Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 702 del 6.3.2024
Oggetto: infortunio sul lavoro – rendita vitalizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 227/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Guacci Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1
Rosaria Papalato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.02.2021, , coltivatore diretto, si rivolgeva al Giudice Parte_2
del Lavoro presso il Tribunale di Lecce, esponendo che in data 26.06.2020 era intento a somministrare il mangime ai bovini nel suo allevamento di bestiame;
che mentre stava trasportando manualmente i sacchi di mangime, in condizioni di temperatura assai elevata, aveva avvertito un forte dolore al petto e si era accasciato al suolo;
di essere stato trasportato in una struttura sanitaria, riportando la diagnosi di infarto del miocardio con cardiopatia ischemica post-ima rivascolarizzata con PTCA+Stent; che l' aveva – a suo dire ingiustamente - rigettato la domanda di infortunio sul lavoro, adducendo CP_1
la mancanza di causa violenta;
che avverso tale valutazione aveva proposto opposizione, nuovamente rigettata;
aggiungeva di essere già titolare di rendita nella misura complessiva del 31% per CP_1 altri precedenti eventi, per cui chiedeva condannarsi l'Istituto assicurativo alla liquidazione della rendita in misura pari complessivamente al grado riportato tenendo conto gli eventi pregressi.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello deducendo con un unico complesso Parte_2 motivo di gravame l'erroneità della decisione di primo grado, nella quale il primo Giudice si era uniformato alle conclusioni della relazione di CTU, che contestava e di cui chiedeva la rinnovazione.
Insisteva nell'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo e la condanna dell' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
Con memoria depositata l'8.8.2024, si costituiva l' , che contestava l'appello e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Con ordinanza dell'11.10.2024, la Corte disponeva la rinnovazione della CTU affidandone l'incarico al Dott. . Persona_1
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Il CTU, all'esito di accurata visita dell'appellante e dello studio della documentazione in atti, nonché degli esiti della prova testimoniale svolta in primo grado, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“L'assicurato , a causa dell'intenso sforzo fisico messo in atto durante l'attività Parte_2 lavorativa del 26/06/2020, è stato colpito da “Infarto del miocardio STEMI anteriore”, trattato efficacemente con intervento di angioplastica coronarica più applicazione di duplice stent sul tratto medio dell'arteria coronaria interventricolare anteriore “PTCA più DES di IVA media”, in attuale compenso e con funzione ventricolare sinistra depressa. Infarto del miocardio dovuto alla probabile presenza di più concause di lesione, fra le quali l'intenso sforzo fisico messo in atto in un periodo temporale concentrato ha svolto un ruolo importante se non determinante. Da riconoscere, pertanto, la natura lavorativa dell'infortunio n° 517582963 del 26/06/2020, per soddisfacimento del rischio lavorativo dovuto alla presenza di più concause di lesione incidenti sulla pompa cardiaca e dell'occasione di lavoro per causa violenta, esterna e concentrata nel tempo. In accordo alle tabelle di legge (D.M. 12/07/2000), gli “Esiti di infarto del miocardio “STEMI anteriore” trattato efficacemente con intervento di angioplastica coronarica più applicazione di duplice stent sul tratto medio dell'arteria coronaria interventricolare anteriore “PTCA più DES di IVA media” in attuale compenso, con funzione ventricolare sinistra depressa”, trovano nel codice n° 1 “Cardiopatie riconducibili a classe I NYHA: fino a 10%” e nella percentuale di danno biologico pari al 9% (nove), la più congrua rappresentazione del danno anatomico e funzionale cardiaco residuato all'infortunio lavorativo del 26/06/2020. Da tener presente, altresì, che sono stati riconosciuti dall' precedenti CP_1
infortuni e malattie professionali per una valutazione complessiva di danno biologico pari al 36%
(1) Infortunio n. 510033680 del 12/10/2010 = 2%. 2) Infortunio n. 510033758 del 19/10/2010 =
19%; 3) Infortunio n. 514298111 del 31/1/2017 = 9%; 4) Malattia professionale n. 516007015 del
18/1/2019 = 4%; 5) Infortunio n. 517581235 del 31/12/2019 = 6%). Per il danno complessivo - non potendosi procedere a somma aritmetica con le menomazioni già riconosciute all'assicurato da parte dell' per il facile raggiungimento, in tal caso, della quota del 100% - si deve porre in essere una CP_1
stima complessiva trattandosi di danni composti, ossia comprensivi di più menomazioni, con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo della funzione e/o dell'apparato interessato dalle menomazioni. Nel caso di specie, si tiene, che il pregiudizio complessivo debba riferirsi ad una percentuale di danno biologico pari al 44% (quarantaquattro). L'inabilità temporanea assoluta
(periodo in cui l'assicurato non ha potuto attendere totalmente alla propria attività lavorativa) ha avuto una durata di complessivi 67 (sessantasette) giorni, dal 26/06/2020 al 31/08/2020.
Per pervenire a tale valutazione medico-legale, il CTU ha premesso che <dalla documentazione presente in atti emerge che l durante lavorativa espletata il parte_2>26/6/2020, veniva colto da infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST, tanto da ricorrere alle cure dei sanitari. Nello specifico, dalle prove testimoniali e da quanto riferito dall'assicurato, vero le ore 12:00 del 26/06/2020, durante uno sforzo fisico intenso effettuato da circa
2 ore per trasportare secchi di mangime misto ad acqua del peso di circa 20 Kg cadauno (con temperatura ambientale elevata prossima ai 40° in quanto si trattava di periodo estivo con attività lavorativa svolta all'interno di un capannone), avvertiva un forte dolore precordiale. Prelevato, pertanto dal servizio 118, veniva trasportato presso la clinica Città di Lecce Hospital e qui ricoverato con diagnosi di “SCA STEMI anteriore”. Durante il ricovero, veniva sottoposto ad intervento di angioplastica coronarica più applicazione di stent “PTCA più DES di IVA media” con risultato soddisfacente, dopo effettuazione di coronarografia (26/06/2020) che rilevava “… Coronaria sinistra: tronco comune indenne… Ramo discendente anteriore presenta lesione lunga al terzo medio subocclusiva. Ramo circonflesso indenne da stenosi… Coronaria destra: vaso diffusamente ateromasico privo di lesioni emodinamicamente significative… Conclusioni: stenosi subocclusiva di
IVA media…”. Seguiva instaurazione e prosecuzione di terapia farmacologica antipertensiva, antiaggregante e ipocolesterolemizzante, con mantenimento di un sufficiente compenso emodinamico in una situazione di moderata depressione della funzione ventricolare sinistra (Ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro. Ipocinesia settale anteriore, apicale e laterale periapicale. Funzione ventricolare sinistra depressa. Insufficienza della mitrale di grado lieve – moderato)>>. Dopo essersi soffermato sugli esiti della prova testimoniale – su cui torneremo di seguito – il CTU evidenzia: <fra le cause fisiopatologiche della cardiopatia ischemica oltre alle pi frequenti ostruzioni e stenosi delle arterie coronarie sono ampiamente documentate in letteratura altre alterazioni. quelle che riducono l di ossigeno al tessuto senza impedimento meccanico del flusso coronarico avvelenamento da monossido carbonio anemia grave cardiopatie congenite cianogene aumentano la richiesta parte miocardico>(sforzo fisico eccessivo;
tachicardia e altre aritmie;
forti emozioni). Fra i vari fattori di rischio che aumentano l'incidenza favorendo l'aterosclerosi coronarica si trovano l'età, il sesso, l'uso di tabacco,
l'ipercolesterolemia, il diabete, l'obesità, l'ipertensione, lo stress e la vita sedentaria. L'infarto è in genere la conseguenza drammatica di una malattia che è iniziata molti anni prima senza manifestarsi fino a quel momento;
le cause scatenanti, che in un determinato momento fanno bruscamente precipitare una situazione mantenuta in equilibrio fino ad un istante prima sono assai variabili e non sempre identificabili. Talora il dolore anginoso si verifica durante un intenso sforzo fisico compiuto da un soggetto non allenato o che eccede la normale attività. A volte, in associazione ad uno stress psicologico intenso e prolungato, come conflitti o litigi nell'ambito familiare o lavorativo;
talora si tratta di forti ed improvvise emozioni a contenuto sgradevole, come aggressioni, rapine, coinvolgimento in incidenti stradali ed in disastri come terremoti, alluvioni, incendi, etc. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi non si riesce ad individuare il meccanismo scatenante dell'evento infartuale, e va anzi ricordato che studi ormai numerosi di cronobiologia hanno dimostrato in maniera inconfutabile che il maggior numero di infarti si verifica nelle primissime ore del mattino quando il paziente è in completo riposo. Gli infarti fatali avrebbero, inoltre, una stagionalità tra dicembre e gennaio. Ciò detto, corre l'obbligo puntualizzare che l'assicurato ha goduto di buona salute fino al giorno del 26/06/2020, quando è stato colpito da “Infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST” durante l'attività lavorativa con produzione di un intenso sforzo psico-fisico messo in atto per il trasporto di pesanti secchi, peraltro in condizioni ambientali sfavorevoli. Queste ultime caratterizzate dall'alta temperatura ambientale dovuta al periodo estivo e per di più in ambiente confinato (capannone). Pertanto, alla luce di quanto documentato, si deve ammettere che effettivamente lo stress lavorativo con intenso impegno fisico concentrato nel tempo rappresenta una parte importante che connota l'attività lavorativa dell'assicurato. Conclusione che deriva dalla constatazione che la specifica attività lavorativa è stata svolta per molti anni senza conseguenze evidenti ma che, in occasione dell'evento del 26/06/2020 si è avuto un sovraccarico di stress psico-fisico concentrato nel tempo - dovuto alla attività lavorativa svolta in quel momento e per la quale era massimo l'impegno sull'apparato muscolo-scheletrico e cardio-respiratorio - che, con elevata probabilità, ha creato quelle “specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità” del lavoratore. Adattabilità e tollerabilità che negli anni precedenti era stata presente e che, per una serie di concause, è venuta meno in occasione dell'episodio lavorativo del 26/06/2020. Da dire che la cardiopatia ischemica rappresenta una malattia multifattoriale, riconoscendo nella sua insorgenza tutti quei fattori di rischio e momenti patogenetici comuni all'aterosclerosi. Tra questi si ricordano la dislipidemia,
l'ipertensione, il fumo, la dieta, il diabete, la familiarità e lo stress. Quest'ultimo fattore nel caso dell'assicurato acquista particolare rilevanza, se si considera la relativamente scarsa rappresentazione, nel caso di specie, dei più comuni fattori di rischio coronarico. La
“multifattorialità” della cardiopatia ischemica non rappresenta del resto, motivo di esclusione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, purché sia possibile dimostrare qualificati e rilevanti elementi eziologici ricollegabili al servizio con funzione slatentizzante e/o aggravante (Riv.
Corte Conti, 37, 220,1984; Riv. Corte Conti, 47,202,1994; Riv. Corte Conti, 48,166,1995). Elementi eziologici rappresentati, nella fattispecie, dallo stress psico-fisico sofferto dal de cuius nella giornata lavorativa del 26/06/2020>>. Per poi aggiungere: <costituisce al riguardo principio consolidato quello che definisce la causa violenta come un rapida e concentrata nel tempo agisce dall verso l dell s da comportare le alterazioni determinano lesioni morte. secondo cassazione operare esterna agisca con rapidit ed intensit in brevissimo arco temporale o comunque una misura minima ex multis cass. n. il suddetto carattere di alterit>è stato individuato anche con riferimento allo sforzo compiuto dal lavoratore per vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell'ambiente lavorativo (in tal senso Cass. n. 12671/97), con insorgenza di infarto miocardico>>.
