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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4587/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA TRIPOLI N. 3, presso lo studio degli Avv.ti GIAMPORCARO ALESSANDRO e RIELA CARLO, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA TRIPOLI N. 3, presso lo studio degli Avv.ti GIAMPORCARO ALESSANDRO e RIELA CARLO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 6/3/2013 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2/10/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 8/9/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati secondo la legge con obbligo di reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di notificarsi eventuali variazioni di residenza e ciò ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie;
2. Le parti danno atto di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, nemmeno a titolo di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
3. I ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
4. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
5. Le parti di comune accordo stabiliscono che le superiori condizioni avranno efficacia fin dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4587/2025:
2 - omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto dell' 8/9/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 23 p. 1, dell'anno 2013).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4587/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA TRIPOLI N. 3, presso lo studio degli Avv.ti GIAMPORCARO ALESSANDRO e RIELA CARLO, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA TRIPOLI N. 3, presso lo studio degli Avv.ti GIAMPORCARO ALESSANDRO e RIELA CARLO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 6/3/2013 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 2/10/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 8/9/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati secondo la legge con obbligo di reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco di notificarsi eventuali variazioni di residenza e ciò ai fini del recapito delle comunicazioni che dovessero rendersi necessarie;
2. Le parti danno atto di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, nemmeno a titolo di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti;
3. I ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
4. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono altresì determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
5. Le parti di comune accordo stabiliscono che le superiori condizioni avranno efficacia fin dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4587/2025:
2 - omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto dell' 8/9/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 23 p. 1, dell'anno 2013).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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