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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1699/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 21.03.2024 ai sensi dell'art. 442
c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla pagina 1 di 5 presentazione della domanda amministrativa si trova nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della L. 18/1980 ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Riferisce di avere presentato la domanda amministrativa all' in data 7.01.2020 e che CP_1 la CMC, all'esito della visita del 2.08.2021, la giudicava invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni di compiti propri della sua età, senza tuttavia diritto all'indennità di accompagnamento. Depositava, quindi, ricorso di TP, iscritto al n.
4818/2021 RGAL del Tribunale di Velletri che si concludeva con ordinanza del 25.06.2024 di estinzione per mancata comparizione delle parti. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede dichiarassi l'improcedibilità/inammissibilità della CP_1 domanda con favore delle spese processuali. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente.
L'istanza di ammissione della CTU medico-legale non veniva accolta per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così sommariamente riassunti i fatti di causa osserva questo giudicante preliminarmente in rito, che l'art. 445 bis c.p.c prevede il rito speciale e obbligatorio dell'ATP: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222”. La natura obbligatoria dell'accertamento in esame è indirettamente sancita dal secondo comma della norma, nella parte in cui prevede che l'instaurazione di questa fase costituisce condizione di procedibilità del giudizio di merito, la cui mancanza è rilevabile non soltanto dall'altra parte, ma anche d'ufficio dallo stesso giudice entro la prima udienza.
L'art. 445 bis c.p.c. nel disciplinare il relativo iter procedimentale prevede, in realtà, che il procedimento per l'accertamento tecnico preventivo non soltanto è obbligatorio, ma potenzialmente in grado di sostituire l'intero giudizio di merito, considerato che quest'ultimo è previsto soltanto come eventuale nel caso di contestazioni delle parti alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio. Ed infatti, il comma 5 prevede che il giudice fissa un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso pagina 2 di 5 introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena d'inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'TP, prima di procedere ad affidare l'incarico di consulenza tecnica, deve verificare, ai fini dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista della prestazione previdenziale/assistenziale a cui la parte aspira, risponda ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che possa essere totalmente avulso dalla sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economico o extra- sanitari di volta in volta richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità o dell'handicap allegato.
In conclusione, prima di procedere all'affidamento dell'incarico peritale il giudicante deve verificare i presupposti processuali in specie, oltre alla corretta instaurazione del contraddittorio: a) la propria competenza;
b) la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali
è previsto il ricorso alla procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c., c) la presentazione della domanda amministrativa e, nei casi in cui è previsto, la successiva presentazione del ricorso amministrativo (L. 222/1984), d) la tempestività del ricorso giudiziario ai fini della decadenza dell'azione; e) la sussistenza dell'interesse ad agire. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla norma, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso improponibile/improcedibile/inammissibile.
In tali ultimi casi la S.C. (cfr. ad es. sent. n. 5338/2014 e n. 8932/2015) ha statuito che la relativa ordinanza non è ricorribile per cassazione, ex art. 111 c.p.c., poiché il provvedimento non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, mentre invece il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza, o di decreto, è proponibile solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 245 del 2004;
Cass., nn. 12115 del 2006; 15949 del 2011).
In particolare, nel percorso motivazionale della sentenza n. 5338/2014 la Suprema Corte afferma che: “l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza”. Con le più recenti sentenze n. 16685/2018 e n.
10753/2022, la Cassazione, ribadita la non impugnabilità, ex art. 111 Cost., del provvedimento di diniego dell'istanza di TP (rigetto o inammissibilità/improponibilità), sempre sull'assunto che per l'interessato è possibile promuovere il giudizio di merito, precisa che, poiché il procedimento sommario è giunto a conclusione, deve ritenersi pagina 3 di 5 comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, co. 2,
c.p.c..
Nell'eventuale giudizio di merito si dovrà, pertanto, procedere, secondo le forme ordinarie, oltre che all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge per accedere alla prestazione richiesta, anche all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'istante senza alcun rilievo d'improcedibilità. In questo giudizio, così intrapreso,
l'eventuale questione di tempestività della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 42 del D.L.
n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, sarà valutata avuto riguardo alla data di deposito del ricorso per TP.
Ciò posto, è stato precisato in giurisprudenza che il richiamo alle forme ordinarie operato nelle statuizioni di legittimità innanzi citate esime il ricorrente dal rispetto della sequela procedimentale prevista dall'art. 445 bis c.p.c. che il legislatore ha ritenuto obbligatoria per ottenere l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap. Ne consegue che, in tali ipotesi, non sussiste né l'obbligo di depositare l'atto di dissenso, posto che non vi sono conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio da contestare, né di rispettare il termine perentorio stabilito dal comma 6 a norma del quale il giudizio di merito va introdotto nei successivi trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso che, come detto, non va depositata. Diversamente argomentando, ossia facendo decorrere il termine dei trenta giorni dal deposito dell'ordinanza di inammissibilità/improcedibilità se pronunciata in udienza, o dalla comunicazione della stessa alle parti in caso di riserva, si introdurrebbe una decadenza non prevista dalla legge, a fronte del divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme che prevedono decadenze sostanziali o processuali in quanto cd norme di stretta interpretazione. E' pur vero che, di fatto, si viene a creare una diversità di trattamento tra il richiedente che intende presentare ricorso di merito ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. non concordando con le conclusioni rassegnate dal CTU, e il richiedente che non è stato sottoposto a perizia in quanto il giudice ha dichiarato l'estinzione della fase procedimentale senza disporre l'accertamento richiesto, ma è altrettanto vero che il mancato esperimento dell'accertamento peritale non è imputabile alla parte, fermo restando il potere del giudice del merito di valutare nuovamente ed autonomamente l'ammissibilità/proponibilità del ricorso di TP e la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
Venendo, quindi, al caso di specie osserva il giudicante che il Tribunale di Velletri con ordinanza del 25.06.2024 ha dichiarato l'estinzione del ricorso di TP (con conseguente cancellazione dal ruolo) a causa della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per l'eventuale giuramento del CTU. La decisione è condivisibile.
pagina 4 di 5 Si osserva, in primo luogo, in linea generale, che il provvedimento di estinzione per mancata comparizione delle parti che non hanno giustificato l'assenza costituisce una situazione di fatto che sottende, quale comportamento concludente, la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio potendosi, pertanto, qualificare come rinuncia all'azione ossia il definitivo abbandono del diritto sostanziale fatto valere in giudizio. La dichiarazione di estinzione del giudizio ha, dunque, efficacia di rigetto nel merito della domanda e ne impedisce la riproposizione in futuro.
Quanto poi alla doglianza di parte ricorrente secondo cui il giudice dell'TP, preso atto della mancata comparizione delle parti, avrebbe dovuto rinviare ad una successiva udienza dandone comunicazione alle parti medesime, in applicazione della procedura di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c., si condivide l'opzione ermeneutica seguita dal predetto giudicante. Ed infatti il procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c. è un procedimento obbligatorio che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. -in quanto compatibili- e di cui all'art. 10 comma 6 bis del D.L. n. 203/2005 convertito in L. n. 248 del 2005 aventi ad oggetto l'accertamento peritale. Il legislatore, quindi, con l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla giurisprudenza sovranazionale. Il legislatore ha così ritenuto che l'elemento sanitario, nella maggior parte dei casi, assuma valore risolutivo delle controversie in questione, sicché l'anticipazione di tale aspetto può sortire un effetto acceleratorio e deflativo del contenzioso. Ne discende che la mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza comporta una oggettiva indicazione del venire meno dell'interesse alla tutela in via anticipatoria.
Per tutti i motivi esposti il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Velletri, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1699/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 21.03.2024 ai sensi dell'art. 442
c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla pagina 1 di 5 presentazione della domanda amministrativa si trova nelle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della L. 18/1980 ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Riferisce di avere presentato la domanda amministrativa all' in data 7.01.2020 e che CP_1 la CMC, all'esito della visita del 2.08.2021, la giudicava invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni di compiti propri della sua età, senza tuttavia diritto all'indennità di accompagnamento. Depositava, quindi, ricorso di TP, iscritto al n.
4818/2021 RGAL del Tribunale di Velletri che si concludeva con ordinanza del 25.06.2024 di estinzione per mancata comparizione delle parti. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede dichiarassi l'improcedibilità/inammissibilità della CP_1 domanda con favore delle spese processuali. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente.
L'istanza di ammissione della CTU medico-legale non veniva accolta per i motivi di seguito esposti. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così sommariamente riassunti i fatti di causa osserva questo giudicante preliminarmente in rito, che l'art. 445 bis c.p.c prevede il rito speciale e obbligatorio dell'ATP: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222”. La natura obbligatoria dell'accertamento in esame è indirettamente sancita dal secondo comma della norma, nella parte in cui prevede che l'instaurazione di questa fase costituisce condizione di procedibilità del giudizio di merito, la cui mancanza è rilevabile non soltanto dall'altra parte, ma anche d'ufficio dallo stesso giudice entro la prima udienza.
L'art. 445 bis c.p.c. nel disciplinare il relativo iter procedimentale prevede, in realtà, che il procedimento per l'accertamento tecnico preventivo non soltanto è obbligatorio, ma potenzialmente in grado di sostituire l'intero giudizio di merito, considerato che quest'ultimo è previsto soltanto come eventuale nel caso di contestazioni delle parti alle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio. Ed infatti, il comma 5 prevede che il giudice fissa un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, entro l'ulteriore termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso pagina 2 di 5 introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena d'inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'TP, prima di procedere ad affidare l'incarico di consulenza tecnica, deve verificare, ai fini dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista della prestazione previdenziale/assistenziale a cui la parte aspira, risponda ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che possa essere totalmente avulso dalla sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economico o extra- sanitari di volta in volta richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità o dell'handicap allegato.
In conclusione, prima di procedere all'affidamento dell'incarico peritale il giudicante deve verificare i presupposti processuali in specie, oltre alla corretta instaurazione del contraddittorio: a) la propria competenza;
b) la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali
è previsto il ricorso alla procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c., c) la presentazione della domanda amministrativa e, nei casi in cui è previsto, la successiva presentazione del ricorso amministrativo (L. 222/1984), d) la tempestività del ricorso giudiziario ai fini della decadenza dell'azione; e) la sussistenza dell'interesse ad agire. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla norma, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso improponibile/improcedibile/inammissibile.
In tali ultimi casi la S.C. (cfr. ad es. sent. n. 5338/2014 e n. 8932/2015) ha statuito che la relativa ordinanza non è ricorribile per cassazione, ex art. 111 c.p.c., poiché il provvedimento non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, mentre invece il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza, o di decreto, è proponibile solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 245 del 2004;
Cass., nn. 12115 del 2006; 15949 del 2011).
In particolare, nel percorso motivazionale della sentenza n. 5338/2014 la Suprema Corte afferma che: “l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza”. Con le più recenti sentenze n. 16685/2018 e n.
10753/2022, la Cassazione, ribadita la non impugnabilità, ex art. 111 Cost., del provvedimento di diniego dell'istanza di TP (rigetto o inammissibilità/improponibilità), sempre sull'assunto che per l'interessato è possibile promuovere il giudizio di merito, precisa che, poiché il procedimento sommario è giunto a conclusione, deve ritenersi pagina 3 di 5 comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, co. 2,
c.p.c..
Nell'eventuale giudizio di merito si dovrà, pertanto, procedere, secondo le forme ordinarie, oltre che all'accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge per accedere alla prestazione richiesta, anche all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'istante senza alcun rilievo d'improcedibilità. In questo giudizio, così intrapreso,
l'eventuale questione di tempestività della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 42 del D.L.
n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, sarà valutata avuto riguardo alla data di deposito del ricorso per TP.
Ciò posto, è stato precisato in giurisprudenza che il richiamo alle forme ordinarie operato nelle statuizioni di legittimità innanzi citate esime il ricorrente dal rispetto della sequela procedimentale prevista dall'art. 445 bis c.p.c. che il legislatore ha ritenuto obbligatoria per ottenere l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap. Ne consegue che, in tali ipotesi, non sussiste né l'obbligo di depositare l'atto di dissenso, posto che non vi sono conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio da contestare, né di rispettare il termine perentorio stabilito dal comma 6 a norma del quale il giudizio di merito va introdotto nei successivi trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso che, come detto, non va depositata. Diversamente argomentando, ossia facendo decorrere il termine dei trenta giorni dal deposito dell'ordinanza di inammissibilità/improcedibilità se pronunciata in udienza, o dalla comunicazione della stessa alle parti in caso di riserva, si introdurrebbe una decadenza non prevista dalla legge, a fronte del divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme che prevedono decadenze sostanziali o processuali in quanto cd norme di stretta interpretazione. E' pur vero che, di fatto, si viene a creare una diversità di trattamento tra il richiedente che intende presentare ricorso di merito ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. non concordando con le conclusioni rassegnate dal CTU, e il richiedente che non è stato sottoposto a perizia in quanto il giudice ha dichiarato l'estinzione della fase procedimentale senza disporre l'accertamento richiesto, ma è altrettanto vero che il mancato esperimento dell'accertamento peritale non è imputabile alla parte, fermo restando il potere del giudice del merito di valutare nuovamente ed autonomamente l'ammissibilità/proponibilità del ricorso di TP e la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
Venendo, quindi, al caso di specie osserva il giudicante che il Tribunale di Velletri con ordinanza del 25.06.2024 ha dichiarato l'estinzione del ricorso di TP (con conseguente cancellazione dal ruolo) a causa della mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per l'eventuale giuramento del CTU. La decisione è condivisibile.
pagina 4 di 5 Si osserva, in primo luogo, in linea generale, che il provvedimento di estinzione per mancata comparizione delle parti che non hanno giustificato l'assenza costituisce una situazione di fatto che sottende, quale comportamento concludente, la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio potendosi, pertanto, qualificare come rinuncia all'azione ossia il definitivo abbandono del diritto sostanziale fatto valere in giudizio. La dichiarazione di estinzione del giudizio ha, dunque, efficacia di rigetto nel merito della domanda e ne impedisce la riproposizione in futuro.
Quanto poi alla doglianza di parte ricorrente secondo cui il giudice dell'TP, preso atto della mancata comparizione delle parti, avrebbe dovuto rinviare ad una successiva udienza dandone comunicazione alle parti medesime, in applicazione della procedura di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c., si condivide l'opzione ermeneutica seguita dal predetto giudicante. Ed infatti il procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c. è un procedimento obbligatorio che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. -in quanto compatibili- e di cui all'art. 10 comma 6 bis del D.L. n. 203/2005 convertito in L. n. 248 del 2005 aventi ad oggetto l'accertamento peritale. Il legislatore, quindi, con l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla giurisprudenza sovranazionale. Il legislatore ha così ritenuto che l'elemento sanitario, nella maggior parte dei casi, assuma valore risolutivo delle controversie in questione, sicché l'anticipazione di tale aspetto può sortire un effetto acceleratorio e deflativo del contenzioso. Ne discende che la mancata comparizione del ricorrente alla prima udienza comporta una oggettiva indicazione del venire meno dell'interesse alla tutela in via anticipatoria.
Per tutti i motivi esposti il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali vengono regolate tenuto conto della presenza dei requisiti per l'esonero della parte ricorrente dal loro pagamento, ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., come risulta dall'autocertificazione prodotta in atti in relazione ai redditi del nucleo familiare.
Velletri, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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