Inoltre, secondo il CTU: <la giurisprudenza ha da tempo affrontato la questione finendo per riconoscere che anche l del miocardio possa costituire infortunio e non debba considerarsi necessariamente una malattia. segnatamente se un lato si escluso il solo fatto colpisca soggetto durante servizio sia sufficiente al riconoscimento dell sul lavoro dall specificato revocabile in dubbio infarto gi sofferente di cuore ed iperteso ma occorre prova tale evento normalmente ascrivibile a causa naturale stato causato o concausato uno sforzo ovvero dalla necessit vincere resistenza inconsueta accadimento verificatosi nell quale abbia richiesto impegno eccedente normale adattabilit tollerabilit quindi chiarito pu essere considerato come violenta quanto suo attuarsi brevissimo arco temporale modo concentrato intenso carattere della violenza: tratta rottura concentrata> breve arco temporale, che può essere causata da condizioni di sforzo e di stress fisico e, per tale motivo, integrante una “causa violenta”. L'infarto può essere considerato un infortunio sul lavoro, con conseguente indennizzabilità dello stesso a condizione che l'evento lesivo sia da ricollegare a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, tali da integrare fattori almeno concorrenti alla produzione di una lesione organica con azione rapida ed intensa. Il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio laddove, il ruolo di concausa, va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia. Condividendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha affermato che il ruolo causale dell'attività lavorativa non va escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore la quale, anzi, può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass. n. 13928 del 2004;
Cass. n. 13184 del 2003, Cass. n. 27831/09) e precisa che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (Cass. 21 maggio 2003 n. 8019). Così, ad esempio, qualora sia accertata la presenza di una coronaropatia del lavoratore, ma al contempo riconosciuta la presenza di fattori causali minori, quali un intenso sforzo fisico e l'esposizione a condizioni climatiche sfavorevoli che, in un soggetto coronaropatico, possono scatenare uno spasmo coronario o un'aumentata richiesta di sangue al miocardio, l'infarto, troverà causa in fattori esterni al soggetto, seppur concorrenti a condizioni fisiche patologiche preesistenti (cause interne).Tale condizione è avvenuta nel caso in esame, dove l'attore allevatore di bestiame, in data 26/06/20 all'interno della stalla di sua proprietà, mentre era intento alla distribuzione del mangime al bestiame, trasportando secchi di circa 20 Kg da versare nelle mangiatoie ed esposto a sforzi intensi e movimentazione manuale di carichi, ha subito un infarto miocardico con conseguente ricovero presso la Clinica Città di Lecce e sottoposto a rivascolarizzazione miocardica>>.
In relazione alla quantificazione in termini percentuali della rendita, il CTU ha relazionato come segue: <in accordo a questo punto alle tabelle di legge gli infarto del miocardio anteriore trattato efficacemente con intervento angioplastica coronarica pi applicazione duplice stent sul tratto medio dell coronaria interventricolare>“PTCA più DES di IVA media” in attuale compenso, con funzione ventricolare sinistra depressa”, trovano nel codice n° 1 “Cardiopatie riconducibili a classe I NYHA: fino a 10%” e nella percentuale di danno biologico pari al 9% (nove), la più congrua rappresentazione del danno anatomico e funzionale cardiaco residuato all'infortunio lavorativo del 26/06/2020. Da tener presente, altresì, che sono stati riconosciuti dall' precedenti infortuni e malattie professionali: CP_1
1) Infortunio n. 510033680 del 12/10/2010 = 2%.
2) Infortunio n. 510033758 del 19/10/2010 = 19%;
3) Infortunio n. 514298111 del 31/1/2017 = 9%;
4) Malattia professionale n. 516007015 del 18/1/2019 = 4%;
5) Infortunio n. 517581235 del 31/12/2019 = 6%;
Per tutte le menomazioni già riconosciute dall' è stata data una quantificazione di danno CP_1
biologico pari al 31% poi elevata al 36% con costituzione di una rendita. Per il danno complessivo
- non potendosi procedere a somma aritmetica con le menomazioni già riconosciute all'assicurato da parte dell' per il facile raggiungimento, in tal caso, della quota del 100% - si deve porre in CP_1
essere una stima complessiva trattandosi di danni composti, ossia comprensivi di più menomazioni, con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo della funzione e/o dell'apparato interessato dalle menomazioni. Nel caso di specie, si ritiene, che il pregiudizio complessivo debba riferirsi ad una percentuale di danno biologico pari al 44% (quarantaquattro).L'inabilità temporanea assoluta
(periodo in cui l'assicurato non ha potuto attendere totalmente alla propria attività lavorativa) ha avuto una durata di complessivi 67 (sessantasette) giorni, dal 26/06/2020 al 31/08/2020>>.
