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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente est.
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere in esito alla scadenza del termine del 6 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 84/25 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to C. C.F._1
Bonina...……………………………………………………………. APPELLANTE
CONTRO in Controparte_1
persona del Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Collerone P.IVA_1
……………………………………………………………………………………………APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n°
1441/2024 pubblicata in data 10 settembre 2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato in data 4 aprile 2023
, premesso di avere lavorato quale bracciante agricola alle Parte_1
dipendenze della negli anni 2014, 2015 e 2016 per 102 Controparte_2
giornate lavorative in ciascun anno, narrava di avere appreso in data 10 ottobre 2022, a seguito di consultazione dell'estratto conto previdenziale, di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il Comune di residenza in relazione alle dette annualità e che con note datate 19 dicembre 2022 l' le confermava l'avvenuta cancellazione. CP_1
Deducendo di avere prestato regolare attività lavorativa subordinata chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni indicati secondo le giornate di precedente iscrizione.
Nella costituzione dell' che avversava la domanda, il giudice di primo CP_1
grado, in esito alla prova testimoniale e al vaglio dell'accertamento ispettivo di cui la era stata oggetto, rigettava la domanda Controparte_2
esonerando parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Notaro proponeva appello con ricorso depositato in data 10 marzo Pt_1
2025 chiedendo la riforma integrale della sentenza. Si costituiva l' CP_1
chiedendone la conferma, spese vinte.
Depositate note di trattazione scritta entro il 6 maggio 2025 da parte dell'appellante, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello contesta la decisione di primo grado Parte_1
Pag. 2 di 14 deducendo che il tribunale abbia erroneamente valutato le risultanze testimoniali, evidenziando in proposito che nessun interesse di fatto avrebbe animato le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, per il sol fatto di avere proposto al tempo analogo giudizio avverso la propria cancellazione atteso che l'esito dell'odierno giudizio non avrebbe alcuna influenza sulla loro cancellazione e, inoltre, che l'esito dell'accertamento ispettivo aveva solo condotto a ritenere eccessivo l'utilizzo di manodopera denunciata, ragion per cui i testi avrebbero potuto semmai essere animati dall'interesse al rigetto del ricorso, potendo trarne beneficio in favore della propria posizione rispetto ai colleghi. Contesta, inoltre, il calcolo del fabbisogno necessario di manodopera effettuato dagli ispettori esclusivamente in relazione alla coltivazione dei fondi e per lavori e servizi, senza considerare quella necessaria per la raccolta dei frutti, di cui veniva accertata l'ingente vendita negli anni, come parimenti quella necessaria alla raccolta delle olive. Si duole, altresì, del fatto che nel calcolo delle GLA fossero stati considerati solo 2 ha di terreno, senza tener conto di tutto quello oggetto di contratto di frutto pendente.
Contesta l'utilizzo delle tabelle ettaro-culturali per la determinazione del fabbisogno lavorativo dei fondi, richiamando la circolare n. 126 del 16 CP_1
dicembre 2009.
Lamenta, infine, il fatto che in esito all'accertamento ispettivo fossero stati riconosciuti validi solo i rapporti di lavoro instaurati da 9 dipendenti che si erano occupati “della pulizia dei terreni con l'uso del decespugliatore
e/o della motofalce” relativamente ai lavori di pulizia delle aiuole e delle strade per conto dei Comuni, trascurando di considerare la necessità di
Pag. 3 di 14 manodopera agricola per tutti i lavori di pulizia dei terreni adibiti a uliveto e agrumeto e per quelli inerenti la relativa raccolta.
Ribadisce l' in memoria costitutiva che, secondo le risultanze CP_1
ispettive ed i verbali di audizione dello stesso legale rappresentante Per_1
e di diversi presunti dipendenti, la ditta svolgeva un'attività
[...] CP_2
economica modesta, incompatibile con il numero abnorme di dipendenti e giornate denunciati, e che la gran parte dei contratti di affitto di fondi rustici prodotti dalla ditta erano risultati non autentici.
Passando al vaglio motivi di impugnazione il primo giudice ha ritenuto di non potere utilizzare quella fonte di prova le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente ( e ) perché Testimone_1 Testimone_2
costoro avrebbero potuto avere un interesse di fatto alla decisione dell'odierna controversia in senso favorevole alla ricorrente, in quanto parimenti coinvolte nella millesima vicenda riguardante la cancellazione degli elenchi anagrafici presso la medesima ditta e, altresì, perché le stesse non erano state in grado di riferire se a loro volta se la Notaro fosse stata chiamata come testimone nei giudizi intentati da esse dichiaranti.
Prima, tuttavia, di valutare la credibilità della testimonianza resa dalla anche con riferimento a quanto specificamente dichiarato, onde Tes_2
valutarne l'attendibilità, appare opportuno evidenziare sinteticamente le risultanze dell'accertamento ispettivo.
L'azienda, nata nel 2003 per il settore servizi, per il quale era iscritta alla camera di commercio, nel gennaio 2007 aveva presentato denuncia aziendale all' per raccolta di limoni quale azienda senza terra in virtù di un solo CP_1
Pag. 4 di 14 contratto di acquisto di frutto pendente, presentando da allora ben tre denunce di variazione, tutte rifiutate per eccessivo fabbisogno dichiarato e carenza documentale Essa disponeva di un solo appezzamento di appena 500
m2, peraltro usato quale deposito e comunque insufficiente per la quantità di vegetali che trattava. Diversi proprietari di cui aveva dichiarato CP_2
essere affittuaria avevano reso dichiarazioni che smentivano la genuinità degli affitti, mentre i limoni conferiti da al CP_2 CP_3 CP_4
provenivano da operazioni commerciali e non dalla raccolta sui terreni. Il fabbisogno di manodopera era risultato spropositato rispetto all'effettiva attività agricola della cooperativa. A tal fine si evidenzia come detto calcolo veniva degli ispettori eseguito sia in relazione alla coltivazione dei fondi che ai lavori di servizi. Quanto alla prima occorre naturalmente tenere conto del fatto che, come già chiarito, molti degli affitti dichiarati dalla ditta erano risultati non comprovati, o addirittura smentiti, in tutto o in parte, dagli stessi proprietari. Il calcolo è stato eseguito non solo tenendo conto delle tabelle ettaro colturali di cui al decreto dell'Assessorato
Agricoltura e Foreste del 5 marzo 2001, ma tenendo anche conto dei valori medi di impiego di manodopera per singole colture …. ai sensi del comma 15 dell'articolo 19 di cui alla L. n. 608/1996 per la provincia di Messina nonché, infine, in base alla stima tecnica del fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture secondo le comuni tecniche di stima agraria riportate sul “prontuario per il computo economico estimativo dei prodotti e dei beni agricoli” riferito alle consuetudini e prassi agrarie consolidate nella zona. E poiché la stima fa riferimento allo svolgimento dell'attività agricola in generale essa tiene conto non soltanto della coltivazione dei fondi ma
Pag. 5 di 14 anche della raccolta dei prodotti, diversamente da quanto prospettato da parte appellante. Ciò del resto è chiarito nello stesso verbale ispettivo a pagina 11, in cui si evidenzia che il computo delle giornate di manodopera lavorativa bracciantile è quello necessario per lo svolgimento dell'attività agricola e l' attività di raccolta dei prodotti.
svolgeva, inoltre, attività nel settore servizi quali pulitura, taglio di CP_2
siepi vive, di erbe, di rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché pulizia mediante sterramento, discerbamento, rimozione detriti e pulizia dei cunettoni, rimozione di tutte le erbacce e di tutti i detriti che ostruivano o limitavano il normale deflusso delle acque meteoriche dei corsi d'acqua.
I braccianti esaminati in sede ispettiva non sapevano indicare correttamente le contrade in cui avrebbero svolto l'attività aziendale, né le caratteristiche dei terreni, i periodi e i luoghi di lavoro, ed hanno inoltre asserito la presenza costante dell'amministratore unico , Persona_1
che però era di professione insegnante. In proposito non può sottacersi il fatto che contrariamente a quanto riferito in sede ispettiva dei braccianti sentiti, le testimoni ascoltate in primo grado dichiaravano di avere ricevuto le direttiva da una persona, non meglio identificata, di personalità rumena, cui nessuno dei presunti braccianti sentiti in sede ispettiva ha fatto cenno.
Sorge, dunque, legittimo sospetto che la diversa precisazione in sede giudiziale costituisca conseguenza del fatto che il fosse stato Per_1
ritenuto, dagli ispettori, non in grado di esercitare quotidianamente le direttive sul personale dipendente in quanto svolgente diversa professione.
Vi è inoltre da considerare come gli stessi ispettori abbiano correttamente posto in evidenza il fatto che i presunti braccianti ascoltati avessero
Pag. 6 di 14 indicato quasi sempre quali propri colleghi di lavoro i soggetti che erano presenti in quello stesso turno di audizioni.
