavano lo svolgimento delle attività lavorative indicate da Testimone_2
nel ricorso introduttivo e veniva ammessa consulenza medico-legale, CP_1 all'uopo officiando la dott.ssa , Specialista in Persona_2
Otorinolaringoiatria, la quale a conclusione degli accertamenti peritali affermava che
“in linea teorica l'ipoacusia da cui il Sig. è affetto è riconducibile ad Controparte_1
esposizione cronica a rumore e che il danno biologico può essere ragionevolmente stimato nel 22 %” confermando tali conclusioni anche a seguito delle osservazioni depositate in data 20.02.2024 dal consulente tecnico dell' Pt_1
Con sentenza n. 1842/2024 resa in data 7 maggio 2024 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva: “accoglie il ricorso e riconosce a una menomazione Controparte_1
complessiva della integrità psico-fisica nella misura del 22% per le patologie riconosciutegli;
condanna l' alla liquidazione in favore del Campobasso della Pt_1
indennità come sopra riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
pag. 2/11 condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella Pt_1 misura di € 1.800,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di
c.t.u”
Il Giudice di prime cure, recependo le conclusioni del consulente tecnico, ritenendole immuni da vizi logico-giuridici, accoglieva la domanda osservando che:
- nel corso del giudizio era stata acquisita la prova dell'effettivo svolgimento delle attività lavorative come descritte in ricorso a mezzo dei testi e Testimone_1
i quali avevano confermato quanto allegato dal ricorrente;
Testimone_2
- la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato la sussistenza del danno biologico lamentato dal quantificabile nella misura complessiva del 22%. CP_1
2.Avverso detta pronuncia l' ha proposto appello con ricorso depositato in data Pt_1
31.05.2024, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di riconoscimento della patologia denunciata.
Con memoria del 26.06.2024 si è costituito in giudizio , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli articoli 342
e ss. del c.p.c.e chiedendo nel merito il rigetto del gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; indi, all'udienza del 13.01.2025 la causa, all'esito della discussione delle parti, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla sentenza.
3.Con il primo motivo di appello, l' contesta l'efficacia probatoria e la rilevanza Pt_1
delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo grado, sostenendo che tali prove non siano idonee a dimostrare il nesso causale tra le attività lavorative svolte dal sig. e la patologia da questi contratta. CP_1
Evidenzia, in particolare, che i testimoni escussi sono parenti diretti del ricorrente, circostanza che, secondo l'appellante, ne comprometterebbe l'attendibilità.
Aggiunge inoltre che le attività lavorative descritte sono state svolte in modo discontinuo e prevalentemente in ambienti aperti, contesto che, per sua natura, non favorirebbe la concentrazione del rumore derivante dagli strumenti utilizzati, con pag. 3/11 conseguente ridotta esposizione del al rischio acustico dedotto. CP_1
4.Con il secondo motivo di appello, l' censura le valutazioni del consulente tecnico Pt_1
d'ufficio e, conseguentemente, la sentenza impugnata per aver recepito acriticamente le conclusioni peritali, ritenute prive di adeguata coerenza medico-legale.
In particolare, l'appellante contesta la metodologia utilizzata dal Ctu per quantificare il danno da ipoacusia, osservando che la valutazione sulla via aerea sarebbe stata inappropriata in presenza di “ipoacusia mista bilaterale caratterizzata da marcata asimmetria tra le due orecchie”.
Secondo l' il Ctu avrebbe dovuto adottare la metodologia di valutazione sulla via Pt_1 ossea dell'orecchio migliore, in quanto più idonea a rappresentare la reale funzionalità residua dell'organo uditivo, così come evidenziato dall'esame audiometrico del
17/12/2021. 5.L'appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata.
6.Va preliminarmente rilevato che deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame ai sensi degli art. 342 e ss. c.p.c. sollevata dall'appellato, avendo la giurisprudenza di legittimità già in passato chiarito che l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
Nessun progetto alternativo di decisione è, dunque, esigibile dall'appellante in vista dell'ammissibilità dell'appello, nemmeno alla luce degli artt. 342 e 434 c.p.c., come modificati dalla l. n. 132/2014 (Cass., SS.UU., 16 novembre 2017, n. 27199; ex pluribus, Cass. n. 7675/2019; Cass. 27.06.2018, n. 16914, Cass. 23.11.2018, n. 30450;
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 dicembre 2017 – 19 marzo 2018,
n. 6705).
pag. 4/11 Al riguardo va poi chiarito che al presente giudizio è applicabile l'art. 434, primo comma, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 31 lett. a), del d.lgs. n. 149 del
2022 (c.d. “riforma Cartabia”), giacché l'appello è stato proposto con ricorso depositato dopo il 28 febbraio 2023 (per la disciplina transitoria si veda l'art. 35 del d.lgs. cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197 del 2022), che è la seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Tuttavia, rispetto al passato (cioè all'art. 434 c.p.c., come sostituito dal d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), il contenuto dell'atto di appello non è sostanzialmente mutato. Anche a seguito della novella la norma prescrive che esso rechi una critica alla sentenza impugnata idonea a far intendere quali siano le parti della decisione che vengono attaccate, per quale ragione la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia errata ed in che senso le norme siano state interpretate o applicate dal giudice a quo in modo scorretto. Rimane, dunque, a carico dell'appellante l'onere di affiancare alla concreta domanda di riforma - di uno o più capi - della sentenza impugnata l'enunciazione delle ragioni per le quali detta riforma è richiesta, che si devono contrapporre alla motivazione fornita dal primo giudice e devono consistere in argomenti di critica al suo ragionamento.