Orbene, la Corte ritiene di aderire senza riserve alle conclusioni del CTU che appaiono supportate da un ragionamento scevro da vizi logichi e conforme anche alle risultanze istruttorie, nonché supportate da opportuni richiami giurisprudenziali. A ciò si aggiunga che la difesa dell' non ha formulato CP_1 osservazioni all'elaborato trasmesso in bozza dal CTU.
Invero, deve convenirsi con il CTU in ordine al contenuto della prova orale, da cui è emerso la particolare gravosità dell'attività lavorativa svolta dall'appellante. In particolare il teste Tes_1 ha riferito: “Ho visto il signor che trasportava i secchi pieni di foraggio che
[...] Parte_2
aveva riempito dai sacchi di mangime riposti su una pedana nei pressi della stalla. Dopo averli riempiti provvedeva a bagnare il foraggio, dopo di ciò versava il mangime nelle mangiatoie della stalla… Posso dire che si trattava di secchi molto voluminosi e ho visto che stava facendo questo lavoro sin da quando sono arrivato io, cioè da un paio d'ore…In tarda mattinata erano circa alle ore 12 il signor improvvisamente, mentre trasportava i secchi, si è sentito male e ho Parte_2
visto che si lamentava per un forte dolore al petto…Ho provveduto a soccorrerlo… Nell'ambiente vengono allevati molti bovini, circa 25-30 animali in media… Io ogni due o tre giorni mi reco presso l'azienda ed ho visto il signor svolgere sempre le stesse mansioni in quanto si occupa Parte_2 della pulizia e del foraggio al bestiame”. Nello stesso senso, la deposizione di Testimone_2 fratello dell'appellante e titolare di un'azienda agricola adiacente a quella del fratello: “ Parte_2
possiede 20 bovini da carne e ogni giorno provvede ad accudire gli animali sia di mattina e di sera, pulendo le stalle e foraggiando gli animali… Quel giorno, come me, aveva iniziato a lavorare nella stalla da circa quattro ore e stava provvedendo a portare il mangime ai vitelli… Il foraggio lo portava alla mangiatoia con secchi del peso di circa 15-20 kg che trasportava due per volta…
Improvvisamente, intorno alle 12:00, ho sentito invocare aiuto dal signor che era in Testimone_1 compagnia del signor , poiché mio fratello si era sentito male…” Parte_2
Condivisibili, come detto, sono anche i richiami giurisprudenziali contenuti nella relazione dell'Ausiliare in cui ben si delinea la riconducibilità dell'infarto del miocardio nell'ambito delle malattie professionali.
In considerazione di quanto precede, l'appello deve essere accolto con il riconoscimento all'appellante di una rendita in misura pari al 44%, come determinata dal CTU, oltre che di una inabilità assoluta di 67 giorni.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 5.4.2024 da Pt_1
, nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] CP_1
sentenza n. 702 del 6.3.2024 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'infortunio occorso all'appellante in data 26/06/2020
è avvenuto a causa e in occasione di lavoro e che, in conseguenza dello stesso, è rimasto Parte_2
inabile al lavoro sino al 31/08/2020 ed ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura indennizzabile, che unificata alla percentuale del 31% complessivamente attribuita dall' CP_1
per gli eventi pregressi, viene determinata nel 44%, nonché una inabilità temporanea assoluta di 67 giorni (dal 26.6.2020 al 31.8.2020);
-condanna l' a liquidare le indennità di inabilità assoluta e la rendita in conformità a quanto CP_1
innanzi accertato, oltre rivalutazione o interessi a decorrere dal 26.6.2020;
-condanna l' al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida ex d.m. n. 55/2014 e succ. modd. per il primo grado in € 2.607,00 e per il secondo grado in € 2.906,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Luigi Guacci;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato dispositivo. CP_1
Riserva il deposito della sentenza entro gg. 60.
-Così deciso in Lecce il 21.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi