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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 326/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Antonio Prisco, presso il cui studio in Napoli alla via G. Melisurgo n. 23 è elettivamente domiciliata
-appellante-
E
-appellata n.c.- CP_1
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. , in proprio e quale mandatario della , CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Gatto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Napoli alla via A. de Gasperi n. 55
-appellato-
Controparte_4
, in persona del Regionale p.t. della rappresentato e
[...] CP_5 CP_6 difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante per procura generale alle liti, con cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale, ang. via S. Lazzaro
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4991/2022 pubblicata il 7.11.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti proponeva opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 02820219004687670000 notificata il 10.12.2021, in relazione ai contributi
IVS e inerenti l'anno 2007 per un totale complessivo di € 1.615,39, nonché avverso CP_2
l'intimazione di pagamento n. 02820219006415147000, notificata il 4.2.2022, relativamente ai contributi IVS per gli anni 2007-2013, contributi modello DM10 per l'anno 2011 e rate premio per l'anno 2010, per un importo complessivo di € 7.756,02. CP_7
Deduceva vizi formali dell'intimazione di pagamento ed eccepiva la prescrizione dei crediti vantati da e la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione delle sanzioni e CP_2 CP_7 degli interessi e presentava richiesta di risarcimento del danno.
Si costituivano in entrambi i giudizi l' l' e Controparte_8 CP_2
l' che con varie argomentazioni chiedevano il rigetto. CP_7
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso;
dichiarava non dovute dalla ricorrente le somme oggetto dell'intimazione di pagamento n. 02820219004687670000 per la prescrizione dei crediti per l'anno 2007 e non dovute le somme dell'oggetto l'intimazione di CP_2 pagamento n. 02820219006415147000 per la prescrizione dei crediti contributivi IVS per gli anni 2007-2013, contributi modello DM10 per l'anno 2011 e rate premio per l'anno CP_7
2010; rigettava la domanda risarcitoria in quanto genericamente allegata.
Con ricorso depositato il 21.2.2023 l' ha proposto appello parziale dinanzi a questa CP_8
Corte, censurando l'impugnata sentenza per aver dichiarato la prescrizione quinquennale della pretesa esattoriale portata dall'intimazione di pagamento n.
02820219004687670000 - notificata il 10.12.2021 sulla base del ruolo 2011/250206 e della cartella di pagamento n. 02820110025140279000 – assumendo non prescritti i crediti IVS e per l'anno 2007 in quanto l'intimazione impugnata è stata notificata il CP_2
10.12.2021, quando il termine di prescrizione non era ancora scaduto, poiché, a seguito della sospensione per l'emergenza covid, sarebbe decorso solo nel mese di aprile 2022.
Si sono costituiti l' e l' che hanno chiesto l'accoglimento dell'appello dell' . CP_2 CP_7 CP_8 Non si è costituita , pur ritualmente evocata in giudizio, rimanendo CP_1 contumace.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Va preliminarmente rilevato che la domanda proposta in primo grado dalla ricorrente in epigrafe, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertendo in materia di prescrizione del credito contributivo previdenziale di ed CP_2 CP_7 come si evince dalla formulazione prospettata nello stesso ricorso introduttivo, in atti. Esso ricorrente ha infatti invocato l'applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 3 co. 9 della L. n. 335/1995 nella fase successiva alla notifica delle cartelle di pagamento (cfr. ricorso di I grado, p. 5-6).
Trattasi di crediti per l'importo di € 1.615,39 derivanti dalla suddetta cartella di pagamento n. 02820110025140279000 relativa ai crediti per l'anno 2007. CP_2
Il gravame è parziale. L' impugna soltanto la statuizione sulla prescrizione relativa a CP_8 tali crediti e non a quelli portati dalla intimazione di pagamento n.
02820219006415147000, notificata il 4.2.2022 (sui quali, pertanto, si è formato il giudicato).
L' appellante evidenzia che nel computo del termine di prescrizione doveva tenersi Pt_1 conto della sospensione disposta dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da covid-19 per i periodi dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e che da quest'ultima data era ripreso a decorrere il termine prescrizionale.
Il motivo è infondato.
Invero, osserva il Collegio, l'intimazione di pagamento n. 02820219004687670000 è stata impugnata limitatamente ai crediti per l'anno 2007, con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento n. 02820110025140279000, notificata in data 15.3.2011.
Successivamente, è stata notificata in data 23.10.2015 l'intimazione di pagamento n.
02820159022241029000, contenente tra le altre, la suindicata cartella e, infine,
l'intimazione di pagamento n. 02820219004687670000 è stata notificata il 10.12.2021, allorquando il termine quinquennale di prescrizione era interamente decorso, in assenza medio tempore di ulteriori atti interruttivi, anche tenendo conto del periodo di sospensione di 311 giorni previsto dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covid 19, per i periodi 23 febbraio - 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021. Detti periodi di sospensione producono l'effetto di spostare in avanti il decorso dei termini per la stessa durata della sospensione e, pertanto, anche sommando i giorni di sospensione per il covid al termine quinquennale di prescrizione, che sarebbe dovuto spirare il
23.10.2020 (in assenza della sospensione per l'emergenza covid), il termine finale di prescrizione risulta inevitabilmente decorso (per via della notifica dell'intimazione in data
10.12.2021).
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese del grado nei confronti di , la quale è rimasta contumace CP_1 nel presente grado di giudizio.
Spese compensate nei confronti di e stante l'adesione di entrambi gli Istituti alla CP_2 CP_7 linea difensiva dell' appellante. CP_8
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese nei confronti di;
compensa le spese nei confronti di CP_1 CP_2
e CP_7
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 14.7.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 326/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Antonio Prisco, presso il cui studio in Napoli alla via G. Melisurgo n. 23 è elettivamente domiciliata
-appellante-
E
-appellata n.c.- CP_1
in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. , in proprio e quale mandatario della , CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Gatto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Napoli alla via A. de Gasperi n. 55
-appellato-
Controparte_4
, in persona del Regionale p.t. della rappresentato e
[...] CP_5 CP_6 difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante per procura generale alle liti, con cui è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale, ang. via S. Lazzaro
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4991/2022 pubblicata il 7.11.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti proponeva opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 02820219004687670000 notificata il 10.12.2021, in relazione ai contributi
IVS e inerenti l'anno 2007 per un totale complessivo di € 1.615,39, nonché avverso CP_2
l'intimazione di pagamento n. 02820219006415147000, notificata il 4.2.2022, relativamente ai contributi IVS per gli anni 2007-2013, contributi modello DM10 per l'anno 2011 e rate premio per l'anno 2010, per un importo complessivo di € 7.756,02. CP_7
Deduceva vizi formali dell'intimazione di pagamento ed eccepiva la prescrizione dei crediti vantati da e la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione delle sanzioni e CP_2 CP_7 degli interessi e presentava richiesta di risarcimento del danno.
Si costituivano in entrambi i giudizi l' l' e Controparte_8 CP_2
l' che con varie argomentazioni chiedevano il rigetto. CP_7
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente il ricorso;
dichiarava non dovute dalla ricorrente le somme oggetto dell'intimazione di pagamento n. 02820219004687670000 per la prescrizione dei crediti per l'anno 2007 e non dovute le somme dell'oggetto l'intimazione di CP_2 pagamento n. 02820219006415147000 per la prescrizione dei crediti contributivi IVS per gli anni 2007-2013, contributi modello DM10 per l'anno 2011 e rate premio per l'anno CP_7
2010; rigettava la domanda risarcitoria in quanto genericamente allegata.
Con ricorso depositato il 21.2.2023 l' ha proposto appello parziale dinanzi a questa CP_8
Corte, censurando l'impugnata sentenza per aver dichiarato la prescrizione quinquennale della pretesa esattoriale portata dall'intimazione di pagamento n.
02820219004687670000 - notificata il 10.12.2021 sulla base del ruolo 2011/250206 e della cartella di pagamento n. 02820110025140279000 – assumendo non prescritti i crediti IVS e per l'anno 2007 in quanto l'intimazione impugnata è stata notificata il CP_2
10.12.2021, quando il termine di prescrizione non era ancora scaduto, poiché, a seguito della sospensione per l'emergenza covid, sarebbe decorso solo nel mese di aprile 2022.
Si sono costituiti l' e l' che hanno chiesto l'accoglimento dell'appello dell' . CP_2 CP_7 CP_8 Non si è costituita , pur ritualmente evocata in giudizio, rimanendo CP_1 contumace.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
Va preliminarmente rilevato che la domanda proposta in primo grado dalla ricorrente in epigrafe, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertendo in materia di prescrizione del credito contributivo previdenziale di ed CP_2 CP_7 come si evince dalla formulazione prospettata nello stesso ricorso introduttivo, in atti. Esso ricorrente ha infatti invocato l'applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 3 co. 9 della L. n. 335/1995 nella fase successiva alla notifica delle cartelle di pagamento (cfr. ricorso di I grado, p. 5-6).
Trattasi di crediti per l'importo di € 1.615,39 derivanti dalla suddetta cartella di pagamento n. 02820110025140279000 relativa ai crediti per l'anno 2007. CP_2
Il gravame è parziale. L' impugna soltanto la statuizione sulla prescrizione relativa a CP_8 tali crediti e non a quelli portati dalla intimazione di pagamento n.
02820219006415147000, notificata il 4.2.2022 (sui quali, pertanto, si è formato il giudicato).
L' appellante evidenzia che nel computo del termine di prescrizione doveva tenersi Pt_1 conto della sospensione disposta dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da covid-19 per i periodi dall'8.3.2020 al 31.8.2021 e che da quest'ultima data era ripreso a decorrere il termine prescrizionale.
Il motivo è infondato.
Invero, osserva il Collegio, l'intimazione di pagamento n. 02820219004687670000 è stata impugnata limitatamente ai crediti per l'anno 2007, con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento n. 02820110025140279000, notificata in data 15.3.2011.
Successivamente, è stata notificata in data 23.10.2015 l'intimazione di pagamento n.
02820159022241029000, contenente tra le altre, la suindicata cartella e, infine,
l'intimazione di pagamento n. 02820219004687670000 è stata notificata il 10.12.2021, allorquando il termine quinquennale di prescrizione era interamente decorso, in assenza medio tempore di ulteriori atti interruttivi, anche tenendo conto del periodo di sospensione di 311 giorni previsto dalla decretazione di urgenza in materia di emergenza sanitaria da Covid 19, per i periodi 23 febbraio - 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 - 30 giugno 2021. Detti periodi di sospensione producono l'effetto di spostare in avanti il decorso dei termini per la stessa durata della sospensione e, pertanto, anche sommando i giorni di sospensione per il covid al termine quinquennale di prescrizione, che sarebbe dovuto spirare il
23.10.2020 (in assenza della sospensione per l'emergenza covid), il termine finale di prescrizione risulta inevitabilmente decorso (per via della notifica dell'intimazione in data
10.12.2021).
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese del grado nei confronti di , la quale è rimasta contumace CP_1 nel presente grado di giudizio.
Spese compensate nei confronti di e stante l'adesione di entrambi gli Istituti alla CP_2 CP_7 linea difensiva dell' appellante. CP_8
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- nulla per le spese nei confronti di;
compensa le spese nei confronti di CP_1 CP_2
e CP_7
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 14.7.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente