Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9886/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCHITO LUIGI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: 1) accertare e dichiarare irripetibile l'indebito di € 4.891,98 di cui alla nota CP_ a.r del 25.02.2022 ed al prospetto ad essa allegato;
2) condannare l alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, con interessi dalla data delle singole trattenute al soddisfo.
L' ha chiesto: dichiarare pregiudizialmente e preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, la CP_1 carenza di interesse ad agire in giudizio, la decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione del diritto ai ratei, l'infondatezza in fatto e in diritto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. CP_ Come dedotto dall , dagli atti risulta infatti che “l' non ha notificato al pensionato una CP_2 nota di indebito ma ha comunicato, in data 25.2.2022, la liquidazione della Pensione n. 001- CP_ 410113046955 Cat. VO, decorrenza dal 1luglio 2021. Con la detta comunicazione l informava il pensionato che la richiesta presentata in data 25 giugno 2021 era stata accolta e che era stata liquidata la pensione di vecchiaia n. 001- 410113046955 Cat. VO, con decorrenza dal 1 luglio 2021, per trasformazione dell'assegno di invalidità n.002-410118034458 …”.
Il presunto indebito trae quindi origine dalla liquidazione della pensione VO per trasformazione dell'assegno IO al compimento dell'età pensionabile, su domanda dello stesso ricorrente.
1
E' quindi evidente che non sia stato notificato un indebito al sig ma che gli sia stata data Pt_1 comunicazione di liquidazione della pensione di vecchiaia, rinveniente dalla trasformazione del titolo pensionistico - pensione di invalidità – IO in pensione di vecchiaia VO, al compimento dell'età pensionabile;
ed è altrettanto evidente che il fosse bene a conoscenza di tale circostanza in Pt_1 fatto e in diritto, avendola peraltro richiesta, sicchè non è giustificato né il ricorso né le motivazioni in esso esposte, con riferimento a norme sull'indebito pensionistico (visto che non si tratta di un indebito pensionistico) e con riferimento alla presunta violazione dell'art. 3 della legge
241/90 in combinato disposto con l'art. 2697 cc, Ed invero, come si evince dalla comunicazione del
25 .
2.22 l' ha esplicitato la liquidazione della pensione di vecchiaia e la causale della CP_2 trasformazione del titolo pensionistico;
il pensionato, quindi, non poteva certo godere nel medesimo periodo, dal luglio 2021 al marzo 2022, di due prestazioni pensionistiche che si escludono a vicenda, subentrando l'una al posto dell'altra”.
Non si tratta quindi di un indebito in senso stretto, essendosi l limitato a detrarre dai ratei CP_1 di pensione VO da pagare quelli già pagati a titolo di assegno IO per il periodo da luglio 2021 a marzo 2022, al fine di evitare duplicazioni;
in ogni caso, anche volendo qualificare la fattispecie in termini di indebito, esso sarebbe comunque pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c..
In assenza della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo;
non vi sono motivi per disporre la compensazione, tanto più ove si consideri che il ricorrente ha agito direttamente in giudizio, mentre appare evidente che un eventuale ricorso amministrativo avrebbe consentito di risolvere prima la questione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00.
Lecce, lì 13/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2