Ma vi è di più. Lo stesso , amministratore unico della Persona_1
società cooperativa, dichiarava che la società si è occupata della raccolta di agrumi e olive su terreni propri (ricordiamo in proposito che questi ultimi erano estesi appena 500 m²) e dei soci a Torrenova, San Marco d'Alunzio,
Rocca di Caprileone e limitrofe. Nessun riferimento veniva effettuato nei confronti dei terreni di Sant'Agata di Militello, riferiti invece dalle testimoni nel presente giudizio. Riferiva, altresì, che i braccianti venivano avviati sui fondi di proprietà dei soci ed erano addetti alla potatura, concimazione e raccolta. La denuncia aziendale di manodopera agricola riguardava esclusivamente fondi siti in Torrenova. Correttamente gli ispettori hanno ritenuto prevalente l'attività di servizi, come anche poteva evincersi dalla denuncia aziendale presentata in data 3 maggio 2007 in cui la società si dichiarava impresa senza terra che necessitava di personale bracciantile in virtù di contratto di frutto pendente. Tuttavia in pratica è stato prodotto in sede ispettiva un unico contratto di vendita di frutto pendente a corpo tra (quale legale Controparte_5
rappresentante della Azienda Agricola coltivata ad CP_6
agrumeto) e la ditta CALT mentre a seguito di informazioni assunte ben cinque presunti contraenti indicati dal riferivano di non avere mai Per_1
concesso i propri fondi ad alcuno ovvero di averli concessi in affitto alla solo per periodi di tempo molto limitati e di gran lunga inferiori a quelli indicati dal . In particolare risultava dall'accertamento ispettivo: Per_1
Pag. 7 di 14 Rapporti agricoli
1- Affitto dal gennaio 2013 al 2018 (unico contratto) con Parte_2
, e . Dalle
[...] Persona_2 Persona_1 CP_7 risultanze ispettive risultava che avesse negato di Persona_2 avere mai concesso i propri terreni a qualsiasi titolo ad alcuno in quanto li coltivava il proprio coniuge.
2- Affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Parte_3
Sentita in sede ispettiva (erede del dichiarava Persona_3 Pt_3 che li aveva lavorati solo fino ad agosto 2014 (pag. 13 dichiarazioni CP_2 concedenti)
3- Affitto da ottobre 2008 a ottobre 2017 con Persona_4
e Persona_5
Sentita in sede ispettiva dichiarava che Persona_4 CP_2 aveva lavorato solo nel 2008 e si ella si era ripresa il terreno perché CP_2 non aveva onorato il contratto.
4- Affitto da settembre 2014 a agosto 2020 con e Persona_6
; Controparte_8
5- Affitto da settembre 2014 a settembre 2024 con Parte_4
e Parte_5
Sentito in sede ispettiva dichiarava che la conduzione Parte_4 era durata di fatto solo fino al 2017;
6- Autocertificazione di conduzione di particella Parte_6
Sentito in sede ispettiva dichiarava che la conduzione Parte_6 era durata di fatto fino al 2017.
7- Autocertificazione di conduzione di particella . Persona_7
8- Vendita di frutto pendente a corpo a . Controparte_5
Pag. 8 di 14 9- Promessa vendita terreno a (nella specie Parte_7 Persona_1
non aveva documentato la stipula del definitivo e presso l'Agenzia CP_2 delle entrate i fondi non risultavano intestati a ). non Persona_1 CP_2 ha documentato la stipula del definitivo tant'è che presso l'Agenzia delle Entrate i fondi non sono intestati a . Persona_1
Pertanto, tenendo conto dei soli terreni di cui è stata ottenuta conferma in sede ispettiva, la produzione annua media di limoni veniva stimata in max
125 q.li nel 2013, mentre ne sono stati conferiti 1.359,07, e di 624 nel 2014
(conferiti 3.911,45), quindi la maggior parte dei limoni sarebbero stati reperiti sul mercato in altro modo.
non era neppure dotata di magazzino ove tutta la merce dichiarata CP_2
potesse essere stipata.
Per il 2018 è stata data prova di vendita di ortaggi per 2.325,00 kg, ma nessuno dei terreni in possesso era destinato a ortaggi e quello di proprietà di era di dimensioni troppo ridotte per dare questi risultati. CP_2
Oltretutto alcuni degli acquirenti hanno disconosciuto l'acquisto dichiarato da . CP_2
Il fabbisogno tabellare per agrumi e olive oscilla da un minimo di 111 giornate (2018 e 2019) e 423 (2014 e 2015).
Le giornate OTD dichiarate oscillano da un minimo di 1883 (2018) a un massimo di 6.108 (2019).
Pag. 9 di 14 Non si possono considerare altre colture (in particolare nocciole a perché l'amministratore non le ha nominate e nessun bracciante Pt_8
riferiva di avere raccolto nocciole o avere lavorato a Pt_8
Inoltre il maggior numero di giornate veniva raggiunto nell'anno con il minor fabbisogno (2019) per il quale ha dichiarato operazioni iva per CP_2 soli 928,00 euro.
Venivano registrate incongruenze anche nel settore servizi: negava CP_4 che avesse svolto pulitura e potatura negli anni 2013-14. CP_2
La contribuzione veniva assolta solo per meno di metà nel 2013, registrandosi per il resto un'evasione totale.
Fra i pochi lavoratori sentiti nessuno aveva saputo descrivere l'attività aziendale, i periodi e luoghi di lavoro, in particolare nessuno indicava le contrade.
Tutti dichiaravano che fosse costantemente sui luoghi, ma costui Per_1 svolgeva la professione di insegnante.
Fra i dipendenti sentiti dagli ispettori ( , , Per_8 Persona_9
, , , , Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 [...]
, , Per_14 Persona_15 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 Persona_16 CP_12 Per_17
, , ,
[...] Persona_18 Persona_19 Persona_20 Per_21
, , ,
[...] Persona_22 Parte_1 Persona_23
(arance, mandarini, olive, non parla di limoni), , Parte_9
, , , , Parte_10 Testimone_2 Parte_11 Persona_24 [...]
, , , Parte_12 Per_25 Per_26 CP_13 Persona_27
, , , ) Persona_28 Persona_29 Persona_30 Persona_31
Pag. 10 di 14 vi era anche l'odierna ricorrente che, al pari degli altri, nulla riferiva circa le direttive impartite da persona di nazionalità rumena, avendo alcuni viceversa riferito di un certo " " di nazionalità albanese. Con Per_32
evidente contraddizione rispetto a quanto risultante dalla prova testimoniale dell'odierno giudizio.
Orbene alla luce delle risultanze ispettive e delle contraddizioni fra quanto riferito dai presunti braccianti sentiti in quella sede, fra cui l'odierna ricorrente in appello, e quanto invece dichiarato dalle testimoni di questo giudizio, appare evidente l'intenzione di queste ultime di favorire la ricorrente. Anzitutto non appare ragionevolmente ammissibile che nessuna delle due testimoni fosse in grado di riferire se la Notaro avesse deposto come teste nelle proprie cause. Le indicate due testimoni risultano aver proposto giudizio analogo nei confronti dell' essendo stato il loro CP_1
rapporto lavorativo con la medesima ditta contestato in esito al medesimo accertamento ispettivo, sicchè ritiene questo Collegio di condividere la valutazione operata dal primo giudice del possibile interesse di fatto delle testimoni alla decisione della controversia. Ciò perché il testimone, il cui rapporto lavorativo in agricoltura risulta disconosciuto sulla base del medesimo accertamento ispettivo che ha coinvolto l'odierna parte appellante, è titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'impugnante ed ha, al pari di quest'ultima, il medesimo interesse a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo. Il teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che lo ha riguardato e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di
Pag. 11 di 14 Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' CP_1
contesta”. Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati ritiene la
Corte che le due deposizioni rese in giudizio non siano dotate di sufficiente credibilità.
Questa Corte, al contrario, non può in questa sede che constatare la fondatezza e la rilevanza, quale elemento di prova decisiva, degli esiti dell'accertamento ispettivo dal quale emergono l'inattendibilità delle dichiarazioni di legale rappresentante dell'azienda Persona_1
agricola, sull'ubicazione dei terreni sui quali si svolgeva l'attività, come di quelle dei presunti dipendenti sentiti, caduti in gravi contraddizioni sia sul numero di giornate lavorative svolte come del tipo di attività all'interno della ditta. La documentazione economica raccolta dagli ispettori dimostra poi l'antieconomicità dell'assunzione di una massa di operai sproporzionata rispetto sia al fatturato (928,00 euro per l'anno 2019 a fronte di un onere contributivo pari a circa 64.526,00 euro) che alle esigenze colturali.
L'appello è pertanto infondato per quanto di ragione. Quanto alle spese di appello ne va disposta la condanna a carico dell'appellante. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in favore dell' ai sensi del DM n.55/14 CP_1
come modificato dal DM 147/2022.
Va, infatti, rappresentato che, nelle controversie concernenti l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli non trova applicazione il principio dell'esonero dalle spese processuali del lavoratore soccombente enunciato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo novellato dall'art. 9 legge n.
Pag. 12 di 14 533 del 1973, in quanto il giudizio non verte in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni previdenziali ma esclusivamente in tema di accertamento dell'esistenza del rapporto assicurativo (v. Cassazione civile sez. lav. 04/08/2020 n. 16676 e 21/01/1989 n.356). Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussistono i presupposti processuali, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 settembre 2019 n. 23.535.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice del Parte_1
lavoro di Patti n° 1441/2024 pubblicata in data 10 settembre 2024, nei confronti dell' , rigetta l'appello. Controparte_1
Condanna all'onere delle spese di lite di appello, da liquidarsi Parte_1
in favore dell' in € 1984,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali ove CP_1
dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n.115/2022 art.13 comma 1 quater, come modificato dalla
L. n.228/2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.
S.U. n.4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 7 maggio 2025
Pag. 13 di 14 IL PRESIDENTE est.
(dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 14 di 14
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente est.