L'atto di appello, pertanto, continua a dover presentare, affianco alla parte volitiva, una parte argomentativa, idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte in motivazione dal primo giudice.
Può legittimamente affermarsi, perciò, che la riscrittura del primo comma dell'art. 434 non modifichi la natura del giudizio d'appello, che era ed è una revisio prioris instantiae, in virtù della quale i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione
(cfr. per tutte Cass. civ., sez. un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
pag. 5/11 Ne consegue che non può considerarsi aspecifico il motivo che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di secondo grado sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata.
Non è possibile onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice di secondo grado, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell'appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante.
Ebbene, nel caso de quo la parte appellante ha senza dubbio superato la soglia della specificità richiesta dalla disciplina codicistica, atteso che la stessa ha specificatamente individuato i punti della decisione reputati ingiusti, precisandone i presupposti fattuali e la sussunzione giuridica, sì da porre il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.
7.Tanto premesso, alla stregua dei rilievi specifici e puntuali contenuti nel gravame avverso la consulenza espletata in prime cure e al fine di corrispondere compiutamente alle doglianze dell' , la Corte ha ritenuto necessario disporre una nuova Pt_1 consulenza medico-legale sulla persona di , conferendo l'incarico al Controparte_1
dr. , professore associato di otorinolaringoiatria, al quale ha affidato Persona_3 il compito di rispondere al seguente quesito: “accerti il CTU, sulla base degli atti di causa, dei suoi esami obiettivi e strumentali e tenendo in particolare presenti, per un verso, la relazione depositata dal CTU nominato in primo grado e, per altro verso, le osservazioni mosse dal CTP ed i motivi di gravame addotti da parte appellante, se sussista la malattia denunciata dal ricorrente;
e, in caso affermativo, avuto anche riguardo alle risultanze istruttorie, se tale patologia sia eziologicamente derivante dall'attività lavorativa svolta da ricorrente;
se si tratti di malattia tabellata o non tabellata;
se sia derivato un danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona) risarcibile in base alla specifica "tabella delle menomazioni",
pag. 6/11 comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, e, in caso affermativo, in quale misura”.
La Corte ha specificamente citato nel quesito posto al dr. il riferimento alle Per_3
risultanze istruttorie intendendo in particolare riferirsi alle prove testimoniali rese da
, figlio del ricorrente, e moglie dell'appellato, i Testimone_1 Testimone_2
quali avevano reso le seguenti dichiarazioni:
: ADR. “Sono il figlio del ricorrente e conosco i fatti di causa Testimone_1 perché occasionalmente, soprattutto il periodo di raccolto lavoro con mio padre”;
ADR: “mio padre ha terreni tra Triggiano e Capurso di circa dieci ettari, coltivati ad uva da tavola“; ADR:“A quel che mi risulta, mio padre lavorava nei campi di …, tutti i giorni dalla mattina presto a sera, eccetto alcuni giorni di festa comandata. Si avvale anche dell'opera di altri operai, occasionalmente secondo i lavori”. ADR:“Mio padre usa all'occorrenza trattori, (macinapietre) che usa solo mio padre, mentre gli altri dipendenti lavorano solo normalmente….. ADR: “mio padre per i rumori usa tappi auricolari, che però non hanno impedito la diminuzione dell'udito”; …. ADR: “Anche il macinapietre è rumoroso forse più del trattore;
ADR: “preciso che tale macchinario viene utilizzato prima della realizzazione del tendone, a differenza del trattore il cui uso
è quasi (giornaliero
Addante : ADR: “ è mio marito da 26 anni e soprattutto nei periodi Tes_2 CP_1 di raccolto verso l'estate, collaboro con lui nei campi”…. ADR: “i terreni si trovano Testi tra Triggiano e Capurso per una estensione di dieci ettari”; “i terreni sono Testi coltivati prevalentemente a uva da tavola, con qualche albero d'ulivo”.. “Mio marito lavora nei campi dalla mattina alle 5/6 e sino a sera prima che diventi buio, tutti
i giorni dell'anno, in alcuni casi anche la domenica…. ADR: “mio marito usa il trattore, la motosega, il macinapietre e da circa una decina di anni usa cuffie
Testi protettive”… “il macinapietre si usa prevalentemente quando deve preparare i terreni, mentre il trattore si usa quasi giornalmente”,
Ciò premesso va osservato che il dr. ha chiarito innanzitutto che dal punto di Per_3
vista clinico per poter fare diagnosi di ipoacusia da rumore professionale (diagnosi medica ben definita e definibile), vi deve essere l'incontro e, soprattutto, la contemporaneità, di tre dati essenziali: anamnesi e valutazione positiva per esposizione pag. 7/11 ad un rumore potenzialmente dannoso, entità e tempo di esposizione del rumore tale da poter essere potenzialmente sinergicamente e proporzionalmente lesivi, riscontro clinico-strumentale di un deficit uditivo riconducibile a tale patogenesi e patologia.
Il consulente ha poi evidenziato che l'attività lavorativa del Campobasso, non rientra tra le lavorazioni tabellate (DPR 1124-65, come modificato da DPR 336 13-04-1994 e DM
9 aprile 2008 e successive modificazioni anche molto recenti: decreto interministeriale
10 ottobre 2023) e ha inoltre individuato un elenco di punti critici che ostano nel caso di specie al riconoscimento della malattia professionale, tra cui: 1) una non continuità lavorativa (estratto conto previdenziale : sei mesi\anno; 2) assenza di lavorazione CP_2 tabellata;
3) l'assenza di qualsiasi valutazione fonometrica “reale” e non ipotetica, in particolar modo dei macchinari ed utensili posseduti ed utilizzati sin dal 1990 (anno formale di inizio attività lavorativa)”; 4) tipologia specifica di coltivazione (tendoni per uva da tavola) che mal si staglia in un contesto a rischio certo e continuativo;
5) Storia clinica della ipoacusia che non collima con la storia naturale della patologia invocata;
6) Tracciato audiometrico non perfettamente congruo;
7) Patologia di ordine generale
(insufficienza renale cronica) che, notoriamente, comporta danni uditivi.
Il Ctu ha sottolineato, con riferimento alle risultanze istruttorie che “Le prove testimoniali come sempre accade indicano superficialmente e genericamente una lavorazione o di un ambiente potenzialmente “rumoroso” o l'uso di macchinari o utensili da parte del lavoratore ricorrente. A tal proposito si obbietta che il dato
“ambiente e\o lavorazioni rumorose” è talmente risibile in termini tecnici (rischio e danno correlato solo a determinati livelli sonori, in termini fisico-acustici, quantificabili e da quantificare in funzione del tempo di esposizione), che si riporta una tabella, scientifica, indicativa di tale “soggettività” e, pertanto, la palese non affidabilità di tali indicazioni “soggettive”. La possibilità che uno più macchinari o utensili siano dannosi dipende non solo dal loro effettivo uso (la semplice proprietà non
è indice di utilizzo) e rumorosità (in termini fisico acustici) ma anche dal tempo
(quantizzato proprio dai rilievi fonometrici, in termini di Leq) di utilizzo!! E ciò a prescindere dagli aspetti otoprotettivi derivanti dall'uso di DPI, peraltro riferiti come usati dal sig. ma senza alcun indirizzo o dato tecnico, poichè vengono CP_1
prescritti (varie tipologie) proprio in funzione della rumorosità tecnicamente rilevata.
pag. 8/11 Tutti subiamo importanti insulti sonori nella vita quotidiana ed anche lavorativa, ma
l'udito ha capacità difensive. Solo dopo insulti più o meno cronici con determinate intensità ed in periodi più o meno lunghi e soprattutto se continuativi si instaura, in genere, il danno”.
Quanto alla prova del nesso di causalità ha ritenuto che “l'attività lavorativa del sig.
come già citato, a causa della mancanza di idonea, formale e probante CP_1
documentazione aziendale, (poiché, giustamente, è un coltivatore diretto) non può rientrare tra quelle schematicamente tabellate (DPR1124-65, modificazioni DPR 336
13-04-1994 e DM 9 aprile 2008 e successive modificazioni). Infatti, nel DM del 2023, comunque, in particolare alla voce 75) (H83.3), comma w) Parte_2
si rileva: altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80
dB(A)”.
Il Ctu ha inoltre affermato che l'ipoacusia del non può definirsi CP_1 ricollegabile all'attività lavorativa riferita e svolta anche alla luce del dato clinico anamnestico che non collima con l'ipotesi diagnostica lamentata dal ricorrente, ed avvallata dal CTU di primo grado.
Ha infatti riferito che risultava in atti che il sig. aveva dichiarato di aver CP_1 iniziato la propria attività lavorativa sin dalla giovane età, presso l'azienda di famiglia, svolgendo la mansione di coltivatore diretto dal 1989. In base a tali affermazioni, egli avrebbe accumulato un'esperienza lavorativa di circa 35 anni, con una coltivazione prevalente di uva da tavola e attività accessorie legate alla produzione di albicocche e olive. Dal punto di vista anamnestico, il aveva riferito l'insorgenza di CP_1
acufeni da circa 3-4 anni e di difficoltà uditive soggettive in un periodo compreso tra 7 e
10 anni. Tuttavia, nessun accertamento medico risultava essere stato effettuato fino al
2021, data in cui era stata presentata la denuncia di malattia professionale e il primo esame audiologico formale, risalente all'8 novembre 2021, effettuato dal dott. Per_4
del Patronato .
[...] CP_3
Tale accertamento era stato indotto, secondo quanto riferito dallo stesso CP_1 dall'evidenza, riscontrata in ambito familiare, della necessità di alzare involontariamente il volume della televisione sicchè il ctu ha evidenziato che: «Questo
pag. 9/11 rilievo anamnestico è del tutto “scollegato” alla storia clinica delle ipoacusie da rumore che, notoriamente, in costanza di lavorazione ed esposizione, hanno insorgenza
e “stabilizzazione” molto più precoce».
Il dr. ha pertanto ritenuto condivisibile la diagnosi datata 29.11.2022 del Prof. Per_3
, Otorinolaringoiata ed Audiologo il quale non aveva diagnosticato Persona_5
una ipoacusia da trauma sonoro cronico che è una patologia ben definita e definibile nosograficamente (presente in tutti i testi della specialità), bensì una
“Neurolabirintopatia degenerativa”.
Sulla base della documentazione clinica e delle evidenze disponibili, il CTU ha evidenziato che “la causa della ipoacusia del sig. tenendo conto di CP_1
quanto osservato, è molto chiaramente da attribuirsi alla insufficienza renale cronica., piuttosto che all'esposizione lavorativa” possibilità nota nella letteratura scientifica specificamente indicata nell'elaborato dall'ausiliare.
Pertanto, il consulente officiato da questa Corte, ha conclusivamente affermato che
“l'ipoacusia del sig. non può definirsi ricollegabile all'attività lavorativa CP_1 riferita e svolta” ed ha confermato il suo giudizio anche in considerazione delle osservazioni formulate dalla parte le quali non hanno apportato elementi di fatto o di diritto idonei a contrastare in modo significativo le conclusioni della relazione tecnica d'ufficio limitandosi a manifestare un dissenso privo di adeguata motivazione rispetto alle conclusioni espresse nell'elaborato peritale.
In particolare, le osservazioni prive di riscontro negli atti, non sono supportate da documentazione tecnica o scientifica alternativa e si limitano a contestare quanto invece dettagliatamente esposto e motivato dal consulente d'ufficio sicchè non sono in concreto ravvisabili valide ragioni per discostarsi dalla valutazione compiuta dal dr.
[...]
. Per_3
8.In sintesi, dunque, reputa la Corte che le conclusioni del CTU sono assolutamente condivisibili, in quanto si basano su una disamina delle risultanze diagnostiche ed anamnestiche approfondita ed esaustiva.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni suesposte, che non è possibile attribuire alcun nesso causale fra l'insorgenza della patologia denunciata e l'attività lavorativa.
Il gravame merita pertanto accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza pag. 10/11 gravata va rigettata la domanda formulata in primo grado dal ricorrente.
9.Resta assorbita ogni altra questione.
10.Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono dichiararsi irripetibili nei confronti del ricorrente, in ragione della dichiarata ricorrenza dei presupposti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa
- vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 31 maggio 2024 dall' avverso Pt_1
la sentenza n. 1842/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 7 maggio 2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
dichiara non tenuto il al pagamento delle spese del doppio grado del CP_1
giudizio;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . Pt_1
Così deciso in Bari, il 13 gennaio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 11/11
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n.454/2024RG
La Corte di Appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente rel. dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 454/2024 R.G.
TRA
Parte_1
.F. ), in persona del direttore
[...] P.IVA_1
regionale pro tempore della Puglia, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 19.05.2020 per atto della dott.ssa , Notaio in Bari, (rep. 90510, Persona_1 racc. 32072, reg. a Bari il 19.05.2020 al n. 16185, dall'avv. Cristina Servodio
Appellante
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avv.ti Corrado De Cesare e Gianluca De Cesare
Appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 442 c.p.c. al Tribunale di Bari, giudice del lavoro depositato in data
10.03.2023 conveniva in giudizio l' per ottenere il Controparte_1 Pt_1
riconoscimento quale malattia professionale della patologia denunciata in data
8.11.2021 all' come “ipoacusia”, l'accertamento dei conseguenti postumi Pt_1
determinanti, a suo dire, un danno biologico nella misura del 22%, e la conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore delle provvidenze di legge in Pt_1
misura proporzionale al grado di inabilità rilevato, oltre interessi legali e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: di aver lavorato come coltivatore diretto dal 1990, espletando la sua attività in terreni ubicati prevalentemente in agro di
Capurso e Triggiano (BA), adibiti a coltivazioni miste, uva da tavola, uliveti e seminativo;
di aver utilizzato nell'espletamento delle sue mansioni lavorative strumenti meccanici e vibranti, oltre che altamente rumorosi quali trattori, motoseghe, motozappatrici ed atomizzatori;
di occuparsi della preparazione del terreno adibito alla crescita di alberi e piante, della semina e al trapianto di semenze, bulbi e piantine;
di curare l'irrigazione e la fertilizzazione del terreno, effettuando arature e potature, provvedendo alla frantumazione delle pietre e a tutte le attività del ciclo produttivo;
di aver svolto tale attività lavorativa tutti i giorni, e per almeno otto ore al dì, anche in base alle stagioni e alle fasi lavorative da compiere;
di aver inoltrato in data 8.11.2021 denuncia di malattia professionale “ipoacusia percettiva bilaterale”, per la costituzione di relativa provvidenza economica ottenendo dall' un provvedimento di rigetto in Pt_1
data 8.06.2022.
