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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DOTT. GIOVANNI GAROFALO, PRESIDENTE
DOTT. SALVATORE REGASTO, GIUDICE
DOTT.SSA DANIELA LAGANI, GIUDICE RELATORE
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 575/2025, vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN ST, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Falerna M. (CZ), viale Della
Libertà n. 45
RICORRENTE
E
, C.F. residente in [...], C.da Controparte_1 C.F._2
Sanguinello n. 25
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.05.2025 ha chiesto dichiararsi l'interdizione Parte_1 della madre, affetta da demenza di Alzheimer, non in grado di intendere e volere Controparte_1
e necessitante di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Sentito il ricorrente, l'interdicenda ed il coniuge di quest'ultima, all'udienza del 15.07.2025, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 La domanda di interdizione deve essere rigettata.
La disciplina contenuta nella Legge n. 6 del 2004, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria (Corte Cost. 440/2005).
L'interdizione è divenuta, dunque, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un provvedimento di portata residuale, occorrendo perseguire, nella individuazione della misura più conforme alle esigenze dell'interessato, l'obiettivo della minore limitazione possibile della sua capacità di agire (cfr. Cass. 4866/2010).
In particolare, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - corrisponderà l'amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all'interdizione solo quando si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno (cfr. Cass. 22332/11,
13584/06).
Nel caso di specie, non emerge dalle allegazioni della ricorrente né dall'istruttoria espletata che la convenuta possa trovarsi, a cagione della condizione psico-fisica in cui versa, in situazioni pericolose per la propria persona, né per il proprio patrimonio, non essendo emerso che la gestione degli interessi patrimoniali dell'interessata richieda il compimento di operazioni complesse.
2 Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'interdizione, ben potendo la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno rispondere alle esigenze di cura e di tutela di Controparte_1
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Gli atti devono essere trasmessi al giudice tutelare in sede affinché valuti l'opportunità di provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di Controparte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella superiore composizione collegiale, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione;
- dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare in sede affinché valuti l'opportunità di provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di Controparte_1
(C.F. . C.F._2
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Daniela Lagani Dott. Giovanni Garofalo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
Sezione civile
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DOTT. GIOVANNI GAROFALO, PRESIDENTE
DOTT. SALVATORE REGASTO, GIUDICE
DOTT.SSA DANIELA LAGANI, GIUDICE RELATORE
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 575/2025, vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN ST, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Falerna M. (CZ), viale Della
Libertà n. 45
RICORRENTE
E
, C.F. residente in [...], C.da Controparte_1 C.F._2
Sanguinello n. 25
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.05.2025 ha chiesto dichiararsi l'interdizione Parte_1 della madre, affetta da demenza di Alzheimer, non in grado di intendere e volere Controparte_1
e necessitante di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Sentito il ricorrente, l'interdicenda ed il coniuge di quest'ultima, all'udienza del 15.07.2025, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 La domanda di interdizione deve essere rigettata.
La disciplina contenuta nella Legge n. 6 del 2004, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria (Corte Cost. 440/2005).
L'interdizione è divenuta, dunque, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un provvedimento di portata residuale, occorrendo perseguire, nella individuazione della misura più conforme alle esigenze dell'interessato, l'obiettivo della minore limitazione possibile della sua capacità di agire (cfr. Cass. 4866/2010).
In particolare, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - corrisponderà l'amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all'interdizione solo quando si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno (cfr. Cass. 22332/11,
13584/06).
Nel caso di specie, non emerge dalle allegazioni della ricorrente né dall'istruttoria espletata che la convenuta possa trovarsi, a cagione della condizione psico-fisica in cui versa, in situazioni pericolose per la propria persona, né per il proprio patrimonio, non essendo emerso che la gestione degli interessi patrimoniali dell'interessata richieda il compimento di operazioni complesse.
2 Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'interdizione, ben potendo la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno rispondere alle esigenze di cura e di tutela di Controparte_1
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Gli atti devono essere trasmessi al giudice tutelare in sede affinché valuti l'opportunità di provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di Controparte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, nella superiore composizione collegiale, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione;
- dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare in sede affinché valuti l'opportunità di provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno in favore di Controparte_1
(C.F. . C.F._2
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Daniela Lagani Dott. Giovanni Garofalo
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