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere in esito alla scadenza del termine del 6 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 84/25 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to C. C.F._1
Bonina...……………………………………………………………. APPELLANTE
CONTRO in Controparte_1
persona del Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Collerone P.IVA_1
……………………………………………………………………………………………APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n°
1441/2024 pubblicata in data 10 settembre 2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato in data 4 aprile 2023
, premesso di avere lavorato quale bracciante agricola alle Parte_1
dipendenze della negli anni 2014, 2015 e 2016 per 102 Controparte_2
giornate lavorative in ciascun anno, narrava di avere appreso in data 10 ottobre 2022, a seguito di consultazione dell'estratto conto previdenziale, di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il Comune di residenza in relazione alle dette annualità e che con note datate 19 dicembre 2022 l' le confermava l'avvenuta cancellazione. CP_1
Deducendo di avere prestato regolare attività lavorativa subordinata chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni indicati secondo le giornate di precedente iscrizione.
Nella costituzione dell' che avversava la domanda, il giudice di primo CP_1
grado, in esito alla prova testimoniale e al vaglio dell'accertamento ispettivo di cui la era stata oggetto, rigettava la domanda Controparte_2
esonerando parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Notaro proponeva appello con ricorso depositato in data 10 marzo Pt_1
2025 chiedendo la riforma integrale della sentenza. Si costituiva l' CP_1
chiedendone la conferma, spese vinte.
Depositate note di trattazione scritta entro il 6 maggio 2025 da parte dell'appellante, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello contesta la decisione di primo grado Parte_1
Pag. 2 di 14 deducendo che il tribunale abbia erroneamente valutato le risultanze testimoniali, evidenziando in proposito che nessun interesse di fatto avrebbe animato le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, per il sol fatto di avere proposto al tempo analogo giudizio avverso la propria cancellazione atteso che l'esito dell'odierno giudizio non avrebbe alcuna influenza sulla loro cancellazione e, inoltre, che l'esito dell'accertamento ispettivo aveva solo condotto a ritenere eccessivo l'utilizzo di manodopera denunciata, ragion per cui i testi avrebbero potuto semmai essere animati dall'interesse al rigetto del ricorso, potendo trarne beneficio in favore della propria posizione rispetto ai colleghi. Contesta, inoltre, il calcolo del fabbisogno necessario di manodopera effettuato dagli ispettori esclusivamente in relazione alla coltivazione dei fondi e per lavori e servizi, senza considerare quella necessaria per la raccolta dei frutti, di cui veniva accertata l'ingente vendita negli anni, come parimenti quella necessaria alla raccolta delle olive. Si duole, altresì, del fatto che nel calcolo delle GLA fossero stati considerati solo 2 ha di terreno, senza tener conto di tutto quello oggetto di contratto di frutto pendente.
Contesta l'utilizzo delle tabelle ettaro-culturali per la determinazione del fabbisogno lavorativo dei fondi, richiamando la circolare n. 126 del 16 CP_1
dicembre 2009.
Lamenta, infine, il fatto che in esito all'accertamento ispettivo fossero stati riconosciuti validi solo i rapporti di lavoro instaurati da 9 dipendenti che si erano occupati “della pulizia dei terreni con l'uso del decespugliatore
e/o della motofalce” relativamente ai lavori di pulizia delle aiuole e delle strade per conto dei Comuni, trascurando di considerare la necessità di
Pag. 3 di 14 manodopera agricola per tutti i lavori di pulizia dei terreni adibiti a uliveto e agrumeto e per quelli inerenti la relativa raccolta.
Ribadisce l' in memoria costitutiva che, secondo le risultanze CP_1
ispettive ed i verbali di audizione dello stesso legale rappresentante Per_1
e di diversi presunti dipendenti, la ditta svolgeva un'attività
[...] CP_2
economica modesta, incompatibile con il numero abnorme di dipendenti e giornate denunciati, e che la gran parte dei contratti di affitto di fondi rustici prodotti dalla ditta erano risultati non autentici.
Passando al vaglio motivi di impugnazione il primo giudice ha ritenuto di non potere utilizzare quella fonte di prova le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente ( e ) perché Testimone_1 Testimone_2
costoro avrebbero potuto avere un interesse di fatto alla decisione dell'odierna controversia in senso favorevole alla ricorrente, in quanto parimenti coinvolte nella millesima vicenda riguardante la cancellazione degli elenchi anagrafici presso la medesima ditta e, altresì, perché le stesse non erano state in grado di riferire se a loro volta se la Notaro fosse stata chiamata come testimone nei giudizi intentati da esse dichiaranti.
Prima, tuttavia, di valutare la credibilità della testimonianza resa dalla anche con riferimento a quanto specificamente dichiarato, onde Tes_2
valutarne l'attendibilità, appare opportuno evidenziare sinteticamente le risultanze dell'accertamento ispettivo.
L'azienda, nata nel 2003 per il settore servizi, per il quale era iscritta alla camera di commercio, nel gennaio 2007 aveva presentato denuncia aziendale all' per raccolta di limoni quale azienda senza terra in virtù di un solo CP_1
Pag. 4 di 14 contratto di acquisto di frutto pendente, presentando da allora ben tre denunce di variazione, tutte rifiutate per eccessivo fabbisogno dichiarato e carenza documentale Essa disponeva di un solo appezzamento di appena 500
m2, peraltro usato quale deposito e comunque insufficiente per la quantità di vegetali che trattava. Diversi proprietari di cui aveva dichiarato CP_2
essere affittuaria avevano reso dichiarazioni che smentivano la genuinità degli affitti, mentre i limoni conferiti da al CP_2 CP_3 CP_4
provenivano da operazioni commerciali e non dalla raccolta sui terreni. Il fabbisogno di manodopera era risultato spropositato rispetto all'effettiva attività agricola della cooperativa. A tal fine si evidenzia come detto calcolo veniva degli ispettori eseguito sia in relazione alla coltivazione dei fondi che ai lavori di servizi. Quanto alla prima occorre naturalmente tenere conto del fatto che, come già chiarito, molti degli affitti dichiarati dalla ditta erano risultati non comprovati, o addirittura smentiti, in tutto o in parte, dagli stessi proprietari. Il calcolo è stato eseguito non solo tenendo conto delle tabelle ettaro colturali di cui al decreto dell'Assessorato
Agricoltura e Foreste del 5 marzo 2001, ma tenendo anche conto dei valori medi di impiego di manodopera per singole colture …. ai sensi del comma 15 dell'articolo 19 di cui alla L. n. 608/1996 per la provincia di Messina nonché, infine, in base alla stima tecnica del fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture secondo le comuni tecniche di stima agraria riportate sul “prontuario per il computo economico estimativo dei prodotti e dei beni agricoli” riferito alle consuetudini e prassi agrarie consolidate nella zona. E poiché la stima fa riferimento allo svolgimento dell'attività agricola in generale essa tiene conto non soltanto della coltivazione dei fondi ma
Pag. 5 di 14 anche della raccolta dei prodotti, diversamente da quanto prospettato da parte appellante. Ciò del resto è chiarito nello stesso verbale ispettivo a pagina 11, in cui si evidenzia che il computo delle giornate di manodopera lavorativa bracciantile è quello necessario per lo svolgimento dell'attività agricola e l' attività di raccolta dei prodotti.
svolgeva, inoltre, attività nel settore servizi quali pulitura, taglio di CP_2
siepi vive, di erbe, di rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché pulizia mediante sterramento, discerbamento, rimozione detriti e pulizia dei cunettoni, rimozione di tutte le erbacce e di tutti i detriti che ostruivano o limitavano il normale deflusso delle acque meteoriche dei corsi d'acqua.
I braccianti esaminati in sede ispettiva non sapevano indicare correttamente le contrade in cui avrebbero svolto l'attività aziendale, né le caratteristiche dei terreni, i periodi e i luoghi di lavoro, ed hanno inoltre asserito la presenza costante dell'amministratore unico , Persona_1
che però era di professione insegnante. In proposito non può sottacersi il fatto che contrariamente a quanto riferito in sede ispettiva dei braccianti sentiti, le testimoni ascoltate in primo grado dichiaravano di avere ricevuto le direttiva da una persona, non meglio identificata, di personalità rumena, cui nessuno dei presunti braccianti sentiti in sede ispettiva ha fatto cenno.
Sorge, dunque, legittimo sospetto che la diversa precisazione in sede giudiziale costituisca conseguenza del fatto che il fosse stato Per_1
ritenuto, dagli ispettori, non in grado di esercitare quotidianamente le direttive sul personale dipendente in quanto svolgente diversa professione.
Vi è inoltre da considerare come gli stessi ispettori abbiano correttamente posto in evidenza il fatto che i presunti braccianti ascoltati avessero
Pag. 6 di 14 indicato quasi sempre quali propri colleghi di lavoro i soggetti che erano presenti in quello stesso turno di audizioni.
Ma vi è di più. Lo stesso , amministratore unico della Persona_1
società cooperativa, dichiarava che la società si è occupata della raccolta di agrumi e olive su terreni propri (ricordiamo in proposito che questi ultimi erano estesi appena 500 m²) e dei soci a Torrenova, San Marco d'Alunzio,
Rocca di Caprileone e limitrofe. Nessun riferimento veniva effettuato nei confronti dei terreni di Sant'Agata di Militello, riferiti invece dalle testimoni nel presente giudizio. Riferiva, altresì, che i braccianti venivano avviati sui fondi di proprietà dei soci ed erano addetti alla potatura, concimazione e raccolta. La denuncia aziendale di manodopera agricola riguardava esclusivamente fondi siti in Torrenova. Correttamente gli ispettori hanno ritenuto prevalente l'attività di servizi, come anche poteva evincersi dalla denuncia aziendale presentata in data 3 maggio 2007 in cui la società si dichiarava impresa senza terra che necessitava di personale bracciantile in virtù di contratto di frutto pendente. Tuttavia in pratica è stato prodotto in sede ispettiva un unico contratto di vendita di frutto pendente a corpo tra (quale legale Controparte_5
rappresentante della Azienda Agricola coltivata ad CP_6
agrumeto) e la ditta CALT mentre a seguito di informazioni assunte ben cinque presunti contraenti indicati dal riferivano di non avere mai Per_1
concesso i propri fondi ad alcuno ovvero di averli concessi in affitto alla solo per periodi di tempo molto limitati e di gran lunga inferiori a quelli indicati dal . In particolare risultava dall'accertamento ispettivo: Per_1
Pag. 7 di 14 Rapporti agricoli
1- Affitto dal gennaio 2013 al 2018 (unico contratto) con Parte_2
, e . Dalle
[...] Persona_2 Persona_1 CP_7 risultanze ispettive risultava che avesse negato di Persona_2 avere mai concesso i propri terreni a qualsiasi titolo ad alcuno in quanto li coltivava il proprio coniuge.
2- Affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Parte_3
Sentita in sede ispettiva (erede del dichiarava Persona_3 Pt_3 che li aveva lavorati solo fino ad agosto 2014 (pag. 13 dichiarazioni CP_2 concedenti)
3- Affitto da ottobre 2008 a ottobre 2017 con Persona_4
e Persona_5
Sentita in sede ispettiva dichiarava che Persona_4 CP_2 aveva lavorato solo nel 2008 e si ella si era ripresa il terreno perché CP_2 non aveva onorato il contratto.
4- Affitto da settembre 2014 a agosto 2020 con e Persona_6
; Controparte_8
5- Affitto da settembre 2014 a settembre 2024 con Parte_4
e Parte_5
Sentito in sede ispettiva dichiarava che la conduzione Parte_4 era durata di fatto solo fino al 2017;
6- Autocertificazione di conduzione di particella Parte_6
Sentito in sede ispettiva dichiarava che la conduzione Parte_6 era durata di fatto fino al 2017.
7- Autocertificazione di conduzione di particella . Persona_7
8- Vendita di frutto pendente a corpo a . Controparte_5
Pag. 8 di 14 9- Promessa vendita terreno a (nella specie Parte_7 Persona_1
non aveva documentato la stipula del definitivo e presso l'Agenzia CP_2 delle entrate i fondi non risultavano intestati a ). non Persona_1 CP_2 ha documentato la stipula del definitivo tant'è che presso l'Agenzia delle Entrate i fondi non sono intestati a . Persona_1
Pertanto, tenendo conto dei soli terreni di cui è stata ottenuta conferma in sede ispettiva, la produzione annua media di limoni veniva stimata in max
125 q.li nel 2013, mentre ne sono stati conferiti 1.359,07, e di 624 nel 2014
(conferiti 3.911,45), quindi la maggior parte dei limoni sarebbero stati reperiti sul mercato in altro modo.
non era neppure dotata di magazzino ove tutta la merce dichiarata CP_2
potesse essere stipata.
Per il 2018 è stata data prova di vendita di ortaggi per 2.325,00 kg, ma nessuno dei terreni in possesso era destinato a ortaggi e quello di proprietà di era di dimensioni troppo ridotte per dare questi risultati. CP_2
Oltretutto alcuni degli acquirenti hanno disconosciuto l'acquisto dichiarato da . CP_2
Il fabbisogno tabellare per agrumi e olive oscilla da un minimo di 111 giornate (2018 e 2019) e 423 (2014 e 2015).
Le giornate OTD dichiarate oscillano da un minimo di 1883 (2018) a un massimo di 6.108 (2019).
Pag. 9 di 14 Non si possono considerare altre colture (in particolare nocciole a perché l'amministratore non le ha nominate e nessun bracciante Pt_8
riferiva di avere raccolto nocciole o avere lavorato a Pt_8
Inoltre il maggior numero di giornate veniva raggiunto nell'anno con il minor fabbisogno (2019) per il quale ha dichiarato operazioni iva per CP_2 soli 928,00 euro.
Venivano registrate incongruenze anche nel settore servizi: negava CP_4 che avesse svolto pulitura e potatura negli anni 2013-14. CP_2
La contribuzione veniva assolta solo per meno di metà nel 2013, registrandosi per il resto un'evasione totale.
Fra i pochi lavoratori sentiti nessuno aveva saputo descrivere l'attività aziendale, i periodi e luoghi di lavoro, in particolare nessuno indicava le contrade.
Tutti dichiaravano che fosse costantemente sui luoghi, ma costui Per_1 svolgeva la professione di insegnante.
Fra i dipendenti sentiti dagli ispettori ( , , Per_8 Persona_9
, , , , Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 [...]
, , Per_14 Persona_15 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 Persona_16 CP_12 Per_17
, , ,
[...] Persona_18 Persona_19 Persona_20 Per_21
, , ,
[...] Persona_22 Parte_1 Persona_23
(arance, mandarini, olive, non parla di limoni), , Parte_9
, , , , Parte_10 Testimone_2 Parte_11 Persona_24 [...]
, , , Parte_12 Per_25 Per_26 CP_13 Persona_27
, , , ) Persona_28 Persona_29 Persona_30 Persona_31
Pag. 10 di 14 vi era anche l'odierna ricorrente che, al pari degli altri, nulla riferiva circa le direttive impartite da persona di nazionalità rumena, avendo alcuni viceversa riferito di un certo " " di nazionalità albanese. Con Per_32
evidente contraddizione rispetto a quanto risultante dalla prova testimoniale dell'odierno giudizio.
Orbene alla luce delle risultanze ispettive e delle contraddizioni fra quanto riferito dai presunti braccianti sentiti in quella sede, fra cui l'odierna ricorrente in appello, e quanto invece dichiarato dalle testimoni di questo giudizio, appare evidente l'intenzione di queste ultime di favorire la ricorrente. Anzitutto non appare ragionevolmente ammissibile che nessuna delle due testimoni fosse in grado di riferire se la Notaro avesse deposto come teste nelle proprie cause. Le indicate due testimoni risultano aver proposto giudizio analogo nei confronti dell' essendo stato il loro CP_1
rapporto lavorativo con la medesima ditta contestato in esito al medesimo accertamento ispettivo, sicchè ritiene questo Collegio di condividere la valutazione operata dal primo giudice del possibile interesse di fatto delle testimoni alla decisione della controversia. Ciò perché il testimone, il cui rapporto lavorativo in agricoltura risulta disconosciuto sulla base del medesimo accertamento ispettivo che ha coinvolto l'odierna parte appellante, è titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'impugnante ed ha, al pari di quest'ultima, il medesimo interesse a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo. Il teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che lo ha riguardato e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di
Pag. 11 di 14 Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' CP_1
contesta”. Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati ritiene la
Corte che le due deposizioni rese in giudizio non siano dotate di sufficiente credibilità.
Questa Corte, al contrario, non può in questa sede che constatare la fondatezza e la rilevanza, quale elemento di prova decisiva, degli esiti dell'accertamento ispettivo dal quale emergono l'inattendibilità delle dichiarazioni di legale rappresentante dell'azienda Persona_1
agricola, sull'ubicazione dei terreni sui quali si svolgeva l'attività, come di quelle dei presunti dipendenti sentiti, caduti in gravi contraddizioni sia sul numero di giornate lavorative svolte come del tipo di attività all'interno della ditta. La documentazione economica raccolta dagli ispettori dimostra poi l'antieconomicità dell'assunzione di una massa di operai sproporzionata rispetto sia al fatturato (928,00 euro per l'anno 2019 a fronte di un onere contributivo pari a circa 64.526,00 euro) che alle esigenze colturali.
L'appello è pertanto infondato per quanto di ragione. Quanto alle spese di appello ne va disposta la condanna a carico dell'appellante. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in favore dell' ai sensi del DM n.55/14 CP_1
come modificato dal DM 147/2022.
Va, infatti, rappresentato che, nelle controversie concernenti l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli non trova applicazione il principio dell'esonero dalle spese processuali del lavoratore soccombente enunciato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo novellato dall'art. 9 legge n.
Pag. 12 di 14 533 del 1973, in quanto il giudizio non verte in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni previdenziali ma esclusivamente in tema di accertamento dell'esistenza del rapporto assicurativo (v. Cassazione civile sez. lav. 04/08/2020 n. 16676 e 21/01/1989 n.356). Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussistono i presupposti processuali, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 settembre 2019 n. 23.535.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice del Parte_1
lavoro di Patti n° 1441/2024 pubblicata in data 10 settembre 2024, nei confronti dell' , rigetta l'appello. Controparte_1
Condanna all'onere delle spese di lite di appello, da liquidarsi Parte_1
in favore dell' in € 1984,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali ove CP_1
dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n.115/2022 art.13 comma 1 quater, come modificato dalla
L. n.228/2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.
S.U. n.4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 7 maggio 2025
Pag. 13 di 14 IL PRESIDENTE est.
(dott. Beatrice Catarsini)
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