Si costituiva in giudizio l' contestando l'eziopatogenesi lavorativa, in ragione della Pt_1
mancata esposizione del lavoratore al rischio specifico e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio di primo grado, venivano escussi i testi e Testimone_1
che confermavano lo svolgimento delle attività lavorative indicate da Testimone_2
nel ricorso introduttivo e veniva ammessa consulenza medico-legale, CP_1 all'uopo officiando la dott.ssa , Specialista in Persona_2
Otorinolaringoiatria, la quale a conclusione degli accertamenti peritali affermava che
“in linea teorica l'ipoacusia da cui il Sig. è affetto è riconducibile ad Controparte_1
esposizione cronica a rumore e che il danno biologico può essere ragionevolmente stimato nel 22 %” confermando tali conclusioni anche a seguito delle osservazioni depositate in data 20.02.2024 dal consulente tecnico dell' Pt_1
Con sentenza n. 1842/2024 resa in data 7 maggio 2024 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva: “accoglie il ricorso e riconosce a una menomazione Controparte_1
complessiva della integrità psico-fisica nella misura del 22% per le patologie riconosciutegli;
condanna l' alla liquidazione in favore del Campobasso della Pt_1
indennità come sopra riconosciuta, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
pag. 2/11 condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida nella Pt_1 misura di € 1.800,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di
c.t.u”
Il Giudice di prime cure, recependo le conclusioni del consulente tecnico, ritenendole immuni da vizi logico-giuridici, accoglieva la domanda osservando che:
- nel corso del giudizio era stata acquisita la prova dell'effettivo svolgimento delle attività lavorative come descritte in ricorso a mezzo dei testi e Testimone_1
i quali avevano confermato quanto allegato dal ricorrente;
Testimone_2
- la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato la sussistenza del danno biologico lamentato dal quantificabile nella misura complessiva del 22%. CP_1
2.Avverso detta pronuncia l' ha proposto appello con ricorso depositato in data Pt_1
31.05.2024, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata ed il rigetto della domanda di riconoscimento della patologia denunciata.
Con memoria del 26.06.2024 si è costituito in giudizio , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli articoli 342
e ss. del c.p.c.e chiedendo nel merito il rigetto del gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; indi, all'udienza del 13.01.2025 la causa, all'esito della discussione delle parti, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza e trascritto in calce alla sentenza.
3.Con il primo motivo di appello, l' contesta l'efficacia probatoria e la rilevanza Pt_1
delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio di primo grado, sostenendo che tali prove non siano idonee a dimostrare il nesso causale tra le attività lavorative svolte dal sig. e la patologia da questi contratta. CP_1
Evidenzia, in particolare, che i testimoni escussi sono parenti diretti del ricorrente, circostanza che, secondo l'appellante, ne comprometterebbe l'attendibilità.
Aggiunge inoltre che le attività lavorative descritte sono state svolte in modo discontinuo e prevalentemente in ambienti aperti, contesto che, per sua natura, non favorirebbe la concentrazione del rumore derivante dagli strumenti utilizzati, con pag. 3/11 conseguente ridotta esposizione del al rischio acustico dedotto. CP_1
4.Con il secondo motivo di appello, l' censura le valutazioni del consulente tecnico Pt_1
d'ufficio e, conseguentemente, la sentenza impugnata per aver recepito acriticamente le conclusioni peritali, ritenute prive di adeguata coerenza medico-legale.
In particolare, l'appellante contesta la metodologia utilizzata dal Ctu per quantificare il danno da ipoacusia, osservando che la valutazione sulla via aerea sarebbe stata inappropriata in presenza di “ipoacusia mista bilaterale caratterizzata da marcata asimmetria tra le due orecchie”.
Secondo l' il Ctu avrebbe dovuto adottare la metodologia di valutazione sulla via Pt_1 ossea dell'orecchio migliore, in quanto più idonea a rappresentare la reale funzionalità residua dell'organo uditivo, così come evidenziato dall'esame audiometrico del
17/12/2021. 5.L'appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata.
6.Va preliminarmente rilevato che deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame ai sensi degli art. 342 e ss. c.p.c. sollevata dall'appellato, avendo la giurisprudenza di legittimità già in passato chiarito che l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
Nessun progetto alternativo di decisione è, dunque, esigibile dall'appellante in vista dell'ammissibilità dell'appello, nemmeno alla luce degli artt. 342 e 434 c.p.c., come modificati dalla l. n. 132/2014 (Cass., SS.UU., 16 novembre 2017, n. 27199; ex pluribus, Cass. n. 7675/2019; Cass. 27.06.2018, n. 16914, Cass. 23.11.2018, n. 30450;
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 dicembre 2017 – 19 marzo 2018,
n. 6705).
pag. 4/11 Al riguardo va poi chiarito che al presente giudizio è applicabile l'art. 434, primo comma, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 31 lett. a), del d.lgs. n. 149 del
2022 (c.d. “riforma Cartabia”), giacché l'appello è stato proposto con ricorso depositato dopo il 28 febbraio 2023 (per la disciplina transitoria si veda l'art. 35 del d.lgs. cit., come sostituito dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197 del 2022), che è la seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Tuttavia, rispetto al passato (cioè all'art. 434 c.p.c., come sostituito dal d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), il contenuto dell'atto di appello non è sostanzialmente mutato. Anche a seguito della novella la norma prescrive che esso rechi una critica alla sentenza impugnata idonea a far intendere quali siano le parti della decisione che vengono attaccate, per quale ragione la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia errata ed in che senso le norme siano state interpretate o applicate dal giudice a quo in modo scorretto. Rimane, dunque, a carico dell'appellante l'onere di affiancare alla concreta domanda di riforma - di uno o più capi - della sentenza impugnata l'enunciazione delle ragioni per le quali detta riforma è richiesta, che si devono contrapporre alla motivazione fornita dal primo giudice e devono consistere in argomenti di critica al suo ragionamento.
L'atto di appello, pertanto, continua a dover presentare, affianco alla parte volitiva, una parte argomentativa, idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte in motivazione dal primo giudice.
Può legittimamente affermarsi, perciò, che la riscrittura del primo comma dell'art. 434 non modifichi la natura del giudizio d'appello, che era ed è una revisio prioris instantiae, in virtù della quale i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione
(cfr. per tutte Cass. civ., sez. un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
pag. 5/11 Ne consegue che non può considerarsi aspecifico il motivo che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice di secondo grado sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata.
Non è possibile onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice di secondo grado, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell'appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante.
Ebbene, nel caso de quo la parte appellante ha senza dubbio superato la soglia della specificità richiesta dalla disciplina codicistica, atteso che la stessa ha specificatamente individuato i punti della decisione reputati ingiusti, precisandone i presupposti fattuali e la sussunzione giuridica, sì da porre il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.
7.Tanto premesso, alla stregua dei rilievi specifici e puntuali contenuti nel gravame avverso la consulenza espletata in prime cure e al fine di corrispondere compiutamente alle doglianze dell' , la Corte ha ritenuto necessario disporre una nuova Pt_1 consulenza medico-legale sulla persona di , conferendo l'incarico al Controparte_1
dr. , professore associato di otorinolaringoiatria, al quale ha affidato Persona_3 il compito di rispondere al seguente quesito: “accerti il CTU, sulla base degli atti di causa, dei suoi esami obiettivi e strumentali e tenendo in particolare presenti, per un verso, la relazione depositata dal CTU nominato in primo grado e, per altro verso, le osservazioni mosse dal CTP ed i motivi di gravame addotti da parte appellante, se sussista la malattia denunciata dal ricorrente;
e, in caso affermativo, avuto anche riguardo alle risultanze istruttorie, se tale patologia sia eziologicamente derivante dall'attività lavorativa svolta da ricorrente;
se si tratti di malattia tabellata o non tabellata;
se sia derivato un danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psicofisica della persona) risarcibile in base alla specifica "tabella delle menomazioni",
pag. 6/11 comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, e, in caso affermativo, in quale misura”.
La Corte ha specificamente citato nel quesito posto al dr. il riferimento alle Per_3
risultanze istruttorie intendendo in particolare riferirsi alle prove testimoniali rese da
, figlio del ricorrente, e moglie dell'appellato, i Testimone_1 Testimone_2
quali avevano reso le seguenti dichiarazioni:
: ADR. “Sono il figlio del ricorrente e conosco i fatti di causa Testimone_1 perché occasionalmente, soprattutto il periodo di raccolto lavoro con mio padre”;
ADR: “mio padre ha terreni tra Triggiano e Capurso di circa dieci ettari, coltivati ad uva da tavola“; ADR:“A quel che mi risulta, mio padre lavorava nei campi di …, tutti i giorni dalla mattina presto a sera, eccetto alcuni giorni di festa comandata. Si avvale anche dell'opera di altri operai, occasionalmente secondo i lavori”. ADR:“Mio padre usa all'occorrenza trattori, (macinapietre) che usa solo mio padre, mentre gli altri dipendenti lavorano solo normalmente….. ADR: “mio padre per i rumori usa tappi auricolari, che però non hanno impedito la diminuzione dell'udito”; …. ADR: “Anche il macinapietre è rumoroso forse più del trattore;
ADR: “preciso che tale macchinario viene utilizzato prima della realizzazione del tendone, a differenza del trattore il cui uso
è quasi (giornaliero
Addante : ADR: “ è mio marito da 26 anni e soprattutto nei periodi Tes_2 CP_1 di raccolto verso l'estate, collaboro con lui nei campi”…. ADR: “i terreni si trovano Testi tra Triggiano e Capurso per una estensione di dieci ettari”; “i terreni sono Testi coltivati prevalentemente a uva da tavola, con qualche albero d'ulivo”.. “Mio marito lavora nei campi dalla mattina alle 5/6 e sino a sera prima che diventi buio, tutti
i giorni dell'anno, in alcuni casi anche la domenica…. ADR: “mio marito usa il trattore, la motosega, il macinapietre e da circa una decina di anni usa cuffie
Testi protettive”… “il macinapietre si usa prevalentemente quando deve preparare i terreni, mentre il trattore si usa quasi giornalmente”,
Ciò premesso va osservato che il dr. ha chiarito innanzitutto che dal punto di Per_3
vista clinico per poter fare diagnosi di ipoacusia da rumore professionale (diagnosi medica ben definita e definibile), vi deve essere l'incontro e, soprattutto, la contemporaneità, di tre dati essenziali: anamnesi e valutazione positiva per esposizione pag. 7/11 ad un rumore potenzialmente dannoso, entità e tempo di esposizione del rumore tale da poter essere potenzialmente sinergicamente e proporzionalmente lesivi, riscontro clinico-strumentale di un deficit uditivo riconducibile a tale patogenesi e patologia.
Il consulente ha poi evidenziato che l'attività lavorativa del Campobasso, non rientra tra le lavorazioni tabellate (DPR 1124-65, come modificato da DPR 336 13-04-1994 e DM
9 aprile 2008 e successive modificazioni anche molto recenti: decreto interministeriale
10 ottobre 2023) e ha inoltre individuato un elenco di punti critici che ostano nel caso di specie al riconoscimento della malattia professionale, tra cui: 1) una non continuità lavorativa (estratto conto previdenziale : sei mesi\anno; 2) assenza di lavorazione CP_2 tabellata;
3) l'assenza di qualsiasi valutazione fonometrica “reale” e non ipotetica, in particolar modo dei macchinari ed utensili posseduti ed utilizzati sin dal 1990 (anno formale di inizio attività lavorativa)”; 4) tipologia specifica di coltivazione (tendoni per uva da tavola) che mal si staglia in un contesto a rischio certo e continuativo;
5) Storia clinica della ipoacusia che non collima con la storia naturale della patologia invocata;
6) Tracciato audiometrico non perfettamente congruo;
7) Patologia di ordine generale
(insufficienza renale cronica) che, notoriamente, comporta danni uditivi.
Il Ctu ha sottolineato, con riferimento alle risultanze istruttorie che “Le prove testimoniali come sempre accade indicano superficialmente e genericamente una lavorazione o di un ambiente potenzialmente “rumoroso” o l'uso di macchinari o utensili da parte del lavoratore ricorrente. A tal proposito si obbietta che il dato
“ambiente e\o lavorazioni rumorose” è talmente risibile in termini tecnici (rischio e danno correlato solo a determinati livelli sonori, in termini fisico-acustici, quantificabili e da quantificare in funzione del tempo di esposizione), che si riporta una tabella, scientifica, indicativa di tale “soggettività” e, pertanto, la palese non affidabilità di tali indicazioni “soggettive”. La possibilità che uno più macchinari o utensili siano dannosi dipende non solo dal loro effettivo uso (la semplice proprietà non
è indice di utilizzo) e rumorosità (in termini fisico acustici) ma anche dal tempo
(quantizzato proprio dai rilievi fonometrici, in termini di Leq) di utilizzo!! E ciò a prescindere dagli aspetti otoprotettivi derivanti dall'uso di DPI, peraltro riferiti come usati dal sig. ma senza alcun indirizzo o dato tecnico, poichè vengono CP_1
prescritti (varie tipologie) proprio in funzione della rumorosità tecnicamente rilevata.
pag. 8/11 Tutti subiamo importanti insulti sonori nella vita quotidiana ed anche lavorativa, ma
l'udito ha capacità difensive. Solo dopo insulti più o meno cronici con determinate intensità ed in periodi più o meno lunghi e soprattutto se continuativi si instaura, in genere, il danno”.
Quanto alla prova del nesso di causalità ha ritenuto che “l'attività lavorativa del sig.
come già citato, a causa della mancanza di idonea, formale e probante CP_1
documentazione aziendale, (poiché, giustamente, è un coltivatore diretto) non può rientrare tra quelle schematicamente tabellate (DPR1124-65, modificazioni DPR 336
13-04-1994 e DM 9 aprile 2008 e successive modificazioni). Infatti, nel DM del 2023, comunque, in particolare alla voce 75) (H83.3), comma w) Parte_2
si rileva: altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80
dB(A)”.
Il Ctu ha inoltre affermato che l'ipoacusia del non può definirsi CP_1 ricollegabile all'attività lavorativa riferita e svolta anche alla luce del dato clinico anamnestico che non collima con l'ipotesi diagnostica lamentata dal ricorrente, ed avvallata dal CTU di primo grado.
Ha infatti riferito che risultava in atti che il sig. aveva dichiarato di aver CP_1 iniziato la propria attività lavorativa sin dalla giovane età, presso l'azienda di famiglia, svolgendo la mansione di coltivatore diretto dal 1989. In base a tali affermazioni, egli avrebbe accumulato un'esperienza lavorativa di circa 35 anni, con una coltivazione prevalente di uva da tavola e attività accessorie legate alla produzione di albicocche e olive. Dal punto di vista anamnestico, il aveva riferito l'insorgenza di CP_1
acufeni da circa 3-4 anni e di difficoltà uditive soggettive in un periodo compreso tra 7 e
10 anni. Tuttavia, nessun accertamento medico risultava essere stato effettuato fino al
2021, data in cui era stata presentata la denuncia di malattia professionale e il primo esame audiologico formale, risalente all'8 novembre 2021, effettuato dal dott. Per_4
del Patronato .
[...] CP_3
Tale accertamento era stato indotto, secondo quanto riferito dallo stesso CP_1 dall'evidenza, riscontrata in ambito familiare, della necessità di alzare involontariamente il volume della televisione sicchè il ctu ha evidenziato che: «Questo
pag. 9/11 rilievo anamnestico è del tutto “scollegato” alla storia clinica delle ipoacusie da rumore che, notoriamente, in costanza di lavorazione ed esposizione, hanno insorgenza
e “stabilizzazione” molto più precoce».
Il dr. ha pertanto ritenuto condivisibile la diagnosi datata 29.11.2022 del Prof. Per_3
, Otorinolaringoiata ed Audiologo il quale non aveva diagnosticato Persona_5
una ipoacusia da trauma sonoro cronico che è una patologia ben definita e definibile nosograficamente (presente in tutti i testi della specialità), bensì una
“Neurolabirintopatia degenerativa”.
Sulla base della documentazione clinica e delle evidenze disponibili, il CTU ha evidenziato che “la causa della ipoacusia del sig. tenendo conto di CP_1
quanto osservato, è molto chiaramente da attribuirsi alla insufficienza renale cronica., piuttosto che all'esposizione lavorativa” possibilità nota nella letteratura scientifica specificamente indicata nell'elaborato dall'ausiliare.
Pertanto, il consulente officiato da questa Corte, ha conclusivamente affermato che
“l'ipoacusia del sig. non può definirsi ricollegabile all'attività lavorativa CP_1 riferita e svolta” ed ha confermato il suo giudizio anche in considerazione delle osservazioni formulate dalla parte le quali non hanno apportato elementi di fatto o di diritto idonei a contrastare in modo significativo le conclusioni della relazione tecnica d'ufficio limitandosi a manifestare un dissenso privo di adeguata motivazione rispetto alle conclusioni espresse nell'elaborato peritale.
In particolare, le osservazioni prive di riscontro negli atti, non sono supportate da documentazione tecnica o scientifica alternativa e si limitano a contestare quanto invece dettagliatamente esposto e motivato dal consulente d'ufficio sicchè non sono in concreto ravvisabili valide ragioni per discostarsi dalla valutazione compiuta dal dr.
[...]
. Per_3
8.In sintesi, dunque, reputa la Corte che le conclusioni del CTU sono assolutamente condivisibili, in quanto si basano su una disamina delle risultanze diagnostiche ed anamnestiche approfondita ed esaustiva.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni suesposte, che non è possibile attribuire alcun nesso causale fra l'insorgenza della patologia denunciata e l'attività lavorativa.
Il gravame merita pertanto accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza pag. 10/11 gravata va rigettata la domanda formulata in primo grado dal ricorrente.
9.Resta assorbita ogni altra questione.
10.Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono dichiararsi irripetibili nei confronti del ricorrente, in ragione della dichiarata ricorrenza dei presupposti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa
- vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 31 maggio 2024 dall' avverso Pt_1
la sentenza n. 1842/2024 resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 7 maggio 2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
dichiara non tenuto il al pagamento delle spese del doppio grado del CP_1
giudizio;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' . Pt_1
Così deciso in Bari, il 13 gennaio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
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