Sentenza 13 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2025REG.PROV.COLL.
N. 06999/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6999 del 2024, proposto da
Uil - Unione Italiana del Lavoro, Uiltrasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Pineschi, Barbara Starna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di Garanzia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LI S.p.A., Italo Ntv S.p.A, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5152/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione di Garanzia dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udita per l’appellante l’avv. Barbara Starna.
Si dà atto che l'avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, la UIL-Unione Italiana del Lavoro e la Uiltrasporti hanno impugnato l’ordinanza di precettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 193-T del 12 luglio 2023, con cui è stata ordinata la riduzione a 12 ore dalle ore 03.00 del 13 luglio alle ore 15.00 del 13 luglio 2023:
- dello sciopero del personale LI per i giorni 13 e 14 luglio 2023 dalle ore 03.00 del 13 luglio alle ore 02.00 del 14 luglio, proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt CGIL, Fit Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovieri, Orsa Ferrovie, Fast Confsal Slm;
- dello sciopero del personale dipendente della società Italo-NTV, indetto dalle stesse sigle sindacali, negli stessi giorni e per le medesime ore;
- dello sciopero del personale dipendente delle società LI, LITPer, Trenord proclamato dall’Organizzazione sindacale CUB Trasporti e indetto negli stessi giorni nonché per le medesime ore.
Il ricorso è stato affidato a tre motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 della l.n. 146/1990; mancato rispetto del termine di preavviso e assenza del requisito dell’urgenza: l’ordinanza impugnata sarebbe stata emanata in violazione della disciplina procedurale e del termine minimo dall’astensione collettiva previsti dall’art. 8, comma 2 della legge n. 146/1990, in assenza dei presupposti dell’urgenza;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 8 e 13 della legge n. 146/1990: lo sciopero sarebbe stato indetto in modo conforme alla disciplina pattizia in materia e nell’osservanza dell’invito della Commissione ad evitare la rarefazione soggettiva dello sciopero, che aveva esercitato già tutte le prerogative in materia;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 146/1990 e dell’art. 40 Cost.; eccesso di potere; motivazione carente e/o contraddittoria del provvedimento: le motivazioni poste a base dell’ordinanza coinciderebbero con i normali effetti connessi all’agitazione collettiva e non integrerebbero il fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Il MIT si è costituito in resistenza al ricorso, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 5152/24 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la UIL-Unione Italiana del Lavoro e la Uiltrasporti hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione dell’art. 8 co. 2 l. n. 146/90; 2) error in iudicando; violazione degli artt. 2, 8 e 13 della legge n. 146/1990; 3) error in iudicando; violazione dell’art. 8 della legge n. 146/1990 e dell’art. 40 Cost.
Hanno chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali - Cgs, hanno preliminarmente eccepito l’improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.1.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto scrutinata la preliminare eccezione di improcedibilità dell’appello articolata dalle Amministrazioni appellate.
L’eccezione è fondata.
2.1. Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “ La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice ” (C.d.S, V, 18.9.2024, n. 7630).
2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’impugnata ordinanza di precettazione ha completamente esaurito i propri effetti, essendo emanata all’unico scopo di limitare lo sciopero tenutosi in data 13 luglio 2023.
Per tali ragioni, è evidente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, non potendo l’appellante conseguire dall’accoglimento del ricorso alcuna utilità immediata e diretta, posto che, per ovvie ragioni, la presente sentenza non può certamente retroagire ad un momento anteriore all’emanazione dell’impugnata ordinanza, impedendone la produzione degli effetti.
2.3. Né tali conclusioni possono dirsi revocate in dubbio dalla prospettazione di parte appellante, secondo cui la pronuncia in esame, ove fondata su ragioni di merito, rileverebbe in chiave futura, al fine di impedire illegittime compromissioni del diritto di sciopero. Ciò in quanto questo Consiglio ha da tempo condivisibilmente chiarito che: “ l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso, ex art. 100 Cod. proc. civ., non solo non va confuso con un'astratta aspirazione al ripristino della legalità che si assume violata, ma neppure va letto come possibilità, del tutto ipotetica ed astratta, di eventualmente ottenere una qualche utilità dal suo accoglimento ” (C.d.S, VI, 14.1.2019, n. 343).
2.4. In un’ottica comparatistica – che valorizzi l’osmosi tra le giurisdizioni superiori su questioni di rilievo comune – la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, a contrario , dalla previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c, che sanziona con l’inammissibilità il motivo di ricorso per cassazione “ il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (non potendosi, peraltro, desumere il quesito dal contenuto del motivo) o che si riveli una tautologia o un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice ” (Cass. civ. V, 11.5.2017, n. 11646).
2.5. Per tali ragioni, non può in alcun modo aderirsi alla ricostruzione giuridica dell’interesse al ricorso fatta valere dalle odierne appellanti, essa risolvendosi in una inammissibile richiesta di pronuncia avente un’indistinta efficacia esplorativa, nonché general-preventiva e/o di deterrenza, essendo dichiaratamente rivolta a scoraggiare l’emissione, pro futuro , da parte dell’Amministrazione, di provvedimenti aventi contenuto analogo a quello oggetto del presente scrutinio. Efficacia che non può evidentemente ascriversi alla pronuncia giudiziale, diversamente essa risolvendosi – proprio in quanto rivolta al futuro – in una violazione del divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati (art. 34 co. 2 c.p.a.).
3. Per tali considerazioni, in accoglimento della relativa eccezione di parte appellata, e avuto riguardo all’assenza di domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato (art. 34 co. 3 c.p.a.), l’odierno appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO