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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 18.12.20244ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18383 /2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to DEL PRETE FERDINANDO Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver inoltrato, in data
19.03.2021, certificato medico a mezzo del proprio medico curante, ai sensi della L.30/3/1971 n° 118,
L.11/2/1980 n°18 L508/88 e successive modifiche, ai fini dell'accertamento del previsto requisito sanitario e quindi di liquidazione delle indennità di cui alle citate normative e, successivamente, di aver inoltrato, in data
30.03.2021, domanda al fine di ottenere il riconoscimento dello status di soggetto invalido con indennità di accompagnamento e il riconoscimento dell'handicap ex L.104/92; di essere stata sottoposta a visita medica, in data 4.10.2021, a seguito della quale veniva riconosciuta soltanto invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 124/98) grave 100%; di aver proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio Dott.
aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della Persona_1 prestazione reclamata e di avere pertanto, all'esito, formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per Persona_1 ottenere l'accertamento della ricorrenza del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento CP_ dalla data di proposizione della domanda amministrativa e la condanna dell al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori e al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto basato su motivazioni prive del requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria, eccependone la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo, in via gradata, il rigetto del ricorso. Si dà atto del fatto che all'esito dell'udienza di trattazione del 24.04.2024, il giudice, considerando il concreto contenuto dei motivi di opposizione di cui al ricorso ha ritenuto necessario avvalersi di ctu munito di specializzazione più adeguata alla natura delle patologie sofferte dalla ricorrente;
è stato pertanto nominato quale nuovo ctu, in sostituzione del dott. , già incaricato per la fase di atp, il Dott. Persona_1 Per_2
, munito di specializzazione in geriatria.
[...]
In data 16.09.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all' udienza Persona_2 del 18.12.2024, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
************
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che la perizia del consulente della fase preventiva di atp, Dott. Per_1
, non aveva correttamente valutato le certificazioni specialistiche, in particolare la visita geriatrica
[...] del 16.03.2022, inspiegabilmente non avendo tenuto conto delle conclusioni della stessa, basate sulla somministrazione dei test psicometrici MMSE ADL IADL TINETTI.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire, disattendendo la perizia di ufficio svolta nella precedente fase dal Dott. , alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott. , attesa la più Per_1 Persona_2 adeguata specializzazione posseduta dallo stesso, rispetto alla patologia di cui è stata contestata la valutazione in sede di opposizione, e dunque sulla presunzione che la valutazione effettuata da quest'ultimo, sia maggiormente attendibile.
Nelle conclusioni finali della chiara perizia redatte dal ctu , lo stesso afferma che la ricorrente Persona_2 di anni 80, è affetta da: Vasculopatia cerebrale cronica con esiti micro-infartuali e atrofia corticale. Tremore essenziale, invalidante, agli arti superiori. Cardiopatia ipertensiva. Impianto di pace-maker per BAV II °.
Diabete mellito. Artrosi polidistrettuale di grado avanzato. Osteoporosi diffusa. Deficit severo della deambulazione e nei passaggi posturali . Insufficienza renale cronica. Broncopatia cronica in ex tabagista.
Pertanto, emergono i requisiti biologici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto
“Non Autonoma” negli atti quotidiani e strumentali della vita. La deambulazione non è autonoma, necessitando di appoggio e dell'aiuto costante di un accompagnatore. Decorrenza dal mese di marzo dell'anno
2022 (riferimento Visita Geriatrica effettuata il 16-03-2022 presso Azienda Ospedaliera Universitaria di
Napoli)”.
Ciò posto la valutazione proposta dal ctu è condivisibile in quanto basata su un accurato esame obiettivo e non smentita dalle certificazioni mediche in atti.
Pertanto, ricorrono i presupposti sanitari per il riconoscimento per il riconoscimento della ricorrenza del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente , a Parte_1 decorrere dal 1.03.2022.
In questi termini , il ricorso in opposizione va accolto. Le spese della presente fase e della fase di atp, liquidate in complessivi 2.700,00, si compensano per un terzo, attesa la data di decorrenza del beneficio, successiva alla domanda amministrativa. I due terzi residui, CP_ liquidati come da dispositivo, segue la soccombenza e va posto a carico dell' con attribuzione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda , accerta che presenta il requisito sanitario proprio Parte_1 della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.03.2022;
CP_ compensa le spese di lite tra le parti per un terzo;
condanna l' al pagamento dei due terzi residui, liquidati in euro 1.800,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all' Avv.to Del Prete Ferdinando anticipatario
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 18.12.2024.
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara)
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 18.12.20244ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 18383 /2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to DEL PRETE FERDINANDO Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver inoltrato, in data
19.03.2021, certificato medico a mezzo del proprio medico curante, ai sensi della L.30/3/1971 n° 118,
L.11/2/1980 n°18 L508/88 e successive modifiche, ai fini dell'accertamento del previsto requisito sanitario e quindi di liquidazione delle indennità di cui alle citate normative e, successivamente, di aver inoltrato, in data
30.03.2021, domanda al fine di ottenere il riconoscimento dello status di soggetto invalido con indennità di accompagnamento e il riconoscimento dell'handicap ex L.104/92; di essere stata sottoposta a visita medica, in data 4.10.2021, a seguito della quale veniva riconosciuta soltanto invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 124/98) grave 100%; di aver proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio Dott.
aveva escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della Persona_1 prestazione reclamata e di avere pertanto, all'esito, formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per Persona_1 ottenere l'accertamento della ricorrenza del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento CP_ dalla data di proposizione della domanda amministrativa e la condanna dell al pagamento della prestazione assistenziale oltre accessori e al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto basato su motivazioni prive del requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria, eccependone la prescrizione del diritto e dei ratei, e chiedendo, in via gradata, il rigetto del ricorso. Si dà atto del fatto che all'esito dell'udienza di trattazione del 24.04.2024, il giudice, considerando il concreto contenuto dei motivi di opposizione di cui al ricorso ha ritenuto necessario avvalersi di ctu munito di specializzazione più adeguata alla natura delle patologie sofferte dalla ricorrente;
è stato pertanto nominato quale nuovo ctu, in sostituzione del dott. , già incaricato per la fase di atp, il Dott. Persona_1 Per_2
, munito di specializzazione in geriatria.
[...]
In data 16.09.2024 è stata depositata la perizia di ufficio da parte del ctu Dott. ; all' udienza Persona_2 del 18.12.2024, depositate le note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa viene decisa con il deposito nel termine di legge nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
************
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che la perizia del consulente della fase preventiva di atp, Dott. Per_1
, non aveva correttamente valutato le certificazioni specialistiche, in particolare la visita geriatrica
[...] del 16.03.2022, inspiegabilmente non avendo tenuto conto delle conclusioni della stessa, basate sulla somministrazione dei test psicometrici MMSE ADL IADL TINETTI.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire, disattendendo la perizia di ufficio svolta nella precedente fase dal Dott. , alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott. , attesa la più Per_1 Persona_2 adeguata specializzazione posseduta dallo stesso, rispetto alla patologia di cui è stata contestata la valutazione in sede di opposizione, e dunque sulla presunzione che la valutazione effettuata da quest'ultimo, sia maggiormente attendibile.
Nelle conclusioni finali della chiara perizia redatte dal ctu , lo stesso afferma che la ricorrente Persona_2 di anni 80, è affetta da: Vasculopatia cerebrale cronica con esiti micro-infartuali e atrofia corticale. Tremore essenziale, invalidante, agli arti superiori. Cardiopatia ipertensiva. Impianto di pace-maker per BAV II °.
Diabete mellito. Artrosi polidistrettuale di grado avanzato. Osteoporosi diffusa. Deficit severo della deambulazione e nei passaggi posturali . Insufficienza renale cronica. Broncopatia cronica in ex tabagista.
Pertanto, emergono i requisiti biologici per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto
“Non Autonoma” negli atti quotidiani e strumentali della vita. La deambulazione non è autonoma, necessitando di appoggio e dell'aiuto costante di un accompagnatore. Decorrenza dal mese di marzo dell'anno
2022 (riferimento Visita Geriatrica effettuata il 16-03-2022 presso Azienda Ospedaliera Universitaria di
Napoli)”.
Ciò posto la valutazione proposta dal ctu è condivisibile in quanto basata su un accurato esame obiettivo e non smentita dalle certificazioni mediche in atti.
Pertanto, ricorrono i presupposti sanitari per il riconoscimento per il riconoscimento della ricorrenza del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento in capo alla ricorrente , a Parte_1 decorrere dal 1.03.2022.
In questi termini , il ricorso in opposizione va accolto. Le spese della presente fase e della fase di atp, liquidate in complessivi 2.700,00, si compensano per un terzo, attesa la data di decorrenza del beneficio, successiva alla domanda amministrativa. I due terzi residui, CP_ liquidati come da dispositivo, segue la soccombenza e va posto a carico dell' con attribuzione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda , accerta che presenta il requisito sanitario proprio Parte_1 della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.03.2022;
CP_ compensa le spese di lite tra le parti per un terzo;
condanna l' al pagamento dei due terzi residui, liquidati in euro 1.800,00 oltre iva e cpa come per legge con attribuzione all' Avv.to Del Prete Ferdinando anticipatario
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 18.12.2024.
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara)